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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 495 /2024 R.G.L. promoSA da:
Controparte_1 Parte_1
DOTTORI COMMERCIALISTI (C.F.: ), in persona del P.IVA_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_2
, con sede in Roma, Via Mantova n. 1, C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Daniela Dal Bo ,Salvatore Di Gesù e Cecilia Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara Rolando in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 18, giusta delega in calce ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
dott.SA (C.F.: ), nata CP_3 CP_4 C.F._2
a Carignano (TO) il 22/10/1946 e ivi residente, elettivamente domiciliata in Asti (AT), via Roero n.43, presso l'avv. Stefano
Tacchino del Foro di Asti che lo rappresenta e difende, anche per il presente grado del giudizio, giusta procura speciale 22/09/2023,
1 rilasciata su separato foglio unito telematicamente al ricorso introduttivo di primo grado.
APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 21.10.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata in data 27.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/09/2023, la dott.SA Parte_2
, titolare di pensione di vecchiaia anticipata erogata dalla
[...]
a favore dei Dottori Parte_3
Commercialisti a decorrere dall'01.07.2005, ha chiesto al Tribunale di
Torino in funzione di Giudice del lavoro di condannare la predetta
CP_1
-a riliquidare la quota della pensione di vecchiaia anticipata calcolata con il sistema “retributivo” (quota A), nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate con la delibera del 14 luglio 2004 e, quindi, sulla base della “media reddituale” dei 15 anni anteriori alla data del
31 dicembre 2003;
-alla corresponsione dei “ratei arretrati” a decorrere dai dieci anni anteriori alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, pari ad €.5.824,00, oltre accessori di legge.
La Parte_4
(d'ora in avanti la , dal canto suo, eccepisce in
[...] CP_1
via preliminare la parziale prescrizione del diritto e, nel merito, rivendica la correttezza del proprio operato, invocando il rigetto di ogni avversaria domanda.
All'udienza del 24 aprile 2024, all'esito della discussione, il Tribunale ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo di sentenza:
2 “respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione, dichiara tenuta e condanna la Parte_3
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI a
[...]
riliquidare in favore della ricorrente la quota Parte_2
della pensione di vecchiaia anticipata calcolata col sistema retributivo in applicazione dei criteri previgenti alle modifiche regolamentari adottate con delibera 14/7/2004, sulla base della media reddituale dei 15 anni anteriori al 31/12/2003; dichiara tenuta e condanna la
[...]
al Parte_4
pagamento, in favore della ricorrente, della pensione di vecchiaia riliquidata e alla corresponsione dei “ratei arretrati” a decorrere dai dieci anni anteriori alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, pari ad €5.824,00, oltre interessi legali da ogni singola mensilità arretrata al pagamento effettivo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.727,00, oltre rimborso forfetario spese generali, CU, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.1087/2024) la assumendo le seguenti conclusioni: CP_1
“in via principale: respingere integralmente le domande proposte in primo grado dalla Dott.SA , poiché infondate in fatto ed in Pt_2
diritto per i motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, dichiarare prescritta la domanda proposta in primo grado dalla Dott.SA con riferimento alle differenze per Pt_2
i ratei pensionistici anteriori al 06.10.2018;
- sempre in via subordinata, limitare il computo degli interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire alla Dott.SA
a partire dal 6.10.2023; Pt_2
3 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Resiste l'appellata, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 13.03.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice ha deciso la causa condividendo le ragioni espresse da questa Corte Territoriale nella sentenza n.475/2022 che ha richiamato evidenziando che:
1) la Suprema Corte è oramai uniforme nell'affermare che il significato tecnico giuridico del principio del pro-rata è nel senso della irretroattività dei criteri del calcolo della pensione (es Cass.Civ
n.28253/2018);
2) il principio del pro rata temporis ha costituito fino all'1.1.2007 un limite rigido che vincola il potere regolamentare delle Casse privatizzate e non può essere eluso da eventuali norme regolamentari retroattive pena l'invalidità delle stesse e che le esigenze finanziare invocate dalla sono state tenute in CP_1 considerazione da altre disposizioni (ad esempio l'articolo 1 comma
763 della Legge n.296/2006 che se da un lato ha attenuato la portata cogente del pro rata dall'altro non può che valere per il futuro);
3) che le SS.UU n.17742/2015 hanno affermato il principio per cui: “il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d. lgs.
30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la CaSA nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali), oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale
4 di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma in quello decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.” e nel caso di specie vengono in rilievo somme “illiquide”, non determinate né determinabili ex ante ma solo a seguito dell'esecuzione della sentenza;
4) dal 1.01.2004 il parametro della media dei 10 migliori anni era già stato superato dovendosi (come correttamente ritenuto dal primo
Giudice) fare riferimento agli ultimi 15 anni secondo i criteri di cui all'articolo 1 commi 17 e 18 legge n.335/1995, norme recepite dalle
Delibere del C.d.A della . CP_1
Ha quindi così concluso:
“per tali ragioni, previa rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito, la resistente deve essere condannata a riliquidare in favore della ricorrente dott.SA la quota della pensione di CP_3 vecchiaia anticipata calcolata con il sistema “retributivo” (quota A) nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate con la delibera del 14 luglio
2004 e, quindi, sulla base della “media reddituale” dei 15 anni anteriori alla data del 31 dicembre 2003; nonché al pagamento, in favore della predetta, della pensione di vecchiaia nella misura come riliquidata e alla corresponsione dei “ratei arretrati” a decorrere dai dieci anni anteriori alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, nella incontestata misura di €.5.824,00, oltre interessi legali da ogni singola mensilità arretrata (e non dal deposito del ricorso, come vorrebbe la resistente) al pagamento effettivo: infatti, i crediti previdenziali hanno natura unitaria egli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione, “nel senso che il credito maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato”(cft. Cass. 12122/2023).
2.
5 2.1
Con il primo motivo di appello la lamenta che il Tribunale di CP_1
Torino, in violazione degli artt.2 e 3, comma 12, della Legge
N.335/1995, degli artt.10 e 12 del Nuovo Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della , letti anche in combinato CP_5 disposto con l'art.2 del D.Lgs. N.509/1994 (cosiddetta “legge di privatizzazione”), non si sarebbe avveduto che la liquidazione della pensione dell'odierna appellata, effettuata dalla sulla CP_5
“media reddituale” dei 18 anni anteriori alla data del 31 dicembre
2003, non violerebbe in alcun modo il principio del “pro rata temporis”, di cui il Primo Giudice avrebbe fornito un'interpretazione manifestamente “errata”.
Visto che “…ciò che il principio della pro-rata mira a tutelare è esclusivamente l'affidamento dell'iscritto a che … una parte della pensione venga calcolata secondo il più favorevole previgente criterio retributivo e un'altra parte della pensione venga calcolata secondo il nuovo criterio contributivo. Il tenore letterale delle richiamate disposizioni … dimostra che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il Legislatore non ha inteso estendere il principio del pro-rata anche alle specifiche modalità di calcolo della quota retributiva...” (Cfr.: ricorso appello pag.07) e, dall'altro lato, che lo stesso legislatore “…ha reso espreSAmente legittime le delibere adottate … come è noto, a seguito dell'art. 1, co.
488, L. n. 147/13, secondo il quale i provvedimenti regolamentari assunti dalle Casse previdenziali private ed approvati dai CP_6 vigilanti prima del 1.01.2007 “si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine” … (pagine 10-12)
2.2
Non ritiene il Collegio di condividere il motivo già disatteso in modo
6 articolato dal primo Giudice, sul punto si richiama un ulteriore precedente di questa Corte (n.71/2025) che ha così ritenuto:
“La in conformità a quanto previsto dall'art. 10 co. 8 del CP_1
regolamento di disciplina del regime previdenziale, ha liquidato la quota retributiva della pensione applicando, anche in relazione alle anzianità anteriormente maturate, il criterio introdotto con il regolamento di disciplina del regime previdenziale in vigore dal
1°.1.2004, che ancorava la base di calcolo agli “ultimi 18 redditi professionali”.
In tal modo la ha in effetti violato il principio del pro-rata: sul CP_1 punto la Suprema Corte è ormai uniforme nell'affermare che il significato tecnico giuridico del principio del pro-rata è nel senso della irretroattività dei criteri del calcolo della pensione. Vedasi, ad esempio, Cass. civ. n. 28253/2018: “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro-rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus:
Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio
2011, n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n.
3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015). In particolare, la Suprema
7 Corte ha rilevato, con riferimento alla cd. “clausola di salvezza” di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, co. 763 L. 296/2006, che tale comma per il quale: “Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ovvero degli enti di cui al D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”, non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse intereSAte nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del rispetto del principio del pro rata, ma riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di pro-rata accolto dalla legislazione al momento vigente”
(Cass. civ., ord. n. 6475/2022). In base alla normativa vigente al momento della liquidazione della pensione (e cioè in base ai criteri previsti dalla L. 335/1995, in particolare i sopra citati art. 3 co. 12 terzultimo periodo e art. 1 co. 17 e 18), la pensione dell'appellato deve pertanto essere calcolata, come da lui richiesto, sulla media dei migliori 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione, diversamente da quanto affermato dall'appellante.
Né può dolersi la che il Tribunale abbia violato il principio del CP_1 pro-rata nella misura in cui - ascrivendovi un significato “rigido”, di limite esterno al potere regolamentare dell'ente - non avrebbe tenuto conto dell'esigenza, imposta dall'art. 38 Cost., di perseguire l'equilibrio di bilancio di lungo periodo. Si tratta di un motivo assolutamente generico e in relazione al quale non si può che evidenziare come il Tribunale si sia attenuto alla interpretazione
8 dell'art.12 L.n.335/1995 offerta dalla giurisprudenza delle SSUU della
CaSAzione per le quali il principio del pro rata temporis ha costituito fino al 1°.
1.2007 un limite rigido che vincola il potere regolamentare delle Casse privatizzate e non può essere eluso da eventuali norme regolamentari retroattive pena l'invalidità delle stesse.
Le esigenze finanziare invocate dalla sono state tenute in CP_1 considerazione da altre disposizioni (ad esempio l'art. 1 co. 763 della
Legge n.296/2006 che, come si è detto, se da un lato ha attenuato la portata cogente del pro-rata dall'altro non può che valere per il futuro)”
Il motivo deve essere, pertanto, disatteso.
3.
Con un secondo motivo la lamenta che il Tribunale, avrebbe CP_1
ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione, anziché quello quinquennale, espreSAmente previsto dall'art.19, co.3
L.21/1986 con riferimento alla Parte_4
(riproponendo le difese già svolte in primo grado).
Come oramai uniformemente ritenuto da questa Corte Il motivo non
è condivisibile e sul punto si continua a riportare il sopra citato precedente:
“Il termine di prescrizione applicabile, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità, è infatti quello decennale ex art. 2946
c.c. e non quello quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c..
La S.C. ha infatti affermato che: “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n.
1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla
9 riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (Cass. Sez. U, 8.9.2015 n. 17742);
è stato inoltre precisato che per l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale “… non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità … non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, né meSA a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627;
v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre
1998, n. 11225; 21 novembre 1997, n. 11644)” (così Cass.
1344/2004, Cass. 2563/2016).
Invero, il fatto che il credito rivendicato dall'appellato sia determinabile nel suo ammontare non rende il credito “pagabile” o esigibile, considerato che esso, contestato dal debitore prima di tutto nell'an debeatur, non può ritenersi “messo a disposizione” del creditore: la S.C., in recentissime pronunce relative all'analoga problematica delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, ha osservato che se il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo (che è oggetto della controversia), la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 31527/2022 e successive conformi,
10 orientamento ribadito da ultimo da Cass. 449/2023, Cass. 68820/23
e Cass. 2453/2023).
Pertanto, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Neppure può essere applicato il citato art. 47 bis del D.P.R. n. 639/1970, trattandosi di norma che riguarda i “ricorsi e controversie in materia di prestazioni” (così il Titolo III, al cui interno la norma è inserita), ma con riferimento al solo , come si ricava dal corpo normativo, CP_7 dedicato appunto all' , al cui interno la norma è collocata, come CP_7
anche dalle norme del Titolo III predetto (art. 44-46), che riguardano tutte la materia delle prestazioni e dei ricorsi (cfr., con CP_7
riferimento alla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, Cass.
982/2019, che richiama Cass. 2959/1987 per l'inapplicabilità all' ). CP_8
4.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione degli artt. 16, co. 6, l. n. 412/91, 1224 e 2033 c.c. per aver il Tribunale condannato la al pagamento degli interessi legali con decorrenza dalla CP_1
maturazione dei singoli ratei, mentre, al contrario, essi avrebbero dovuto decorrere dalla data della richiesta di restituzione inoltrata dal ricorrente (con la notifica del ricorso introduttivo).
Ritiene il Collegio che anche tale motivo debba essere disatteso posto che come già ritenuto in diversi precedenti di questa Corte territoriale (tra i quali la sentenza citata):
“Il motivo è infondato poiché vengano in considerazione gli interessi dovuti su una prestazione previdenziale parzialmente non erogata dalla , sicché, nella fattispecie, non trovano applicazione né CP_5
l'art. 1224 c.c., né l'art. 2033 c.c. (non vertendosi in presenza di indebito), bensì trova applicazione l'art. 16, co. 6, l. n. 412/91, che
11 prevede che gli interessi sulle prestazioni dovute dagli enti decorrano dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento: trattandosi non di azione di ripetizione dell'indebito ma di azione di esatto adempimento della prestazione pensionistica gli interessi legali, che costituiscono una componente essenziale del credito, non possono che farsi decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei”.
5.
In base al principio della soccombenza l'appellante deve essere condannata a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo (con riferimento ai valori minimi -stante la serialità della questione- dello scaglione fino ad € 26.000,00) con distrazione in favore del Difensore.
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
. P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 1.984,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 13.03.2025
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
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