Art. 3.
L' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 , e' sostituito dal seguente:
"Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma, che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali, di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto dovranno:
aver prestato almeno un anno di servizio d'istituto (non in cariche speciali) presso le stazioni, i reparti mobilitati, gli squadroni territoriali, i battaglioni mobili e i nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza per la Sicilia;
non aver superato il 30° anno di eta';
emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacita' professionale".
L' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588 , e' sostituito dal seguente:
"Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma, che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali, di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto dovranno:
aver prestato almeno un anno di servizio d'istituto (non in cariche speciali) presso le stazioni, i reparti mobilitati, gli squadroni territoriali, i battaglioni mobili e i nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza per la Sicilia;
non aver superato il 30° anno di eta';
emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacita' professionale".