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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5511/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 17.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5511/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. LONGOBARDI Parte_1 C.F._1
MARIAROSARIA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare il diritto in suo
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favore a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo, in cui aveva espletato l'attività di insegnamento a tempo determinato. Esponeva, in diritto, di essere stata docente a termine e che la giurisprudenza aveva già censurato la normativa di settore nella parte in cui aveva escluso i professori non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Va, in primo luogo, ribadita la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, atteso che gli obblighi formativi involgono un atto di gestione del rapporto di lavoro fra la pubblica amministrazione e il dipendente che, pertanto, esula dall'ambito dei provvedimenti amministrativi autoritativi e si compendia in un atto adottato in base alla capacità e ai poteri propri del datore di lavoro privato, rispetto al quale sono configurabili soltanto diritti soggettivi (cfr. in una questione analoga, Cass.
S.U. n. 10215/22).
Nel merito, va evidenziato in diritto che l'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015 ha sancito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121”. Con successivi D.P.C.M., l'amministrazione statale ha poi il beneficio formativo può essere erogato “ai docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
(cfr. D.P.C.M. 32313/15). Pertanto, per l'amministrazione scolastica, solo i docenti assunti a tempo indeterminato possono beneficiare della carta elettronica, quand'anche assunti con contratto a tempo parziale e anche
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laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, pur se assunti in corso d'anno.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del ccnl del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Peraltro, della questione è stata investita anche la CGUE, la quale, con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia ha ritenuto che “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. Inoltre, “il CP_1
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riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41
e giurisprudenza ivi citata)”.
Del resto, la normativa pattizia, a cui è rivolta la normazione sulla formazione professionale dei lavoratori pubblici contrattualizzati ai sensi del d.lgs. 165/01, prevede espressamente che l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63), e non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la cd. Carta del docente.
Da ultimo, è poi intervenuta la Corte regolatrice che, sollecitata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale fino al 31.08 ai sensi dell'art. 4 comma 1, l. 124/99 che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al
30.06 ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per
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cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore (cfr. Cass. n. 29961/23, al cui contenuto si rinvia integralmente).
Deve, quindi, essere accolta la domanda attorea all'accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici dedotti in ricorso in quanto svolti in virtù dei contratti a tempo determinato almeno fino al 30 giugno, con condanna dell'amministrazione scolastica all'adempimento in forma specifica per il valore corrispondente a quello perduto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della serialità della lite.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2023/24 e
2024/25, onerando il resistente di conferire alla stessa la carta CP_1 docente per un valore di complessivi € 1.000,00;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 258,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 17.04.2025.
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