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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n.
69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 384/2025 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, corrente in Fumane (VR), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to
IC RO, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Lung'Adige
Catena n. 13, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in NE di CÈ (VR), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to
1 Gualtiero Gerra, con domicilio presso la cancelleria dell'intestato ufficio, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1928/2024, pubblicata in data 28 agosto 2024, rimesso in decisione all'esito della scadenza delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 novembre 2025.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di giudice di secondo grado, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, nel merito, in via principale, riformarsi integralmente, anche per declaratoria di sua nullità, la sentenza del Tribunale di
Verona, Terza Sezione n. 1928/2024 pubbl. il 28/08/2024 e non notificata, repert.
n. 2655/2024 del 28/08/2024 pronunciata nel procedimento RG n. 1781/2022. Per
l'effetto, dichiararsi che tra le parti è intercorso un rapporto di agenzia, in esecuzione del quale il ricorrente ha svolto in via esclusivamente personale attività di vendita e di procacciamento di affari in nome e per conto della società convenuta, con stabile inserimento, anche fisico nell'organizzazione produttiva della preponente in persona del suo legale rappr. p.t., con sede in CP_1
NE di CÈ (VR), via Sottomori 736, CF/PI , utilizzandone i P.IVA_1 beni strumentali aziendali. Dichiararsi che il suddetto rapporto è stato interrotto unilateralmente ed ingiustificatamente dalla preponente. Conseguentemente, condannarsi la società appellata al pagamento a favore dell'appellante delle seguenti somme: euro 60,35.= quale FIRR quota 2020; euro 9.787,10.= quale indennità suppletiva di clientela;
euro 16.692,15 quale indennità meritocratica. In ogni caso, euro 6.384,90.= per indennità sostitutiva del preavviso;
euro 6.219,20.=
a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado / spese di lite liquidate. Ogni credito munito di interessi e rivalutazione. Con
2 vittoria di spese e compenso di lite, oltre al rimborso forfetario, 4% CPA e IVA di legge se dovuta. In via istruttoria, per quanto l'onere della prova in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso incomba sulla società appellata, si richiamano le istanze istruttorie già formulate in primo grado ed in particolare le prove per testi di cui alle ns. memorie ex artt. 183 VI n. 2 cpc (capitoli da 1 a 39 compresi, v. pagg 3-11: all. L) e 183 VI n. 3 cpc (capitoli da 1 a 17 compresi, v. pagg. 2-5: all. M), coi testi ivi indicati, premessa a ciascun capitolo la formula di rito “vero che”. Sempre senza inversione alcuno dell'onere della prova si richiama l'istanza di ordine di esibizione ex comb. disp. normativo artt. 210 c.p.c. e 1749
c.c. come formulata in ns memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc (cfr. pag. 11: all. L), in ragione della quale si instava affinché venisse ordinata alla società oggi appellata l'esibizione dei libri contabili per il periodo decorrente dal 1.1.2011 al 30.06.2020, onde appurare, nel diritto dell'Agente, l'effettivo fatturato maturato dalla stessa società convenuta, e quindi le provvigioni dirette come pure indirette maturate, anche al fine della verifica e conferma dei presupposti per il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di cui agli art. 12-12 bis AEC – 1751 cc (per quanto non contestata nel quantum da controparte). Infine, per quanto, come più volte rimarcato, controparte non abbia mai contestato la quantificazione delle pretese attoree, limitandosi solo a sostenere che le stesse non meritassero accoglimento nell'an, e questo in ragione della ritenuta giusta causa di recesso, il che renderebbe, acclarato il diritto della a percepire quanto Parte_1 rivendicato in causa, forse anche superfluo procedere a CTU per la sua esatta quantificazione, non ci si opporrebbe in ogni caso a che venisse disposta CTU in ambito contabile diretta ad accertare il giusto ammontare del credito complessivamente maturato dall'agente”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respingere l'impugnazione e confermare la sentenza del Tribunale di Verona n. 928/2024 pubblicata il 28.08.2024, con
3 vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, ammettere le prove orali dedotte in prime cure”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
allegando che il proprio socio accomandatario Parte_1
, fin dal 1999, avrebbe svolto attività di agente nel settore del Parte_1 materiale lapideo, con una particolare conoscenza del mercato di lingua tedesca, attività proseguita, proprio dal 1999 sottoforma di società di persone, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona impresa collettiva costituita CP_1 ne 2005 e che, a partire dal 2009, in un programma di progressivo ampliamento degli affari verso il mercato di lingua tedesca, le affidava l'incarico di seguire alcuni clienti tra Germania, Lussemburgo e Alto Adige, rapporto dapprima intercorso senza contratto che veniva formalizzato a partire dal 2011 come rapporto di agenzia, più volte rimodulato dalle parti negli anni a seguire.
Asseriva parte attrice che, in data 9 gennaio 2020, la convenuta CP_1 le comunicava il recesso dal contratto senza concederle preavviso, adducendo come giusta causa l'omessa visita dei clienti austriaci e tedeschi prevista da contratto, un significativo calo di fatturato della società rispetto all'anno precedente e la mancata trasmissione delle relazioni relative all'attività di agente svolta all'estero.
Sulla scorta di detta allegazioni, chiedeva che Parte_1 venisse accertata l'esistenza del rapporto di agenzia tra le parti;
che venisse accertata l'illegittimità del recesso senza preavviso esercitato dalla convenuta;
che quest'ultima venisse condannata al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 60,35.=, quale indennità di risoluzione del rapporto, di euro 9.787,10.=, quale indennità suppletiva di clientela, di euro 16.692,15.=, quale indennità meritocratica, e di euro 6.384,90.= per indennità sostitutiva di preavviso.
4 Con comparsa di costituzione e risposta, la convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
All'esito del processo di primo grado, riassegnato pendente lite alla Terza
Sezione Civile del Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1928/2024, pubblicata il28 agosto 2024, le domande attoree venivano respinte sulla considerazione che le condotte imputate a complessivamente considerate, Parte_1 fossero tali da giustificare il recesso per giusta causa, conseguendo al rigetto la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
5.200,00.= per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Avverso predetta pronuncia, ha proposto Parte_1 appello, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe ed articolando quattro motivi di gravame.
Come primo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1751 cc, in tema di indennità in caso di cessazione del rapporto, e 12 dell'Accordo Economico Collettivo in tema di determinazione dell'indennità meritocratica. A detta dell'impugnante, il Giudice di prime cure avrebbe applicato erroneamente le norme anzidette, posto che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza di una giusta causa legittimante il recesso da parte di
Nello specifico, la mancata effettuazione da parte di CP_1 [...]
di visite all'estero, prevista da contratto almeno una settimana al mese, Parte_1 secondo non giustificherebbe la giusta causa di recesso, poiché non Parte_1 sarebbe stata tale da non consentire nemmeno provvisoriamente la prosecuzione del rapporto, a norma dell'art. art. 2119 cc, applicabile anche al rapporto di agenzia, in considerazione del fatto che tale omissione era tollerata e mai contestata dal 2013, ossia da sette anni. In secondo luogo, l'impugnante ha censurato la sentenza di prime cure che erroneamente avrebbe ritenuto giustificato il recesso di anche in ragione della riduzione del fatturato del 30 % CP_1 rispetto all'anno precedente, posto che, anche in tal caso, la preponente mai lo
5 aveva contesto prima del recesso, riduzione del fatturato che, in ogni caso, non sarebbe stato provato essere cagionato dalla negligenza dell'agente.
Con il secondo motivo di appello, ha dedotto la violazione e Parte_1 falsa applicazione degli artt. 1751 cc, in tema di indennità in caso di cessazione del rapporto e 2119 cc, in tema di recesso per giusta causa, osservando che il
Tribunale non avrebbe scorrettamente considerato che controparte non avrebbe soddisfatto in modo adeguato l'onere della prova in relazione alla sussistenza degli elementi tali da giustificare il recesso senza preavviso, limitandosi ad allegarli in modo generico e non puntuale.
Come terzo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato come il Giudice di prime cure abbia applicato in modo illegittimo i principi regolanti le prove, omettendo di valutare circostanze allegate e non contestate da controparte, come quella inerente alla presenza stabile dell'agente presso la sede della preponente, nonché ritenendo sussistenti “comportamenti omissivi protratti per un notevole periodo nonostante le ripetute contestazioni dell'altra parte, avuto riguardo alla condotta complessiva dell'agente”, quando in realtà tali contestazioni sarebbero state del tutto assenti. Sempre in tema, ha contestato quanto affermato Parte_1 dal Tribunale che avrebbe ritenuto erroneamente raggiunta la prova del calo di fatturato quale conseguenza di condotta inadempiente, riportando tra l'altro in sentenza dati di fatturato errati.
Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante ha allegato l'insussistenza delle condotte inadempienti e, in ogni caso, ha ribadito la loro l'irrilevanza; la tardività del recesso, poiché giustificato sulla base di omissioni risalenti a sette anni prima;
il diritto dell'appellante a vedersi corrispondere l'indennità di mancato preavviso, ex art. 1750 cc e art. 10 AEC Commercio, e le indennità di scioglimento del rapporto ex artt. 12 e 12 bis AEC Commercio;
il diritto dell'appellante alla restituzione da parte dell'appellata di quanto già pagato a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, dovendosi considerare soccombente la
6 società preponente da condannarsi alla rifusione delle spese medesime per entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita regolarmente nella presente sede di gravame, CP_1 concludendo per il rigetto dell'appello avversario e chiedendo in via istruttoria l'assunzione delle prove testimoniali non ammesse in primo grado.
*****
1 – I riportati motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, inerendo essi, nella sostanza, alla sussistenza della giusta causa di recesso senza preavviso intimato da ostativa alla prosecuzione seppure provvisoria CP_1 del rapporto, giusta causa ostativa al riconoscimento in favore di delle Parte_1 indennità richieste in pagamento. Come correttamente ricostruito dal Giudice di prime cure, il recesso datato 9 gennaio 2020 è stato giustificato dall'odierna appellata in ragione dell'affermato inadempimento dell'art. 1 del contratto, per non essersi l'agente recato per almeno una settimana al mese a fare visita ai clienti in
Austria e Germania;
in ragione dell'affermata perdita di fatturato di oltre il 30 % nell'ultimo anno;
in ragione del mancato invio delle relazioni mensili. Ciò premesso, deve considerarsi che secondo recente giurisprudenza di legittimità, anche al contratto di agenzia intercorrente tra imprese costituite in forma societaria trova applicazione il disposto dell'art. 2119 cc in tema di recesso per giusta causa e, quindi, anche nel caso in cui l'agente sia una società posta in posizione di parità con la preponente pur dovendosi considerare la diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato. Secondo la Suprema Corte “il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c.; sicché in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco
7 attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il Giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell'art. 2119 cc, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell'agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia” (Cass. n. 18030/2023). Ancora, deve rilevarsi che detto indirizzo giurisprudenziale è stato di recente riaffermato nel senso che nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 cc deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse del preponente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (Cass. n. 16802/2025).
1.1 – Il recesso per “giusta causa” è, quindi, configurato dal legislatore come una forma di interruzione del rapporto possibile allorquando, per il tipo o la significatività dell'inadempimento, non sia possibile proseguire nemmeno temporaneamente il rapporto, rendendo necessario recedere dallo stesso senza concedere il periodo di preavviso legale. Il recesso per giusta causa permette pertanto di interrompere hic et nunc il rapporto, senza attendere il decorso del periodo di preavviso previsto dall'art. 1750 cc che, nel caso in esame, sarebbe stato di sei mesi. Ebbene, con riferimento a nessuna delle motivazioni addotte da sembrano potersi rinvenire le motivazioni utili a giustificare tale Controparte_1
8 impossibilità di proseguire anche temporaneamente il rapporto con l'agente in ragione dell'incidenza dell'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza imputato all'agente sull'equilibrio contrattuale tale da ledere in misura considerevole l'interesse del preponente
1.2 – In relazione alla mancata effettuazione delle visite periodiche all'estero, risulta infatti agli atti e non è stato contestato dall'odierna appellante che esse non venissero compiute con la regolarità richiesta almeno già dal 2013, ossia da ben sette anni prima del recesso di gennaio 2020. Nel corso di questi anni, il regolamento contrattuale tra le parti è stato modificato nel 2013, 2016 e 2017, mantenendo tale clausola e continuando tra l'altro a prevedersi la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 in caso della violazione in questione. Di conseguenza, a fronte di una prosecuzione del rapporto per ben sette anni in costanza di tale inadempimento, non sembra possibile giustificare in tal modo l'impossibilità di proseguire provvisoriamente il rapporto in attesa del decorso del termine di preavviso previsto per legge. Nel caso in esame, in effetti, le parti hanno effettuato negli anni svariate modifiche contrattuali già in costanza di inadempimento dell'obbligo in discussione, senza che vi fosse tuttavia nessuna forma di contestazione da parte della preponente in tal senso. Di conseguenza, riprendendo la sopra menzionata giurisprudenza di legittimità, appare incompatibile da un punto di vista logico - giuridico affermare l'impossibilità di proseguire anche temporaneamente il rapporto per delle cause esistenti già al tempo dell'approvazione delle diverse modifiche contrattuali.
1.3 – In relazione alla perdita di fatturato del 2019 che risulta agli atti come pari al 30 % circa rispetto all'anno precedente, non è allo stesso modo giustificabile l'interruzione immediata del rapporto per giusta causa. Secondo la Suprema Corte, ove il preponente adduca, a motivo della giusta causa di recesso, “il calo delle vendite nella zona nella quale l'agente aveva assunto l'obbligo di assumere stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti, e sorga contestazione, […] sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale,
9 […] è onere del preponente dimostrare l'anomalia di quella contestata diminuzione di affari, e quindi fornire al Giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall'agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito dagli altri agenti dello stesso preponente in altre zone del paese. Ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (Cass. civ. 6008/2012). non ha offerto prova idonea della correlazione tra il comportamento CP_1 negligente dell'agente e il calo di fatturato, in punto dovendosi reputare inammissibilmente generiche le prove orali reiterate dall'odierna appellata nella presente sede. Tra l'altro, a fronte di aree di competenza ripetutamente modificate nel periodo di vigenza del contratto, non risultano contestazioni, nemmeno generiche, relative all'andamento del fatturato ed alla sua correlazione con il comportamento dell'agente, né analisi che confrontino il fatturato delle aree affidate a con quelle a lui non affidate. Allo stesso Parte_1 modo, la mancata effettuazione delle visite previste non può essere di per sé sola sufficiente ad addebitare il calo di fatturato all'agente, a maggior ragione se si considera che in annate precedenti l'andamento era stato in crescita pur a fronte di un omesso adempimento degli obblighi di visita previsti. In aggiunta, va altresì ricordato che la preponente, nonostante avesse verosimilmente avuto contezza di un calo del fatturato nell'area di riferimento, non ha mai effettuato contestazioni in tal senso all'agente. L'unica comunicazione in merito è costituita da una mail con richiesta di spiegazioni del 3 settembre 2019, che dal tenore utilizzato non è tuttavia assimilabile ad una missiva di contestazione (Confrontando i risultati […] riscontro una perdita globale della tua zona di fatturato pari al 27,5%. Il calo comprende […] prodotti sui quali l'azienda sta fortemente puntando […] e che nelle altre aree, particolarmente in quelle estere, sono in crescita a doppia cifra.
10 Che cosa sta succedendo?). Inoltre, risulta che il giorno successivo Parte_1 rispondeva tramite mail fornendo le sue spiegazioni, senza che sia
[...] seguite, tuttavia, contestazioni formali che risultino agli atti.
1.4 – Infine, anche il mancato invio delle relazioni mensili, risalente già alla prima metà del 2019, non sembra assumere quella gravità e significatività tale da interrompere senza preavviso il rapporto di lavoro. Già in passato l'agente aveva tardato nella trasmissione di tali relazioni tanto che, nella citata mail del 3 settembre 2019, sollecitava anche l'invio dei report dei viaggi CP_1 effettuati da novembre 2018; in tale occasione l'agente provvedeva tuttavia immediatamente dopo ad inviare le relazioni arretrate, tanto che è possibile affermare che si trattasse di un mero ritardo più che di un rifiuto di esibire tali documenti. Infine, va ricordato che il recesso per giusta causa è possibile solo in presenza di comportamenti che ineriscano a violazione di obblighi fondamentali, e che abbiano fatto venire meno l'elemento fiduciario, per cui la ritardata produzione di queste relazioni non è sicuramente assimilabile, per quanto detto, ad un inadempimento tale da giustificare il recesso senza preavviso alcuno.
2 – Per quanto sinora detto, in difetto di giusta causa di recesso da parte della proponente, all'appellante compente il pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari ad euro 6.384,90.=, secondo quantificazione mai contestata nel corso del giudizio di prime cure da parte di che si è limitata ad CP_1 affermare l'infondatezza della pretesa in ragione della sussistenza della giusta causa di recesso, tale da impedire il maturare di detta indennità.
3 – Quanto alle altre voci di credito relative all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), all'indennità suppletiva di clientela e all'indennità meritocratica, escluso che esse debbano essere negate in ragione della sussistenza della giusta causa di recesso da parte del preponente, deve evidenziarsi che, in forza del contratto di agenzia, le parti hanno previsto espressamente il rinvio alla disciplina dell'Accordo Economico Collettivo che al proprio art. 12, al fine di dare esaustiva applicazione all'art. 1751 cc, in tema di indennità dovuta in caso di cessazione del
11 rapporto di agenzia, prevede che detta indennità sia composta da tre emolumenti, ovvero dall'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), riconosciuta anche se non ci sia stato da parte dell'agente alcun incremento di clientela o fatturato;
dall'indennità suppletiva di clientela, non necessitante per la sua erogazione della prima condizione indicata nell'art. 1751 comma 1 cc, ovvero che l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari coi clienti esistenti;
l'indennità meritocratica che richiede, invece, il presupposto appena citato. Quanto alle prime due componenti dell'indennità di cessazione del rapporto, dovute entrambe anche in caso di mancanza di qualsivoglia incremento di clientela o fatturato, nel corso del giudizio di prime cure non ha CP_1 contestato i conteggi e la quantificazione allegata da per cui dette Parte_1 indennità debbono essere riconosciute per l'importo rispettivamente pari ad euro
60,35.= ed euro 9.787,10.=, non essendovi prova alcuna del fatto che dette indennità sia stato corrisposte, neppure in parte.
3.1 – Quanto all'indennità meritocratica, riconoscibile ove l'agente abbia procurato nuovi clienti al proponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, si osserva che nel giudizio di prime cure, ha CP_1 contestato la sussistenza dei suoi presupposti, non solo affermando la giusta causa del suo recesso, ma anche evidenziando che l'odierna appellante non avrebbe procurato nuovi clienti e che durante il suo mandato lo stesso fatturato sarebbe diminuito. A fronte di dette contestazioni era onere dell'odierna appellante offrire idonea prova della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità in discussione (Cass. n. 16802/2025) prova che non può ritenersi offerta in ragione della richiesta di prova testimoniale e di esibizione ex art. 210 cpc, reiterate nella presente sede, posto che la prima non attiene al procacciamento di nuovi clienti, mentre la seconda deve reputarsi esplorativa in difetto di specifica allegazione di quali nuovi clienti siano stati procacciati. Inoltre, la circostanza del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti da cui il proponente riceva ancora sostanziali vantaggi, a mente dell'art. 1751 cc, risulta smentita da quanto già
12 evidenziato circa il calo del fatturato di oltre che dalle allegazioni della CP_1 stessa secondo cui dal 2017 in poi detto fatturato nelle zone di Parte_1 pertinenza dell'agente è complessivamente diminuito, passando da complessivi euro 479.284,90.= nel 2017 ad euro 177.654,36.= nel 2019. Consegue che la domanda di pagamento dell'indennità meritocratica deve essere respinta con motivazione pur differente da quella adottata dal Tribunale.
4 – In conclusione, in parziale accoglimento ed in riforma della sentenza gravata,
l'appellata deve essere condannata al pagamento della somma CP_1 complessiva di euro 16.232,50.=, oltre IVA se dovuta ed interessi di legge dalla data di recesso del 9 gennaio 2020 al saldo. Quanto al regime delle spese, in considerazione dell'esito complessivo della lite che ha visto l'accoglimento parziale della domanda di sussistono i presupposi per la Parte_1 compensazione per la quota di un mezzo per entrambi i gradi di giudizio, dovendosi condannare pur soccombente, al pagamento della residua CP_1 frazione. Infine, l'appellata deve essere condannata restituire all'appellante quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di condanna alle spese di giudizio, oltre interessi dal versamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 1928/2024, pubblicata in data 28 agosto 2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante CP_1 [...]
l'importo complessivo di euro 16.232,50.=, oltre IVA se Parte_1 dovuta ed interessi di legge dalla data di recesso del 9 gennaio 2020 al saldo;
2. compensa per la quota di un mezzo le spese di entrambi i gradi di giudizio;
13 3. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante CP_1 [...] la residua frazione delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 euro 2.600,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, ed in euro 402,00.= per esborsi ed euro 3.473,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA se dovuti per legge;
4. condanna a restituire all'appellante quanto da questa CP_1 eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di condanna alle spese di giudizio, oltre interessi dal versamento al saldo;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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