Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3596 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
21 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3596/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avv. Domenico Zito;
Ricorrente
CONTRO
Resistenti
NONCHE' CONTRO
, in persona del Legale Rappresentante p.t, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Gallo, giusta procura in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.07.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420239002657688000, notificata il 23.06.2023, in relazione ai soli avvisi di addebito nn. 39420120001898124000, 39420130001287539000, 39420130001693002000.
In particolare ha eccepito la prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione opposta nonché il difetto di motivazione, la nullità per notifica da indirizzo non presente nei pubblici registri e l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione de qua.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda per i motivi suesposti. CP_
Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, ha chiesto l'estromissione Ha CP_1 sottolineato la regolare notifica degli avvisi di addebito opposti e ha eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem in ragione della presenza di un giudicato per avviso di addebito 39420120001898124000 dichiarato estinto per prescrizione con sentenza n.
921/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria
Si è costituita in giudizio l' che ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_2 ricorso per tardività dell'opposizione spiegata da parte ricorrente ex art. 24 dlgs 46/99 nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc e ha sottolineato la presenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Con note depositate il 05.06.2024 ha sottolineato che, per gli Controparte_2 avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, è stata emessa da questo Tribunale sentenza n. 41/2024 che ha dichiarato la prescrizione dei crediti previdenziali oggetto di opposizione nel presente giudizio.
Con ordinanza del 18 giugno 2024 il Giudice ha chiesto il deposito delle attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze sopra indicate.
Le attestazioni sono state depositate in data 23 agosto 2024. ******
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare occorre rilevare il difetto di interesse in ordine alla richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento opposta per insussistenza dei crediti riportati nei sottesi avvisi di addebito citati in ricorso, già dichiarati estinti per prescrizione con sentenze nn. 921/2022 e 41/2024 emesse da questo Tribunale.
Considerato che, nella specie, sussiste una richiesta di accertamento della non tenutezza al pagamento dell'importo indicato negli avvisi di addebito unitamente all'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento attraverso la conferma dell'inesistenza di un credito già dichiarato estinto, la domanda così articolata risulta inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem in ragione della presenza di due giudicati.
Pertanto l'unica azione ammissibile avrebbe al più dovuto avere ad oggetto vizi formali dell'intimazione di pagamento, da eccepirsi entro il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. che, invero, nel caso di specie, è stato violato così determinato l'inammissibilità della domanda anche sotto questo profilo.
Per tali motivi il ricorso risulta inammissibile.
In punto di spese di lite ne va disposta la compensazione atteso che la proposizione del ricorso è stata comunque determinata dalla notifica di un'intimazione di pagamento riferita a un debito non più esistente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21/01/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo