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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 279/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRAMMARTINO GIUSEPPE e dell'avv. REALE ANTONIO
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DIMASI BENIAMINO
FRANCESCO MILIERI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
ROMANO MASSIMO e dell'avv. APICELLA GAETANO
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: “1. riformare totalmente la sentenza n. 955/2019 pubblicata il
26.09.2019 dal Tribunale di Locri, in persona del Giudice Antonella Stilo, e sopra meglio specificata – in favore di una pronuncia che accerti, dichiari e statuisca che: la sig.ra è proprietario esclusiva per maturata usucapione acquisitiva Parte_1
del terreno sito nel Comune di Portigliola (RC) alla c.da Perciante, riportato in Catasto terreni al foglio 8, particella 176, nonché del fabbricato rurale non censito presente su di esso;
Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
2. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
per “voglia rigettare il proposto appello e conseguentemente Controparte_1
confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. per CO LI: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare l'avverso gravame e conseguentemente confermare integralmente la Sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri.
- condannare l'odierna appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore dei sottoscritti difensori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, conveniva in Parte_1 giudizio la per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto Controparte_1
per usucapione dei seguenti immobili: terreno sito nel Comune di Portigliola (RC), riportato in Catasto Terreni al foglio 8, particella 176, classe 3 (uliveto), della superficie di are 43 e ca 50; fabbricato rurale sito nel Comune di Portigliola (RC), riportato in
Catasto Fabbricati al foglio 8, particella 62, dell'estensione di are 2 e ca 90.
Dichiarata la contumacia della convenuta ed assunta la prova testimoniale richiesta dall'attrice, il procedimento veniva trattenuto in decisione e rimesso sul ruolo per lo svolgimento di ctu. Si costituivano la e spiegava altresì intervento Controparte_1
volontario CO LI, entrambi concludendo per il rigetto della domanda di parte attrice.
Con sentenza n. 955/2019 il Tribunale di Locri rigettava la domanda.
pag. 2/7 impugnava la predetta sentenza ritenendola errata per i seguenti Parte_1 motivi “Errores in procedendo - Violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 c.c.
e dell'art. 2697 c.c. nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. -
Errata valutazione della prova testimoniale. - Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione agli articoli 91 e 92 c.p.c. - nonché motivazione apparente della sentenza”.
Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello, relativo al presunto “error in procedendo”, non è meritevole di accoglimento. Il motivo è anzitutto generico, non avendo la parte chiarito quale sia la violazione processuale intervenuta, né in concreto come detta presunta violazione abbia influito sulla decisione.
Il giudice di prime cure, infatti, dopo aver trattenuto la causa in decisione ha rimesso il procedimento sul ruolo per proseguire l'istruttoria, ritenendo necessaria ai fini della decisione un approfondimento a mezzo di ctu. In questi casi, non è necessaria alcuna formale revoca della ordinanza di rimessione della causa in decisione, né la terminologia utilizzata (scioglimento della riserva) può determinare una nullità processuale, avendo il giudice esattamente indicato in dispositivo che la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio. Infine, si deve precisare che la consulenza tecnica d'ufficio
è disposta dal giudice quando la causa richiede particolari competenze tecniche di cui è privo, necessaria per la valutazione degli elementi probatori raccolti, ovvero per la verifica dello stato dei luoghi, per cui non richiede un preventivo “confronto processuale (…) in contraddittorio necessario con la parte attrice”. Tantopiù che l'attrice non ha indicato quali difese e richieste istruttorie sarebbero state compromesse dalla presunta violazione procedurale.
Altrettanto infondata l'eccezione di inammissibilità della costituzione della convenuta e dell'interveniente, che è avvenuta nel corso del procedimento, ossia dopo che il giudizio era stato rimesso sul ruolo per lo svolgimento della ctu.
pag. 3/7 2.2. Anche il secondo motivo appare infondato. Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che la mera attività di coltivazione del terreno non è sufficiente alla usucapione, e che le circostanze affermate dai testimoni ed evidenziate quali prove di un possesso uti domina sono smentite dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il terreno non è recintato e l'accesso non avviene da un cancello di esclusiva pertinenza della appellante, gli alberi di ulivo sono secolari e quindi non possono essere stati piantati dalla o dal marito, il casolare asseritamente costruito Pt_1
sul terreno e non censito catastalmente (per espressa ammissione della non è nella Pt_1
sua disponibilità. Al momento del sopralluogo, infatti, la non aveva le chiavi di Pt_1 accesso dell'immobile e l'appellante dichiarava che era nella disponibilità della nipote, soggetto mai menzionato nell'atto introduttivo quale detentrice per conto della Pt_1
Si tratta di due elementi particolarmente importanti, perché la recinzione del fondo e l'edificazione, unitamente allo stravolgimento dell'assetto del terreno dal punto di vista della coltivazione (ad esempio a mezzo di scavi e terrazzamenti con inclusione di opere visibili e non rimovibili), costituiscono la prova dell'esercizio del diritto di proprietà sul bene. Proprio in fattispecie analoga, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1796, Rv. 663640 - 01). Ai fini della prova degli pag. 4/7 elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (Cass.
Sez. 6, 05/03/2020, n. 6123, Rv. 657277 - 01). È chiaro, pertanto, che la mera attività di coltivazione (di ortaggi ed alberi da frutta) non è indice di un possesso utile all'usucapione.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (Cass. 13153/2021; Cass. 9671/2014), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene;
quest'ultimo elemento tuttavia, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sicché
è, allora, il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo di carattere soltanto personale.
Mancando la prova dell'esercizio di una facoltà corrispondente al diritto dominicale in capo alla attrice, la convenuta e l'interveniente non avevano alcun onere probatorio da assolvere.
Né assume alcun rilievo la tempistica dell'intervento in giudizio, trattandosi di una facoltà delle parti e di un comportamento processuale che non incide sull'onere della prova, o della registrazione del contratto di affitto, di cui non si è tenuto correttamente conto in sentenza, trattandosi di documenti inutilizzabili.
2.3. Il terzo motivo di appello deve essere rigettato. La sentenza è ampiamente e correttamente motivata riportando precisamente i punti delle testimonianze ritenute non attendibili o non coerenti con le risultanze della ctu ed illustrando chiaramente le ragioni per le quali le affermazioni dei testimoni sono state reputate insufficienti per la dimostrazione dell'intervenuta usucapione da parte dell'appellante.
pag. 5/7 Quanto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal consulente tecnico di parte attrice rispetto alle contestazioni della consulenza d'ufficio, si deve evidenziare che la superfluità di ulteriori indagini peritali era già contenuto nel generico rigetto delle ulteriori richieste istruttorie nell'ordinanza del 20.06.2019.
La sentenza, peraltro, motiva in modo specifico sulla indeterminatezza della domanda rispetto al fabbricato, rappresentando l'errata indicazione degli estremi catastali in citazione nonché la contraddittorietà delle testimonianze rispetto alle allegazioni in fatto dell'atto introduttivo. A fronte di queste specifiche motivazioni e circostanze,
l'appellante non ha indicato come la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu avrebbe potuto consentire di affermare il possesso del fabbricato indicato in citazione da parte della signora Pt_1
2.4. Anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato. Le spese di giudizio sono state correttamente liquidate, tenendo conto della tempistica dell'intervento e della soccombenza dell'attrice appellante. La doglianza di parte appellante si riferisce alla inammissibilità dell'intervento in giudizio e della costituzione tardiva del convenuto, ossia ai motivi di appello già rigettati nei precedenti paragrafi, per cui non può trovare accoglimento nel caso in esame.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 52.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 per ciascuno degli appellati
(€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale), con distrazione in favore dei procuratori di CO LI e del procuratore della Controparte_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 955/2019, così Parte_1
provvede:
pag. 6/7 1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in favore di ciascuna parte appellata in € 4.996,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Massimo Romano e Gaetano Apicella ex art. 93 c.p.c. per
CO LI e nei confronti dell'avv. Beniamino Dimasi per la Controparte_1
[...
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 279/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRAMMARTINO GIUSEPPE e dell'avv. REALE ANTONIO
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DIMASI BENIAMINO
FRANCESCO MILIERI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
ROMANO MASSIMO e dell'avv. APICELLA GAETANO
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: “1. riformare totalmente la sentenza n. 955/2019 pubblicata il
26.09.2019 dal Tribunale di Locri, in persona del Giudice Antonella Stilo, e sopra meglio specificata – in favore di una pronuncia che accerti, dichiari e statuisca che: la sig.ra è proprietario esclusiva per maturata usucapione acquisitiva Parte_1
del terreno sito nel Comune di Portigliola (RC) alla c.da Perciante, riportato in Catasto terreni al foglio 8, particella 176, nonché del fabbricato rurale non censito presente su di esso;
Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
2. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
per “voglia rigettare il proposto appello e conseguentemente Controparte_1
confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. per CO LI: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare l'avverso gravame e conseguentemente confermare integralmente la Sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri.
- condannare l'odierna appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore dei sottoscritti difensori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, conveniva in Parte_1 giudizio la per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto Controparte_1
per usucapione dei seguenti immobili: terreno sito nel Comune di Portigliola (RC), riportato in Catasto Terreni al foglio 8, particella 176, classe 3 (uliveto), della superficie di are 43 e ca 50; fabbricato rurale sito nel Comune di Portigliola (RC), riportato in
Catasto Fabbricati al foglio 8, particella 62, dell'estensione di are 2 e ca 90.
Dichiarata la contumacia della convenuta ed assunta la prova testimoniale richiesta dall'attrice, il procedimento veniva trattenuto in decisione e rimesso sul ruolo per lo svolgimento di ctu. Si costituivano la e spiegava altresì intervento Controparte_1
volontario CO LI, entrambi concludendo per il rigetto della domanda di parte attrice.
Con sentenza n. 955/2019 il Tribunale di Locri rigettava la domanda.
pag. 2/7 impugnava la predetta sentenza ritenendola errata per i seguenti Parte_1 motivi “Errores in procedendo - Violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 c.c.
e dell'art. 2697 c.c. nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. -
Errata valutazione della prova testimoniale. - Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione agli articoli 91 e 92 c.p.c. - nonché motivazione apparente della sentenza”.
Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello, relativo al presunto “error in procedendo”, non è meritevole di accoglimento. Il motivo è anzitutto generico, non avendo la parte chiarito quale sia la violazione processuale intervenuta, né in concreto come detta presunta violazione abbia influito sulla decisione.
Il giudice di prime cure, infatti, dopo aver trattenuto la causa in decisione ha rimesso il procedimento sul ruolo per proseguire l'istruttoria, ritenendo necessaria ai fini della decisione un approfondimento a mezzo di ctu. In questi casi, non è necessaria alcuna formale revoca della ordinanza di rimessione della causa in decisione, né la terminologia utilizzata (scioglimento della riserva) può determinare una nullità processuale, avendo il giudice esattamente indicato in dispositivo che la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio. Infine, si deve precisare che la consulenza tecnica d'ufficio
è disposta dal giudice quando la causa richiede particolari competenze tecniche di cui è privo, necessaria per la valutazione degli elementi probatori raccolti, ovvero per la verifica dello stato dei luoghi, per cui non richiede un preventivo “confronto processuale (…) in contraddittorio necessario con la parte attrice”. Tantopiù che l'attrice non ha indicato quali difese e richieste istruttorie sarebbero state compromesse dalla presunta violazione procedurale.
Altrettanto infondata l'eccezione di inammissibilità della costituzione della convenuta e dell'interveniente, che è avvenuta nel corso del procedimento, ossia dopo che il giudizio era stato rimesso sul ruolo per lo svolgimento della ctu.
pag. 3/7 2.2. Anche il secondo motivo appare infondato. Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che la mera attività di coltivazione del terreno non è sufficiente alla usucapione, e che le circostanze affermate dai testimoni ed evidenziate quali prove di un possesso uti domina sono smentite dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il terreno non è recintato e l'accesso non avviene da un cancello di esclusiva pertinenza della appellante, gli alberi di ulivo sono secolari e quindi non possono essere stati piantati dalla o dal marito, il casolare asseritamente costruito Pt_1
sul terreno e non censito catastalmente (per espressa ammissione della non è nella Pt_1
sua disponibilità. Al momento del sopralluogo, infatti, la non aveva le chiavi di Pt_1 accesso dell'immobile e l'appellante dichiarava che era nella disponibilità della nipote, soggetto mai menzionato nell'atto introduttivo quale detentrice per conto della Pt_1
Si tratta di due elementi particolarmente importanti, perché la recinzione del fondo e l'edificazione, unitamente allo stravolgimento dell'assetto del terreno dal punto di vista della coltivazione (ad esempio a mezzo di scavi e terrazzamenti con inclusione di opere visibili e non rimovibili), costituiscono la prova dell'esercizio del diritto di proprietà sul bene. Proprio in fattispecie analoga, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1796, Rv. 663640 - 01). Ai fini della prova degli pag. 4/7 elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (Cass.
Sez. 6, 05/03/2020, n. 6123, Rv. 657277 - 01). È chiaro, pertanto, che la mera attività di coltivazione (di ortaggi ed alberi da frutta) non è indice di un possesso utile all'usucapione.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (Cass. 13153/2021; Cass. 9671/2014), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene;
quest'ultimo elemento tuttavia, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi
è stato svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sicché
è, allora, il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo di carattere soltanto personale.
Mancando la prova dell'esercizio di una facoltà corrispondente al diritto dominicale in capo alla attrice, la convenuta e l'interveniente non avevano alcun onere probatorio da assolvere.
Né assume alcun rilievo la tempistica dell'intervento in giudizio, trattandosi di una facoltà delle parti e di un comportamento processuale che non incide sull'onere della prova, o della registrazione del contratto di affitto, di cui non si è tenuto correttamente conto in sentenza, trattandosi di documenti inutilizzabili.
2.3. Il terzo motivo di appello deve essere rigettato. La sentenza è ampiamente e correttamente motivata riportando precisamente i punti delle testimonianze ritenute non attendibili o non coerenti con le risultanze della ctu ed illustrando chiaramente le ragioni per le quali le affermazioni dei testimoni sono state reputate insufficienti per la dimostrazione dell'intervenuta usucapione da parte dell'appellante.
pag. 5/7 Quanto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal consulente tecnico di parte attrice rispetto alle contestazioni della consulenza d'ufficio, si deve evidenziare che la superfluità di ulteriori indagini peritali era già contenuto nel generico rigetto delle ulteriori richieste istruttorie nell'ordinanza del 20.06.2019.
La sentenza, peraltro, motiva in modo specifico sulla indeterminatezza della domanda rispetto al fabbricato, rappresentando l'errata indicazione degli estremi catastali in citazione nonché la contraddittorietà delle testimonianze rispetto alle allegazioni in fatto dell'atto introduttivo. A fronte di queste specifiche motivazioni e circostanze,
l'appellante non ha indicato come la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu avrebbe potuto consentire di affermare il possesso del fabbricato indicato in citazione da parte della signora Pt_1
2.4. Anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato. Le spese di giudizio sono state correttamente liquidate, tenendo conto della tempistica dell'intervento e della soccombenza dell'attrice appellante. La doglianza di parte appellante si riferisce alla inammissibilità dell'intervento in giudizio e della costituzione tardiva del convenuto, ossia ai motivi di appello già rigettati nei precedenti paragrafi, per cui non può trovare accoglimento nel caso in esame.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 52.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 4.996,00 per ciascuno degli appellati
(€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale), con distrazione in favore dei procuratori di CO LI e del procuratore della Controparte_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 955/2019, così Parte_1
provvede:
pag. 6/7 1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in favore di ciascuna parte appellata in € 4.996,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Massimo Romano e Gaetano Apicella ex art. 93 c.p.c. per
CO LI e nei confronti dell'avv. Beniamino Dimasi per la Controparte_1
[...
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7