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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/08/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 800/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 800/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.04.2025, congiuntamente da:
nata ad [...], in data [...], Parte_1
(C.F. residente in [...]
P. Togliatti n. 165,
e nato ad [...], in data [...] Controparte_1
(C.F. ), residente in [...]
P. Togliatti n. 165, rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Corti
(C.F. ) e domiciliati presso di lui, giuste CodiceFiscale_3 procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.04.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in Lamporecchio (PT) in data 07.09.2018, precisavano che dall'unione era nata la figlia (in data Persona_1
17.10.2019).
Le parti evidenziavano peraltro che per incompatibilità di carattere tra loro insorgevano dissidi tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e del matrimonio.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
CONDIZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI E RAPPORTI CON LA
FIGLIA
2- I signori ed dichiarano di Parte_1 Controparte_1 voler procedere alla separazione personale a norma di legge.
I coniugi sono quindi reciprocamente autorizzati a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
Il sig. lascerà definitivamente l'appartamento in CP_1
Lamporecchio. Via Togliatti 165, e ciò entro sessanta giorni dalla data odierna. si impegna a consegnare senza indugio la Parte_1 eventuale corrispondenza indirizzata al sig. che dovesse CP_1 pervenire in via P. Togliatti n. 165, e ciò per almeno sei mesi a decorrere dalla udienza presidenziale. dichiara di aver già rimosso i propri effetti Controparte_1 personali dall'immobile predetto, eccezion fatta per il computer che potrà rimuovere.
2 I beni mobili attualmente presenti nell'abitazione familiare sono quindi assegnati in via definitiva a essendosi Parte_1 tenuto conto di ciò nella determinazione delle ulteriori pattuizioni economiche.
I genitori dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco.
3- Affidamento della prole: la figlia minore Persona_1 verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno quindi congiuntamente la responsabilità e la potestà genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita come infra regolamentato.
4- Esercizio della responsabilità genitoriale: la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, come previsto dal precedente art. 3 e tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore;
per le questioni di ordinaria amministrazione, verrà esercitata disgiuntamente da ogni genitore nei periodi di tempo in cui la figlia permanga presso ciascuno di essi.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, anche tenendo conto delle inclinazioni e volontà della figlia.
In nessun caso potranno essere effettuate scelte, anche di natura ideologica o alimentare, che possano comportare pericolo per la crescita, lo sviluppo e l'educazione della figlia.
In ogni caso i genitori concordano sin d'ora di impedire alla figlia di aprire o utilizzare account presso i social network quali Facebook,
Instagram X e tiktok, che consentano la diffusione di dati ed immagini personali, e ciò sino al raggiungimento della maggiore età.
5- Collocazione - Diritto e dovere di visita: Controparte_1
e dichiarano di voler favorire la frequentazione Parte_1 della figlia con entrambe le figure genitoriali, e ciò nel rispetto dell'affidamento condiviso, come sopra pattuito, e del principio della bigenitorialità.
3 Ciò comporta la massima elasticità nella frequentazione con la figlia, in modo che la stessa possa trascorrere il proprio tempo con entrambe le figure genitoriali, il tutto sempre nel rispetto dell'interesse superiore della minore.
La figlia risiederà con la madre presso l'immobile già adibito ad abitazione familiare, in Lamporecchio, via P. Togliatti 165: tale immobile resta assegnato alla madre sino al raggiungimento dell'autosufficienza della figlia Persona_1
Il padre potrà tenere con sé la figlia a settimane alterne dal venerdì alle ore 16.00 sino al lunedì mattina, portandola direttamente a scuola, onde consentire il massimo esercizio temporale del diritto \ dovere di visita.
Qualora in tale lunedì non si svolgesse attività scolastica il padre porterà la figlia presso l'abitazione familiare sopra descritta.
Inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per un pomeriggio a settimana, indicato in genere nel giorno di giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21.00 , riaccompagnandola quindi a casa.
Ciascun genitore, durante il periodo in cui avrà presso di sé la figlia, provvederà a far svolgere alla stessa le attività scolastiche, sportive e ludiche, curando di accompagnarla nei luoghi dove tali attività sono esercitate, e di riprenderla agli orari stabiliti etc.
Durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con la figlia una settimana consecutiva ciascuno, da concordarsi preventivamente entro il 30 novembre di ciascun anno, alternando annualmente la settimana intercorrente tra il 23/12 e il 30/12 oppure tra il 31/12 ed il 6/1: decorso tale periodo riprenderà la normale alternanza come sopra pattuita.
Anche le altre festività annuali saranno alternate tra i genitori;
in particolare nel periodo pasquale vigerà la consueta alternanza tra il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Parimenti eventuali festività (25 aprile, primo maggio, 2 giugno)
e “ponti” verranno gestiti con il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 del mese di giugno di ciascun anno, ciascun genitore potrà
4 trascorrere con la figlia un periodo di dieci giorni consecutivi, che diverranno quindici giorni allorchè la minore avrà dieci anni.
La normale alternanza verrà ripresa una volta trascorsi tali periodi di vacanza continuativi.
Qualora, in caso di comprovata malattia, uno dei genitori non possa tenere la figlia nella settimana o nella festività di sua spettanza, la stessa verrà recuperata nelle settimane successive, previo accordo con l'altro genitore.
Nel caso in cui la figlia sia malata e sia impossibilitata ad uscire dall'abitazione del genitore presso cui si trova, l'altro genitore potrà visitarla previa comunicazione telefonica.
In conseguenza di circostanze occasionali (impegno lavorativo imprevisto, visita medica non rinviabile) i genitori potranno, di comune accordo, invertire una tantum i giorni di frequentazione.
6- Contributo al mantenimento. Il padre verserà alla madre,
a titolo di contributo al mantenimento di a Persona_1 decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, entro il giorno cinque (5) del mese, a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate bancarie che la signora provvederà ad Pt_1 indicare, la somma mensile di Euro 350,00= (trecentocinquanta), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Ciò fino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia.
Eventuali mutamenti delle coordinate bancarie dovranno essere previamente comunicati per iscritto.
Gli assegni familiari vengono attualmente riscossi dal padre: quest'ultimo si obbliga, entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso, a presentare le necessarie dichiarazioni perché gli stessi siano riscossi da Parte_1
I genitori si impegnano a collaborare per l'ottenimento di eventuali benefici economici che dovessero essere riconosciuti alla figlia o a causa della stessa.
7- Spese straordinarie: I genitori con la sottoscrizione del presente accordo si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si devono intendere quelle così individuate e indicate
5 nel protocollo d'intesa per i giudizi di separazione e divorzio e relative modifiche del 6 maggio 2011 sottoscritto dal Tribunale di
Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, AIAF-Toscana,
Camera Minorile di Firenze, IDIMI e Osservatorio di Diritto di
Famiglia, allegato al presente atto sub. 14
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori, salvi i casi di urgenza.
Le spese straordinarie affrontate nel rispetto del presente articolo dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute previa esibizione della documentazione di spesa alla fine di ogni mese.
È fatto divieto compensare le spese straordinarie con il contributo al mantenimento mensile versato dal padre.
I genitori si impegnano reciprocamente a sottoscrivere eventuali richieste, onde ottenere benefici economici, sussidi etc., laddove ne sussistano i presupposti (p.e. contributi per mense scolastiche, libri, mezzi di trasporto etc.), e ciò anche in relazione agli assegni familiari (come supra pattuito), all'assegno sociale e similari previdenze, che per comune accordo delle parti verranno percepiti dalla madre.
8- Rapporti con i nonni: il nonno materno ed i nonni paterni potranno visitare ed accudire la minore nel rispetto Persona_1 di quanto previsto nel presente atto.
I nonni potranno altresì sostituire ciascun genitore per accompagnare o prendere la figlia a scuola (i genitori si impegnano ad effettuare le necessarie comunicazioni dei nominativi dei nonni agli Istituti scolastici).
ALTRE PATTUIZIONI
9- Autovetture: ciascuna parte rimane proprietaria della autovettura a lui intestata, rinunciando ad eventuali azioni di rivalsa o regresso per pagamenti effettuati per i relativi acquisti.
10- Comunicazioni: le parti si impegnano a darsi reciproca comunicazione di eventuali cambiamenti di recapiti anche di telefonia fino alla maggiore età della figlia;
6 11- Passaporto: le parti si autorizzano reciprocamente al rinnovo o rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, per loro e per la figlia.
12- Dichiarazione finale: Le parti dichiarano che, con l'integrale adempimento di quanto qui pattuito null'altro avranno a pretendere in dipendenza del rapporto di coniugio e della sua cessazione, nonché per spese relative alla abitazione familiare.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata ad [...], in data [...] e
[...] CP_1
nato ad [...], in data [...], che hanno
[...]
7 contratto matrimonio in Lamporecchio (PT) in data 07.09.2018, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lamporecchio (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 9, P. 2, S. A, anno 2018);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 800/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.04.2025, congiuntamente da:
nata ad [...], in data [...], Parte_1
(C.F. residente in [...]
P. Togliatti n. 165,
e nato ad [...], in data [...] Controparte_1
(C.F. ), residente in [...]
P. Togliatti n. 165, rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Corti
(C.F. ) e domiciliati presso di lui, giuste CodiceFiscale_3 procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.04.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in Lamporecchio (PT) in data 07.09.2018, precisavano che dall'unione era nata la figlia (in data Persona_1
17.10.2019).
Le parti evidenziavano peraltro che per incompatibilità di carattere tra loro insorgevano dissidi tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e del matrimonio.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
CONDIZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI E RAPPORTI CON LA
FIGLIA
2- I signori ed dichiarano di Parte_1 Controparte_1 voler procedere alla separazione personale a norma di legge.
I coniugi sono quindi reciprocamente autorizzati a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
Il sig. lascerà definitivamente l'appartamento in CP_1
Lamporecchio. Via Togliatti 165, e ciò entro sessanta giorni dalla data odierna. si impegna a consegnare senza indugio la Parte_1 eventuale corrispondenza indirizzata al sig. che dovesse CP_1 pervenire in via P. Togliatti n. 165, e ciò per almeno sei mesi a decorrere dalla udienza presidenziale. dichiara di aver già rimosso i propri effetti Controparte_1 personali dall'immobile predetto, eccezion fatta per il computer che potrà rimuovere.
2 I beni mobili attualmente presenti nell'abitazione familiare sono quindi assegnati in via definitiva a essendosi Parte_1 tenuto conto di ciò nella determinazione delle ulteriori pattuizioni economiche.
I genitori dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco.
3- Affidamento della prole: la figlia minore Persona_1 verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno quindi congiuntamente la responsabilità e la potestà genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto di visita come infra regolamentato.
4- Esercizio della responsabilità genitoriale: la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, come previsto dal precedente art. 3 e tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore;
per le questioni di ordinaria amministrazione, verrà esercitata disgiuntamente da ogni genitore nei periodi di tempo in cui la figlia permanga presso ciascuno di essi.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, anche tenendo conto delle inclinazioni e volontà della figlia.
In nessun caso potranno essere effettuate scelte, anche di natura ideologica o alimentare, che possano comportare pericolo per la crescita, lo sviluppo e l'educazione della figlia.
In ogni caso i genitori concordano sin d'ora di impedire alla figlia di aprire o utilizzare account presso i social network quali Facebook,
Instagram X e tiktok, che consentano la diffusione di dati ed immagini personali, e ciò sino al raggiungimento della maggiore età.
5- Collocazione - Diritto e dovere di visita: Controparte_1
e dichiarano di voler favorire la frequentazione Parte_1 della figlia con entrambe le figure genitoriali, e ciò nel rispetto dell'affidamento condiviso, come sopra pattuito, e del principio della bigenitorialità.
3 Ciò comporta la massima elasticità nella frequentazione con la figlia, in modo che la stessa possa trascorrere il proprio tempo con entrambe le figure genitoriali, il tutto sempre nel rispetto dell'interesse superiore della minore.
La figlia risiederà con la madre presso l'immobile già adibito ad abitazione familiare, in Lamporecchio, via P. Togliatti 165: tale immobile resta assegnato alla madre sino al raggiungimento dell'autosufficienza della figlia Persona_1
Il padre potrà tenere con sé la figlia a settimane alterne dal venerdì alle ore 16.00 sino al lunedì mattina, portandola direttamente a scuola, onde consentire il massimo esercizio temporale del diritto \ dovere di visita.
Qualora in tale lunedì non si svolgesse attività scolastica il padre porterà la figlia presso l'abitazione familiare sopra descritta.
Inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per un pomeriggio a settimana, indicato in genere nel giorno di giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21.00 , riaccompagnandola quindi a casa.
Ciascun genitore, durante il periodo in cui avrà presso di sé la figlia, provvederà a far svolgere alla stessa le attività scolastiche, sportive e ludiche, curando di accompagnarla nei luoghi dove tali attività sono esercitate, e di riprenderla agli orari stabiliti etc.
Durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con la figlia una settimana consecutiva ciascuno, da concordarsi preventivamente entro il 30 novembre di ciascun anno, alternando annualmente la settimana intercorrente tra il 23/12 e il 30/12 oppure tra il 31/12 ed il 6/1: decorso tale periodo riprenderà la normale alternanza come sopra pattuita.
Anche le altre festività annuali saranno alternate tra i genitori;
in particolare nel periodo pasquale vigerà la consueta alternanza tra il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Parimenti eventuali festività (25 aprile, primo maggio, 2 giugno)
e “ponti” verranno gestiti con il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 del mese di giugno di ciascun anno, ciascun genitore potrà
4 trascorrere con la figlia un periodo di dieci giorni consecutivi, che diverranno quindici giorni allorchè la minore avrà dieci anni.
La normale alternanza verrà ripresa una volta trascorsi tali periodi di vacanza continuativi.
Qualora, in caso di comprovata malattia, uno dei genitori non possa tenere la figlia nella settimana o nella festività di sua spettanza, la stessa verrà recuperata nelle settimane successive, previo accordo con l'altro genitore.
Nel caso in cui la figlia sia malata e sia impossibilitata ad uscire dall'abitazione del genitore presso cui si trova, l'altro genitore potrà visitarla previa comunicazione telefonica.
In conseguenza di circostanze occasionali (impegno lavorativo imprevisto, visita medica non rinviabile) i genitori potranno, di comune accordo, invertire una tantum i giorni di frequentazione.
6- Contributo al mantenimento. Il padre verserà alla madre,
a titolo di contributo al mantenimento di a Persona_1 decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, entro il giorno cinque (5) del mese, a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate bancarie che la signora provvederà ad Pt_1 indicare, la somma mensile di Euro 350,00= (trecentocinquanta), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Ciò fino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia.
Eventuali mutamenti delle coordinate bancarie dovranno essere previamente comunicati per iscritto.
Gli assegni familiari vengono attualmente riscossi dal padre: quest'ultimo si obbliga, entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso, a presentare le necessarie dichiarazioni perché gli stessi siano riscossi da Parte_1
I genitori si impegnano a collaborare per l'ottenimento di eventuali benefici economici che dovessero essere riconosciuti alla figlia o a causa della stessa.
7- Spese straordinarie: I genitori con la sottoscrizione del presente accordo si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si devono intendere quelle così individuate e indicate
5 nel protocollo d'intesa per i giudizi di separazione e divorzio e relative modifiche del 6 maggio 2011 sottoscritto dal Tribunale di
Firenze, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, AIAF-Toscana,
Camera Minorile di Firenze, IDIMI e Osservatorio di Diritto di
Famiglia, allegato al presente atto sub. 14
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori, salvi i casi di urgenza.
Le spese straordinarie affrontate nel rispetto del presente articolo dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute previa esibizione della documentazione di spesa alla fine di ogni mese.
È fatto divieto compensare le spese straordinarie con il contributo al mantenimento mensile versato dal padre.
I genitori si impegnano reciprocamente a sottoscrivere eventuali richieste, onde ottenere benefici economici, sussidi etc., laddove ne sussistano i presupposti (p.e. contributi per mense scolastiche, libri, mezzi di trasporto etc.), e ciò anche in relazione agli assegni familiari (come supra pattuito), all'assegno sociale e similari previdenze, che per comune accordo delle parti verranno percepiti dalla madre.
8- Rapporti con i nonni: il nonno materno ed i nonni paterni potranno visitare ed accudire la minore nel rispetto Persona_1 di quanto previsto nel presente atto.
I nonni potranno altresì sostituire ciascun genitore per accompagnare o prendere la figlia a scuola (i genitori si impegnano ad effettuare le necessarie comunicazioni dei nominativi dei nonni agli Istituti scolastici).
ALTRE PATTUIZIONI
9- Autovetture: ciascuna parte rimane proprietaria della autovettura a lui intestata, rinunciando ad eventuali azioni di rivalsa o regresso per pagamenti effettuati per i relativi acquisti.
10- Comunicazioni: le parti si impegnano a darsi reciproca comunicazione di eventuali cambiamenti di recapiti anche di telefonia fino alla maggiore età della figlia;
6 11- Passaporto: le parti si autorizzano reciprocamente al rinnovo o rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, per loro e per la figlia.
12- Dichiarazione finale: Le parti dichiarano che, con l'integrale adempimento di quanto qui pattuito null'altro avranno a pretendere in dipendenza del rapporto di coniugio e della sua cessazione, nonché per spese relative alla abitazione familiare.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata ad [...], in data [...] e
[...] CP_1
nato ad [...], in data [...], che hanno
[...]
7 contratto matrimonio in Lamporecchio (PT) in data 07.09.2018, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lamporecchio (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 9, P. 2, S. A, anno 2018);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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