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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/11/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa OR RC, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 3859/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonino Parte_1
Iannazzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corleone in Via Ugo Triolo, n. 1, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- resistente contumace -
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.11.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'aver presentato in data 15.03.2022 domanda all' al fine di CP_1
ottenere la prestazione di Disoccupazione Agricola per l'anno 2021, attesa la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti;
1 - che detta domanda veniva respinta con comunicazione del
04.06.2022 con la seguente motivazione “risulta iscritto negli elenchi
CD/CM” (all.1);
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente deduceva che, al momento della presentazione della domanda, aveva cessato l'attività di coltivatore diretto a far data dal 31.01.2014 e di averla comunicata ritualmente alla C.C.I.A. di Palermo, all'Agenzia delle Entrate e all' CP_1
(all.ti 2, 2a, 2b e 2c).
Conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “accertare e dichiarare
l'avvenuta cessazione dell'attività del ricorrente quale coltivatore diretto
a far data dal 31 gennaio 2014; dichiarare incidentalmente illegittimo il provvedimento di diniego tardivo dalla cancellazione degli elenchi dei coltivatori diretti del signor dichiarare, Parte_1
conseguentemente, illegittimo il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021 per insussistenza delle ragioni addotte a motivo del respingimento e per gli effetti dichiarare dovuta l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2021 e degli assegni nucleo familiare ad essa connessi;
condannare
l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese e dei compensi professionali da distrarsi a favore dell'avvocato Antonino Iannazzo, che dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso i secondi” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, all'odierna udienza, istruita solo documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.10.2025 per il deposito di note. 2 ***
Nel merito il ricorso va accolto.
Come esposto in seno al ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, la questione relativa alla cessazione dell'attività di coltivatore diretto del ricorrente dal 31 gennaio 2014 è stata già esaminata dal
Tribunale di Termini Imerese, che, in relazione ad un avviso di addebito per il pagamento dei contributi previdenziali relativi al ricorrente quale coltivatore diretto, con sentenza n. 1011/2023 del 12.10.2023 (all.to
9), ha annullato il predetto avviso, accertando e dichiarando “..cessata
l'attività di coltivatore cessata l'attività di coltivatore diretto del sig.
a far data dal 31/01/2014…”. Parte_1
Alla luce della suddetta pronuncia, l'unico motivo addotto dall per CP_1
il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 appare illegittimo.
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione, il ricorrente reclama innanzitutto il pagamento della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, disoccupazione che, giova ribadirlo, è stata negata dall' per il fatto che il ricorrente nell'anno CP_1
2021 sarebbe comunque iscritto nella gestione coltivatori diretti, sicché non avrebbe avuto diritto a percepire la disoccupazione agricola.
L'estratto contributivo (all.to 4) per il periodo CP_1
01.01.2021/31.12.2021 recava la indicazione di 123 giornate di lavoro come Agricolo giornaliero, oltre alle 156 giornate come coltivatore diretto.
Tale precisazione si impone perché la pronuncia di accoglimento oggi resa sulla domanda formulata dal ricorrente e relativa alla indennità di disoccupazione anno 2021 non implica alcun accertamento del rapporto di lavoro agricolo sottostante la predetta domanda, rapporto
3 che, come abbiamo anticipato, non è stato posto in discussione dall . CP_1
Nella specie, pertanto, l'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola consegue unicamente all'accertamento della insussistenza dell'attività di coltivatore diretto da parte del ricorrente per l'anno 2021
e non all'accertamento della effettiva esistenza dei rapporti di lavoro agricolo denunciati per il predetto anno.
Ciò premesso, il ricorrente ha dato prova documentale della insussistenza della iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti per l'anno 2021 avendo provveduto alla relativa comunicazione unica all' ed essendo stata accertata e dichiarata con la citata sentenza CP_1
del Tribunale di Termini Imerese n. 1011/2023 del 12.10.2023
“..cessata l'attività di coltivatore cessata l'attività di coltivatore diretto del sig. a far data dal 31/01/2014…”. Parte_1
Pertanto, non essendo posta in discussione dall' l'attività di CP_1
lavoratore agricolo denunciata per il predetto anno, la domanda, per come proposta, va pienamente accolta.
In definitiva va annullato il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola e va affermato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre gli accessori come per legge.
Né l' , rimasto contumace, ha dedotto motivi ostativi al CP_1
riconoscimento del beneficio.
In termini conclusivi il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Roberta
OR che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compensi.
4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dell;
CP_1
- in accoglimento del ricorso, dichiara che ha Parte_1
diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 e condanna l' alla relativa corresponsione, con decorrenza e CP_1
interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese processuali, che liquida in Euro 1.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
OR RC
5
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa OR RC, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 3859/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonino Parte_1
Iannazzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corleone in Via Ugo Triolo, n. 1, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- resistente contumace -
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.11.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'aver presentato in data 15.03.2022 domanda all' al fine di CP_1
ottenere la prestazione di Disoccupazione Agricola per l'anno 2021, attesa la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti;
1 - che detta domanda veniva respinta con comunicazione del
04.06.2022 con la seguente motivazione “risulta iscritto negli elenchi
CD/CM” (all.1);
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente deduceva che, al momento della presentazione della domanda, aveva cessato l'attività di coltivatore diretto a far data dal 31.01.2014 e di averla comunicata ritualmente alla C.C.I.A. di Palermo, all'Agenzia delle Entrate e all' CP_1
(all.ti 2, 2a, 2b e 2c).
Conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “accertare e dichiarare
l'avvenuta cessazione dell'attività del ricorrente quale coltivatore diretto
a far data dal 31 gennaio 2014; dichiarare incidentalmente illegittimo il provvedimento di diniego tardivo dalla cancellazione degli elenchi dei coltivatori diretti del signor dichiarare, Parte_1
conseguentemente, illegittimo il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021 per insussistenza delle ragioni addotte a motivo del respingimento e per gli effetti dichiarare dovuta l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2021 e degli assegni nucleo familiare ad essa connessi;
condannare
l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese e dei compensi professionali da distrarsi a favore dell'avvocato Antonino Iannazzo, che dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso i secondi” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, all'odierna udienza, istruita solo documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.10.2025 per il deposito di note. 2 ***
Nel merito il ricorso va accolto.
Come esposto in seno al ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, la questione relativa alla cessazione dell'attività di coltivatore diretto del ricorrente dal 31 gennaio 2014 è stata già esaminata dal
Tribunale di Termini Imerese, che, in relazione ad un avviso di addebito per il pagamento dei contributi previdenziali relativi al ricorrente quale coltivatore diretto, con sentenza n. 1011/2023 del 12.10.2023 (all.to
9), ha annullato il predetto avviso, accertando e dichiarando “..cessata
l'attività di coltivatore cessata l'attività di coltivatore diretto del sig.
a far data dal 31/01/2014…”. Parte_1
Alla luce della suddetta pronuncia, l'unico motivo addotto dall per CP_1
il rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 appare illegittimo.
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione, il ricorrente reclama innanzitutto il pagamento della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, disoccupazione che, giova ribadirlo, è stata negata dall' per il fatto che il ricorrente nell'anno CP_1
2021 sarebbe comunque iscritto nella gestione coltivatori diretti, sicché non avrebbe avuto diritto a percepire la disoccupazione agricola.
L'estratto contributivo (all.to 4) per il periodo CP_1
01.01.2021/31.12.2021 recava la indicazione di 123 giornate di lavoro come Agricolo giornaliero, oltre alle 156 giornate come coltivatore diretto.
Tale precisazione si impone perché la pronuncia di accoglimento oggi resa sulla domanda formulata dal ricorrente e relativa alla indennità di disoccupazione anno 2021 non implica alcun accertamento del rapporto di lavoro agricolo sottostante la predetta domanda, rapporto
3 che, come abbiamo anticipato, non è stato posto in discussione dall . CP_1
Nella specie, pertanto, l'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola consegue unicamente all'accertamento della insussistenza dell'attività di coltivatore diretto da parte del ricorrente per l'anno 2021
e non all'accertamento della effettiva esistenza dei rapporti di lavoro agricolo denunciati per il predetto anno.
Ciò premesso, il ricorrente ha dato prova documentale della insussistenza della iscrizione nella gestione dei coltivatori diretti per l'anno 2021 avendo provveduto alla relativa comunicazione unica all' ed essendo stata accertata e dichiarata con la citata sentenza CP_1
del Tribunale di Termini Imerese n. 1011/2023 del 12.10.2023
“..cessata l'attività di coltivatore cessata l'attività di coltivatore diretto del sig. a far data dal 31/01/2014…”. Parte_1
Pertanto, non essendo posta in discussione dall' l'attività di CP_1
lavoratore agricolo denunciata per il predetto anno, la domanda, per come proposta, va pienamente accolta.
In definitiva va annullato il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola e va affermato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre gli accessori come per legge.
Né l' , rimasto contumace, ha dedotto motivi ostativi al CP_1
riconoscimento del beneficio.
In termini conclusivi il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Roberta
OR che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compensi.
4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dell;
CP_1
- in accoglimento del ricorso, dichiara che ha Parte_1
diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 e condanna l' alla relativa corresponsione, con decorrenza e CP_1
interessi legali come per legge;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese processuali, che liquida in Euro 1.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
OR RC
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