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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15825/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15825/2022 R.G. promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Parisi (C.F. ), presso il cui C.F._1 studio, in Messina, Via del Vespro n. 100, è elettivamente domiciliata.
Opponente Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Nunzio Condorelli Caff (C.F. ), presso il cui studio in Catania, C.F._2 Largo Rosolino Pilo n. 14, è elettivamente domiciliata. Opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.02.2024 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del CP_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5099/2022 del 10.11.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 13666/2022 e depositato l'11.11.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della convenuta opposta della somma complessiva di euro € 29.617,36 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria in dipendenza della fornitura di materiale di cava di cui al contratto n. 15/2021. L'attrice, invero, nell'atto di opposizione contestava preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto era stata notificata una copia informale del decreto emesso, mancante di ogni attestazione di conformità o di ogni altro elemento da cui far discendere la sua autorità. Sempre in via preliminare contestava, altresì, il valore probatorio della documentazione prodotta da controparte a sostegno del presunto credito essendo il provvedimento monitorio emesso sulla scorta di fatture commerciali che erano inidonee a fornire piena prova del credito nel giudizio di opposizione. Nel merito eccepiva che l'importo ingiunto appariva del tutto sproporzionato e non dovuto. Pertanto, così, concludeva: “1) In via preliminare ritenere e dichiarare l'inefficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta a conforto della pretesa creditoria nonché dell'atto notificato e per l'effetto revocare e/o privare di efficacia con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 5099/2022; 2) In via principale ritenere e dichiarare manifestamente infondato in fatto ed in diritto
pagina 1 di 5 quanto richiesto dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo impugnato, Parte_1 per le ragioni ampiamente argomentate in narrativa;
3) Per l'effetto revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, secondo quanto dedotto in narrativa;
4) In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenesse le somme ingiunte dovute, ridurre il debito nella misura che verrà determinata in corso di causa con conseguente revoca del D.I. opposto;
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire nonché, in via istruttoria, di produrre documenti, di articolare mezzi di prova, di indicare testi e di chiedere consulenza tecnica d'ufficio, nei prefiggendi termini di legge a conforto di quanto esposto in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di difesa.” Si costituiva, quindi, in giudizio la conventa in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., allegando come il credito ingiunto nascesse da una contratto dell'11.05.2021 avente ad oggetto la fornitura di materiale di cava nell'ambito dei lavori inerenti al cantiere per l'esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo/Catania, nella tratta IC/EN, tra le stazioni di IC e EN per un importo quantificato in un valore presuntivo di € 260.000,00. Deduceva, inoltre, che il materiale era stato fornito sulla base degli ordini di trasporto, tutti firmati, per i quali erano state emesse la fattura n. 74 del 28.2.2022, per un importo richiesto pari ad € 18.756,91, e la fattura n. 113 del 31.03.2022 per un importo pari ad € 10.153,45, che non erano state poi pagate, così come risultava non pagata anche la fattura n. 62A del 30.4.2021 per un importo pari ad
€ 707,00. Conseguentemente affermava l'infondatezza dell'opposizione, avente una finalità meramente dilatoria, rilevando che dalla relata di notifica contenente l'attestazione di conformità di ciascuna copia allegata, si poteva leggere: “copia conforme ai sensi dell'art. 3bis L. 53/1994 e dell'art. 18 D.M. 44/2011 all'originale dal quale è stato estratto”, e che tutte erano firmate in cades, quindi in formato p7m. Eccepiva, ancora, che il credito ingiunto risultava essere dimostrato non soltanto dalle fatture ma pure dai documenti di trasporto, dal contratto di fornitura, dall'approvazione e visto di dallo Pt_2 scambio di posta ordinaria nonché dalla nuova offerta. Sicché, non risultando essere presente alcun motivo in fatto e diritto determinante la caducazione del decreto opposto e non essendovi alcun documento allegato e/o dimostrazione probatoria né altro, chiedeva la condanna di controparte per lite temeraria e abuso del mezzo processuale. Infine, osservava che sussistevano tutti i presupposti per determinare a carico della ditta opponente una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis cpc, prevedendo quale misura di coercizione indiretta un importo giornaliero determinato dal mancato pagamento del contratto non corrisposto. Di guisa che, concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione, difesa reietta, /confermare il decreto ingiuntivo opposto, annumerato 5099 del 11.11.2022, emesso nel procedimento n. 13666/2022 RG;
//per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento della somma di € 29.617,36, meglio sopra quantificata, oltre le spese legali nello stesso liquidate;
///stante il fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta, si chiede che l'Ill.mo Decidente voglia concedere che il decreto ingiuntivo opposto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., necessitando parte opposta di riottenere gli importi non corrisposti per la continuità aziendale;
6 ////condannare parte opponente per temerarietà della lite e abuso del mezzo processuale, la cui quantificazione si chiede venga effettuata dal Sig. Giudice anche su base equitativa;
/////disporre e determinare a carico della ditta opponente una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis cpc, prevedendo quale misura di coercizione indiretta che la ditta sia condannata al pagamento CP_1
pagina 2 di 5 di un importo giornaliero per il mancato rispetto e pagamento del contratto sottoscritto, fino al pieno soddisfo;
con vittoria di spese e compensi anche per la presente fase di opposizione”. Alla prima udienza del 17.04.2023 la causa andava in riserva concedendosi termine alle parti di 10 giorni +10 per note e repliche. All'esito, con ordinanza del 19.05.2023, si concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si rinviava all'udienza di p.c. del 26.2.2024. In tale udienza, quindi, precisate le conclusioni la causa era trattenuta in decisione assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica.
************** L'opposizione è infondata e, dunque, le relative domande sono da rigettare per come di seguito esposto. Con il primo motivo di opposizione l'opponente sostiene la nullità del decreto contestato in quanto gli sarebbe stata notificata una copia informale del decreto emesso, mancante di ogni attestazione di conformità o di ogni altro elemento da cui far discendere la sua autorità. Sul punto, tuttavia, si osserva che -in virtù dell'art. 16 undecies introdotto nel D.L. n. 179/2012, a seguito dell'entrata in vigore della L. 132/2015 di conversione del D.L. n. 83/2015, e dell'art. 19 ter introdotto dal decreto del 28 dicembre 2015 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44- ove la copia informatica di un documento sia destinata alla notifica l'attestazione di conformità da parte del difensore deve essere inserita solo nella relata di notifica. Or, dall'esame del decreto ingiuntivo notificato e dalla relazione di notificazione allegata dall'opposta risulta corretta l'attestazione di conformità eseguita da parte del procuratore della ricorrente nella citata relata di notifica, potendosi dalla stessa evincere che il decreto opposto, denominato “30995599s”, è “copia conforme ai sensi dell'art. 3bis L. 53/1994 e dell'art. 18 D.M. 44/2011 all'originale dal quale è stato estratto”. Pertanto, destituita di fondamento, si rivela l'eccezione attorea in tal senso.
D'altra parte, l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha, comunque, prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. Un. n. 7665 del 2016) ciò per il principio di cui all'art. 156 c.p.c. in base al quale la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Quanto, poi, agli ulteriori profili di censura è bene rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore (attore in senso sostanziale) che agisca per l'adempimento della propria pretesa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (convenuto n senso sostanziale) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Or, nel caso di specie parte opposta ha prodotto, non solo le tre fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto (v. all.ti 106, 107 e 108 della produzione di parte opposta), ma anche il contratto di fornitura dell'11.05.2021 intercorso tra la e l' Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 5 la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è stata contestata (v. all. 2 della CP_2 produzione di parte opposta); l'approvazione del contratto da parte dall'ente appaltatore, CP_3 gruppo (v. all. 3 della produzione di parte opposta); gli ordini di trasporto Controparte_4 sottoscritti dal conducente e relativi alle fatture n. 74/2022 e n. 113/2022 (v. all.ti n.
9-105 DDT della produzione di parte opposta) oltre a varia corrispondenza (v. all.ti 4, 5, 7 e 8 della produzione di parte opposta).
Ebbene la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato dalla convenuta atteso anche che la sottoscrizione del vettore produce gli effetti previsti dall'art. 1510 co. II c.c., alla stregua del quale “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore”.
Di conseguenza, deve considerarsi provata oltre alla conclusione del contratto anche la sua esecuzione.
Di contro, l'opponente -che ricopre la posizione sostanziale del convenuto e su cui grava l'onere di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito- si è limitato ad una generica contestazione ossia non fondata su specifici e pertinenti elementi valutativi o allegatori né ha indicato una ricostruzione antagonista dei rapporti tra le parti con l'indicazione di eventuali pagamenti anche parziali delle somme richieste.
Per le superiori ragioni, pertanto, non essendo sufficiente una generica contestazione del credito, le domande dell'opponente devono essere disattese e rigettate e il decreto ingiuntivo n. 5099/2022 del 10.11.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13666/2022 R.G. e depositato l'11.11.2022 dovrà essere confermato.
In ordine alla richiesta della convenuta di porre a carico della ditta opponente una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis cpc, quale misura coercitiva indiretta, si osserva che nel caso in specie, trattandosi di un'obbligazione di pagamento di somma di denaro, non sussiste il pur necessario presupposto dell'infungibilità dell'obbligazione di fare dedotta in giudizio, indefettibile per accedere alla tutela prevista dalla normativa in esame.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
Le spese seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione spiegata dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5099/2022 del 10.11.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13666/2022 R.G. e depositato l'11.11.2022.
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta che liquida in € 5.810,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, alla refusione delle spese vive, a IVA e CPA come per legge.
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della convenuta di ulteriori € 2.905,00 per responsabilità processuale aggravata. Così deciso in Catania, il 17.6.2025.
Il PRESIDENTE
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15825/2022 R.G. promossa da:
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Parisi (C.F. ), presso il cui C.F._1 studio, in Messina, Via del Vespro n. 100, è elettivamente domiciliata.
Opponente Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Nunzio Condorelli Caff (C.F. ), presso il cui studio in Catania, C.F._2 Largo Rosolino Pilo n. 14, è elettivamente domiciliata. Opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.02.2024 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del CP_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5099/2022 del 10.11.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 13666/2022 e depositato l'11.11.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della convenuta opposta della somma complessiva di euro € 29.617,36 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria in dipendenza della fornitura di materiale di cava di cui al contratto n. 15/2021. L'attrice, invero, nell'atto di opposizione contestava preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto era stata notificata una copia informale del decreto emesso, mancante di ogni attestazione di conformità o di ogni altro elemento da cui far discendere la sua autorità. Sempre in via preliminare contestava, altresì, il valore probatorio della documentazione prodotta da controparte a sostegno del presunto credito essendo il provvedimento monitorio emesso sulla scorta di fatture commerciali che erano inidonee a fornire piena prova del credito nel giudizio di opposizione. Nel merito eccepiva che l'importo ingiunto appariva del tutto sproporzionato e non dovuto. Pertanto, così, concludeva: “1) In via preliminare ritenere e dichiarare l'inefficacia probatoria della documentazione ex adverso prodotta a conforto della pretesa creditoria nonché dell'atto notificato e per l'effetto revocare e/o privare di efficacia con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 5099/2022; 2) In via principale ritenere e dichiarare manifestamente infondato in fatto ed in diritto
pagina 1 di 5 quanto richiesto dalla con il ricorso per decreto ingiuntivo impugnato, Parte_1 per le ragioni ampiamente argomentate in narrativa;
3) Per l'effetto revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, secondo quanto dedotto in narrativa;
4) In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenesse le somme ingiunte dovute, ridurre il debito nella misura che verrà determinata in corso di causa con conseguente revoca del D.I. opposto;
Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire nonché, in via istruttoria, di produrre documenti, di articolare mezzi di prova, di indicare testi e di chiedere consulenza tecnica d'ufficio, nei prefiggendi termini di legge a conforto di quanto esposto in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di difesa.” Si costituiva, quindi, in giudizio la conventa in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., allegando come il credito ingiunto nascesse da una contratto dell'11.05.2021 avente ad oggetto la fornitura di materiale di cava nell'ambito dei lavori inerenti al cantiere per l'esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo/Catania, nella tratta IC/EN, tra le stazioni di IC e EN per un importo quantificato in un valore presuntivo di € 260.000,00. Deduceva, inoltre, che il materiale era stato fornito sulla base degli ordini di trasporto, tutti firmati, per i quali erano state emesse la fattura n. 74 del 28.2.2022, per un importo richiesto pari ad € 18.756,91, e la fattura n. 113 del 31.03.2022 per un importo pari ad € 10.153,45, che non erano state poi pagate, così come risultava non pagata anche la fattura n. 62A del 30.4.2021 per un importo pari ad
€ 707,00. Conseguentemente affermava l'infondatezza dell'opposizione, avente una finalità meramente dilatoria, rilevando che dalla relata di notifica contenente l'attestazione di conformità di ciascuna copia allegata, si poteva leggere: “copia conforme ai sensi dell'art. 3bis L. 53/1994 e dell'art. 18 D.M. 44/2011 all'originale dal quale è stato estratto”, e che tutte erano firmate in cades, quindi in formato p7m. Eccepiva, ancora, che il credito ingiunto risultava essere dimostrato non soltanto dalle fatture ma pure dai documenti di trasporto, dal contratto di fornitura, dall'approvazione e visto di dallo Pt_2 scambio di posta ordinaria nonché dalla nuova offerta. Sicché, non risultando essere presente alcun motivo in fatto e diritto determinante la caducazione del decreto opposto e non essendovi alcun documento allegato e/o dimostrazione probatoria né altro, chiedeva la condanna di controparte per lite temeraria e abuso del mezzo processuale. Infine, osservava che sussistevano tutti i presupposti per determinare a carico della ditta opponente una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis cpc, prevedendo quale misura di coercizione indiretta un importo giornaliero determinato dal mancato pagamento del contratto non corrisposto. Di guisa che, concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione, difesa reietta, /confermare il decreto ingiuntivo opposto, annumerato 5099 del 11.11.2022, emesso nel procedimento n. 13666/2022 RG;
//per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento della somma di € 29.617,36, meglio sopra quantificata, oltre le spese legali nello stesso liquidate;
///stante il fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta, si chiede che l'Ill.mo Decidente voglia concedere che il decreto ingiuntivo opposto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., necessitando parte opposta di riottenere gli importi non corrisposti per la continuità aziendale;
6 ////condannare parte opponente per temerarietà della lite e abuso del mezzo processuale, la cui quantificazione si chiede venga effettuata dal Sig. Giudice anche su base equitativa;
/////disporre e determinare a carico della ditta opponente una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis cpc, prevedendo quale misura di coercizione indiretta che la ditta sia condannata al pagamento CP_1
pagina 2 di 5 di un importo giornaliero per il mancato rispetto e pagamento del contratto sottoscritto, fino al pieno soddisfo;
con vittoria di spese e compensi anche per la presente fase di opposizione”. Alla prima udienza del 17.04.2023 la causa andava in riserva concedendosi termine alle parti di 10 giorni +10 per note e repliche. All'esito, con ordinanza del 19.05.2023, si concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si rinviava all'udienza di p.c. del 26.2.2024. In tale udienza, quindi, precisate le conclusioni la causa era trattenuta in decisione assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica.
************** L'opposizione è infondata e, dunque, le relative domande sono da rigettare per come di seguito esposto. Con il primo motivo di opposizione l'opponente sostiene la nullità del decreto contestato in quanto gli sarebbe stata notificata una copia informale del decreto emesso, mancante di ogni attestazione di conformità o di ogni altro elemento da cui far discendere la sua autorità. Sul punto, tuttavia, si osserva che -in virtù dell'art. 16 undecies introdotto nel D.L. n. 179/2012, a seguito dell'entrata in vigore della L. 132/2015 di conversione del D.L. n. 83/2015, e dell'art. 19 ter introdotto dal decreto del 28 dicembre 2015 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44- ove la copia informatica di un documento sia destinata alla notifica l'attestazione di conformità da parte del difensore deve essere inserita solo nella relata di notifica. Or, dall'esame del decreto ingiuntivo notificato e dalla relazione di notificazione allegata dall'opposta risulta corretta l'attestazione di conformità eseguita da parte del procuratore della ricorrente nella citata relata di notifica, potendosi dalla stessa evincere che il decreto opposto, denominato “30995599s”, è “copia conforme ai sensi dell'art. 3bis L. 53/1994 e dell'art. 18 D.M. 44/2011 all'originale dal quale è stato estratto”. Pertanto, destituita di fondamento, si rivela l'eccezione attorea in tal senso.
D'altra parte, l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha, comunque, prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. Un. n. 7665 del 2016) ciò per il principio di cui all'art. 156 c.p.c. in base al quale la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Quanto, poi, agli ulteriori profili di censura è bene rammentare che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore (attore in senso sostanziale) che agisca per l'adempimento della propria pretesa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore (convenuto n senso sostanziale) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Or, nel caso di specie parte opposta ha prodotto, non solo le tre fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto (v. all.ti 106, 107 e 108 della produzione di parte opposta), ma anche il contratto di fornitura dell'11.05.2021 intercorso tra la e l' Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 5 la cui sottoscrizione ad opera dell'opponente non è stata contestata (v. all. 2 della CP_2 produzione di parte opposta); l'approvazione del contratto da parte dall'ente appaltatore, CP_3 gruppo (v. all. 3 della produzione di parte opposta); gli ordini di trasporto Controparte_4 sottoscritti dal conducente e relativi alle fatture n. 74/2022 e n. 113/2022 (v. all.ti n.
9-105 DDT della produzione di parte opposta) oltre a varia corrispondenza (v. all.ti 4, 5, 7 e 8 della produzione di parte opposta).
Ebbene la documentazione versata in atti è più che sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato dalla convenuta atteso anche che la sottoscrizione del vettore produce gli effetti previsti dall'art. 1510 co. II c.c., alla stregua del quale “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore”.
Di conseguenza, deve considerarsi provata oltre alla conclusione del contratto anche la sua esecuzione.
Di contro, l'opponente -che ricopre la posizione sostanziale del convenuto e su cui grava l'onere di contestare specificatamente e analiticamente i fatti costitutivi del diritto di credito- si è limitato ad una generica contestazione ossia non fondata su specifici e pertinenti elementi valutativi o allegatori né ha indicato una ricostruzione antagonista dei rapporti tra le parti con l'indicazione di eventuali pagamenti anche parziali delle somme richieste.
Per le superiori ragioni, pertanto, non essendo sufficiente una generica contestazione del credito, le domande dell'opponente devono essere disattese e rigettate e il decreto ingiuntivo n. 5099/2022 del 10.11.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13666/2022 R.G. e depositato l'11.11.2022 dovrà essere confermato.
In ordine alla richiesta della convenuta di porre a carico della ditta opponente una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis cpc, quale misura coercitiva indiretta, si osserva che nel caso in specie, trattandosi di un'obbligazione di pagamento di somma di denaro, non sussiste il pur necessario presupposto dell'infungibilità dell'obbligazione di fare dedotta in giudizio, indefettibile per accedere alla tutela prevista dalla normativa in esame.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
Le spese seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione spiegata dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5099/2022 del 10.11.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 13666/2022 R.G. e depositato l'11.11.2022.
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta che liquida in € 5.810,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, alla refusione delle spese vive, a IVA e CPA come per legge.
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della convenuta di ulteriori € 2.905,00 per responsabilità processuale aggravata. Così deciso in Catania, il 17.6.2025.
Il PRESIDENTE
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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