Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 237/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 30/01/2025, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. TEMPERA CINZIA, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv.ti DI SANTE PIERA e DI GREGORIO PIER CP_1
PAOLO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. Appello CP_1
avverso la sentenza n. 281/2024 del 23/04/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23/05/2024 ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, Parte_1
L'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure, contestando nel merito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado -recepita dal Tribunale previo rigetto dell'istanza di sostituzione del c.t.u., avanzata dall'odierno appellante in quanto il medico legale nominato aveva intrattenuto rapporto di collaborazione professionale con l' e CP_1
ribadendo l'origine professionale della patologia denunciata in quanto eziologicamente riconducibile all'attività, di addetto alla smaltatura, svolta.
Ha nello specifico dedotto che: il c.t.u., avendo intrattenuto rapporto di lavoro con l' , era stato CP_1
condizionato nelle proprie valutazioni, essendo stato chiamato a pronunciarsi sull'operato dei coloro che erano stati suoi colleghi, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussistevano gravi motivi per procedere al rinnovo della c.t. ex art. 196 c.p.c.; la sentenza gravata era erronea per non aver ritenuto accertata la sussistenza dell'esposizione al rischio lavorativo di contrarre la patologia professionale in menzione, nonostante si verta in tema di malattia tabellata e il compendio probatorio del primo grado di giudizio (documentale e testimoniale) avesse dimostrato lo svolgimento di attività svolte in modo non occasionale -quali la movimentazione manuale di carichi e l'esecuzione di lavorazioni comportanti movimenti ripetuti, con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza con le articolazioni superiori- idonee a porsi quale agente determinante la patologia denunciata.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi la sussistenza della denunciata malattia professionale con riconoscimento del risultante danno biologico e conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, anche previo rinnovo della CTU medico- CP_1
legale qualora reputato necessario ai fini del decidere.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo l'insussistenza della CP_1
malattia professionale denunciata per mancanza di esposizione a rischio e di nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni.
Come dedotto dall' e come risulta dalla documentazione sanitaria dell'istruttoria CP_1 amministrativa svolta dall' a seguito della domanda di riconoscimento della malattia Pt_2
professionale per cui è causa, il c.t.u. nominato in primo grado, d.ssa non è mai stata Persona_1 dipendente dell' ma ha intrattenuto con l'Istituto un breve rapporto di collaborazione CP_1 professionale autonoma fino al settembre 2022, e non si è in alcun modo occupata dell'istruttoria amministrativa della domanda dell'odierno appellato, non svolgendo alcuna attività sanitaria nei suoi confronti.
Pertanto, a fronte della generica eccezione sollevata dall'odierno appellante, che non ha proposto istanza di ricusazione del c.t.u. ma ha dedotto, in via del tutto ipotetica, che la pregressa collaborazione avrebbe potuto influenzare il suo giudizio, l'impugnata sentenza ha correttamente respinto l'istanza di sostituzione, non ricorrendo alcuna ipotesi di astensione obbligatoria del c.t.u. ex artt. 51 n. 2, 63 e 192 c.p.c. né alcun grave motivo ex art. 196 c.p.c., avendo il c.t.u. già da tempo cessato, al momento dell'accettazione dell'incarico (15/11/2023, come risulta dal fascicolo di primo grado) ogni rapporto con l' . Pt_2
Le ulteriori censure proposte, involgendo questioni connesse, possono essere scrutinate congiuntamente.
La malattia professionale di cui l'appellante ha chiesto il riconoscimento (lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra) è ricompresa nelle vigenti tabelle di cui al t.u. n. 1124/65 [voce 78 a)] per lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti o mantenimento prolungato di posture incongrue.
Come pacifico in giurisprudenza, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella allegata al d.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione,
l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (cfr. Cass. Sez. L. n. 27752 del 30/12/2009 rv. 611554 – 01 e numerose successive conformi).
Inoltre, in tema di malattie ad eziologia multifattoriale (quali quelle a carico del sistema tendineo delle spalle, notoriamente di possibile derivazione anche sistemica o da cause comuni, specie degenerative o artrosiche) il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, ma è necessario acquisire il dato della probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori concreti e specifici elementi di fatto attinenti all'effettiva esposizione al rischio ambientale (riferita alla tipologia della lavorazione, alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, alla durata e intensità dell'esposizione a rischio, all'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti) e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, o a dati epidemiologici, idonei a tradurre eventuali risultanze sanitarie probabilistiche in certezza giudiziale (cfr. Cass. Sez. L. nn.
8773 del 10/04/2018 rv. 648724 – 01, 13814 del 31/05/2017 rv. 644527 – 01, 21825 del 15/10/2014 rv. 632608 – 01, 21360 del 18/09/2013 rv. 628368 – 01, 17438 del 12/10/2012 rv. 624272 – 01 e
18270 del 05/08/2010 rv. 614582 - 01).
Nel caso di specie, anche all'esito dell'espletata istruttoria orale, non risulta accertata –come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza– l'effettiva esposizione al rischio lavorativo e la sua incidenza causale in ordine all'insorgere dell'evento morbigeno.
Difatti i testi escussi, pur confermando i capitoli di prova formulati dall'allora ricorrente, hanno riferito dello svolgimento da parte sua di attività, complessivamente per oltre quarant'anni, prima di operaio capo reparto addetto alla smaltatura di elementi sanitari, e successivamente di addetto al magazzino, ed hanno precisato, quanto alle mansioni da lui svolte, che: nel reparto smaltatura si occupava di smaltatura degli elementi con utilizzo di una pistola ad aria compressa, del peso di kg. 2 circa, e poi, dopo l'introduzione di appositi robot, di realizzazione della cd. traccia per il robot, cioè dell'esecuzione, appoggiando sulle spalle il braccio della macchina, dei movimenti di smaltatura, che venivano memorizzati dal robot, il quale li ripeteva per le smaltature dei successivi pezzi;
la realizzazione della traccia durava 30 minuti per ciascun tipo di elemento sanitario, e doveva essere ripetuta in caso di riscontro di errori;
per ogni turno venivano smaltati uno o più elementi, in base ai programmi di lavorazione;
esaurite le tracce, controllava il lavoro degli altri operai ed operava alle altre macchine;
nel reparto magazzino si occupava di sistemazione dei pezzi sulle pedane, in base agli ordini dei clienti, e del carico di queste sugli automezzi dei trasportatori, sollevando manualmente i pezzi, di peso fino a 20/25 Kg. circa, a volte anche più pesanti, per sistemarli sulle pedane, e caricando le pedane sugli automezzi utilizzando appositi muletti.
Non sono però emerse risultanze specifiche sull'alternanza tra le varie fasi lavorative e quindi su tempi e modalità di utilizzo di ciascuno degli strumenti di lavoro, né sulle posture che il lavoratore dovesse assumere per eseguire le proprie mansioni, e va inoltre considerato che l'appellante si alternava nelle varie fasi lavorative e, nel reparto smaltatura, sollecitava le articolazioni delle spalle solo per le citate tracce, che lo impiegavano solo per una limitata parte dell'orario lavorativo, in base alle tipologie degli elementi da lavorare ed agli eventuali errori di tracciatura. Inoltre, va considerato che non risulta l'effettivo peso del braccio del robot utilizzato dall'appellante per le tracciature (avendo i testi riferito genericamente che era più pesante della pistola manuale) e che il carico sulle spalle del robot stesso, e la movimentazione manuale degli elementi presso il magazzino, comportano carico rachideo ma non movimenti ripetuti né particolari rotazioni delle articolazioni delle spalle.
Infine, va considerato che dal DVR aziendale della datrice di lavoro dell'appellante, in atti, il rischio di sovraccarico biomeccanico agli arti superiori è classificato come lieve-moderato, e l'appellante non ha dedotto elementi di inattendibilità di tale valutazione.
Deve quindi ritenersi che non sia stata raggiunta prova sufficiente del fatto che l'appellante svolgesse lavorazioni comportanti necessità di movimenti ripetuti che interessassero l'articolazione delle spalla, per difetto di prova specifica dell'effettiva entità e ripetitività qualitativa e quantitativa delle sollecitazioni all'articolazione della spalle cui egli era sottoposto.
D'altro lato, il c.t.u. nominato in primo grado -dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici e pertanto pienamente condivisibile- ha evidenziato, congruamente rispetto alle risultanze testimoniali, che l'appellante, pur affetto da tendinopatia del sovraspinoso, ha svolto lavorazioni comportanti movimenti delle braccia a bassa frequenza, incidenti soprattutto sul sistema mano-polso, non risulta esposto a lavorazioni comportanti costante o prevalente impegno degli arti superiori in posizione antifisiologica (al di sopra della linea delle spalle, ciò che tipicamente comporta usura dell'articolazione della cuffia dei rotatori), ed ha precisato che le attuali condizioni del suo tendine sovraspinoso destro sono da ricondurre principalmente ad un trauma contusivo, mentre gli esami specialistici precedentemente effettuati avevano evidenziato una mera tendinosi con ispessimento tendineo.
Inoltre, va considerato che non risulta che il citato trauma contusivo sia intervenuto in occasione di lavoro, che l'appellante è affetto da pregressa ipoacusia ed esiti di infortuni al ginocchio destro ed al rachide dorso-lombare, ma non risulta avere interessamenti da causa lenta a carico degli altri distretti muscolo-articolari di gomito, polso e rachide, normalmente interessanti i lavoratori esposti a sovraccarico biomeccanico, e che la destrutturazione del sovraspinoso riscontrata nell'esame RMN del 26/07/2022 è ricondotta a cause degenerative e micro-traumatiche da attrito, cioè ad una degenerazione artrosica dell'articolazione acromion claveare, che già di per sé genera una condizione di attrito sul tendine sovraspinoso con conseguente tendinosi.
Le critiche mosse alla c.t.u. dalla difesa e dalla c.t.p. dell'appellante non sono, pertanto, affatto condivisibili trattandosi di mera differente valutazione -tra l'altro del tutto immotivata- del medesimo quadro clinico considerato dal c.t.u., ma senza deduzione di erroneità o incongruità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u.. Non si riscontra pertanto alcuna palese devianza del c.t.u. dalle nozioni correnti della scienza medica
-e peraltro nemmeno nell'appello o nella c.t.p. sono indicate le fonti scientifiche del differente convincimento del c.t.p.- né alcuna omissione da parte del c.t.u. di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, sicché le censure mosse dall'appellante costituiscono mero inammissibile dissenso diagnostico (cfr. Cass.
Sez. L. n. 1652 del 03/02/2012).
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non risultando che l'appellante sia titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c..
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 281/2024 in data 23/04/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 30/01/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -