Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2009, n. 22093
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Sentenza 16 ottobre 2009

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L'avvenuta pronuncia, in un giudizio di separazione pendente in Italia, dei provvedimenti provvisori a tutela dei figli minori non impedisce il riconoscimento dell'efficacia della sentenza definitiva di separazione precedentemente emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, non potendo trovare applicazione gli artt. 22 e 23 del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, i quali presuppongono la coesistenza di statuizioni aventi gli stessi caratteri e la medesima natura, oltre che entrambe definitive, siano o meno a stabilità provvisoria, mentre i predetti provvedimenti, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento cit., sono destinati a perdere efficacia allorché l'autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito della causa abbia adottato i provvedimenti appropriati in via definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2009, n. 22093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22093
    Data del deposito : 16 ottobre 2009

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