Sentenza 16 ottobre 2009
Massime • 1
L'avvenuta pronuncia, in un giudizio di separazione pendente in Italia, dei provvedimenti provvisori a tutela dei figli minori non impedisce il riconoscimento dell'efficacia della sentenza definitiva di separazione precedentemente emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, non potendo trovare applicazione gli artt. 22 e 23 del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, i quali presuppongono la coesistenza di statuizioni aventi gli stessi caratteri e la medesima natura, oltre che entrambe definitive, siano o meno a stabilità provvisoria, mentre i predetti provvedimenti, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento cit., sono destinati a perdere efficacia allorché l'autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito della causa abbia adottato i provvedimenti appropriati in via definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2009, n. 22093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22093 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2009 |
Testo completo
O S C U RA T A ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLIE DI T ORIGINALE In caso di diflusione si applica l'art.52 D. L.vo 1968 RE P U B B L I CA I TAL IANA 2023/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION 1 sezione civile Riconoscimento sentenza composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Stato UE di separazione dr. Ugo Vitrone Presidente e decisioni sui figli. dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere R. G. n. 27107/06 dr. Fabrizio Forte rel. Consigliere Cron.22093 dr. Carlo Piccinini Consigliere dr. Renato Bernabai Consigliere Rep. Ud. 01.10.2009ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA su ricorso iscritto al n° 27107 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2006, proposto DA V.P. elettivamente domiciliata in Roma, alla Via n. 9, presso gli avv.ti Antonella Valentini e Mercadante Giuseppe Viola, che, con l'avv. Claudio Coggiatti, la In caso di diffusion de sentano e difendono, per procura a margine del ricorso. presente provvedimento RICORRENTE omettere le maneralità e gli CONTRO altri dati o ficativi di: elettivamente domiciliato in Roma, alla fust M.M. miscon Circumvallazione Clodia n. 76/A, presso l'avv. Massimo Cucci, art. 52 norm @bantolo rappresenta e difende, per procura speciale alle liti Igs.10 disposto d'ufficio ] '11 novembre 2008, per notar D. Vitagliano di Roma. a richiesta di parte ✓ imposto dalla legge RESISTENTE avverso l'ordinanza della sezione feriale della Corte d'appello di Roma del 31 agosto 4 settembre 2006, notificata il 12 −1- 1619 2009 O S C U R A TA settembre 2006. Udita, all'udienza del 1° ottobre 2009, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti, per la ricorrente, l'avv. Giuseppe Castelli Avolio, per delega, e, per il resistente, l'avv. Massimo Cucci. Udito il P.M. dr. Ignazio Patrone, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto del 10 luglio 2006, la Corto d'appello di Roma ha accolto la richiesta di di riconoscere M.M. i l'efficacia in Italia della sentenza della Corte d'appello di Branschweig del 31 marzo 2006 che, modificata l'assegnazione della casa coniugale, ha confermato nel resto la decisione della Pretura di Wolfsburg del 16 dicembre 2004, la quale aveva convalidato la separazione "di letto e di mensa' del ricorrente " affidando al padre i figli MA.V.P. dalla moglie omissis' e F. nato nel nato nel 'omissis" La Corte ha accertato che il procedimento in "omissis" si è svolto contraddittorio tra le parti e che la decisione è stata nel munita di formula esecutiva e notificata alla e,V. ritenendone il contenuto definitivo e non contrastante con l'ordine pubblico interno, ne ha dichiarato l'eseguibilità. I.'opposizione della a tale decreto è stata rigettata con ordinanza della sezione feriale della Corte d'appello di Roma del 4 settembre 2006, secondo la quale erroneamente l'opponente aveva denegato la definitività della sentenza tedesca, per essere stata impugnata dalla donna con ricorso alla Corte Costituzionale tedesca, perché l'art. 21, comma secondo, del Regolamento U.E. n. 2201 del 2003, nel prevedere la riconoscibilità degli effetti -2- O S C U R A TA ordinamento delle sentenze straniere non più nel nostro impugnabili, si riferisce alle sole impugnazioni ordinarie о comuni a tutti i procedimenti nei vari Stati membri dell'unione, che nel caso non sono più esperibili, come emerge dall'attestato della cancelleria del giudice tedesco che ha dichiarato non esservi stata contro la sentenza estera alcuna impugnazione. In ordine al secondo motivo d'opposizione che, ai sensi dell'art. 23, lett. che dell'art. 22, oltree, lett. C, del citato Regolamento UE del 2003, ha dedotto la incompatibilità della pronuncia resa efficace in Italia con altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana, l'ordinanza afferma che questi ultimi, avendo natura solo cautelare e provvisoria e, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE, cessano di avere efficacia, quando l'autorità competente dello Stato membro adotti le proprie statuizioni definitive, con conseguente irrilevanza nel caso dei provvedimenti interinali emessi in corso di causa nel giudizio di separazione dei coniugi instaurato dalla V. e pendente dinanzi al Tribunale di Roma. Rilevato che, doi due minori, quello più grande era stato sentito nel giudizio dinanzi alla Pretura di Wolfsburg, mentre l'altro, che aveva solo due anni all'epoca del processo, non era stato ascoltato, essendo state le posizioni di entrambi i figli valutate con indagini accurate disposte dalla Corte d'appello tedesca prima di deciderne l'affidamento al padre, l'ordinanza ha negato che la mancata partecipazione del P.M. al processo tedesco o l'omesso tentativo di conciliazione dei coniugi nello stesso, siano configurabili come lesivi di principi di ordine pubblico interno, potendosi escludere violazioni di tale tipo, -3- O S C U RA T A allorché, in materia processuale, non siano violati i diritti di agire e resistere dellc parti, ma solo le modalità di regolamentazione degli stessi comunque rispettati. Per la cassazione dell'indicato provvedimento, propone ricorso di tre motivi, ai sensi dell'art. 111 Cost., la V. con M. atto notificato a mezzo posta il 4 5 ottobre 2006 al 1 che non s'è difeso con controricorso, ma ha depositato solo una in epigrafe, per procura speciale al difensore indicato sollecitare la fissazione dell'udienza e partecipare alla discussione orale;
all'udienza del 2 aprile 2009, all'esito di V. e concesso perché ritenuto un rinvio chiesto dalla giustificato, la causa è stata fissata per l'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso premette che le parti della presente causa hanno ciascuna chiesto la separazione, il M. in "omissis" con atto al Tribunale di Roma, con V. del 25 settembre 2003, e la ricorso del 27 gennaio 2004. Il marito ha ottenuto in "omissis" una pronuncia della Pretura di Wolfsburg che, riconosciuta la separazione di letto e di mensa dei coniugi, gli ha affidato i duc figli minori, negando il diritto di visita alla madre e tale decisione del 2004 è stata confermata dalla Corte d'appello di Braunschweig, con sentenza del 31 marzo 2006, riconosciuta in Italia dal decreto del 10 luglio 2006 della Corte d'appello di Roma, confermato con il rigetto dell'opposizione ad esso della V. con l'ordinanza oggetto del presente ricorso. In via provvisoria, nel corso del procedimento di separazione instaurato dalla V. in Italia, i figli sono stati affidati -4- O S C U R A TA ai servizi sociali locali e sono stati collocati presso la madre, avendo negato il locale Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare la necessità che i due minori dovessero rientrare in con il padre, in contrasto con quanto deciso dai "omissis" provvedimenti emessi in quel paese e riconosciuti in Italia con la presente procedura contestuale alla causa di separazione iniziata dinanzi al Tribunale di Roma, dichiarato in appello incompetente sulla domanda in favore del giudice tedesco, con altra sentenza della Corte d'appello di Roma, pure essa impugnata per cassazione con ricorso per il quale s'è fissata udienza di discussione nello stesso giorno.
1.1. Il primo motivo di ricorso censura l'ordinanza della Corte d'appello, per violazione dell'art. 21 del Regolamento n. 2201 del Consiglio CE del 27 novembre 2003, rclativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, oltre che per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Ad avviso della ricorrente, erroneamente la ordinanza afferma che condizione del riconoscimento dell'efficacia in Italia di una sentenza di separazione di altro Stato membro della UE è la sua non impugnabilità, perché alla definitività della decisione si collega, dalla norma del regolamento, solo l'efficacia dirctta e automatica di essa in tutti gli Stati aderenti alla comunità. Il quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. è il seguente: se l'art. 21, secondo comma, del regolamento n. 2201 del 2003, disciplina o meno il riconoscimento delle sentenze straniere nel nostro ordinamento e se la loro non impugnabilità costituisce -5- O S C U RA TA presupposto del detto riconoscimento.
1.2. I1 secondo motivo di ricorso denuncia violazione della medesima norma di cui al primo motivo, per altro profilo, lamentando analogo difetto motivazionale, per avere la Corte d'appello affermato la eseguibilità delle sentenze degli Stati membri della Unione Europea, anche se ancora soggette ad impugnazioni straordinarie. Invero la norma escludo il riconoscimento delle sentenze ancora impugnabili, non distinguendo tra i vari tipi di impugnazione, e la distinzione adottata dalla Corte romana è errata, in quanto, tra i fatti che escludono il riconoscimento degli effetti della sentenza straniera, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Regolamento di cui sopra, non v'ò cenno alla impugnabilità o meno della decisione straniera. Il quesito conclusivo chiede alla Corte se il citato art. 21 del Regolamento si riferisce alle sole impugnazioni ordinarie comprende anche quelle straordinarie, in rapporto all'esecutività delle sentenze in Italia.
1.3. Si lamenta poi violazione dell'art. 22 lett. c e 23 lett. e, del Regolamento CE n. 2201 del 2003, anche per omessa e insufficiente motivazione, per non avere dato il dovuto rilievo ai provvedimenti dei giudici italiani che, in difformità della decisionc tedesca, avevano collocato i bambini presso la madre, victandone l'espatrio, pur essendovi incompatibilità tra tali statuizioni e quelle della pronuncia tedesca riconosciuta come eseguibile in Italia. Pur affermando la stessa ordinanza che ogni provvedimento adottato in ordine ai figli costituisce decisione rilevante, a -6- O S C U RA T A prescindere dalla sentenza da riconoscere in Italia e da rendere essa ha concluso per una pretesaesecutiva, crroneamente e provvisorietà delle statuizioni dei giudici instabilità italiani rese nel corso del procedimento di separazione pendente, preferendo quelle tedesche, qualificate come definitive. Il quesito conclusivo chiede di rilevare se l'incompatibilità tra la decisione straniera da riconoscere e quella adottata nello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento di cui agli artt. 22 e 23 del regolamento CE sopra richiamato, debba sussistere tra provvedimenti aventi la stessa denominazione o possa riguardare anche atti diversamente denominati. Dica altresi se la maggiore stabilità di un provvedimento rispetto agli altri faccia venir meno il criterio della incompatibilità sopra richiamato.
1.4. Si lamenta ancora omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, che non ha considerato che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11409 del 22 maggio 2005, s'è dichiarato competente sulle questioni relative alla separazione V. M. nessun rilievo dando alle pronunce tedesche aventi il medesimo oggetto. Proprio la instabilità riconosciuta alle statuizioni sui figli nel Corso del procedimento di separazione, chiarisce che le statuizioni adottate nei provvedimenti tedeschi definitivi e relative agli stessi figli, non sono eseguibili in Italia.
2. Il ricorso deve essere rigettato, essendo i motivi prospettati in parte inammissibili e in parte infondati. Come chiarisce il considerando n. 23 delle premesse del Regolamento CE n. 2201 del 2003, con tale atto normativo il Consiglio ha inteso rendere immediatamente esecutive in tutti gli -7- O S C U R A T A Stati membri le sentenze di separazione e divorzio emesse in ciascuno di essi, potendo le stesse essere riconosciute efficaci automaticamente e senza alcun procedimento giurisdizionale (art. interessata può far21, 1° comma), anche se "ogni parle dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere 0 non può essere riconosciuta". Il riconoscimento è previsto peraltro, per l'esecuzione, ai fini dei registri dello stato civile, della decisione "di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione, secondo la legge di detto Stato membro" e nel caso ad esso ha proceduto l'ordinanza italiana oggetto di ricorso, qualificando la natura della sentenza tedesca provvedimenti come di separazione accessori relativi con i all'affidamento dei figli. Comunque, ai sensi dell'art. 28, 1' comma, del citato Regolamento CE n. 2201 del 2003 "le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro, dopo esservi state dichiarate esecutive, purché siano state notificate", così evidenziando la necessità del presente procedimento per le pronunce riguardanti anche l'affidamento di figli, come quella oggetto di causa.
2.1. Il primo motivo di ricorso è quindi inammissibile domandando di affermare l'astratta dell'art. 21 del applicabilità Regolamento U.E. n. 2201 del 2003 al caso di specie;
è generica e come tale irrilevante la deduzione proposta con detto motivo e il Suo quesito conclusivo dato cho l'art. 21 del citato -8- O S C U R A T A Regolamento, dopo avere premesso che "le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati senza che (1˚ comma), sia necessario il ricorso ad alcun procedimento" riferendosi certamente solo a sentenza di separazione, divorzio o annullamento "contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge" dello Stato in cui v'è stata la pronuncia (2 comma), la quale può quindi essere riconosciuta solo in quanto ormai definitiva e passata in giudicato, anche se tale condizione ne consente l'eseguibilità indipendentemente dal presente procedimento. Sia il motivo che il quesito quindi affermano la eseguibilità in Italia delle decisioni tedesche in materia di matrimonio e responsabilità genitoriale, se definitive secondo l'ordinamento della Germania;
a identiche conclusioni è giunta l'ordinanza impugnata e la censura deduce come conforme al Regolamento il medesimo principio di diritto enunciato in essa, implicitamente riconoscendone la legittimità e come tale deve dichiararsi preclusa, anche a non rilevare il carattere generico e non pertinente del quesito conclusivo, una risposta positiva al quale comunque non comporterebbe la cassazione del provvedimento della Corte di merito oggetto di ricorso.
2.2. Altrettanto è a dirsi del secondo motivo di ricorso e del suo quesito conclusivo che deducono l'esistenza del principio di diritto, per il quale la non impugnabilità della sentenza di altro Stato membro esclude la necessità del riconoscimento di essa in Italia per la sua esecutività. Se per il profilo che precede il motivo è inammissibile, esso deve ritenersi infondato per la parte in cui sembra impugnare -9- O S C U R A T A l'ordinanza per avere riconosciuto la efficacia di una sentenza ancora oggetto di impugnazione alla Corte Costituzionale tedesca. In rapporto alle sentenze sulla responsabilità genitoriale, peraltro esse, come già rilevato, ai sensi del citato art. 28, 1" comma, del Regolamento CE n. 2201 del 2003, se emesse ed esecutive in uno degli Stati membri, sono eseguite in un altro Stato, solo "dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata" e "purché siano state notificate", così evidenziando la necessità del presente procedimento per le pronunce riguardanti anche l'affidamento di figli, come quella oggetto di causa. Nel caso di specie, pertanto, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che il riconoscimento in Italia di sentenze di separazione con provvedimenti accessori relativi ai figli minori emesse in altri Stati della U.E. sia necessario per la loro esecuzione nel nostro ordinamento, ovviamente sul presupposto del loro passaggio in giudicato e della loro non impugnabilità secondo il diritto tedesco, in conformità a quanto disposto dal nostro sistema di diritto internazionale privato (art. 64 lett. d della L. 31 maggio 1995 n. 218). Esattamente si è ritenuto rilevante per affermare il passaggio in giudicato della sentenza dichiarata eseguibile in Italia, il relativo attestato della cancelleria del giudice tedesco, procedendosi quindi al riconoscimento della decisione straniera non contrastante con l'ordine pubblico interno. 4', della Costituzione tedesca prevede la L'art. 93, comma V ricorribilità alla Corte costituzionale di ogni atto provvedimento ritenuto lesivo di diritti fondamentali del, -10- O S C U RA TA soggetto che propone il ricorso, sempre che siano esauriti tutti dall'ordinamento,i rimedi impugnatori previsti la cui inapplicabilità comporta quindi il passaggio in giudicato delle del tipo di quella dichiarata efficace in Italia,decisioni anche se è ancora pendente l'osame della dedotta lesione di diritti fondamentali, come attestato dalle certificazioni tedesche prodotte nel giudizio di merito. Il secondo motivo di ricorso è quindi inammissibile per la parte in cui è generico ed infondato ove debba ritenersi dedurre che non si possa considerare passata in giudicato una sentenza contro la quale si sia ricorso alla Corte Costituzionale per lesione di diritti fondamentali. Pertanto, al quesito di diritto di cui al secondo motivo di dovendosi ricorso, deve darsi comunque risposta negativa, la qualificazione di sentenza ancora passibile escludere d'impugnazione alla pronuncia tedesca, contro la quale l'interessato abbia proposto ricorso alla Corte Costituzionale di quel paese, a tutela di diritti fondamentali, presupponendo tale atto la impossibilità dei rimedi impugnatori ordinari e straordinari e quindi la definitività e il passaggio in giudicato, per l'ordinamento processuale interno della Germania, provvedimento sottoposto all'esame del giudice delladel Costituzione.
2.3. La Corte territoriale ha esattamente chiarito che i rapporti tra la decisione definitiva emessa in "omissis" e i provvedimenti provvisori a cautela dei minori, emossi nel corso del giudizio di separazione pendente in Italia, sono regolati dall'art. 20 del -11- O S C U RA TA Regolamento CE n. 2201 del 2003. I provvedimenti provvisori cessano di avere efficacia, ai sensi secondo comma della norma da ultimo citata, allorché del l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente per le stesse norme sovranazionali a conoscere del merito della causa, abbia adottato i provvedimenti appropriati in via definitiva. Non si tratta allora, come afferma la ricorrente, di mera denominazione delle decisioni ma di provvedimenti di diversa natura, provvisoria e/o definitiva, tra i quali deve darsi prevalenza senza dubbio a questi ultimi, con conseguente mancanza dell'incompatibilità denunciata dalla V. ai sensi degli artt. 22 e 23 del citato Regolamento UE del 2003, che presuppone statuizioni da comparare con gli stessi caratteri e della medesima natura, oltre che entrambe definitive, siano o meno a stabilità provvisoria, come di regola sono tutte le sentenze pronunciate in diritto di famiglia e relative a figli minori, che producono effetti allo stato degli atti e sono di regola tutte successivamente modificabili per eventi sopravvenuti. Quanto affermato esclude la comparabilità di una decisione definitiva, come quella tedesca riconosciuta nella specie, con altra non definitiva, come la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Roma del maggio 2005, peraltro successivamente annullata con l'appello, e con i provvedimenti provvisori emessi nel processo di separazione in corso in Italia. Di conseguenza, deve negarsi fosse nccessaria una motivazione specifica sugli effetti della sentenza italiana non passata in giudicato, come preteso dalla ricorrente, dovendosi la stessa ritenere irrilevante o tamquam non esset rispetto alla pronuncia -12- O S C U R A T A tedesca e al presente procedimento, con conseguente rigetto anche motivo di ricorso e assorbimento conseguente deldel terzo quarto.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato anche se, in deroga al principio della soccombenza, per le spese del giudizio di cassazione, il ritardo delle difese solo orali del M. rende equa la totale compensazione delle spese della presente fase di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione;
dispone di ufficio che a cura della Cancelleria, sia apposta su questa sentenza la annotazione, di cui all'art. 52, 1' comma, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che vieta di riportare le generalità delle parti, in caso di divulgazione o diffusione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile della Corte di Cassazione, il 1 ottobre 2009. My. Vilnow Il presidente Il consigliere estensorepasigliere efter ATE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civin Depositato Cancellerie in CANCELLIERE 500Z 110' Andina Bianchi 1.6 OTT. 2009 IL CANCELLIEAF DTI. 2009 -13-