Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02153/2025 REG.RIC.
N. 02166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2025, proposto da
CE Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Canicattini Bagni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado V. Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana, AR - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Siracusa, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Libero Consorzio Comunale di Siracusa, IR NE S.r.l., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2166 del 2025, proposto da
IR NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Canicattini Bagni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado V. Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CE Italia Spa, non costituita in giudizio;
quanto al ricorso n. 2153 del 2025:
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 954/2025 resa dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. int. I, nel giudizio r.g. n. 2240/2024, pubblicata il 19 marzo 2025, con cui è stato accertato il perfezionamento del titolo abilitativo per silentium ex art. 44 D.Lgs. 259/2003 in relazione all'istanza presentata da CE Italia S.p.A. e IR NE S.r.l. per l'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Comune di Canicattini Bagni, alla via Giovanni Falcone s.n.c. (fg. 13, p.lla 1131), e contestualmente annullato il parere sfavorevole espresso dal Comune con nota prot. n. 10040 del 7 ottobre 2024, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b) e c), c.p.a. dei seguenti atti:
- della determinazione Dirigenziale n. reg. int. 1684 del 25\09\2025 (prot. n. 208 del 24 settembre 2025) resa dal Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura del Comune di Canicattini Bagni, avente ad oggetto “Annullamento definitivo in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, del titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso per l'installazione di una stazione radio base in Via Giovanni Falcone s.n.c. (fg. 13, p.lla 1131)”;
- della nota prot. n. 12816 del 16 settembre 2025, resa dal Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura del Comune di Canicattini Bagni, avente ad oggetto “integrazione ai motivi ostativi, confutazione delle controdeduzioni pervenute e assegnazione di un nuovo termine per osservazioni”;
- della nota prot. n. 11506 del 22 agosto 2025, avente ad oggetto “avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso ex art. 21 nonies della L. 241/1990. Autorizzazione installazione impianto di telefonia mobile CE Italia S.p.A. IR NE s.r.l. Via Giovanni Falcone s.n.c. (fg. 13, p.lla 1131)”;
- della relazione istruttoria del 21 agosto 2025, resa dal Responsabile del III settore - tecnico del Comune di Canicattini Bagni, avente ad oggetto “SUAP - Installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W - Autorizzazione all’installazione - relazione”;
- delle Relazioni tecniche integrative dell'Ing. IN Di Guardo, adottate a supporto dei predetti atti;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto.
in subordine e previa conversione del rito,
per l'annullamento, ai sensi dell'art. 29 c.p.a., dei predetti atti;
quanto al ricorso n. 2166 del 2025:
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 208 del 24 settembre 2025, con il quale il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura - del Comune di Canicattini Bagni ha annullato d'ufficio il titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso sulla “S.C.I.A.” ( rectius domanda di autorizzazione) presentata in data 5 luglio 2024 da CE Italia Spa e IR NE, per l'installazione di una stazione radio base in Via Giovanni Falcone snc, N.C.E.U. Foglio n. 13, Particella n. 1311;
- del provvedimento comunale prot. 11506 del 22 agosto 2025, recante avvio del procedimento di annullamento in autotutela;
- del provvedimento comunale prot. 12816 del 16 settembre 2025, recante integrazione dei motivi di annullamento; - copia della relazione dell'ufficio tecnico del Comune in data 21 agosto 2025;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canicattini Bagni, dell’AR Agenzia Regionale Protezione Ambiente Siracusa, dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Regione, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AT LL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza del 5 luglio 2024 le società CE Italia s.p.a. e IR NE s.r.l. hanno chiesto al Comune di Canicattini Bagni di essere autorizzate, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, alla realizzazione di una stazione radio base con tecnologia 4G e 5G presso il Comune resistente, in Via Giovanni Falcone s.n.c., N.C.E.U. fg. 13, part. 1311 (codice e nome impianto “ SR077 – Canicattini Bagni Sud ”).
Per la realizzazione del suddetto impianto è stato rilasciato, in data 29 luglio 2024, il parere tecnico favorevole dell’AR, in data 27 agosto 2024 l’autorizzazione paesaggistica della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e, in data 30 ottobre 2024, l’autorizzazione del Genio Civile, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001.
Con provvedimento n. 10040 del 7 ottobre 2024, tuttavia, l’U.T.C. del Comune ha espresso parere negativo all’installazione in quanto: “ l’intervento i) “ricade in zona omogenea ex “C2a” con piano regolatore generale approvato con D.A. 179/DRU del 10/03/1995 e zona omogenea “D2” nella variante e rielaborazione del piano regolatore generale in fase di adozione approvato con delibera di consiglio comunale n. 28 del 22/09/2023”; ii) “ricade interamente in area di cui al “Piano paesaggistico – ambiti 14 e 17 – comparto 12° – tutela 1” del territorio della provincia di Siracusa, approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017”; iii) l’opera “non è localizzata tra le aree di cui al verbale della conferenza dei servizi del 25/02/2008, nel quale verrebbero espresse le soluzioni per il collocamento di stazioni radio base per il servizio di telefonia mobile ”.
1.1. Con ricorso notificato il 4 dicembre 2024 ed iscritto al n.r.g. 2240/2024 la IR NE ha impugnato tale provvedimento dinnanzi a questo Tribunale, lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
1) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; art. 44 del d.lgs 259/2003. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Sul perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio assenso.
2) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; degli artt. 44 e 49-ter del d.lgs. n. 259/2003; degli artt. 2 e 21-nonies della legge 241/1990. LL inefficacia dei provvedimenti impugnati. LL adozione dei provvedimenti impugnati senza previo avvio di un procedimento di secondo grado e comunque senza il rispetto dei requisiti stabiliti per l’atto di annullamento in autotutela.
3) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 2, 3, 6 e 21-quater della legge 241/1990; degli artt. 43 e 44 del d.lgs 259/2003; dell’art. 8 della legge 36/2001; dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004.
4) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990, degli artt. 43 e 44 del d.lgs 259/2003.
1.2. Con sentenza n. 954 del 19 marzo 2025 il Tribunale ha accolto il ricorso così statuendo: «Il primo motivo di ricorso è fondato poiché sull’istanza depositata il 5 luglio 2024 in ragione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 (nella formulazione ratione temporis vigente) e alla luce del parere positivo dell’RP reso il 29 luglio 2024 – si è formato il silenzio-assenso essendo trascorso il termine di sessanta giorni, senza che sia stato adottato un provvedimento di diniego. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato poiché, anche ove si volesse interpretare il provvedimento impugnato quale espressione dell’esercizio di un potere di autotutela sul silenzio formatosi, si sarebbe imposta la necessaria e previa comunicazione di avvio del procedimento, nel caso di specie del tutto omessa. In ogni caso, le motivazioni addotte dall’amministrazione sono infondate dovendosi ricordare che l’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2024, n. 5215), essendo così infondata la ragione ostativa indicata nel provvedimento. Parimenti infondata è l’ulteriore motivazione basata su valutazioni paesaggistiche stante il positivo nulla osta rilasciato da parte della competente Soprintendenza il 27 agosto 2024 e – prescindendo da eventuali profili di riparto di competenze all’assenza di specifiche e ulteriori ragioni fondanti una diversa valutazione. Infine, il verbale della conferenza dei servizi del 25 febbraio 2008 citato nel provvedimento impugnato assume una valenza di mero indirizzo e non assurge a nessuno dei modelli procedimentali previsti dalla normativa in esame».
1.3. Il 10 aprile 2025, CE e IR NE hanno trasmesso al Comune la comunicazione di inizio lavori.
1.4. Con nota prot. n. 11506 del 22 agosto 2025 il Comune ha, tuttavia, comunicato alle società l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silentium, rinviando alle argomentazioni riportate nella relazione dell’ufficio tecnico del 21 agosto 2025.
In riscontro alla suddetta comunicazione, le società, in data 11 settembre 2025, hanno presentato le proprie osservazioni.
Dopo aver integrato le ragioni dell’annullamento d’ufficio con nota prot. 12816 del 16 settembre 2025, il Comune, con Determinazione dirigenziale n. 208 del 24 settembre 2025, ha disposto l’annullamento definitivo in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, del titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso per l’installazione di una stazione radio base in Via Giovanni Falcone s.n.c. (fg. 13, p.lla 1131) con le seguenti motivazioni:
1. Inesistenza del titolo per radicale incompletezza documentale: Il silenzio-assenso non si è mai giuridicamente formato, poiché l'istanza era priva di pareri e autorizzazioni obbligatori e vincolanti, tra cui il parere del Libero Consorzio Comunale, la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), il deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile e il parere igienico-sanitario dell'ASP. Tale carenza rende l'istanza inidonea a far decorrere il termine di legge.
2. Violazione delle norme di governo del territorio: L'intervento si configura come una variante urbanistica non autorizzata, avendo le società arbitrariamente modificato la destinazione del sito da "D3" a "zona per servizi di interesse pubblico", in violazione delle prerogative esclusive dell'Ente.
3. Falsità e omissioni nella rappresentazione dei fatti: Le società hanno omesso di dichiarare la presenza di ben undici siti sensibili nelle immediate vicinanze dell'impianto e hanno presentato plurime inesattezze (ubicazione, oneri non versati) che hanno sviato e ostacolato la corretta istruttoria
4. Inattendibilità scientifica degli elaborati tecnici: La relazione tecnica integrativa dell'Ing. Di Guardo ha acclarato che l'Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) è "gravemente carente e metodologicamente inattendibile", invalidando così il presupposto tecnico su cui si fonda il parere RP e, di conseguenza, il titolo stesso.
5. Violazione del principio di precauzione: In un contesto di comprovata sensibilità, le società hanno totalmente omesso di effettuare un'istruttoria comparativa per dimostrare che la localizzazione prescelta fosse quella a minor impatto possibile, rendendo la scelta arbitraria.
2. La CE s.p.a., con ricorso notificato il 16 ottobre 2025, ha agito per l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 954/2025 e per la conseguente declaratoria di nullità della determinazione dirigenziale n. 208 del 24 settembre 2025 nonché delle presupposte note con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi sull’istanza del 5 luglio 2024.
I. La ricorrente contesta la nullità degli atti impugnati per violazione/elusione del giudicato essendosi l’amministrazione comunale limitata a ribadire le stesse motivazioni contenute nel provvedimento già annullato dal TAR con la sentenza n. 954/2025.
In subordine, ha agito per l’annullamento degli stessi atti, lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
II. Violazione dell’art. 21-nonies, L. 241/1990. Decadenza del potere di annullamento in autotutela .
II.A) Insussistenza del requisito temporale.
Contesta la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, nessuna falsa rappresentazione sarebbe rinvenibile nell’istanza del 5 luglio 2024 e nei relativi allegati.
Ed infatti: a) le eventuali imprecisioni nella denominazione dell’area (comunque correttamente individuata per foglio e particella catastale: Fg. 13 – p.lla 1131) sarebbero formali e non sostanziali e - in ogni caso - non avrebbero impedito al Comune di individuare correttamente il sito e istruire la pratica; b) il versamento degli oneri, sarebbe stato richiesto solo a procedimento concluso e non sarebbe, comunque, idoneo a invalidare retroattivamente il titolo già perfezionatosi per silenzio-assenso, tanto più in mancanza di una richiesta specifica del Comune nei termini; c) l’asserita presenza di “siti sensibili” non troverebbe alcun riscontro in regolamenti o atti ufficiali del Comune, non esistendo una mappatura aggiornata e vincolante di tali siti, e non essendovi prova di un’omissione consapevole o rilevante da parte delle società.
II.B) Insussistenza delle presunte violazioni di legge ai fini dell’annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990. Piena regolarità procedimentale e normativa dell’intervento autorizzato
In merito alla contestata mancanza dei pareri e autorizzazioni sub-procedimentali vincolanti, la CE ha rilevato quanto segue:
a) Sul parere del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia).
L’Amministrazione lamenta l’assenza del parere del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in quanto l’impianto ricadrebbe entro la fascia di rispetto della SR13.
Tale rilievo sarebbe giuridicamente infondato trattandosi di un parere non espressamente previsto dalla normativa settoriale (d.lgs. 259/2003) per l’installazione di SRB in area privata.
Del tutto errato sarebbe, inoltre, l’assunto secondo cui l’intervento interessa la sede stradale.
b) LL verifica dell’interesse archeologico (VPIA).
Le Società hanno correttamente comunicato alla Soprintendenza l’avvio del procedimento, allegando la documentazione di legge e nominando un archeologo professionista.
È stata altresì trasmessa la relazione tecnica archeologica, e non è stato mai eccepito alcun dissenso o richiesta istruttoria da parte della Soprintendenza in materia di beni archeologici.
La stessa Soprintendenza BB.CC.AA. ha rilasciato il nulla osta paesaggistico in data 27 agosto 2024, senza sollevare rilievi in merito al profilo archeologico, da considerarsi dunque tacitamente assentito.
c) Sul parere igienico-sanitario dell’ASP.
Ai sensi dell’art. 87 (ora art. 44) del d.lgs. 259/2003, il controllo sull’esposizione ai campi elettromagnetici è riservato all’RP, che ha espresso parere positivo e definitivo.
La normativa di settore non richiede alcun parere dell’ASP per l’installazione di impianti SRB.
d) sull’autorizzazione/deposito al Genio Civile.
L’autorizzazione sismica è stata regolarmente rilasciata in data 30 ottobre 2024, ben prima dell’adozione del provvedimento di annullamento.
e) LL presunta necessità di variante urbanistica per modifica della destinazione d’uso dell’area.
L’impianto di telefonia mobile rientra nella nozione di infrastruttura di rete pubblica di comunicazione, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003.
Tali infrastrutture sono qualificate dalla legge come opere di urbanizzazione primaria pienamente compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.
f) LL inattendibilità dell’Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE).
Contesta la ricorrente che tale analisi rimane nella competenza esclusiva dell’RP e, dunque, il Comune non può valutare come inattendibile l’analisi di impatto elettromagnetico dalla stessa effettuata.
f) LL violazione del principio di precauzione .
Anche la motivazione del provvedimento fondata sulla presunta violazione del principio di precauzione a causa dell’omessa istruttoria comparativa tra siti alternativi sarebbe infondata.
Ed infatti, non esiste nell’ordinamento alcuna disposizione che imponga, per l’installazione di stazioni radio base, l’obbligo di valutazione comparativa tra più localizzazioni: né l’art. 44 del d.lgs. 259/2003, né altra norma di settore prescrive tale adempimento.
Al contrario, la qualificazione delle SRB come opere di urbanizzazione primaria ne comporta la compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica.
Il principio di precauzione, correttamente inteso, può giustificare misure restrittive solo in presenza di rischi concreti, attuali e supportati da evidenza scientifica. In assenza di tali presupposti, esso non può fondare in via autonoma né divieti né obblighi istruttori aggiuntivi, soprattutto se esercitati da enti non competenti in materia sanitaria o ambientale.
Nel caso di specie, le società hanno effettivamente attivato un confronto con l’Amministrazione per la ricerca di siti alternativi, che si è concluso negativamente poiché l’unica area pubblica indicata (adiacente al cimitero) risultava già occupata da altro impianto. La scelta localizzativa è dunque avvenuta nel rispetto del principio di razionalizzazione della rete e nel quadro della piena collaborazione istituzionale.
II.C. Omessa valutazione dell’interesse pubblico prevalente.
Ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990, l’annullamento d’ufficio di un atto favorevole al privato è legittimo solo se sorretto da un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, specificamente motivato, nonché da una compiuta valutazione dell’affidamento ingenerato nel destinatario.
La motivazione articolata dall’Amministrazione è apodittica e generica.
Nel caso di specie, il Comune motiva l’annullamento richiamando presunte “plurime omissioni e false rappresentazioni dei fatti” che violerebbero i principi di buona fede e collaborazione e afferma, in modo assertivo, la “assoluta prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo, a tutela della salute pubblica, dell’ordinato assetto del territorio e della legalità”.
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 e 44 del d.lgs n. 259 del 2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e 14 quater della L. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost: violazione del principio di buon andamento e trasparenza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere: arbitrarietà e ingiustizia manifesta sino all’estremo dello sviamento di potere, lesione del principio legittimo affidamento del privato e del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino.
L’atto di annullamento in autotutela reso dal Comune di Canicattini Bagni è illegittimo in quanto emesso al di fuori del modulo procedimentale della conferenza dei servizi, mediante il coinvolgimento degli altri enti competenti.
IV. Violazione dell’art. 3 e 10 bis della L. 241 del 1990. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, efficacia e correttezza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere. Arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria .
Il provvedimento impugnato violerebbe, infine, gli articoli 3 e 10 bis della L. 241 del 1990, non avendo il Comune tenuto conto delle osservazioni presentate dalla società in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento.
3. Con autonomo ricorso notificato il 15 ottobre 2025 anche la società IR NE s.r.l. è insorta contro la determinazione n. 208 del 24 settembre 2025, lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; dell’art. 21-nonies della legge 241/1990. LL adozione dei provvedimenti impugnati senza il rispetto dei requisiti stabiliti per l’atto di annullamento in autotutela.
Assume parte ricorrente che il provvedimento impugnato è stato adottato in difetto dei presupposti prescritti dalla legge sul procedimento amministrativo. In particolare, l’amministrazione non avrebbe rispettato il termine perentorio di dodici mesi, decorrente dalla formazione del provvedimento abilitativo per silentium (avvenuto in data 5 settembre 2024, ossia decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, come previsto dall’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche) e non avrebbe indicato le ragioni di interesse pubblico ad esso sottese, né operato alcun bilanciamento con gli interessi del destinatario.
II. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3, 6, 10-bis e 21-septies della legge 241/1990; degli artt. 43 e 44 del d.lgs 259/2003; degli artt. 8 e 14 della legge 36/2001; dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000. Nullità dei provvedimenti impugnati per violazione del giudicato. Incompetenza.
Del tutto infondate sarebbero, peraltro, le motivazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, invero: i) la SRB non rientrerebbe nella fascia di rispetto stradale e, pertanto, non sarebbe stato necessario acquisire il parere del Libero Consorzio Comunale; ii) la Soprintendenza avrebbe autorizzato l’intervento anche sotto il profilo della tutela archeologica; iii) il Genio Civile avrebbe approvato i calcoli strutturali dell’opera ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001, comunicando l’esito favorevole anche al Comune; iv) non sarebbe necessario acquisire il parere dell’Asp, estraneo al paradigma di cui al d.lgs. n. 259/2003; v) il Comune avrebbe potuto richiedere integrazioni documentali entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento dell’istanza, non potendo dolersi di (asseritamente inesistenti) carenze documentali a distanza di oltre un anno; vi) l’intervento non comporterebbe alcuna violazione delle norme sul governo del territorio, in quanto, come già evidenziato dalla sentenza di questa Sezione n. 954/2025 cit., stante l’assimilazione degli impianti in questione alle opere di urbanizzazione primaria, gli stessi sono compatibili con ogni destinazione urbanistica e con ogni zona del territorio comunale (risultando il provvedimento, in parte qua , lesivo del giudicato formatosi sulla predetta sentenza); vii) la società non avrebbe fornito indicazioni fuorvianti sull’ubicazione del sito; viii) nessun onere sarebbe dovuto ai sensi dell’art. 54, d.lgs. n. 259/2003; ix) il Comune non avrebbe adottato un proprio regolamento sull’individuazione dei siti sensibili, non potendo considerarsi tale il verbale della conferenza di servizi del 25 febbraio 2008, che, come evidenziato nella sentenza di questa sezione n. 954/2025 cit., rappresenta un atto di “mero indirizzo”; x) a tale individuazione, comunque, non potrebbe provvedere l’ufficio tecnico nell’ambito del provvedimento impugnato, per difetto di competenza (spettante al Consiglio Comunale); xi) in ogni caso, la stazione radio base non sorgerebbe in prossimità di alcuno dei siti sensibili indicati dall’amministrazione nel provvedimento impugnato; xii) l’amministrazione comunale, inoltre, non si sarebbe confrontata con il parere favorevole reso dall’AR sotto il profilo radioprotezionistico; xiii) l’Analisi di Impatto Elettromagnetico sarebbe già stata ritenuta dall’AR, nel proprio parere, corretta e adeguata, con conseguente infondatezza (e, a monte, incompetenza) del giudizio formulato dall’Ing. Di Guardo, secondo cui la detta A.I.E. sarebbe “ gravemente carente e metodologicamente inattendibile ”; xiv) il parere dell’AR, peraltro, non sarebbe stato impugnato dal Comune, che non ne avrebbe sollecitato neanche il ritiro in autotutela; xv) la società non avrebbe dovuto giustificare la scelta del sito rispetto ad altri ipotetici alternativi, trattandosi di un adempimento non previsto dalla normativa di riferimento.
4. Nel ricorso n.r.g. 2153/2025 si sono costituti, con atto di mero stile, l’RP, l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità Siciliana e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa.
5. In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Canicattini Bagni insistendo per il rigetto del ricorso.
L’amministrazione comunale assume che, nel caso di specie, non può trovare applicazione il limite temporale di dodici mesi entro il quale può essere disposto l’annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silenzio assenso, essendo lo stesso viziato ab origine da dichiarazioni mendaci e da carenze sostanziali, tra cui la mancata dichiarazione dell’esistenza di undici siti sensibili in prossimità dell’impianto, errori e difformità nei dati localizzativi (ubicazione, particelle catastali, distanze), nonché la presentazione di una Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) metodologicamente inattendibile e basata su dati non verificabili, come attestato dalla relazione tecnica dell’Ing. Di Guardo.
Non si sarebbe, peraltro, formato alcun titolo abilitativo per silentium, stante l'incompletezza della documentazione allegata all’istanza e il difetto di presupposti essenziali.
L’amministrazione comunale ha, inoltre, dedotto l’erroneità del parere favorevole dell’RP in quanto fondato su presupposti tecnici errati, ovvero, in particolare sull’Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) “gravemente carente e metodologicamente inattendibile” ed ha depositato:
- istanza formale di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e s.m.i., del Parere Tecnico-Previsionale Favorevole prot. n. 0041798/2024 del 29/07/2024, emesso da RP Sicilia in relazione all'impianto di telefonia mobile denominato "SR077 CANICATTINI BAGNI SUD", proposto dalle società IR NE S.r.l. e CE Italia S.p.A del 4 dicembre 2025;
- riscontro dell’RP del 9 dicembre 2025 con cui la stessa in qualità di Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001, conferma per quanto di propria competenza la compatibilità elettromagnetica del progetto presentato per l’impianto di telefonia mobile in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale .
In vista dell’udienza pubblica l’amministrazione ha chiesto, altresì che, previa riunione dei due giudizi, sia disposta apposita verificazione o consulenza tecnica d’ufficio al fine “integrare e verificare le risultanze degli elaborati di parte e delle stesse amministrazioni (tra cui AR Sicilia)” e di consentire una decisione “aggiornata dal punto di vista tecnico- scientifico".
Il Comune ha chiesto, infine:
- che sia disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla compatibilità della normativa di semplificazione TLC italiana con il Principio di precauzione (art. 191 Tfue) e la Direttiva 2018/1972/UE;
- o, in subordine, che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 259/2003 in riferimento agli artt. 5, 9, 10, 32 e 117 della Costituzione.
In prossimità dell’udienza pubblica ha depositato, infine, lo schema di “ Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e ss.mm.ii., nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico” .
5. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
6. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover disporre, in ragione della loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, la riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che siano fondate le censure, introdotte con i motivi II a) e II c) del ricorso n.r.g. 2153/2025 e con il primo motivo del ricorso n.r.g. 2166/2025, inerenti alla violazione dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990, sotto entrambi i profili dedotti, ovvero della carenza di motivazione e della violazione del termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi , così come previsto dalla suddetta disposizione, nella sua formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie.
7.1. Ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'esercizio del potere di autotutela deve essere subordinato alla presenza delle condizioni di cui al primo comma, meritevoli di un'interpretazione rigida: la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, l'esercizio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti e la valorizzazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
7.2. Nel caso di specie, con riferimento al regime temporale, occorre individuare il momento in cui si è formato il silenzio assenso sull’istanza presentata dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.
L’istanza è stata presentata al Suap del Comune intimato in data 5 luglio 2024 (cfr. ricevuta di presentazione della domanda) e, dunque, il titolo abilitativo di che trattasi si è formato per silentium il 3 settembre 2024, ossia una volta decorsi «sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda» (v. art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003).
Il Comune assume che, nel caso di specie, non si sarebbe formato il silenzio assenso, stante l’incompletezza della documentazione allegata all’istanza.
L’assunto non può essere condiviso.
LL formazione del silenzio assenso si è, invero, già pronunciato questo Tribunale,
che, con sentenza 954/2025, non appellata, ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla IR NE s.r.l. ritenendo che sull’istanza “in ragione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 (nella formulazione ratione temporis vigente) e alla luce del parere positivo dell’RP reso il 29 luglio 2024 – si è formato il silenzio-assenso essendo trascorso il termine di sessanta giorni, senza che sia stato adottato un provvedimento di diniego”.
In relazione alla contestata carenza documentale deve, peraltro, richiamarsi l’orientamento, già condiviso da questo Tribunale (v. sez. I, sentenza n. 2866 del 7 ottobre 2025), secondo cui « Dalla normativa riportata si evince che competente a decidere sull’autorizzazione è l’Ente locale e che solo il “parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento” o il “dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali” sono atti idonei ad impedire la formazione del silenzio assenso oltre, naturalmente, l’esito negativo della conferenza di servizi o il diniego da parte dell’Ente locale (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V ter, 24 giugno 2024, n. 12760). Orbene, in materia di istanze di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche ex art. 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il silenzio assenso si forma per il mero decorso del termine di normativamente stabilito, qualora non sia stato comunicato un atto di manifesto diniego o dissenso da parte delle autorità a vario titolo coinvolte nel procedimento, senza la necessità di attendere che queste si pronuncino in maniera espressa, tenuto conto delle finalità acceleratorie e semplificatorie proprie della disciplina in tema di comunicazioni elettroniche e avuto presente che è in ogni caso fatto salvo l’eventuale esercizio, ove ne ricorrano i presupposti, dei poteri di intervento in autotutela (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 342). Va ulteriormente aggiunto che il “perfezionamento di un titolo mediante silenzio assenso non richiede l’assenza di eventuali vizi o la completezza della documentazione richiesta, dal momento che tali eventuali carenze e vizi […] possono essere tutt’al più contestati mediante l’esercizio del potere di annullamento in autotutela» (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 15)»
7.3. Sempre con riferimento al regime temporale occorre, altresì, avere riguardo alle ipotesi derogatorie di cui al comma 2 bis dell'articolo 21 nonies . In particolare, il differimento del termine di cui al primo comma può trovare una valida e compiuta giustificazione soltanto nelle ipotesi di impossibilità dell'Amministrazione di svolgere un accertamento sulle rappresentazioni e dichiarazioni del privato e determinarsi così a favore o meno della spettanza del bene della vita. In assenza di un comportamento diligente dell'Amministrazione, invece, il potere di annullamento d'ufficio non può considerarsi legittimamente esercitato.
Richiamando tale disposizione, il Comune contesta l’applicabilità al caso di specie del limite temporale di dodici mesi stabilito dal comma 1 dell’art. 21 nonies L. n. 241/90, in ragione di pretese dichiarazioni mendaci o, comunque, inattendibili rese dalle società.
Ritiene il Collegio che neanche tale assunto possa essere condiviso.
In tema di tutela dell'affidamento è stato sottolineato che " La…lettura costituzionalmente orientata dell'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, porta ad affermare che il limite temporale dei 18 mesi, introdotto nel 2015 [ridotto a 12 mesi con la modifica introdotta dall’art. 63 della legge n. 108/2021 e, infine, a 6 mesi con l’ulteriore modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 182/2025, non applicabile al caso di specie] , in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici, è dedicato dal legislatore e, quindi, trova applicazione, solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all'adozione dell'atto, non abbia indotto in errore l'amministrazione distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento l'amministrazione si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole. Nel caso contrario, non potendo l'ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale di 18 mesi oltre il quale è impedita la rimozione dell'atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2019 n. 3192, 24 aprile 2019 n. 2645 e 14 giugno 2017) " (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207).
Sul punto è stato anche evidenziato che " Le modifiche inserite nell'art. 21 nonies l. n. 241/1990 dall'art. 6 l. 7 agosto 2015 n. 124, e che hanno comportato l'introduzione di un termine per l'annullamento d'ufficio, vanno interpretate considerando che un'aspettativa meritevole di tutela rispetto all'esercizio del potere di annullamento d'ufficio non è configurabile quando l'amministrazione sia stata indotta in errore da un comportamento doloso del privato. La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, che comporta l'inapplicabilità del termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio, si configura quando l'erroneità dei presupposti del provvedimento non sia imputabile (neppure a titolo di colpa concorrente) all'amministrazione, ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave) del privato " (Consiglio di Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940).
Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame.
Dall’esame della domanda di autorizzazione depositata dalla società, non emerge, invero, alcuna inesattezza sul dato ubicazionale, essendo il sito puntualmente e univocamente indicato nella domanda (anche mediante la produzione dell’aerofotogrammetria, dello stralcio catastale, del p.r.g. e del piano paesaggistico).
Correttamente individuata la sede dell’impianto, del tutto errato è il rilievo secondo cui le società avrebbero dichiarato il falso omettendo di dare atto della presenza in prossimità della stessa di undici siti sensibili.
La pretesa omissione dichiarativa di informazioni già note all’amministrazione (o che tali avrebbero dovuto essere sin dalla presentazione dell’istanza) non costituisce, infatti, falsa rappresentazione dei fatti ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, poiché costituenti un elemento essenziale dell’istruttoria che l’amministrazione avrebbe potuto agevolmente individuare (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 febbraio 2025, n. 1702).
Non si ravvisano, pertanto, gli estremi della falsa, infedele, erronea o inesatta dichiarazione […] da parte dell’interessato tali da giustificare il ritardo nell’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silentium , atteso che la pretesa vicinanza dell’impianto a undici siti sensibili ben avrebbe potuto essere riscontrata dagli uffici competenti prima della formazione del silenzio o, comunque, entro un termine ragionevole dallo stesso, così come previsto dal più volte richiamato art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241/90.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, infatti, “la ‘scoperta’ sopravvenuta all'adozione del provvedimento di primo grado deve tradursi in una impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo edilizio, non potendo la negligenza dell'Amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa, che potrebbe continuamente differire il termine di decorrenza dell'esercizio del potere. In sostanza, il differimento del termine iniziale per l'esercizio dell'autotutela deve essere determinato dall'impossibilità per l'Amministrazione, a causa del comportamento dell'istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell'ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado (Consiglio di Stato sez. VI, sentenza n. 1926 del 27 febbraio 2024).
Va, peraltro, osservato che né alla data di presentazione dell’istanza, né alla data di adozione del provvedimento impugnato il Comune aveva adottato il regolamento di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, individuando i siti sensibili e prescrivendone le relative distanze (solo in data 21 gennaio 2026 è stato adottato lo schema di regolamento il cui iter di approvazione non risulta essersi ancora concluso).
7.4. È fondata anche la censura con cui parte ricorrente lamenta il vizio di motivazione del gravato provvedimento di annullamento, atteso che non risultano rappresentate nel corpo dell'atto in parola le ragioni di interesse pubblico che lo sorreggono. L’amministrazione si è, infatti, limitata a rilevare che “ le plurime omissioni e le false rappresentazioni dei fatti, lette unitariamente, delineano una condotta che viola i principi di buona fede e leale collaborazione, minando alla base l’affidabilità delle società proponenti e confermando la prevalenza assoluta dell’interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo, a tutela della salute pubblica, dell’ordinato assetto del territorio e della legalità”.
Non vi sono ragioni nella vicenda all’esame per discostarsi dal granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa a mente del quale l'annullamento in autotutela di un titolo edilizio non può essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, ma deve esternare i profili di interesse pubblico concreto e attuale al ripristino dello status quo ante , nonché dar conto della comparazione di tale interesse con i confliggenti interessi privati discendenti da posizioni giuridiche consolidate (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 8; Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2015 n. 5830; Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015 n. 4552). Ciò in quanto, anche i provvedimenti di annullamento in autotutela di precedenti titoli edilizi sono attratti all'alveo normativo dell'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, che, per effetto delle riforme introdotte dal legislatore, ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all'Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell'interesse pubblico in comparazione con l'affidamento del destinatario dell'atto (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277).
Secondo un orientamento che il Collegio condivide “In applicazione della norma citata, invero, l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire richiede necessariamente un'espressa motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante , preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, anche in materia edilizia, sufficiente l'intento di operare un mero astratto rispristino della legalità violata. Al riguardo, sulla base della premessa secondo cui l'interesse pubblico specifico alla rimozione dell'atto illegittimo deve essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità, è stato chiarito che l'apprezzamento del presupposto in questione non può neanche risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa, la cui violazione ha integrato l'illegittimità dell'atto oggetto del procedimento di autotutela” (TAR Reggio Calabria, sentenza n. 29 del 29 aprile 2024; idem n. 137 del 28 febbraio 2020; TAR Napoli sez. III, sentenza n. 4992 del 3 novembre 2020).
Non si ravvisa, pertanto, quella motivazione aggiuntiva, richiesta dal richiamato art. 21 nonies , non rinvenendosi alcun riferimento né alle ragioni di interesse pubblico, ulteriori rispetto alla mera esigenza di ripristinare la legalità violata, né al bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati , tanto più indispensabile nel caso di specie in cui l’impianto oggetto dell’istanza di autorizzazione (già realizzato) è un’infrastruttura di telecomunicazioni assimilata, in quanto tale, alle opere di urbanizzazione primaria.
8. Ritiene, altresì, il Collegio che il provvedimento impugnato non resista neanche alle ulteriori censure con cui le società ricorrenti contestano la fondatezza delle singole motivazioni poste a fondamento dell’annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silentium (motivo II b del ricorso n.r.g. 2153/2025 e motivo II del ricorso n.r.g. 2166/2025).
LL ED incompletezza documentale e assenza di pareri e autorizzazioni che avrebbe impedito la formazione del silenzio assenso si è già detto nel precedente § 7.2., richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo il quale il perfezionamento di un titolo mediante silenzio assenso non richiede la completezza della documentazione richiesta (TAR Catania, sez. I, sentenza n. 2866/2025 cit.).
Come già evidenziato in fatto, peraltro, le società ricorrenti hanno ottenuto per la realizzazione dell’impianto oggetto dell’istanza del 5 luglio 2024, il parere tecnico favorevole dell’RP (prot. n. 0041798 del 29 luglio 2024), l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 27 agosto 2024 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa (che fa riferimento anche alla verifica preventiva di interesse archeologico e impone condizioni dirette a monitorare concretamente l’andamento dei lavori e a impedire possibili pregiudizi a tali beni, quali la sorveglianza dell’archeologo, la predisposizione di uno studio d’archivio delle evidenze archeologiche rinvenute lungo il tracciato dell’opera, la predisposizione di una relazione finale, obblighi di informativa nei confronti della Soprintendenza) e l’autorizzazione del Genio Civile rilasciata ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 in data 30 ottobre 2024.
In ordine alla asserita mancanza del parere igienico sanitario dell’ASP, come già ritenuto da questo Tribunale (cfr. TAR Catania, sez. I, sentenza n. 1623 del 18 maggio 2021), non è «necessario che l'istante produca … il preteso parere igienico sanitario "non esistendo equivalenza in termini edilizi tra il concetto di costruzione e quello d'impianto tecnologico, che non richiede di essere sottoposto alle stesse valutazioni igieniche che si richiedono per le costruzioni fruibili in termini di abitazione delle persone" (in tal senso, C.G.A.R.S., n. 220/2015)» .
Non si ravvisa, altresì, alcuna violazione delle norme di governo del territorio dovendo sul punto richiamarsi quanto già statuito da questo Tribunale con la più volte richiamata sentenza n. 954/2025 che, ribadendo un principio consolidato, ha chiarito che “ l’assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2024, n. 5215)”.
Neppure può essere messa in discussione l’attendibilità del parere dell’RP e della presupposta Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) , spettando all’RP l’esclusiva competenza in materia di valutazione sui rischi connessi all’esposizione ai campi magnetici ed elettromagnetici (cfr. Tar Venezia, sez. III, sentenza n. 1131/2025, Tar Lecce, sez. II, sentenze n. 1345/2025 e n. 1108/2025; Tar Napoli, sez. VII, sentenza n. 3177/2025).
Nel caso di specie l’RP ha emesso il parere favorevole in data 29 luglio 2024 e si è, peraltro, pronunciata sull’istanza di riesame presentata dal Comune, confermando, con nota del 9 dicembre 2025, la compatibilità elettromagnetica del progetto presentato per l’impianto di telefonia mobile in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale.
Il Comune, che non risulta avere ritualmente impugnato il suddetto parere, non può, pertanto, contestarne irritualmente l’inattendibilità, né può sostituire alle valutazioni dell’organo competente le proprie valutazioni, basate su una relazione tecnica integrativa di parte.
Non può trovare, pertanto, accoglimento l’istanza istruttoria formulata in entrambi i giudizi, in quanto diretta ad accertare pretese criticità tecniche del parere dell’RP, che non costituisce oggetto del presente giudizio.
Non sussistono, infine, nemmeno i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, né per sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni che prevedono meccanismi di semplificazione del rilascio dei titoli abilitativi, atteso che, nel caso di specie, l’avvenuta formazione del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 44 comma 10 del D.lgs. n. 259/2003, “essendo trascorso il termine di sessanta giorni, senza che sia stato adottato un provvedimento di diniego” , è stata accertata dalla sentenza di questo Tribunale n. 954/2025, non appellata e, pertanto, passata in giudicato e che, come già rilevato, il successivo provvedimento di annullamento in autotutela è stato adottato in violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90.
9. In ragione di quanto rilevato i ricorsi sono, pertanto, fondati e devono essere accolti, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Canicattini Bagni e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono giusti motivi per compensare nei confronti delle amministrazioni regionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Canicattini Bagni al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per ciascuna di esse, oltre accessori e refusione del contributo unificato ove versato.
Compensa le spese nei confronti delle amministrazioni regionali costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RI TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AT LL CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT LL CA | PA RI TA |
IL SEGRETARIO