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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. dott. Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 202/2020 promossa da:
C.F rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Loredana Battaglia come da procura versata in atti
ATTORE contro
C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Emanuele Gionfriddo come da procura versata in atti
CONVENUTO
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero Sede;
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità.
***
§ Sintesi del processo e conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in Parte_1 giudizio per ottenere una pronuncia giudiziale che accertasse il pagina 1 di 8 rapporto di paternità tra l'odierno convenuto ed il minore Per_1
nato a [...] il [...].
[...]
L'attrice riferiva, in particolare, di avere avuto una relazione con il dalla quale nasceva che il convenuto era CP_1 Per_1 perfettamente consapevole del rapporto di paternità tanto è vero che lo stesso si premurava di versare mensilmente delle somme a titolo di mantenimento e che lo stato di filiazione era noto anche alla famiglia del CP_1
A fronte di quanto sopra, la ricorrente (e dopo il compimento del quattordicesimo anno anche il minore – cfr. in atti dichiarazione ex art. 273, comma 2, c.c.) chiedeva la dichiarazione giudiziale di paternità; l'aggiunta del cognome paterno al matronimico;
il versamento di un congruo assegno di mantenimento per il minore;
il risarcimento del danno da omesso riconoscimento del minore.
Si costituiva in giudizio (cfr. comparsa del 21.12.20) il il CP_1 quale negava di avere alcuna certezza in ordine alla paternità del minore poiché sostiene che la coevamente ai rapporti Pt_1 occasionali avuti con il convenuto avrebbe intrattenuto relazioni parallele con altri uomini. Sostiene, ancora, il che ha CP_1 sempre provveduto al mantenimento del minore attivandosi per reperirgli un'abitazione a lui e alla madre oltre al versamento di
1.200,00 € mensili in loro favore e ciò anche al fine di evitare che la moglie venisse a conoscenza della relazione avuta tra le parti in causa.
A cagione di quanto sopra, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dalla attrice.
Il giudizio veniva istruito anche a mezzo CTU genetica in cui si accertava che il resistente è il padre biologico del minore.
Successivamente, previa indagine delegata alla Guardia di Finanza onde accertare quale fosse la composizione del patrimonio del resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza deputata alla precisazione delle conclusioni le pagina 2 di 8 parti si riportavano ai loro rispettivi atti reiterando le già formulate conclusioni.
Con provvedimento telematico del 4.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. indi rimessa al Collegio.
§ Nel merito sull'accertamento della paternità.
Tra le azioni di stato rientra quella volta ad ottenere l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione.
La prova della filiazione, ai sensi dell'art. 269 c.c. può essere data con ogni mezzo e, a tal fine, stante le contestazioni di parte convenuta circa la presunta natura esplorativa della CTU genetica richiesta e, poi effettivamente disposta, appare opportuno osservare come la giurisprudenza costante della S.C. abbia ritenuto che:
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione;
la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (Cassazione civile sez. I - 09/08/2021, n. 22498);
Anche se, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all'accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga pagina 3 di 8 che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cassazione civile sez. I - 11/09/2012, n. 15157).
Tutto ciò sopra premesso, nel caso di specie l'analisi depone per la compatibilità genetica di paternità con una probabilità superiore al
99,9999%. Non v'è pertanto dubbio che sia figlio di Persona_1
e pertanto la domanda di dichiarazione giudiziale di Controparte_1 paternità va accolta con conseguente aggiunta del cognome del padre a quello della madre sicché il nome per esteso del minore, con la pubblicazione della presente sentenza, sarà Persona_2
§ Sul risarcimento del danno e sulle conseguenze economiche della pronuncia giudiziale di paternità.
L'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo “status” di genitore (Cass. Sez. III, Ordinanza
n. 15148 del 12 maggio 2022).
Invero, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
l'illecito intrafamiliare può, infatti, produrre anche un danno non patrimoniale che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa (cfr. Cassazione civile sez. I,
28/11/2022, n.34950; Cass. n. 40335/2021). Questo illecito, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento pagina 4 di 8 dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. n. 5652/2012; Cass. n. 14382/2019) qualora l'inadempimento del genitore abbia causato un complessivo disagio materiale e morale per il figlio e qualora da tale disagio siano derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale oltre che non patrimoniale, tra cui la impossibilità di affermarsi in maniera più soddisfacente socialmente e di svolgere degli studi, che posso aver precluso le possibilità di realizzazione professionale, con rilievo anche economico.
§ Sulla prova del danno.
La più recente giurisprudenza di merito richiede, che venga fornita concreta prova del danno esistenziale subito dall'assenza della figura genitoriale (cfr. Trib. Bolzano 13 marzo 2020 n. 286; Trib. Savona 13 gennaio 2020 n. 50; Trib. Roma 1 agosto 2019 che ha ritenuto necessario che “siano state dimostrate rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione”).
Ai fini del risarcimento del danno endofamiliare, è indispensabile, oltre al raggiungimento della prova della responsabilità in capo al genitore che ha omesso il riconoscimento del figlio, l'indicazione delle conseguenze prodottesi nella sfera giuridica di quest'ultimo. Più esattamente, accertata la sussistenza di un danno non patrimoniale,
è indispensabile una individuazione precisa delle esatte conseguenze sofferte dal figlio (sul piano del danno morale, sulla sfera dinamico- relazionale ecc.), anche tenendo conto del fatto che siffatta individuazione ha delle ripercussioni nella determinazione del quantum risarcitorio.
Nel caso di specie, parte attrice non ha sufficientemente adempiuto l'onere della prova sopra descritto limitandosi in atti (v. citazione) ad pagina 5 di 8 allegare genericamente che non “(…) ha vissuto il rapporto Per_1 pieno con padre ed è stato privato della figura paterna, causandogli questo una potenziale sofferenza che potrebbe avere ripercussioni sul suo sviluppo fisico”.
Ebbene, come visto, l'attrice si limita a potenziali danni da omesso riconoscimento del padre a fronte, di contro, della incontestata circostanza secondo cui il padre avrebbe comunque instaurato un rapporto con il minore, e quest'ultimo con i sui fratelli unilaterali (lato paterno), senza tralasciare che il ha fin da subito adempiuto CP_1
l'obbligo di mantenimento sullo stesso gravante tanto è vero che l'attrice non formula domanda di pagamento dell'arretrato a titolo di mantenimento.
A fronte di un quadro probatorio così lacunoso non è possibile individuare concretamente alcuna voce di danno risarcibile perché all'evidenza difetta la prova che dall'omesso ricucimento del padre abbia subito un danno patrimoniale (il ha versato il Per_1 CP_1 mantenimento) o una privazione del rapporto con il padre (il minore ed il si sono costantemente frequentati); ovvero un danno CP_1 non patrimoniale (alcun pregiudizio non patrimoniale specifico risulta adeguatamente indicato e provato dalla difesa dell'attrice).
Così le cose, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Quanto all'obbligo di mantenimento a carico del padre in favore del minore, per il tramite della madre, si ritiene equo determinarlo in complessivi € 400,00 mensili soggetti a rivalutazione come per legge.
L'importo indicato tiene conto delle sostanze patrimoniali emerse dalle indagini delegate da cui si trae l'evidenza che il RE godeva di redditi da lavoro a tempo indeterminato che oscillano dagli 800 ai
1.200,00 al mese oltre ad essere intestatario, anche in quota parte, di diversi immobili nonché di due autovetture ed un motociclo. Il allo stato si dichiara pensionato senza tuttavia allegare e CP_1 produrre in atti i relativi cedolini e pertanto continua a beneficiare di pagina 6 di 8 un'entrata fissa che può consentirgli di versare il contributo come sopra determinato.
L'attrice, di contro, non svolge attività lavorativa ma ha il collocamento del minore in favore del quale provvede in via diretta al suo mantenimento.
Infine, rilevato che non ricorrono elementi per derogare all'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, nulla pare opportuno disporre in ordine al regolamento del diritto di visita e frequentazione da parte del padre del minore stante che
è ormai prossimo al conseguimento della maggiore età e Per_1 pertanto può liberamente decidere, insieme al RE, le migliori modalità di tempo e di luogo per la loro frequentazione.
§ Spese di lite.
Le spese devono essere interamente compensate perché se è vero che l'attrice vince sulla domanda di riconoscimento giudiziale della paternità la stessa risulta di contro soccombente sulla domanda risarcitoria. Con riferimento alla prima domanda, tuttavia, appare opportuno condannare parte convenuta, che a causa del suo comportamento inerte ne ha dato causa, al rimborso delle spese anticipate dall'Erario per il pagamento dei compensi liquidati in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA che nato a [...] il [...] è figlio di Persona_1 nato a [...] il [...]; Controparte_1
DISPONE l'aggiunta del cognome a quello già posseduto dal CP_1 minore di modo che il nome per esteso del minore sarà Persona_1
Persona_2
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, sull'atto di nascita dell'interessato;
pagina 7 di 8 DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
REGOLAMENTA l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
PONE in capo a l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, entro giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie individuate come da protocollo in uso presso questo
Tribunale, con decorrenza dalla domanda. Assegno unico come per legge in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (cfr. art. 6, comma 4, d.lgs n. 230/21);
RIGETTA le domande di parte attrice per il resto;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite ad eccezione delle spese e compensi di CTU che parte convenuta dovrà versare in favore dell'Erario che ne ha anticipato i compensi.
Siracusa, così deciso nella camera di consiglio dell'11.9.25.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott. Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Rel. Est. dott. Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 202/2020 promossa da:
C.F rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Loredana Battaglia come da procura versata in atti
ATTORE contro
C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Emanuele Gionfriddo come da procura versata in atti
CONVENUTO
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero Sede;
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità.
***
§ Sintesi del processo e conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in Parte_1 giudizio per ottenere una pronuncia giudiziale che accertasse il pagina 1 di 8 rapporto di paternità tra l'odierno convenuto ed il minore Per_1
nato a [...] il [...].
[...]
L'attrice riferiva, in particolare, di avere avuto una relazione con il dalla quale nasceva che il convenuto era CP_1 Per_1 perfettamente consapevole del rapporto di paternità tanto è vero che lo stesso si premurava di versare mensilmente delle somme a titolo di mantenimento e che lo stato di filiazione era noto anche alla famiglia del CP_1
A fronte di quanto sopra, la ricorrente (e dopo il compimento del quattordicesimo anno anche il minore – cfr. in atti dichiarazione ex art. 273, comma 2, c.c.) chiedeva la dichiarazione giudiziale di paternità; l'aggiunta del cognome paterno al matronimico;
il versamento di un congruo assegno di mantenimento per il minore;
il risarcimento del danno da omesso riconoscimento del minore.
Si costituiva in giudizio (cfr. comparsa del 21.12.20) il il CP_1 quale negava di avere alcuna certezza in ordine alla paternità del minore poiché sostiene che la coevamente ai rapporti Pt_1 occasionali avuti con il convenuto avrebbe intrattenuto relazioni parallele con altri uomini. Sostiene, ancora, il che ha CP_1 sempre provveduto al mantenimento del minore attivandosi per reperirgli un'abitazione a lui e alla madre oltre al versamento di
1.200,00 € mensili in loro favore e ciò anche al fine di evitare che la moglie venisse a conoscenza della relazione avuta tra le parti in causa.
A cagione di quanto sopra, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dalla attrice.
Il giudizio veniva istruito anche a mezzo CTU genetica in cui si accertava che il resistente è il padre biologico del minore.
Successivamente, previa indagine delegata alla Guardia di Finanza onde accertare quale fosse la composizione del patrimonio del resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza deputata alla precisazione delle conclusioni le pagina 2 di 8 parti si riportavano ai loro rispettivi atti reiterando le già formulate conclusioni.
Con provvedimento telematico del 4.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. indi rimessa al Collegio.
§ Nel merito sull'accertamento della paternità.
Tra le azioni di stato rientra quella volta ad ottenere l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione.
La prova della filiazione, ai sensi dell'art. 269 c.c. può essere data con ogni mezzo e, a tal fine, stante le contestazioni di parte convenuta circa la presunta natura esplorativa della CTU genetica richiesta e, poi effettivamente disposta, appare opportuno osservare come la giurisprudenza costante della S.C. abbia ritenuto che:
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione;
la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (Cassazione civile sez. I - 09/08/2021, n. 22498);
Anche se, in linea generale, la consulenza tecnica di ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal relativo onere probatorio, quando non vi sia altro mezzo per giungere all'accertamento richiesto che quello di demandarlo a chi sia dotato di speciali competenze tecniche, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente). In tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga pagina 3 di 8 che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cassazione civile sez. I - 11/09/2012, n. 15157).
Tutto ciò sopra premesso, nel caso di specie l'analisi depone per la compatibilità genetica di paternità con una probabilità superiore al
99,9999%. Non v'è pertanto dubbio che sia figlio di Persona_1
e pertanto la domanda di dichiarazione giudiziale di Controparte_1 paternità va accolta con conseguente aggiunta del cognome del padre a quello della madre sicché il nome per esteso del minore, con la pubblicazione della presente sentenza, sarà Persona_2
§ Sul risarcimento del danno e sulle conseguenze economiche della pronuncia giudiziale di paternità.
L'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo “status” di genitore (Cass. Sez. III, Ordinanza
n. 15148 del 12 maggio 2022).
Invero, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
l'illecito intrafamiliare può, infatti, produrre anche un danno non patrimoniale che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa (cfr. Cassazione civile sez. I,
28/11/2022, n.34950; Cass. n. 40335/2021). Questo illecito, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento pagina 4 di 8 dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. n. 5652/2012; Cass. n. 14382/2019) qualora l'inadempimento del genitore abbia causato un complessivo disagio materiale e morale per il figlio e qualora da tale disagio siano derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale oltre che non patrimoniale, tra cui la impossibilità di affermarsi in maniera più soddisfacente socialmente e di svolgere degli studi, che posso aver precluso le possibilità di realizzazione professionale, con rilievo anche economico.
§ Sulla prova del danno.
La più recente giurisprudenza di merito richiede, che venga fornita concreta prova del danno esistenziale subito dall'assenza della figura genitoriale (cfr. Trib. Bolzano 13 marzo 2020 n. 286; Trib. Savona 13 gennaio 2020 n. 50; Trib. Roma 1 agosto 2019 che ha ritenuto necessario che “siano state dimostrate rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione”).
Ai fini del risarcimento del danno endofamiliare, è indispensabile, oltre al raggiungimento della prova della responsabilità in capo al genitore che ha omesso il riconoscimento del figlio, l'indicazione delle conseguenze prodottesi nella sfera giuridica di quest'ultimo. Più esattamente, accertata la sussistenza di un danno non patrimoniale,
è indispensabile una individuazione precisa delle esatte conseguenze sofferte dal figlio (sul piano del danno morale, sulla sfera dinamico- relazionale ecc.), anche tenendo conto del fatto che siffatta individuazione ha delle ripercussioni nella determinazione del quantum risarcitorio.
Nel caso di specie, parte attrice non ha sufficientemente adempiuto l'onere della prova sopra descritto limitandosi in atti (v. citazione) ad pagina 5 di 8 allegare genericamente che non “(…) ha vissuto il rapporto Per_1 pieno con padre ed è stato privato della figura paterna, causandogli questo una potenziale sofferenza che potrebbe avere ripercussioni sul suo sviluppo fisico”.
Ebbene, come visto, l'attrice si limita a potenziali danni da omesso riconoscimento del padre a fronte, di contro, della incontestata circostanza secondo cui il padre avrebbe comunque instaurato un rapporto con il minore, e quest'ultimo con i sui fratelli unilaterali (lato paterno), senza tralasciare che il ha fin da subito adempiuto CP_1
l'obbligo di mantenimento sullo stesso gravante tanto è vero che l'attrice non formula domanda di pagamento dell'arretrato a titolo di mantenimento.
A fronte di un quadro probatorio così lacunoso non è possibile individuare concretamente alcuna voce di danno risarcibile perché all'evidenza difetta la prova che dall'omesso ricucimento del padre abbia subito un danno patrimoniale (il ha versato il Per_1 CP_1 mantenimento) o una privazione del rapporto con il padre (il minore ed il si sono costantemente frequentati); ovvero un danno CP_1 non patrimoniale (alcun pregiudizio non patrimoniale specifico risulta adeguatamente indicato e provato dalla difesa dell'attrice).
Così le cose, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Quanto all'obbligo di mantenimento a carico del padre in favore del minore, per il tramite della madre, si ritiene equo determinarlo in complessivi € 400,00 mensili soggetti a rivalutazione come per legge.
L'importo indicato tiene conto delle sostanze patrimoniali emerse dalle indagini delegate da cui si trae l'evidenza che il RE godeva di redditi da lavoro a tempo indeterminato che oscillano dagli 800 ai
1.200,00 al mese oltre ad essere intestatario, anche in quota parte, di diversi immobili nonché di due autovetture ed un motociclo. Il allo stato si dichiara pensionato senza tuttavia allegare e CP_1 produrre in atti i relativi cedolini e pertanto continua a beneficiare di pagina 6 di 8 un'entrata fissa che può consentirgli di versare il contributo come sopra determinato.
L'attrice, di contro, non svolge attività lavorativa ma ha il collocamento del minore in favore del quale provvede in via diretta al suo mantenimento.
Infine, rilevato che non ricorrono elementi per derogare all'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, nulla pare opportuno disporre in ordine al regolamento del diritto di visita e frequentazione da parte del padre del minore stante che
è ormai prossimo al conseguimento della maggiore età e Per_1 pertanto può liberamente decidere, insieme al RE, le migliori modalità di tempo e di luogo per la loro frequentazione.
§ Spese di lite.
Le spese devono essere interamente compensate perché se è vero che l'attrice vince sulla domanda di riconoscimento giudiziale della paternità la stessa risulta di contro soccombente sulla domanda risarcitoria. Con riferimento alla prima domanda, tuttavia, appare opportuno condannare parte convenuta, che a causa del suo comportamento inerte ne ha dato causa, al rimborso delle spese anticipate dall'Erario per il pagamento dei compensi liquidati in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA che nato a [...] il [...] è figlio di Persona_1 nato a [...] il [...]; Controparte_1
DISPONE l'aggiunta del cognome a quello già posseduto dal CP_1 minore di modo che il nome per esteso del minore sarà Persona_1
Persona_2
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, sull'atto di nascita dell'interessato;
pagina 7 di 8 DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
REGOLAMENTA l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
PONE in capo a l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, entro giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie individuate come da protocollo in uso presso questo
Tribunale, con decorrenza dalla domanda. Assegno unico come per legge in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (cfr. art. 6, comma 4, d.lgs n. 230/21);
RIGETTA le domande di parte attrice per il resto;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite ad eccezione delle spese e compensi di CTU che parte convenuta dovrà versare in favore dell'Erario che ne ha anticipato i compensi.
Siracusa, così deciso nella camera di consiglio dell'11.9.25.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott. Veronica Milone
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