CASS
Sentenza 9 dicembre 2020
Sentenza 9 dicembre 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2020, n. 34985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34985 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: RR ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34985 Anno 2020 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 30/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza predibattimentale della Corte d'Appello di Bologna del 13.1.2020 con cui, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bologna emessa il 5.11.2013, sono stati dichiarati prescritti i reati contestati all'imputato IE RA di bancarotta fraudolenta per distrazione anche postfallimentare, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e omessa comunicazione ai sensi dell'art. 220 I. fall. Il fallimento è stato dichiarato il 10.6.2008. 2. Avverso la decisione della Corte d'Appello ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna deducendo un unico motivo con cui chiede l'annullamento della sentenza quanto ai reati di bancarotta fraudolenta, che, a differenza delle altre contestazioni di reato, non erano prescritti al momento della pronuncia e lo saranno soltanto eventualmente a far data dal 10.12.2020, termine in cui decorreranno i dodici anni e sei mesi necessari ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. per l'estinzione del reato per decorso del tempo di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. A prescindere dall'eventuale sussistenza di ulteriori cause di sospensione del termine prescrizionale, il decorso del tempo massimo di prescrizione dei reati di bancarotta fraudolenta è determinato, in effetti, nel termine di dodici anni e sei mesi, sicchè il 10.12.2020 è la data minima di prescrizione delle imputazioni di cui al capo a): si tratta di tre diverse condotte di bancarotta fraudolenta. Appare corretta, pertanto, l'indicazione del Procuratore ricorrente e la sentenza deve essere annullata per tale ragione limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta contestato al capo A dell'imputazione, di cui andrà correttamente verificato il tempo di prescrizione a nchez,9„,, con \ L J nàz t2 t0 Vx.k. 2.1. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di Bologna per l'ulteriore corso. Ed infatti, nel giudizio d'appello, al di là dell'erroneità del calcolo del tempo di prescrizione non decorso nel caso di specie, dal punto di vista strettamente processuale 2 deve rammentarsi come, in ogni caso, nel giudizio d'appello non sarebbe stata consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269809; in precedenza: Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv. 267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862). L'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest'ultima disposizione ad «ogni stato e grado del processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (cfr. Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555). La sentenza impugnata, pertanto, essendo una pronuncia emessa nel giudizio d'appello con natura predibattimentale e procedura "de plano" è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499). In questa sede, essendo stata erroneamente pronunciata la prescrizione, non ha rilievo, ovviamente, l'ulteriore questione del se la causa estintiva del reato prevalga sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, risolta positivamente dalle Sezioni Unite con la citata sentenza Iannelli, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Rv. 269810) 3 06
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di prescrizione pronunciata in relazione al capo a dell'imputazione e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio. Così deciso il 30 settembre 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 34985 Anno 2020 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 30/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza predibattimentale della Corte d'Appello di Bologna del 13.1.2020 con cui, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bologna emessa il 5.11.2013, sono stati dichiarati prescritti i reati contestati all'imputato IE RA di bancarotta fraudolenta per distrazione anche postfallimentare, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e omessa comunicazione ai sensi dell'art. 220 I. fall. Il fallimento è stato dichiarato il 10.6.2008. 2. Avverso la decisione della Corte d'Appello ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna deducendo un unico motivo con cui chiede l'annullamento della sentenza quanto ai reati di bancarotta fraudolenta, che, a differenza delle altre contestazioni di reato, non erano prescritti al momento della pronuncia e lo saranno soltanto eventualmente a far data dal 10.12.2020, termine in cui decorreranno i dodici anni e sei mesi necessari ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. per l'estinzione del reato per decorso del tempo di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. A prescindere dall'eventuale sussistenza di ulteriori cause di sospensione del termine prescrizionale, il decorso del tempo massimo di prescrizione dei reati di bancarotta fraudolenta è determinato, in effetti, nel termine di dodici anni e sei mesi, sicchè il 10.12.2020 è la data minima di prescrizione delle imputazioni di cui al capo a): si tratta di tre diverse condotte di bancarotta fraudolenta. Appare corretta, pertanto, l'indicazione del Procuratore ricorrente e la sentenza deve essere annullata per tale ragione limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta contestato al capo A dell'imputazione, di cui andrà correttamente verificato il tempo di prescrizione a nchez,9„,, con \ L J nàz t2 t0 Vx.k. 2.1. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di Bologna per l'ulteriore corso. Ed infatti, nel giudizio d'appello, al di là dell'erroneità del calcolo del tempo di prescrizione non decorso nel caso di specie, dal punto di vista strettamente processuale 2 deve rammentarsi come, in ogni caso, nel giudizio d'appello non sarebbe stata consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269809; in precedenza: Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv. 267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862). L'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest'ultima disposizione ad «ogni stato e grado del processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (cfr. Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555). La sentenza impugnata, pertanto, essendo una pronuncia emessa nel giudizio d'appello con natura predibattimentale e procedura "de plano" è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499). In questa sede, essendo stata erroneamente pronunciata la prescrizione, non ha rilievo, ovviamente, l'ulteriore questione del se la causa estintiva del reato prevalga sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, risolta positivamente dalle Sezioni Unite con la citata sentenza Iannelli, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Rv. 269810) 3 06
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di prescrizione pronunciata in relazione al capo a dell'imputazione e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio. Così deciso il 30 settembre 2020