Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 661/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in AG NA (RI), Via Cardinal C.F._2
De Lai n. 7, presso lo studio dell'Avv. Valerio MARINI che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio concordatario in data 11 giugno Parte_1 Parte_2
2005 in AG NA (RI), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AG
NA (atto n. 3, Parte II, Serie A, anno 2005), optando per il regime della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati (il 09.12.2006) e (il Persona_1 Persona_2
06.05.2008).
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali, individuando quali elementi essenziali e sostanziali per la definizione del suddetto
1
3) Il figlio ad oggi ancora minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo i Persona_2 principi dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con diritto per il padre di prelevarlo dall'abitazione materna e tenerlo con sé per una settimana a settimane alterne, unitamente all'altra figlia ove vi acconsenta. In ogni caso, per i periodi estivi, delle Per_1
festività natalizie, quelle pasquali, le vacanze e viaggi, i coniugi concorderanno anno per anno tempi e modalità di gestione del minore;
4) In funzione dell'equivalenza dei tempi di gestione dei figli, che trascorreranno pertanto una settimana con la madre ed una settimana con il padre, i coniugi stabiliscono di provvedere alle spese ordinarie ognuno in via esclusiva per il tempo in cui gli stessi sono presso di loro collocati, senza previsione di contributo per il mantenimento;
5) In relazione alla casa coniugale, sita in AG NA (RI) Voc. Grancino n. 8 viene statuito quanto espressamente indicato ai successivi punti 7) e 8) del presente ricorso e la sig.ra Pt_1
si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica in altra abitazione con facoltà e
[...]
diritto di poter asportare dalla casa coniugale eventuali mobili e arredi.
6) Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuno e seguendo i criteri indicati nel “Protocollo di Intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” del 5 maggio 2016 approvato dal Tribunale di Rieti. Gli stessi stabiliscono, per mera agevolazione nella gestione di dette spese straordinarie, che entrambi verseranno un importo di euro 200,00 per ogni figlio e così complessivamente euro 400,00 mensili ciascun coniuge, su un conto cointestato attivo presso Poste Italiane IBAN
[...] dal quale verranno di volta in volta prelevati gli importi necessari per far fronte alle spese straordinarie dei figli, sempre secondo quanto sopra statuito ed in osservanza del protocollo approvato dal Tribunale di Rieti già citato. I coniugi potranno usufruire di detti fondi anche per le spese ordinarie che dovranno essere rendicontate e, ove vi fosse necessità, si impegnano ad integrare il predetto fondo per necessità di dover affrontare spese straordinarie superiori alla provvista disponibile;
7) I coniugi hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali, individuando quali elementi essenziali e sostanziali per la definizione del suddetto accordo gli obblighi di cui al punto 8) che segue, con richiesta di usufruire del trattamento tributario riservato alle operazioni poste in essere in ottemperanza delle disposizioni adottate in sede di
2 separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1981, anche tenuto conto delle sent. Corte Cost. n. 176/92 e n. 154/99;
8) Ai fini della sistemazione patrimoniale tra i coniugi, tenuto conto dei lavori già svolti in prima persona dal coniuge sig. per la costruzione della casa coniugale, nonché delle Parte_2
rinunce dallo stesso effettuate e dei lavori e spese ancora da sostenere in relazione agli immobili in via di costruzione, la sig.ra si obbliga a trasferire i suoi diritti di piena proprietà Parte_1
per la quota di ½ al sig. , che a titolo di corrispettivo per detta cessione si obbliga Parte_2
a versare, nei termini e modi di cui meglio infra, una somma di euro 125.000,00
(centoventicinquemila), sui seguenti beni immobili: a) casa di abitazione, sita in AG NA
(RI) Voc. Grancino n. 8 censita al Catasto Urbano del predetto Comune al Foglio 11, particella
365 sub. 2, categoria A/7, classe 2, vani 8,5, piani S1-T, superficie totale 218 mq, rendita € 943,82
(casa coniugale); b) immobile in costruzione sito in AG NA (RI) Voc. Grancino n. 8 censito al Catasto Urbano del predetto Comune al Foglio 11, particella 365 sub. 3, categoria F/3, piano S1 (pertinenza); c) immobile in costruzione sito in AG NA (RI) Voc. Grancino n. 8 censito al Catasto Urbano del predetto Comune al Foglio 11, particella 365 sub. 4, categoria F/3, piano S1; d) rata di terreno sito in Voc. Grancino, identificato al Catasto terreni del Comune di
AG NA (RI) al Foglio 11 part. 364 superficie 9.640 mq, qualità seminativo classe 3, R.D. euro 22,40, R.A. euro 29,87 (pertinenza); e) terreno sito in Voc. Grancino, identificato al Catasto terreni del Comune di AG NA (RI) al Foglio 11 part. 97 superficie 13.280 mq, qualità seminativo classe 2, R.D. euro 68,59 R.A. euro 54,87; f) terreno sito in Voc. Grancino, identificato al Catasto terreni del Comune di AG NA (RI) al Foglio 11 part. 98 superficie 4.870 mq, qualità seminativo/pascolo classe 2, R.D. euro 24,86 R.A. euro 19,87; g) terreno sito in Voc.
Grancino, identificato al Catasto terreni del Comune di AG NA (RI) al Foglio 11 part. 241 della superficie di 150 mq, qualità seminativo classe 3, R.D. euro 0,35 R.A. euro 0,46 (corte).
Il tutto costituente unico corpo e confinante con con strada vicinale, salvo altri. Persona_3
Detta cessione dovrà essere formalizzata in atto pubblico presso un notaio individuato dalle parti entro mesi tre dall'omologa della separazione. Il corrispettivo concordato verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra con le seguenti modalità: i) quanto ad euro 40.0000,00 Parte_2 Parte_1
(quarantamila) alla stipula dell'atto pubblico a mezzo assegno circolare dell'importo di euro
40.000,00 in favore della sig.ra ii) quanto ai residuali euro 85.000,00 verranno Parte_1
corrisposti dal sig. alla sig.ra entro e non oltre il termine del 30 Parte_2 Parte_1
giugno 2035, senza interessi, con le seguenti modalità e precisamente mediante complessive n. 120 rate mensili, di cui le prime 119 di Euro 100,00 (cento) ciascuna, tutte senza interessi e scadenti il giorno 30 di ogni mese e l'ultima a saldo per € 73.100,00 salva la facoltà del sig. Parte_2
3 di corrispondere anticipatamente l'intero importo residuo in un'unica soluzione. Il sig. Parte_2 dovrà, inoltre, salvo quanto sopra, corrispondere l'intero importo residuo ancora dovuto
[...]
entro mesi due dalla vendita dell'immobile di cui al punto 8) (lett. a) ove lo stesso intenda procedere in tal senso dandone pronta comunicazione alla sig.ra Pt_1
9) A garanzia del pagamento del corrispettivo residuo pari ad euro 85.000,00 (ottantacinquemila) da versare successivamente al rogito notarile nei termini di cui sopra, il sig. Parte_2 consentirà l'iscrizione volontaria di ipoteca sugli immobili di cui al punto 8) a favore della sig.ra per un montante ipotecario di euro 85.000,00 (ottantacinquemila). Detta ipoteca Parte_1
verrà cancellata una volta saldato il totale debito del sig. nei confronti della sig.ra a Pt_2 Pt_1 cura e spese del sig. Resta inteso sin d'ora che nell'atto pubblico verrà previsto Parte_2
che ove per qualsiasi ragione o causa la banca mutuante già creditrice ipotecaria del sig.
ovvero l'Istituto finanziatore o qualsiasi soggetto terzo dovesse agire nei confronti Parte_2 del mutuatario sig. anche in forza delle garanzie ottenute per l'erogazione delle somme, Pt_2 quest'ultimo decadrà dal beneficio del termine finale di cui al precedente punto 8) e la sig.ra Pt_1
potrà pretendere la somma ancora residua immediatamente, senza dover attendere il
[...]
termine finale già indicato (ovvero 30/06/2035). Le spese notarili relative alla cessione della quota di proprietà dell'abitazione familiare e degli immobili tutti già indicati nel presente accordo saranno a carico del sig. e, dal momento della cessione, tutte le spese e imposte Parte_2 relative all'abitazione in questione e degli altri immobili indicati al punto 8) saranno sostenute esclusivamente dal sig. , divenutone unico ed esclusivo proprietario;
Parte_2
10) I coniugi manifestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori;
11) I coniugi dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica, di avervi aderito liberamente e coscientemente e di non volersi riconciliare, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso.
All'udienza dell'08 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, le differenze tra le reciproche personalità unitamente alle continue divergenze in ordine a tutti gli aspetti del vivere
4 quotidiano, hanno portato dapprima ad un affievolimento del rapporto coniugale, per poi arrivare ad un allontanamento che, di fatto, ha reso i coniugi estranei tra loro ed irrecuperabile il legame affettivo ormai logorato;
si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. ed in particolare i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in AG NA (RI) in data 11.06.2005, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune (atto n. 3, Parte II, Serie A, anno 2005);
- recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG NA (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 3 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5