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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/09/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di NZ
Il Tribunale Ordinario di NZ , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1407/2025 promossa con ricorso ex art. 281 decies cpc e iscritta a ruolo il 26.3.2025 da:
Controparte_1
(C.F.: C.F._1
(ID num./IČO: 07639970, VAT num./DIČ: CZ07639970), con sede legale in K Moravině 1871/7, 190 00 Praha 9 (Repubblica Ceca), in persona del legale rappresentante nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO FONTANESI C.F._2 del Foro di Reggio Emilia (C.F. ; PEC C.F._3
fax 0522541705) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del suddetto difensore sito in Reggio Emilia, Galleria Cavour n. 2
attrice
CONTRO
Controparte_3
(CF e PI ), P.IVA_1 con sede in Via Galvani n. 40, 36066 Sandrigo (VI)
convenuta -contumace
1 CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE
- DICHIARARE l'avvenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1454 cc del contratto formalizzato nel c.d. “Formal Order”, n. FO 24-0271 del 29.10.2024 o, in subordine, risolvere detto contratto per grave inadempimento di Controparte_3 per i fatti di cui in narrativa;
- per l'effetto, CONDANNARE , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, a restituire ad gni importo dalla Controparte_1 stessa corrisposto in esecuzione dell'anzidetto rapporto contrattuale e, dunque, € 131.500,00, o l'eventuale diversa somma che dovesse risultare nel corso di istruttoria, oltre interessi, che dalla data della domanda dovranno essere calcolati ai sensi dell'art. 1284, 4° co. cc.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice la società CP_1 con sede in Praga esponeva:
[...]
-che in data 27.10.2024 aveva contattato via e-mail per richiedere Controparte_3 un preventivo circa la fornitura di licenze “PortableStorage” (fornitura di n. 2000 pezzi di “PortableStorage” da 1TB), preventivo che le veniva prontamente inviato (doc. 2 fogli 1-2).
-che il 29.10.2024 provvedeva a inviare a copia del CP_1 Controparte_3 documento – c.d. “Formal Order”, n. FO 24-0271 del 29.10.2024 – col quale formalizzava l'ordine al prezzo proposto (doc. 3 e 2 fogli 4-6);
-che emetteva la fattura proforma n. 1723 del Controparte_3
29.10.2024, riferita esplicitamente al Formal Order per un importo pari a € 206.000,00 (doc. 4 e 2 fogli 7-10);
-che in data 14.11.2024 effettuava 2 pagamenti – per un importo CP_1 complessivo di € 131.500,00 – riservandosi di saldare il residuo al momento della dichiarazione, da parte del fornitore, di disponibilità al ritiro della merce, e le contabili di pagamento venivano inviate a nella stessa giornata (doc. 2 fogli Controparte_3
11-15).
-che, in mancanza di riscontro di disponibilità al ritiro della merce,
richiedeva al fornitore aggiornamenti i quali, talvolta, ricevevano risposte CP_1 meramente dilatorie, altre volte, invece, non venivano tout court riscontrati (doc. 2 fogli 16-18).
-che per il tramite del legale, in data 19.02.2025 inviava al fornitore CP_1 diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., intimando di adempiere al contratto entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione (inviata via pec e ricevuta nella stessa giornata), avvertendo che, decorso inutilmente tale termine, il
2 contratto avrebbe dovuto intendersi risolto di diritto e, con obbligo di restituire integralmente quanto versato, oltre interessi (doc. 7).
- che invocava una presunta causa di forza maggiore, asserendo Controparte_3 che “in data 14.11.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 16/21 R.G.N.R. EPPO (n. 25747/22 R.G. GIP) pendente presso la Procura Europea - sede di Milano, è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo che ha colpito i conti correnti e le disponibilità finanziarie della così come delle Controparte_3 altre società del . Controparte_4
Tale circostanza integra un'ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione ai sensi dell'art. 1256, comma 2, c.c., nonché una causa di forza maggiore ex art. 1218 c.c., in quanto:
• Il sequestro preventivo ha reso oggettivamente impossibile l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie;
• L'impossibilità di adempiere è temporanea, essendo stata presentata istanza di riesame alla competente Autorità Giudiziaria” (doc. 8).
-che in data 25.02.2025, il legale chiedeva maggiori dettagli circa l'asserita causa di forza maggiore e, in particolare, in che modo un sequestro preventivo dei conti correnti di potesse incidere sulla consegna del materiale da tempo Parte_1 ordinato - e, in buona parte, precedentemente pagato - da CP_1
– che seguiva da parte del legale incaricato da , una replica ancora Controparte_3 più evasiva con affermazione che “ sta gestendo alcune delicate Controparte_3 procedure giudiziarie che non le consentono di soddisfare le richieste della Sua assistita, né con riferimento alla consegna della merce asseritamente ordinata, né con la restituzione degli importi asseritamente pagati” (doc. 10).
-che, nonostante la dichiarata impossibilità di adempiere a qualsivoglia operazione, ha paradossalmente ricevuto il 3.3.2025, da , un'email di CP_1 Controparte_3 promozioni commerciali su prodotti. Tutto ciò premesso, la ricorrente agiva in giudizio per sentire dichiarata l'avvenuta risoluzione ex art. 1454 cc del contratto, con condanna della convenuta alla restituzione degli importi ricevuti , oltre a interessi e spese.
Parte convenuta, ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la rimessione in decisione ex art. 281 sexies u.co. cpc all'udienza del 18.9.2025. La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento. Il documento 2 è costituito dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, che testimonia il preventivo di
, l'accettazione di , il pagamento da parte di Controparte_3 CP_1 quest'ultima, i numerosi solleciti con richiesta di fornire la merce pagata o di restituire il prezzo. Sono pure documentati l'ordine di (doc.3) seguito dalla CP_1 fattura proforma di (doc.4) e dai due bonifici effettuati dalla Controparte_3 ricorrente in data 14.11.2024, per euro 82.000,00 ed euro 49.500,00 (docc.5 e 6)
3 La diffida ad adempiere ex art.1454 nel termine di giorni 15 (doc.7) è stata riscontrata dal legale di che prospettava “un'ipotesi di impossibilità Controparte_3 temporanea della prestazione ai sensi dell'art. 1256, comma 2, c.c., nonché una causa di forza maggiore ex art. 1218 c.c.”, a causa di “un provvedimento di sequestro preventivo che ha colpito i conti correnti e le disponibilità finanziarie della
[...]
così come delle altre società del ”, e ciò CP_3 Controparte_4
“ in data 14.11.2024, nell'ambito del procedimento penale n. 16/21 R.G.N.R.
(n. 25747/22 R.G. GIP) pendente presso la Procura Europea - sede di CP_5
Milano” (doc.8).
Tuttavia la giustificazione fornita non appare plausibile, anzitutto perché il sequestro dei conti correnti non rende impossibile la consegna di merce già fatturata e pagata dal compratore. Inoltre nella stessa replica del legale della ricorrente viene fatto notare che dopo la data dell'asserito sequestro “in occasione del ritiro di articoli riguardanti un distinto e precedente ordine, effettuato tra il 15 e il 20.11.2024, nulla veniva comunicato alla mia Cliente”. Ciò fa dubitare circa la veridicità di quanto affermato dalla convenuta, la quale, peraltro, in data 3.3.2025, permanendo l'inadempimento, ha mandato all' odierna ricorrente una nuova comunicazione commerciale (doc.2 ultima pagina e doc.11), con ciò dimostrando perdurante operatività. Va inoltre ricordato che per constante giurisprudenza in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10683 del 20/04/2023; Sez. 1 - , Ordinanza n. 20152 del 22/06/2022 Sez. 2, Sentenza n. 6594 del 30/04/2012) D'altra parte la convenuta, rimanendo contumace, ha omesso di chiarire i termini dell'asserito procedimento a suo carico e, comunque, di fornire elementi che potessero determinare una diversa decisione . Va dunque accertato e dichiarato che la convenuta è inadempiente all'obbligazione assunta e che il contratto si è risolto di diritto in forza della diffida ad adempiere, con obbligo di restituzione alla ricorrente delle somme pagate, aumentate degli interessi ex art. 1284, 4° co. cc. dalla domanda. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
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PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) dichiara l'avvenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1454 cc del contratto formalizzato nel c.d. “Formal Order”, n. FO 24-0271 del 29.10.2024 per grave inadempimento di per l'effetto, condanna Controparte_3 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire ad
[...]
a somma di € 131.500,00, oltre interessi di legge dal Controparte_1
7.3.2025 ed ex art. 1284, 4° co. CC dalla domanda giudiziale;
2) condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 406,50 per anticipazioni ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in NZ il 23.9.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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