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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1615/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Corrado Guerri che la C.F._1 rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: occupazione sine titulo
All'udienza del 15 MAGGIO 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione con sentenza da farsi parte integrante del presente verbale.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.5.2024 adiva questo tribunale e premesso di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Avola Via Pellico n. 9, per averlo acquistato con contratto di compravendita stipulato in Avola, il 01/03/2001, rogato dal Dott. notaio in Avola, rep. Persona_1
n. 41757, raccolta n. 17019, conveniva in giudizio ed esponeva che la stessa occupava CP_1
un appartamento ammobiliato facente parte del suddetto immobile dal 23/03/2021 in virtù di un accordo verbale non registrato che prevedeva la corresponsione di una somma pari ad euro 350,00 mensili.
Lamentava la ricorrente che dal settembre 2021 alla data di deposito del ricorso la seppur CP_1
utilizzando l'appartamento non aveva corrisposto alcun corrispettivo;
che era stato vanamente richiesto con lettera del 11/07/2023 il rilascio dell'immobile libero di persone e cose .
Tanto premesso deducendo che la deteneva sine titulo l'appartamento ammobiliato sito in CP_1
Avola via Pellico n. 9 ne chiedeva la condanna alla restituzione e al rilascio con condanna anche al pagamento della somma di €. 5.000,00 quale risarcimento del danno per mancato godimento del bene dal marzo 2021 ad oggi, con impossibilità di godere dei frutti, oltre gli interessi di legge al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi. Istaurato ritualmente il contraddittorio , previo esperimento vano della procedura di mediazione, la causa nella contumacia della veniva decisa come segue. CP_1
******
Assume la ricorrente di aver concesso alla il godimento “ di un appartamento ammobiliato CP_1 facente parte dell'immobile sito in Avola Via Pellico n. 9, acquistato con contratto di compravendita stipulato in Avola.
Afferma la ricorrente che l'appartamento dato in godimento alla convenuta e dalla stessa occupato sine titulo sia quello del detto immobile, ubicato al piano primo in catasto al foglio 80 p.lla 10687 sub 3, composta da vani due, accessori e terrazzo.
A fronte di tale allegazione della legittima proprietaria la domanda volta al rilascio deve ritenersi fondata.
Ne consegue che la , rimasta contumace nel presente giudizio seppur ritualmente citata, va CP_1 condannata alla restituzione e al rilascio in favore di dell'appartamento ammobiliato Parte_1
sito in Avola, via Pellico n. 9, nello stesso stato e consistenza in cui si trovava al momento della occupazione.
Quanto alla domanda di liquidazione del danno non può farsi a meno di invocare il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio secondo cui ( così Cass. 2500/2024) “In caso di occupazione senza titolo di un immobile il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, per il danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (in termini di mancata vendita o locazione del bene a un prezzo superiore a quello di mercato); l'onere della prova spetta al proprietario che può ricorrere anche a presunzioni o richiamarsi alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
A fronte di tale indirizzo consolidato ritiene il giudice che nel caso di specie mancano gli elementi per addivenire alla prova, anche a mezzo di presunzioni, per addivenire alla liquidazione del danno
La domanda va quindi rigettata .
Quanto alle spese processuali vista la parziale soccombenza vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando in parziale accoglimento della domanda proposta con ricorso del 3.5.2024 da nei confronti di : Parte_1 CP_1
- condanna quest'ultima all'immediato rilascio in favore di dell'immobile sito Parte_1
in Avola Via Pellico n. 9, al piano primo in catasto al foglio 80 p.lla 10687 sub 3, composta da vani due, accessori e terrazzo, ordinandone alla l'immediato sgombro CP_1
da cose mobili non di pertinenza della proprietaria;
- rigetta ogni altra domanda;
- Spese irripetibili .
Siracusa 22 maggio 2025 il Giudice
C.Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1615/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Corrado Guerri che la C.F._1 rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
Oggetto: occupazione sine titulo
All'udienza del 15 MAGGIO 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione con sentenza da farsi parte integrante del presente verbale.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.5.2024 adiva questo tribunale e premesso di essere Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Avola Via Pellico n. 9, per averlo acquistato con contratto di compravendita stipulato in Avola, il 01/03/2001, rogato dal Dott. notaio in Avola, rep. Persona_1
n. 41757, raccolta n. 17019, conveniva in giudizio ed esponeva che la stessa occupava CP_1
un appartamento ammobiliato facente parte del suddetto immobile dal 23/03/2021 in virtù di un accordo verbale non registrato che prevedeva la corresponsione di una somma pari ad euro 350,00 mensili.
Lamentava la ricorrente che dal settembre 2021 alla data di deposito del ricorso la seppur CP_1
utilizzando l'appartamento non aveva corrisposto alcun corrispettivo;
che era stato vanamente richiesto con lettera del 11/07/2023 il rilascio dell'immobile libero di persone e cose .
Tanto premesso deducendo che la deteneva sine titulo l'appartamento ammobiliato sito in CP_1
Avola via Pellico n. 9 ne chiedeva la condanna alla restituzione e al rilascio con condanna anche al pagamento della somma di €. 5.000,00 quale risarcimento del danno per mancato godimento del bene dal marzo 2021 ad oggi, con impossibilità di godere dei frutti, oltre gli interessi di legge al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi. Istaurato ritualmente il contraddittorio , previo esperimento vano della procedura di mediazione, la causa nella contumacia della veniva decisa come segue. CP_1
******
Assume la ricorrente di aver concesso alla il godimento “ di un appartamento ammobiliato CP_1 facente parte dell'immobile sito in Avola Via Pellico n. 9, acquistato con contratto di compravendita stipulato in Avola.
Afferma la ricorrente che l'appartamento dato in godimento alla convenuta e dalla stessa occupato sine titulo sia quello del detto immobile, ubicato al piano primo in catasto al foglio 80 p.lla 10687 sub 3, composta da vani due, accessori e terrazzo.
A fronte di tale allegazione della legittima proprietaria la domanda volta al rilascio deve ritenersi fondata.
Ne consegue che la , rimasta contumace nel presente giudizio seppur ritualmente citata, va CP_1 condannata alla restituzione e al rilascio in favore di dell'appartamento ammobiliato Parte_1
sito in Avola, via Pellico n. 9, nello stesso stato e consistenza in cui si trovava al momento della occupazione.
Quanto alla domanda di liquidazione del danno non può farsi a meno di invocare il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio secondo cui ( così Cass. 2500/2024) “In caso di occupazione senza titolo di un immobile il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, per il danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (in termini di mancata vendita o locazione del bene a un prezzo superiore a quello di mercato); l'onere della prova spetta al proprietario che può ricorrere anche a presunzioni o richiamarsi alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
A fronte di tale indirizzo consolidato ritiene il giudice che nel caso di specie mancano gli elementi per addivenire alla prova, anche a mezzo di presunzioni, per addivenire alla liquidazione del danno
La domanda va quindi rigettata .
Quanto alle spese processuali vista la parziale soccombenza vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando in parziale accoglimento della domanda proposta con ricorso del 3.5.2024 da nei confronti di : Parte_1 CP_1
- condanna quest'ultima all'immediato rilascio in favore di dell'immobile sito Parte_1
in Avola Via Pellico n. 9, al piano primo in catasto al foglio 80 p.lla 10687 sub 3, composta da vani due, accessori e terrazzo, ordinandone alla l'immediato sgombro CP_1
da cose mobili non di pertinenza della proprietaria;
- rigetta ogni altra domanda;
- Spese irripetibili .
Siracusa 22 maggio 2025 il Giudice
C.Maiore