Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10687 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10687/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03915/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3915 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 145;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio – inadempimento serbato dall’Amministrazione in ordine alla definizione della procedura di emersione da lavoro irregolare - Identificativo domanda n. -OMISSIS-, presentata in data 25 luglio 2020 dal datore di lavoro in favore del lavoratore Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare);
nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere il procedimento con provvedimento espresso e di provvedere in ordine alla menzionata istanza;
e, quindi, per la condanna della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla predetta istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma, 3, cod. proc. amm. con l’incarico di provvedere in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Vista la memoria del 20 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma in ordine alla definizione della procedura di emersione da lavoro irregolare presentata in data 25 luglio 2020 dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione resistente di concludere il procedimento con provvedimento espresso e di provvedere in ordine alla menzionata istanza, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., e con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma.
Con memoria depositata in data 20 maggio 2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, per avere lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma provveduto a nuova convocazione delle parti per la sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno, chiedendo inoltre che si condanni l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria depositata in data 23 maggio 2025 l’Amministrazione ha comunicato, a fronte della documentazione integrativa depositata dalla ricorrente in sede di giudizio, di aver annullato in autotutela il decreto di archiviazione e di aver riaperto il procedimento, con convocazione delle parti.
Nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto di quanto dichiarato dal ricorrente, il Collegio prende atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente giudizio e, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo (ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023, n. 120 e altre), dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 26 cod. proc. amm. e art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre IVA, cpa e contributo unificato, come per legge, da attribuire ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.