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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/09/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4830/2024 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLA Parte_1
RACHIELI
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla
Sig.ra , volto ad ottenere la verifica dei requisiti sanitari Parte_1 necessari al riconoscimento dell'assegno ordinario, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato l'ordinanza di inammissibilità emessa in data 14.11.2024 sul rilevo che, non essendo stato riscontrato il requisito contributivo, deve ritenersi insussistente l'interesse ad agire con l'istanza di ATPO.
La ricorrente, contestata l'ordinanza di inammissibilità, ha quindi concluso perché si accertasse la sussistenza del suddetto requisito sanitario.
Si è costituito l' deducendo l'insussistenza dei requisiti per il CP_1 riconoscimento della prestazione invocata.
1 Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e disposta la rinnovazione della CTU, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 15.09.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il
09.09.2025.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul
2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia ammissibile.
Come dedotto dalla parte ricorrente, la sussistenza dei requisiti contributivi ai fini dell'assegno ordinario di invalidità va nel caso di specie verificata con riferimento alla prima domanda amministrativa volta ad ottenere la prestazione previdenziale e non anche rispetto alla domanda di conferma
(la parte ha agito, infatti, a seguito del rigetto conseguito ad una domanda amministrativa di conferma dell'assegno già in precedenza riconosciuto).
Tanto è confermato dallo stesso , che sulla scia della sentenza delle CP_2
Sezioni Unite n. 118/2001, ha emanato la Circolare n. 153 del 17.09.2023, ove tra l'altro si legge: “…ove l'ex titolare di trattamento di invalidità revocato o non confermato veda integralmente accolto il proprio ricorso per non essere mai venuto meno lo stato invalidante, deve farsi luogo al ripristino della prestazione dal giorno della revoca o della mancata conferma, senza necessità di accertare nuovamente l'esistenza del requisito contributivo relativo, ritenendosi sufficiente quello accertato con riferimento alla domanda amministrativa che ha determinato
l'originario riconoscimento della prestazione…”.
E che all'epoca dell'originario riconoscimento della prestazione sussistesse il requisito contributivo non è evidentemente revocabile in dubbio, attesa, appunto, l'avvenuta erogazione dell'assegno ordinario fino alla mancata conferma comunicata con lettera del 15.04.2024.
Nel merito l'opposizione è fondata.
3 Nel caso di specie, il CTU, dott. , con procedimento logico ed Persona_1 immune da vizi, ha accertato che la ricorrente, già bracciante agricola, è affetta dalle seguenti patologie: “spondilodiscoartrosi con ernia discale L3-L4 ed
L5-S1, ernia discale C5-C6, Bulging C6-C7, lieve insufficienza mitralica, ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, metrorragia, come da certificazione
ASP risulta affetta da disturbo depressivo grave con somatizzazioni multiple”.
Ha concluso nel senso che le suddette patologie sono di gravità tale “che le capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, risultano ridotte in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo
(art.1 L. 12/06/1984 n°222) avendo quindi diritto all'assegno di invalidità” con decorrenza dal 08/03/2024, data della domanda amministrativa di conferma.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali/previdenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro
5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre
2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i
4 parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del
50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal
DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass.
23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass.
n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà
(così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio
5 demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge) sono poste a carico dell con distrazione in favore del CP_1 procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari prescritti per l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal
08/03/2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.932,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, nella misura CP_1 liquidata con separato decreto.
Cosenza, 16/09/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4830/2024 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLA Parte_1
RACHIELI
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla
Sig.ra , volto ad ottenere la verifica dei requisiti sanitari Parte_1 necessari al riconoscimento dell'assegno ordinario, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato l'ordinanza di inammissibilità emessa in data 14.11.2024 sul rilevo che, non essendo stato riscontrato il requisito contributivo, deve ritenersi insussistente l'interesse ad agire con l'istanza di ATPO.
La ricorrente, contestata l'ordinanza di inammissibilità, ha quindi concluso perché si accertasse la sussistenza del suddetto requisito sanitario.
Si è costituito l' deducendo l'insussistenza dei requisiti per il CP_1 riconoscimento della prestazione invocata.
1 Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e disposta la rinnovazione della CTU, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 15.09.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il
09.09.2025.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1 ratei insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul
2 solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad
ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023)
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia ammissibile.
Come dedotto dalla parte ricorrente, la sussistenza dei requisiti contributivi ai fini dell'assegno ordinario di invalidità va nel caso di specie verificata con riferimento alla prima domanda amministrativa volta ad ottenere la prestazione previdenziale e non anche rispetto alla domanda di conferma
(la parte ha agito, infatti, a seguito del rigetto conseguito ad una domanda amministrativa di conferma dell'assegno già in precedenza riconosciuto).
Tanto è confermato dallo stesso , che sulla scia della sentenza delle CP_2
Sezioni Unite n. 118/2001, ha emanato la Circolare n. 153 del 17.09.2023, ove tra l'altro si legge: “…ove l'ex titolare di trattamento di invalidità revocato o non confermato veda integralmente accolto il proprio ricorso per non essere mai venuto meno lo stato invalidante, deve farsi luogo al ripristino della prestazione dal giorno della revoca o della mancata conferma, senza necessità di accertare nuovamente l'esistenza del requisito contributivo relativo, ritenendosi sufficiente quello accertato con riferimento alla domanda amministrativa che ha determinato
l'originario riconoscimento della prestazione…”.
E che all'epoca dell'originario riconoscimento della prestazione sussistesse il requisito contributivo non è evidentemente revocabile in dubbio, attesa, appunto, l'avvenuta erogazione dell'assegno ordinario fino alla mancata conferma comunicata con lettera del 15.04.2024.
Nel merito l'opposizione è fondata.
3 Nel caso di specie, il CTU, dott. , con procedimento logico ed Persona_1 immune da vizi, ha accertato che la ricorrente, già bracciante agricola, è affetta dalle seguenti patologie: “spondilodiscoartrosi con ernia discale L3-L4 ed
L5-S1, ernia discale C5-C6, Bulging C6-C7, lieve insufficienza mitralica, ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, metrorragia, come da certificazione
ASP risulta affetta da disturbo depressivo grave con somatizzazioni multiple”.
Ha concluso nel senso che le suddette patologie sono di gravità tale “che le capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, risultano ridotte in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo
(art.1 L. 12/06/1984 n°222) avendo quindi diritto all'assegno di invalidità” con decorrenza dal 08/03/2024, data della domanda amministrativa di conferma.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali/previdenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro
5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre
2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i
4 parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del
50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal
DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass.
23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass.
n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà
(così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio
5 demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge) sono poste a carico dell con distrazione in favore del CP_1 procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari prescritti per l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal
08/03/2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.932,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, nella misura CP_1 liquidata con separato decreto.
Cosenza, 16/09/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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