Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza breve 3 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 08/07/2021, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2021
N. 00535/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2021, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Giuman in Venezia, Piazzale Roma - S. Croce 466/G;
contro
Comune di Casier, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ck Hutchison Networks Italia S.p.A., Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Casier avente ad oggetto “Segnalazione certificata di inizio attività per la INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TECNOLOGICO DI RADIO TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA CELLULARE, su struttura esistente in viale delle Industrie (Codice sito: TV31030_017 DOSSON ZI) ai sensi dell'art. 87-bis del D.LGS. n. 259/03 e s.m.i. presentata in data 08/03/2021, prot.n. 3602. Comunicazione di inammissibilità dell'intervento proposto”, comunicato tramite SUAP in data 1° aprile 2021, prot. n. 3602/5224, ove occorrer possa, dell'art. 5 della Norme Tecniche di Attuazione del Piano di settore per la telefonia mobile del Comune di Casier, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30 dicembre 2020 e di tutti gli atti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casier;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 il dott. Alessio Falferi;
considerato che sussistono i presupposti per la concessione, ai fini del riesame, della chiesta misura cautelare, nei termini e modi di seguito precisati;
considerato, da un lato, che l’Amministrazione Comunale non può disporre divieti generalizzati all’installazione di impianti di telecomunicazioni, individuando specifici siti presso i quali, in via esclusiva, consentire l’istallazione delle stazioni radio base, in assenza di specifica motivazione; dall’altro, che non risulta adeguatamente valutata, in un corretto contraddittorio con la parte ricorrente, la percorribilità dell’installazione dell’impianto nel sito indicato dall’Amministrazione, né la ricorrente ha evidenziato specifiche ragioni tecniche preclusive di tale (o di ulteriore e differente) soluzione;
ritenuto, pertanto, di ordinare all’Amministrazione il riesame, alla luce del principio sopra esposto, della vicenda per cui è causa, in contraddittorio con la parte ricorrente, al fine di verificare la percorribilità di una soluzione satisfattiva per entrambe le parti, assegnando alla medesima termine fino al 20.9.2021 per adempiere a quanto disposto;
ritenuto di rinviare la causa, per la prosecuzione della trattazione alla luce delle determinazioni che saranno assunte dall’Amministrazione comunale, alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021, restando salva ogni pronuncia in rito, di merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie, ai fini del riesame, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, disponendo l’incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione nei termini e modi indicati in motivazione;
fissa per la prosecuzione della trattazione della causa la Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO