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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/10/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6475/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 11/06/2024 da
, con il proc. e dom. avv. Parte_1
CASI EVA,
e da
, con il proc. e dom. avv.ti MUSSATO PIETRO e Parte_2
TO MA, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 11/06/2024, i signori e hanno Parte_1 Parte_2
presentato, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
1 - dato atto che con sentenza 380/2024, emessa dal Tribunale di Udine in data 07/11/2024 e pubblicata il 13/11/2024, nel procedimento n. 6475/2024
R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- preso atto che la sentenza suddetta è passata in giudicato il 28/05/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 24/10/2024);
- dato atto che dall'unione è nato il figlio il (20/04/2011), minore;
Per_1
- preso atto degli accordi tra i coniugi e della loro conformità agli interessi superiori morali e materiali del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
23/10/2009 in RIVNE (UCRAINA), tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...] Pt_2
, nato a [...] il [...], alle
[...]
seguenti condizioni:
1) dispone che la casa familiare sita in Muscoli (UD) alla Via dei Gelsi n.
11, di proprietà del sig. , venga assegnata alla sig.ra Parte_2
in qualità di genitore collocatario. Dà Parte_1
atto che nell'abitazione continuerà altresì a risiedere la nonna del minore,
, come da dodici anni a questa parte. Persona_2
2) Dispone l'affido condiviso del figlio minore con collocamento Per_1
prevalente presso la madre nell'abitazione familiare ad ella assegnata;
2 entrambi i genitori potranno, nei periodi di rispettiva pertinenza, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, favorendo in ogni modo liberamente duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, le quali hanno ampia disponibilità di visita. Dà atto che i genitori si impegnano a tenere, nei periodi di permanenza con il minore, una condotta corretta compatibile con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
3) Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra tramite Pt_2 Parte_1
accredito in c/c la somma mensile pari ad euro 450,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio minore, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
4) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in ossequio a quanto disposto dal Protocollo d'Intesa siglato presso il Tribunale di Udine, in ossequio alle linee guida dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di famiglia.
5) Dà atto che, come stabilito di comune accordo tra le parti, l'assegno unico ed universale verrà versato al 100% alla madre con onere del sig.
di comunicazione dell'Isee personale entro il 15 gennaio di ogni Pt_2
anno.
6) Dà atto che le spese straordinarie da sostenersi nei confronti degli animali domestici del minore , i quali sono da intendersi Persona_3
membri della famiglia, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
3 ciascuno, diversamente le spese di gestione ordinaria saranno a carico esclusivo della madre. Si precisa che rientrano nelle spese straordinarie quelle relative al cibo “speciale” utilizzato in quanto compatibile con le patologie da cui sono affetti (dermatite acuta, gastrite), altrimenti causa di cure cortisoniche continuate e ricoveri in fase di acutizzazione.
7) Dà atto che il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la dimora famigliare con la madre e dispone che il padre, sig. , Parte_2
eserciti il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- il minore incontrerà il padre durante la settimana un solo pomeriggio da stabilire previo accordo telefonico tra le parti in base agli impegni lavorativi del sig. nonché del minore;
Parte_2
- un fine settimana (weekend) alternato con pernotto presso l'abitazione del padre dal sabato sulla domenica con accompagnamento serale del minore presso la propria residenza;
- nel corso delle festività, il figlio minore, trascorrerà le vacanze natalizie (una settimana) metà con la madre e l'altra metà con il padre, alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno
(alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale), allo stesso modo trascorrerà le vacanze pasquali (3 giorni) con un genitore ovverosia alternando negli anni il giorno di Pasqua e Pasquetta, il tutto, salvo diversi accordi intervenuti di volta in volta tra i genitori in base agli impegni, esigenze e volontà del figlio stesso;
- durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere 15 giorni con il padre anche per periodi non consecutivi e, un tanto, verrà
4 concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno tenendo in considerazione anche la volontà del minore.
8) Dà atto che la sig.ra , in qualità di persona che godrà della Parte_1
casa famigliare, per accordo comune, si accollerà ogni spesa ordinaria nonché di manutenzione a questa riferita (nello specifico, tra le altre ordinarie, saranno a suo esclusivo carico le spese di cura del giardino/verde di pertinenza dell'abitazione), diversamente le spese di manutenzione straordinaria resteranno a carico del proprietario, sig. Pt_2
. Si precisa che rientra nelle spese straordinarie la
[...]
riparazione/sostituzione del trattorino utilizzato per la manutenzione del verde che non è funzionante attualmente, nonché la riparazione di due zanzariere rotte che il sig. si impegna a riparare con le sue finanze. Pt_2
9) Dà atto che la sig.ra , per accordo comune delle parti, Parte_1
autorizza/permette al sig. di transitare, ma non sostare per lunghi Pt_2
periodi, anche con mezzi agricoli per la strada privata di accesso all'abitazione al solo fine di permettere al medesimo l'ingresso sul fondo agricolo di proprietà, dando atto che, secondo quanto riferito da entrambe le parti, quest'ultima risulta essere da sempre utilizzata quale passaggio per accedere al fondo. Il sig. preavviserà almeno due giorni prima Pt_2
la sig.ra prima di procedere ad attività intensive come, ad Parte_1
esempio, la raccolta, la concimazione, ecc.
11) Dà atto che i coniugi si autorizzano al rilascio/rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
12) Dà atto che, a definizione di ogni questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita matrimoniale, il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_2
(ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge sul divorzio) in Parte_1
5 un'unica soluzione la somma concordata tra le parti di € 20.000,00 (diconsi ventimila) a titolo di “liquidazione” ovverosia assegno divorzile una tantum; dà atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della sig.ra Parte_1
e verrà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
13) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERVIGNANO DEL
UL (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 14, parte
2, serie C del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 02/10/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6475/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 11/06/2024 da
, con il proc. e dom. avv. Parte_1
CASI EVA,
e da
, con il proc. e dom. avv.ti MUSSATO PIETRO e Parte_2
TO MA, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 11/06/2024, i signori e hanno Parte_1 Parte_2
presentato, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
1 - dato atto che con sentenza 380/2024, emessa dal Tribunale di Udine in data 07/11/2024 e pubblicata il 13/11/2024, nel procedimento n. 6475/2024
R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- preso atto che la sentenza suddetta è passata in giudicato il 28/05/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 24/10/2024);
- dato atto che dall'unione è nato il figlio il (20/04/2011), minore;
Per_1
- preso atto degli accordi tra i coniugi e della loro conformità agli interessi superiori morali e materiali del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
23/10/2009 in RIVNE (UCRAINA), tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...] Pt_2
, nato a [...] il [...], alle
[...]
seguenti condizioni:
1) dispone che la casa familiare sita in Muscoli (UD) alla Via dei Gelsi n.
11, di proprietà del sig. , venga assegnata alla sig.ra Parte_2
in qualità di genitore collocatario. Dà Parte_1
atto che nell'abitazione continuerà altresì a risiedere la nonna del minore,
, come da dodici anni a questa parte. Persona_2
2) Dispone l'affido condiviso del figlio minore con collocamento Per_1
prevalente presso la madre nell'abitazione familiare ad ella assegnata;
2 entrambi i genitori potranno, nei periodi di rispettiva pertinenza, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, favorendo in ogni modo liberamente duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, le quali hanno ampia disponibilità di visita. Dà atto che i genitori si impegnano a tenere, nei periodi di permanenza con il minore, una condotta corretta compatibile con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
3) Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra tramite Pt_2 Parte_1
accredito in c/c la somma mensile pari ad euro 450,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio minore, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
4) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in ossequio a quanto disposto dal Protocollo d'Intesa siglato presso il Tribunale di Udine, in ossequio alle linee guida dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di famiglia.
5) Dà atto che, come stabilito di comune accordo tra le parti, l'assegno unico ed universale verrà versato al 100% alla madre con onere del sig.
di comunicazione dell'Isee personale entro il 15 gennaio di ogni Pt_2
anno.
6) Dà atto che le spese straordinarie da sostenersi nei confronti degli animali domestici del minore , i quali sono da intendersi Persona_3
membri della famiglia, saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
3 ciascuno, diversamente le spese di gestione ordinaria saranno a carico esclusivo della madre. Si precisa che rientrano nelle spese straordinarie quelle relative al cibo “speciale” utilizzato in quanto compatibile con le patologie da cui sono affetti (dermatite acuta, gastrite), altrimenti causa di cure cortisoniche continuate e ricoveri in fase di acutizzazione.
7) Dà atto che il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la dimora famigliare con la madre e dispone che il padre, sig. , Parte_2
eserciti il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- il minore incontrerà il padre durante la settimana un solo pomeriggio da stabilire previo accordo telefonico tra le parti in base agli impegni lavorativi del sig. nonché del minore;
Parte_2
- un fine settimana (weekend) alternato con pernotto presso l'abitazione del padre dal sabato sulla domenica con accompagnamento serale del minore presso la propria residenza;
- nel corso delle festività, il figlio minore, trascorrerà le vacanze natalizie (una settimana) metà con la madre e l'altra metà con il padre, alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno
(alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale), allo stesso modo trascorrerà le vacanze pasquali (3 giorni) con un genitore ovverosia alternando negli anni il giorno di Pasqua e Pasquetta, il tutto, salvo diversi accordi intervenuti di volta in volta tra i genitori in base agli impegni, esigenze e volontà del figlio stesso;
- durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere 15 giorni con il padre anche per periodi non consecutivi e, un tanto, verrà
4 concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno tenendo in considerazione anche la volontà del minore.
8) Dà atto che la sig.ra , in qualità di persona che godrà della Parte_1
casa famigliare, per accordo comune, si accollerà ogni spesa ordinaria nonché di manutenzione a questa riferita (nello specifico, tra le altre ordinarie, saranno a suo esclusivo carico le spese di cura del giardino/verde di pertinenza dell'abitazione), diversamente le spese di manutenzione straordinaria resteranno a carico del proprietario, sig. Pt_2
. Si precisa che rientra nelle spese straordinarie la
[...]
riparazione/sostituzione del trattorino utilizzato per la manutenzione del verde che non è funzionante attualmente, nonché la riparazione di due zanzariere rotte che il sig. si impegna a riparare con le sue finanze. Pt_2
9) Dà atto che la sig.ra , per accordo comune delle parti, Parte_1
autorizza/permette al sig. di transitare, ma non sostare per lunghi Pt_2
periodi, anche con mezzi agricoli per la strada privata di accesso all'abitazione al solo fine di permettere al medesimo l'ingresso sul fondo agricolo di proprietà, dando atto che, secondo quanto riferito da entrambe le parti, quest'ultima risulta essere da sempre utilizzata quale passaggio per accedere al fondo. Il sig. preavviserà almeno due giorni prima Pt_2
la sig.ra prima di procedere ad attività intensive come, ad Parte_1
esempio, la raccolta, la concimazione, ecc.
11) Dà atto che i coniugi si autorizzano al rilascio/rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli minori.
12) Dà atto che, a definizione di ogni questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita matrimoniale, il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_2
(ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge sul divorzio) in Parte_1
5 un'unica soluzione la somma concordata tra le parti di € 20.000,00 (diconsi ventimila) a titolo di “liquidazione” ovverosia assegno divorzile una tantum; dà atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della sig.ra Parte_1
e verrà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
13) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERVIGNANO DEL
UL (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 14, parte
2, serie C del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 02/10/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
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