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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1136/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4622/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - Tributi 87040 Mendicino CS
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: -INGIUZIONE n. ING9202555802SETT2025 IMU 2013
- INGIUZIONE n. ING9202555802SETT2025 IMU 2014
-INGIUZIONE n. ING9202555802SETT2025 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caltanissetta alla Indirizzo_1, ricorreva contro il
Comune di Mendicino, avverso l'ingiunzione di pagamento ING/9 - 2025 del 02/09/2025 relativi ad avvisi di accertamento IMU
- n. 110/2023 di € 2.281,00 anno 2013,
- n. 106/2014 di € 2.392,00 anno 2014,
- n. 94/2015 di € 2.380,00 anno 2015;
Esponeva la ricorrente, che gli avvisi facevano riferimento ad immobile sito in Mendicino, foglio 6 particella 738 sub 21, acquistato con rogito del 09/09/2010, ma del quale non aveva mai conseguito il possesso, essendo insorto contenzioso civile avanti il Tribunale di Cosenza (R.G. 4582/2010), conclusosi in primo grado con sentenza n. 1927/2017 e attualmente pendente in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro (R.G. 749/2018).
La ricorrente deduceva:
intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; nullità degli accertamenti per insussistenza del presupposto impositivo;
illegittimità dell'ingiunzione per carenza del possesso;
mancato riscontro all'istanza di autotutela.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'ingiunzione.
Si costituiva in giudizio Andreani Tributi S.r.I., quale concessionario del Comune di Mendicino, eccependo:
l'inammissibilità delle censure avverso gli avvisi di accertamento, non impugnati nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992;
l'intervenuta interruzione della prescrizione mediante sollecito del 30/10/2019; la tempestività dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006; la sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020).
Conclusivamente chiedeva il rigetto del ricorso.
Successivamente, la resistente comunicava di aver disposto il discarico totale della pretesa e chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Comune di Mendicino confermava il discarico delle somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che, nelle more del giudizio, l'ente impositore ha disposto il discarico totale della pretesa tributaria azionata con l'ingiunzione impugnata.
Il provvedimento di discarico integra un atto di autotutela sostanziale idoneo a eliminare integralmente la pretesa fiscale oggetto di causa.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessazione della materia del contendere si verifica quando, per fatto sopravvenuto, venga meno integralmente l'interesse delle parti alla decisione, essendo stata rimossa la situazione di contrasto che aveva originato il giudizio.
Nel caso di specie l'ingiunzione di pagamento è stata integralmente discaricata e non residua alcuna pretesa tributaria azionabile nei confronti della contribuente per gli anni oggetto di giudizio.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese, occorre valutare la condotta processuale delle parti e l'origine della controversia.
Da un lato gli avvisi di accertamento risultano notificati nel 2018 e non impugnati nei termini e la contribuente non ha contestato l'omesso versamento del tributo, ma ha fondato la difesa sull'asserita carenza del possesso e sulla prescrizione.
Dall'altro lato l'ente impositore ha ritenuto di procedere al discarico integrale della pretesa e tale determinazione, intervenuta in corso di causa, ha reso superflua ogni pronuncia di merito.
La giurisprudenza tributaria ritiene che, in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela, le spese possano essere compensate qualora sussistano giusti motivi, specie in presenza di questioni giuridiche controverse o di sopravvenienze amministrative.
Nel caso di specie, considerato l'intervenuto discarico totale, la peculiarità della vicenda, connessa a contenzioso civile sul bene e la sopravvenuta definizione amministrativa della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. Il così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. ING/9-2025 del 02/09/2025;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza, li 18.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: GAETANI ANTONIO, Presidente e Relatore
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
RUSSO PASQUALE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4622/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mendicino - Tributi 87040 Mendicino CS
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: -INGIUZIONE n. ING9202555802SETT2025 IMU 2013
- INGIUZIONE n. ING9202555802SETT2025 IMU 2014
-INGIUZIONE n. ING9202555802SETT2025 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caltanissetta alla Indirizzo_1, ricorreva contro il
Comune di Mendicino, avverso l'ingiunzione di pagamento ING/9 - 2025 del 02/09/2025 relativi ad avvisi di accertamento IMU
- n. 110/2023 di € 2.281,00 anno 2013,
- n. 106/2014 di € 2.392,00 anno 2014,
- n. 94/2015 di € 2.380,00 anno 2015;
Esponeva la ricorrente, che gli avvisi facevano riferimento ad immobile sito in Mendicino, foglio 6 particella 738 sub 21, acquistato con rogito del 09/09/2010, ma del quale non aveva mai conseguito il possesso, essendo insorto contenzioso civile avanti il Tribunale di Cosenza (R.G. 4582/2010), conclusosi in primo grado con sentenza n. 1927/2017 e attualmente pendente in appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro (R.G. 749/2018).
La ricorrente deduceva:
intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; nullità degli accertamenti per insussistenza del presupposto impositivo;
illegittimità dell'ingiunzione per carenza del possesso;
mancato riscontro all'istanza di autotutela.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'ingiunzione.
Si costituiva in giudizio Andreani Tributi S.r.I., quale concessionario del Comune di Mendicino, eccependo:
l'inammissibilità delle censure avverso gli avvisi di accertamento, non impugnati nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992;
l'intervenuta interruzione della prescrizione mediante sollecito del 30/10/2019; la tempestività dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006; la sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020).
Conclusivamente chiedeva il rigetto del ricorso.
Successivamente, la resistente comunicava di aver disposto il discarico totale della pretesa e chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Comune di Mendicino confermava il discarico delle somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che, nelle more del giudizio, l'ente impositore ha disposto il discarico totale della pretesa tributaria azionata con l'ingiunzione impugnata.
Il provvedimento di discarico integra un atto di autotutela sostanziale idoneo a eliminare integralmente la pretesa fiscale oggetto di causa.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessazione della materia del contendere si verifica quando, per fatto sopravvenuto, venga meno integralmente l'interesse delle parti alla decisione, essendo stata rimossa la situazione di contrasto che aveva originato il giudizio.
Nel caso di specie l'ingiunzione di pagamento è stata integralmente discaricata e non residua alcuna pretesa tributaria azionabile nei confronti della contribuente per gli anni oggetto di giudizio.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese, occorre valutare la condotta processuale delle parti e l'origine della controversia.
Da un lato gli avvisi di accertamento risultano notificati nel 2018 e non impugnati nei termini e la contribuente non ha contestato l'omesso versamento del tributo, ma ha fondato la difesa sull'asserita carenza del possesso e sulla prescrizione.
Dall'altro lato l'ente impositore ha ritenuto di procedere al discarico integrale della pretesa e tale determinazione, intervenuta in corso di causa, ha reso superflua ogni pronuncia di merito.
La giurisprudenza tributaria ritiene che, in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela, le spese possano essere compensate qualora sussistano giusti motivi, specie in presenza di questioni giuridiche controverse o di sopravvenienze amministrative.
Nel caso di specie, considerato l'intervenuto discarico totale, la peculiarità della vicenda, connessa a contenzioso civile sul bene e la sopravvenuta definizione amministrativa della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. Il così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. ING/9-2025 del 02/09/2025;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza, li 18.02.2026