Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 25/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Ilario Ottobrino Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2446 Reg. Gen.
anno 2020 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Alberto Albertini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( elettivamente domiciliata presso CP_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Chiara Gigli, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 20.12.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente:
“Voglia il giudice adito, a) pronunciare la separazione personale dei coniugi
per fato addebitabile al sig. per grave violazione dei doveri CP_1
nascenti dal matrimonio;
b) autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo
pagina 1 di 7
propria residenza ove meglio creda;
c) disporre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie pari € 300,00 fatta salva quella diversa somma che
sarà ritenuta di giustizia;
d) in subordine, ovvero, nella denegata ipotesi in cui
il giudice ritenesse di non poter riconoscere l'assegno di mantenimento di cui al capitolo precedente, disporre a carico del sig. l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno da titolo di alimenti in favore della moglie nella
misura che il Tribunale riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e
compensi del giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e Cnpa come per
legge”;
per la parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito: nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa: 1)
pronunciare la separazione dei coniugi sig. e sig.ra CP_1 Parte_2
e, per l'effetto, autorizzare gli stessi a vivere separati;
2) rigettare la
[...]
domanda di addebito della separazione al sig. in quanto CP_1
destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale;
3) rigettare la domanda di
corresponsione di qualsivoglia assegno d mantenimento in favore della sig.ra
e a carico del sig. 4) rigettare la domanda di corresponsione di Pt_1 CP_1
qualsiasi importo a titolo di alimenti in favore della sig.ra e a carico Pt_1
del ricorrente;
5) rigettare la domanda risarcitoria ex adverso proposta. Con
vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva che il giorno Parte_1
27.7.2017 in Carrara aveva contratto matrimonio civile con che CP_1
dall'unione dei coniugi non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, a causa delle gravi violazioni degli pagina 2 di 7 obblighi derivanti dal matrimonio poste in essere dal marito;
tanto premesso,
chiedeva al Tribunale di Massa: di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della parte resistente;
di porre a carico del marito un congruo assegno di mantenimento ovvero di un assegno alimentare;
di condannare il marito al risarcimento dei danni dovuti dalle reiterate violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio ascrivibili al resistente.
Si costituiva la parte convenuta, non opponendosi alla richiesta separazione e chiedendo la reiezione di ogni altra domanda.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti e l'assunzione di prove per testi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio, con toni che ancora all'attualità comprovano la persistenza di dinamiche conflittuali,
evidenzia la gravità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, rendendo fondata la domanda di separazione.
3.
Ciò posto, occorre procedere allo scrutinio della domanda di addebito spiegata dalla ricorrente.
Con riferimento alle domanda di addebito della separazione, devesi premettere in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebito della separazione, occorre accertare se le irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 Cod. civ. pone pagina 3 di 7 a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa (in tal senso, cfr.: Cass., n.
14042/2008; Cass., n. 14840/2006; Cass., n.12383/2005).
Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità
della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se e in qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza, poi, deve svolgersi sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro coniuge, solo siffatta comparazione consentendo di riscontrare se e quale incidenza le singole condotte abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (Cass., n. 15101/2004;
Cass., n. 14162/2001; Cass., n. 279/2000).
Il quadro di marcata conflittualità tra i coniugi è emerso pienamente nel corso del procedimento e, anche all'attualità, non ha conosciuto attenuazione.
L'esame del materiale probatorio acquisito in atti, tenuto conto dei sopra enunciati principi giuridici, non appare suscettibile, peraltro, di avvalorare in termini decisivi la domanda.
Nel concreto, la domanda di addebito proposta dalla è fondata sulla Pt_1
dedotta reiterata violazione ad opera del marito dei doveri di solidarietà, di assistenza e di collaborazione morale e materiale, di contribuzione di bisogni pagina 4 di 7 della famiglia e di lealtà coniugale, in un contesto connotato, secondo l'assunto,
dalla violazione della dignità e del diritto alla salute della moglie.
A fronte della situazione di conflitto tra i coniugi, gravemente disfunzionale e tuttora esistente, occorre rilevare che i dedotti capitoli di prova non possono
(potevano) trovare ingresso, in quanto: in parte formulati in modo generico (ad es. capp. g, h, p, q, t), in parte privi dei necessari riferimenti temporali (non superabili con l'uso di: “costantemente”, “più di una volta”, “in più di una circostanza”); in parte ininfluenti ovvero implicanti giudizi.
Difetta, quindi, la identificazione della concreta materialità di comportamenti,
al fine dell'obiettivo apprezzamento di fatti dirimenti ai fini della prova dell'addebito stesso (le prove assunte, peraltro, risultano non decisive ai fini del decidere, in quanto generiche ed inidonee a rappresentare condotte specifiche e reiterate di violazione dei doveri matrimoniali).
In definitiva, le dinamiche conflittuali che hanno contrassegnato da lungo tempo il matrimonio, nei termini sopra esaminati, appaiono, per la loro gravità,
tali da avere innescato una situazione di obiettivo disagio e di progressiva ed inarrestabile disgregazione nel corso del tempo della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, conducendo alla irreversibile frattura tra le parti.
Non v'è pertanto prova che i comportamenti addebitati dalla ricorrente al marito abbiano avuto una forza causale esclusiva nel naufragio del matrimonio.
Va pertanto respinta la domanda di addebito.
Ciò comporta la reiezione anche della domanda risarcitoria spiegata dalla
Pt_1
4.
La domanda in punto di assegno di mantenimento proposta dalla Pt_1
appare meritevole di accoglimento, nei limiti di cui infra.
Invero, tenuto conto della ridotta (ma non esclusa) capacità reddituale della ricorrente (in ragione delle specifiche patologie indicate, considerate nel doc.
pagina 5 di 7 15; ai fini specifici rileva anche il doc. 9; parte ricorrente non ha versato in atti ulteriore documentazione a suffragio della domanda;
infine, non v'è spazio per disporre accertamenti di carattere tributario, in quanto la relativa richiesta, non fondata su indici obiettivi e circostanziati, risulta esplorativa) e valutata comparativamente quella (non elevata, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti;
in particolare, cfr. il doc. 8 relativo all'anno 2024; gli accertamenti tributari a carico del resistente hanno acclarato profili non distonici rispetto agli assunti difensivi svolti) del appare congruo CP_1
determinare in € 100,00 mensili la misura dell'assegno di mantenimento a carico del convenuto, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ogni mese.
Tale statuizione assorbe l'esame della domanda in punto di alimenti.
5.
Atteso l'esito della lite e valutata la reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_3
(Senegal) il 31.12.1981, e , nata a [...] il [...] ai Parte_1
sensi del primo comma dell'art. 151 Cod. civ. (matrimonio celebrato in Carrara
il 27.7.2017 e trascritto presso il Registro degli Atti dello Stato Civile del
Comune di Carrara all'anno 2017, n. 58, parte I, Uff. 1); manda l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara per gli adempimenti di legge;
respinge la domanda di addebito proposta da;
Parte_1
respinge la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
pagina 6 di 7 pone a carico di a titolo di assegno di mantenimento, la somma Parte_3
di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi al entro il giorno 5 di ciascun mese. Parte_1
compensa le spese.
Così deciso in Massa il 18.3.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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