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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 870/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Di Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 29720250001876839000 MIGLIORAM. FOND 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente costituito: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario la cartella (nonché il ruolo ad essa correlato) notificata il 28.1.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica
n. 8 di Ragusa, ha richiesto a titolo di quote consortili, per l'anno 2022, il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.011,88 (comprensivo di diritti di notificazione dell'atto).
Il contraddittorio è stato esteso al Consorzio di Bonifica per la Sicilia Orientale.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di opposizione (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si è costituita in giudizio solo l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha resistito al ricorso facendo valere, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva.
La causa, previo accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente, è stata posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Deve essere accolta nei termini che seguono l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto, non evincendosi dalla cartella opposta, costituente il primo atto attraverso il quale l'ente impositore fa valere la sua pretesa nei confronti del contribuente, le ragioni giuridiche del credito in difetto di prova delle prestazioni di cui avrebbero beneficiato i fondi di cui si tratta e dei relativi criteri di quantificazione.
Manca infatti qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 30039/2018), l'atto impositivo, per assicurare un efficace contraddittorio, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio pone a base della pretesa impositiva.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultima l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, prescritto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che l'Agente della Riscossione deve ritenersi legittimato passivo nella fattispecie in esame rispetto all'impugnazione oggetto del giudizio.
Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono alla parte di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa.
Nella vicenda in scrutinio, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati nella cartella e alla contemporanea genericità di tributo e cifre a base di calcolo riportati nelle sezioni dedicate alla comunicazione per il contribuente, sia avuto riguardo alla mancata allegazione da parte del Consorzio impositore (rimasto assente in causa) della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito al destinatario della pretesa di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo allo stesso di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa. In particolare, dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti nel caso specifico da pretese opere di bonifica e/o di miglioramento fondiario così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
L'ente impositore avrebbe dovuto fornire la prova del presupposto impositivo, ovvero del beneficio fondiario incidente sugli immobili soggetti a contribuzione (v. Cass. n. 31593/2019) e in base a tale presupposto il
Consorzio avrebbe dovuto produrre non solo il Piano di Classifica per il riparto della contribuzione approvato dalla Regione Sicilia (v. art. 20 L.R. n. 19/2005), ma anche il decreto contenente la delimitazione del c.d.
“Perimetro di contribuenza” inglobante i fondi, a prescindere dalle difese assunte sul punto dal ricorrente
(confortate anche da elaborato tecnico), che valgono comunque a superare ogni eventuale presunzione di debenza.
Rapportata alla lamentata mancanza di motivazione dell'atto si rivela, infatti, ben fondata l'eccezione relativa alla carenza del presupposto impositivo costituito dal c.d. “beneficio di bonifica”. Quest'ultimo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. SS UU. n. 8960/1996 ed altre), è inteso quale incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con opere di bonifica e loro manutenzione, diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa, appunto, della bonifica, traducentesi in una “qualità” del fondo, non essendo sufficiente la pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, né la generalità
e/o genericità di un eventuale vantaggio.
L'assenza di prova di tale indispensabile presupposto, inteso nel senso innanzi detto, è stata rilevata e argomentata dal ricorrente in modo da superare anche in tale caso ogni eventuale presunzione di debenza, senza alcuna controindicazione ad opera degli enti convenuti.
In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra la cartella di pagamento opposta deve essere annullata.
Non sussiste alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, motivo per cui i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di esse in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto da
Ricorrente_1, iscritto al n. 870/2025 R.G.R., annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna in solido i convenuti Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, Consorzio di bonifica per la Sicilia Orientale e Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro
680, di cui euro 650 per compenso, oltre accessori di legge, distraendole al procuratore antistatario, che ha fatto apposita dichiarazione.
Ragusa 17.12.2025.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 870/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Di Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 29720250001876839000 MIGLIORAM. FOND 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente costituito: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario la cartella (nonché il ruolo ad essa correlato) notificata il 28.1.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica
n. 8 di Ragusa, ha richiesto a titolo di quote consortili, per l'anno 2022, il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.011,88 (comprensivo di diritti di notificazione dell'atto).
Il contraddittorio è stato esteso al Consorzio di Bonifica per la Sicilia Orientale.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di opposizione (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si è costituita in giudizio solo l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha resistito al ricorso facendo valere, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva.
La causa, previo accoglimento della domanda cautelare proposta dal ricorrente, è stata posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Deve essere accolta nei termini che seguono l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto, non evincendosi dalla cartella opposta, costituente il primo atto attraverso il quale l'ente impositore fa valere la sua pretesa nei confronti del contribuente, le ragioni giuridiche del credito in difetto di prova delle prestazioni di cui avrebbero beneficiato i fondi di cui si tratta e dei relativi criteri di quantificazione.
Manca infatti qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 30039/2018), l'atto impositivo, per assicurare un efficace contraddittorio, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio pone a base della pretesa impositiva.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultima l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, prescritto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che l'Agente della Riscossione deve ritenersi legittimato passivo nella fattispecie in esame rispetto all'impugnazione oggetto del giudizio.
Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono alla parte di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa.
Nella vicenda in scrutinio, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati nella cartella e alla contemporanea genericità di tributo e cifre a base di calcolo riportati nelle sezioni dedicate alla comunicazione per il contribuente, sia avuto riguardo alla mancata allegazione da parte del Consorzio impositore (rimasto assente in causa) della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito al destinatario della pretesa di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo allo stesso di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa. In particolare, dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti nel caso specifico da pretese opere di bonifica e/o di miglioramento fondiario così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
L'ente impositore avrebbe dovuto fornire la prova del presupposto impositivo, ovvero del beneficio fondiario incidente sugli immobili soggetti a contribuzione (v. Cass. n. 31593/2019) e in base a tale presupposto il
Consorzio avrebbe dovuto produrre non solo il Piano di Classifica per il riparto della contribuzione approvato dalla Regione Sicilia (v. art. 20 L.R. n. 19/2005), ma anche il decreto contenente la delimitazione del c.d.
“Perimetro di contribuenza” inglobante i fondi, a prescindere dalle difese assunte sul punto dal ricorrente
(confortate anche da elaborato tecnico), che valgono comunque a superare ogni eventuale presunzione di debenza.
Rapportata alla lamentata mancanza di motivazione dell'atto si rivela, infatti, ben fondata l'eccezione relativa alla carenza del presupposto impositivo costituito dal c.d. “beneficio di bonifica”. Quest'ultimo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. SS UU. n. 8960/1996 ed altre), è inteso quale incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con opere di bonifica e loro manutenzione, diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa, appunto, della bonifica, traducentesi in una “qualità” del fondo, non essendo sufficiente la pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, né la generalità
e/o genericità di un eventuale vantaggio.
L'assenza di prova di tale indispensabile presupposto, inteso nel senso innanzi detto, è stata rilevata e argomentata dal ricorrente in modo da superare anche in tale caso ogni eventuale presunzione di debenza, senza alcuna controindicazione ad opera degli enti convenuti.
In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra la cartella di pagamento opposta deve essere annullata.
Non sussiste alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, motivo per cui i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di esse in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto da
Ricorrente_1, iscritto al n. 870/2025 R.G.R., annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna in solido i convenuti Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, Consorzio di bonifica per la Sicilia Orientale e Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro
680, di cui euro 650 per compenso, oltre accessori di legge, distraendole al procuratore antistatario, che ha fatto apposita dichiarazione.
Ragusa 17.12.2025.