Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00632/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2024, proposto dalla società CCE Santa Giusta 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Mileto Mario Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
l’Unione dei Comuni dei Fenici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Provincia di Oristano, Settore Viabilità – Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio stradale, del Comune di Santa Giusta, non costituiti in giudizio;
dell’ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ranieri Allori e Cecilia Ticca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione n. 44 del 20.9.2024 dell’Area SUAPE, di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla PAS presentata dalla ricorrente per l’autorizzazione e realizzazione dell’Impianto FV, e relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Santa Giusta e denominato “Santa Giusta 2” – pratica 752323;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi: (i) il parere espresso dalla Regione Sardegna – Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica – Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale con nota prot. 35505 del 5.7.2024 e la successiva nota prot. 45430 del 9.9.2024 con cui, a valle delle osservazioni procedimentali della Società, è stato confermato il precedente parere negativo; (ii) il parere espresso dalla Soprintendenza - Ufficio SABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 13284 del 19.7.2024; (iii) la nota prot. n. 14495 del 19.7.2024 con cui la Provincia di Oristano – Settore Viabilità – Servizio manutenzione e gestione del patrimonio stradale ha espresso parere negativo in relazione al Progetto; (iv) il parere negativo espresso dal Comune di Santa Giusta – Servizio Tecnico prot. n. 10120 dell’11.9.2024; (v) il parere espresso dall’ANAS – Struttura territoriale della Sardegna con nota prot. 781055 del 13.9.2024;
- “per quanto occorrer possa”, di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, “ancorché non conosciuto dalla odierna ricorrente”, ivi inclusa la determinazione n. 34 del 6.8.2024 recante comunicazione di conclusione negativa del procedimento nonché la successiva nota del 14.8.2024 di riavvio del procedimento e contestuale indizione della conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, dell’Anas S.p.A., dell’Unione dei Comuni dei Fenici, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società CCE Santa Giusta 2 S.r.l., odierna ricorrente, premesso di aver presentato in data 16.5.2024 al SUAPE dell’Unione di Comuni dei Fenici una istanza di PAS relativa a un progetto concernente la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, di potenza di picco pari a 9.994,95 kWp, denominato “Santa Giusta 2” – pratica 752323, da realizzarsi nel territorio del Comune di Santa Giusta in località “Cirras” nei terreni distinti in catasto fabbricati al F. 26, mappali 723-725-726 , classificati nel PUC di Santa Giusta in zona H di Salvaguardia, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, la determinazione n. 44 del 20.9.2024 dell’Area SUAPE, di conclusione negativa della conferenza di servizi, e i pareri negativi espressi dal Servizio tutela del paesaggio della RAS, dalla Soprintendenza - Ufficio SABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, dalla Provincia di Oristano – Settore Viabilità – Servizio manutenzione e gestione del patrimonio stradale, dal Servizio Tecnico del Comune di Santa Giusta e dall’ANAS – Struttura territoriale della Sardegna.
Il diniego di autorizzazione contenuto nella gravata determinazione finale si fonda sul fatto che “ la Regione Sardegna - UTP Sardegna centrale/OR, il Servizio Tecnico del Comune di Santa Giusta e l’ANAS- Cagliari hanno espresso parere NON favorevole (all’esito delle verifiche) in quanto la proposta progettuale contrasta in modo insuperabile con la normativa vigente (per i motivi meglio dettagliati nel documento allegato al presente atto, dove sono riportati tutti i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, per farne parte integrante e sostanziale ”.
Più in particolare, secondo il Servizio regionale l’intervento proposto, andando a modificare “irreversibilmente lo stato dei luoghi”:
(i) sarebbe in contrasto con la normativa paesistica regionale “ in quanto l’impianto fotovoltaico ricade quasi per intero nella fascia di tutela di 300 metri dalla linea di battigia dello specchio acqueo tutelato dal PPR denominato “Pauli Grabiolas”, per la quale vige il divieto tassativo (art. 28, comma 2 della L. R. n. 1/2021) di effettuare alcuna trasformazione urbanistica o edilizia ”;
(ii) non sarebbe conforme alle previsioni delle NTA del PPR e, in particolare, agli artt. 18 (in relazione alla presenza di zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali), 20 (Fascia costiera), 29 (Aree ad utilizzazione agro-forestale) e 39 (Aree di ulteriore interesse naturalistico);
(iii) ricadrebbe in area non idonea, ai sensi del D.M. 10.9.2010 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 59/90 del 27.11.2020;
(iv) sarebbe altresì precluso in forza del divieto posto dalle misure di salvaguardia introdotte dall’art. 3 della l.r. n. 5/2024.
1.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi.
I) “ Sulla violazione del modulo procedimentale della conferenza dei servizi e sul difetto di motivazione e di istruttoria.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2, 3, 10 bis , 14 bis e ss., Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 della L.R. n. 24/2016 e della Direttiva regionale SUAPE. Violazione degli artt. 3, 41, 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle forme di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione dell’effetto utile derivante dalla direttiva 2009/28/CE. Violazione Reg. UE 2022/2577. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta ed irragionevolezza ”.
Il SUAPE, nel ritenere “non superabili” i pareri espressi dalla Regione Sardegna – UTP Sardegna centrale/OR e della Soprintendenza locale in ragione dell’asserito contrasto con la normativa paesistica regionale, avrebbe violato sotto più profili la normativa di riferimento in quanto:
- il Progetto in questione è strategico per il raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, fissati sia a livello nazionale (PNRR) sia in sede sovranazionale (piano RepoweEU della Commissione Europea; Reg. UE 2022/2577, come prorogato e implementato dal Reg. UE 2024/223);
- la realizzazione di impianti FER costituisce “attività di preminente interesse pubblico” che contribuisce - sia pur indirettamente - alla salvaguardia dei valori paesaggistici;
- l’Amministrazione, senza svolgere alcuna autonoma valutazione in ordine alla bontà del Progetto, ha violato il modello decisorio della conferenza dei servizi, motivando il diniego sulla base di un meccanicistico rinvio ai pareri negativi espressi, nell’ambito del procedimento conferenziale, dalla Regione Sardegna e dalla locale Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004;
- il SUAPE, lungi dal chiudere negativamente (e illegittimamente) la procedura conferenziale asincrona, avrebbe al più dovuto dar corso allo svolgimento di una conferenza in modalità sincrona, in ossequio a quanto previsto dall’art. 14- bis , comma 6, della l. n. 241/1990, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, tanto più alla luce dell’interesse pubblico prevalente sotteso alla
realizzazione dell’impianto, nonché alla luce della concreta ubicazione dell’area, direttamente adiacente ad area del Consorzio industriale della Provincia Oristano;
- il SUAPE avrebbe violato le garanzie minime del giusto procedimento, in particolare per non aver preso compiutamente in esame i plurimi contributi offerti dalla ricorrente in sede procedimentale (sia con il contributo tecnico trasmesso in data 30.7.2024, sia con le ulteriori osservazioni fornite in data 16.8.2024), nonché per violazione del correlato obbligo di adeguata motivazione;
- il SUAPE, nel chiudere negativamente il procedimento avviato dalla società, avrebbe del tutto omesso di rilevare e/o tenere conto della concreta ubicazione del sito di Progetto e della circostanza che l’impianto interessa aree direttamente adiacenti ad area industriale secondo le vigenti previsioni urbanistiche locali, con conseguente difetto di istruttoria.
II) “ Sulla compatibilità del Progetto con la normativa di riferimento e sulla assenza di profili ostativi al rilascio del titolo autorizzativo.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, della legge n. 241/90. Violazione a falsa applicazione dell’art. 28, L.R. n. 1/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt 1 e 3, L.R. n. 5/2024. Violazione degli artt. 17, 18, 20, 29, 39 delle NTA al PPR. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3, 9, 20, 41, 42 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e di tipicità degli atti amministrativi. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa ”.
La determinazione finale negativa sarebbe viziata da invalidità derivata dall’illegittimità del parere espresso dal Servizio tutela del paesaggio della Regione Sardegna (dapprima con la nota del 5.7.2024 e successivamente confermato con la nota del 9.9.2024) e del parere della Soprintendenza del 19.9.2024, avente nella sostanza i medesimi contenuti.
Il parere del Servizio regionale sarebbe illegittimo in quanto:
- in primo luogo, sarebbe mancata qualsivoglia autonoma valutazione da parte dell’autorità competente ( id est : la Regione), la quale si è limitata a trasmettere la “relazione illustrativa predisposta dall’ufficio” aderendovi acriticamente, senza considerare la concreta ubicazione dell’impianto e altresì omettendo qualsivoglia valutazione in concreto sulla bontà delle soluzioni progettuali;
- la Regione non avrebbe poi tenuto in considerazione il parere positivo espresso per silentium da parte della Soprintendenza (non espressasi nuovamente – pur avendo in precedenza espresso un parere negativo in data 19.7.2024 - a seguito delle controdeduzioni tecniche e osservazioni presentate dalla società, con la conseguenza che, a norma dell’art. 11.2.3 delle Direttive SUAPE, esse si sarebbero dovute considerare accolte senza condizioni);
- nel merito (e ciò vale sia per i rilievi del Servizio regionale, sia per quelli della Soprintendenza locale contenuti nel parere del 19.7.2024), si fonderebbe su una ricostruzione della normativa paesistica regionale - in particolare, dell’art. 28, della l.r. n. 1/2021 – infondata, oltreché irragionevole, che non tiene conto della natura e della consistenza tanto dell’opera proposta (“ un impianto fotovoltaico, che costituisce più propriamente un “impianto tecnologico”, destinato ad attuare un intervento “di pubblica utilità, indifferibile ed urgente” (ai sensi dell’art. 12, D. Lgs. n. 387/2003) e che contribuisce esso stesso, seppure indirettamente, alla tutela paesaggistica ”) quanto del contesto di riferimento in cui verrebbe a localizzarsi (“ un ambito già antropizzato per la presenza di numerose attività sia agricole e zootecniche sia industriali ed artigianali ”, “ direttamente adiacente al perimetro del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese ”), ed inoltre omette di considerare che “ la realizzazione dell’Impianto non recherà alcuna trasformazione urbanistica o modifica orografica dell’area e manterrà del tutto inalterata l’attuale destinazione e zonizzazione dell’area ”;
- ha preteso, infine, di applicare una normativa - quella di cui all’art. 3 della l.r. n. 5/2024 - la quale, oltre ad essere inapplicabile alla fattispecie in esame (venendo in rilievo non già la “realizzazione” dell’impianto, ma la sola “autorizzazione” dello stesso), presenta diversi e concreti profili di sospetta illegittimità costituzionale, in relazione ai quali si chiede in via subordinata che venga sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 117, 41 e 97 Cost., nonché per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura.
Il parere del Servizio tecnico comunale dell’11.9.2024 sarebbe illegittimo in quanto, senza esprimere alcuna valutazione in ordine alla bontà del progetto, si è limitato a dichiarare “improcedibile” l’istanza in forza della – sopravvenuta - previsione regionale di cui al citato art. 3 della l.r. n. 5/2024, di cui si ribadisce sia la non applicabilità alla fattispecie sia comunque l’illegittimità costituzionale.
Sarebbero poi illegittimi anche il parere della Provincia di Oristano – Settore viabilità del 19.7.2024 e il parere dell’ANAS – Struttura territoriale Sardegna del 13.9.2024, in quanto entrambi fondati su aspetti che in alcun modo potrebbero - né avrebbero potuto - determinare l’arresto del procedimento, considerato che:
- i rilievi contenuti nei suddetti pareri, concernenti presunte carenze documentali, riguardano aspetti marginali che, oltre a non recare alcuna valutazione di merito sulla assentibilità del progetto, attengono a profili che ben avrebbero potuto essere oggetto di integrazione attraverso il soccorso istruttorio, prima dell’adozione del provvedimento finale;
- con riferimento al parere negativo espresso dall’ANAS, la ricorrente già in corso di procedimento ha provveduto, proprio sulla scorta delle indicazioni dell’ANAS, ad integrare gli elaborati indicati, prevedendo lo spostamento del punto di attraversamento della SS 131 (soluzione trasmessa dalla società in data 20.6.2024), ma l’ANAS non avrebbe tenuto conto in alcun modo della nuova soluzione proposta;
- quanto al parere della Provincia di Oristano, le presunte carenze afferiscono ad aspetti correlati alla progettazione di dettaglio e/o esecutiva, in ordine alla quale la ricorrente non sarebbe stata messa nelle condizioni di conoscere la praticabilità delle soluzioni proposte, “ non potendo quindi provvedere a fornire quanto poi preteso irragionevolmente dalle Amministrazioni ”.
1.1.1. La ricorrente conclude quindi chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, previa – ove ritenuta necessaria - rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 della l.r. n. 1/2021 e dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024.
1.2. Si sono costituiti per resistere l’ANAS S.p.A., l’Unione dei Comuni dei Fenici, il Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna.
1.3. Alla camera di consiglio dell’11.12.2024 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha dichiarato assorbita dal merito l’istanza cautelare.
1.4. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria nella quale, oltre ad insistere per l’accoglimento del gravame, ha rappresentato la sopravvenuta carenza d’interesse in relazione alle doglianze, contenute nel secondo motivo, con cui si lamentava la inapplicabilità al caso di specie della l.r. n. 5/2024 e se ne prospettava in via subordinata la illegittimità costituzionale, e ciò in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 3 della predetta legge regionale ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 28 dell’11.3.2025.
Hanno fatto seguito le repliche del Ministero, della Regione e dell’Unione dei Comuni dei Fenici.
1.5. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Nessun pregio hanno le doglianze mosse con il primo motivo, atteso che:
- il SUAPE, nella determinazione finale impugnata, ha espressamente richiamato – condividendone e facendone propri i contenuti e non già limitandosi ad operarvi un mero rinvio acritico – i pareri negativi pervenuti dalle Amministrazioni interessate, tra cui in particolare quello dell’UTP della Sardegna, chiarendo che quest’ultimo “ non risulta superabile in quanto esprime contrasti con la normativa di settore ”;
- effettivamente l’UTP, già nel primo parere negativo – poi confermato con il secondo parere del 9.9.2024 – ha evidenziato (in linea peraltro con gli analoghi rilievi espressi nel parere negativo originariamente trasmesso dalla Soprintendenza) le plurime ragioni che ostano all’accoglimento dell’istanza, sottolineando che “ l’impianto fotovoltaico ricade quasi per intero nella fascia di tutela di 300 metri dalla linea di battigia dello specchio acqueo tutelato dal PPR denominato “Pauli Grabiolas”, per la quale vige il divieto tassativo (art. 28, comma 2 della L. R. n. 1/2021) di effettuare alcuna trasformazione urbanistica o edilizia. Inoltre le opere non sono conformi alle NTA del PPR come specificato nella sezione precedente. Infine si ritiene che i pannelli solari siano elementi completamente avulsi dal contesto naturale in cui sono inseriti, che modifichino irreversibilmente lo stato dei luoghi e siano in contrasto con il principio di salvaguardia degli habitat e degli ecosistemi esistenti ”;
- nessun vizio d’istruttoria può dunque ascriversi all’operato del SUAPE, che alla luce degli atti di causa risulta aver tenuto conto adeguatamente sia delle caratteristiche dell’impianto in questione, sia del particolare contesto individuato dalla ricorrente per la sua realizzazione, concludendo per la insuperabilità del parere negativo dell’UTP;
- peraltro, nel gravato provvedimento conclusivo del SUAPE si evidenzia anche che “ la fase prevista nel punto 11.2.3 delle direttive regionali in materia di SUAPE è stata espletata senza che, a seguito dell’esame delle osservazioni presentate dopo la determinazione di conclusione negativa del procedimento, sia cambiato l’esito delle istruttorie di merito da parte degli Enti coinvolti nel procedimento conclusesi definitivamente in senso negativo ”, sicché non possono nemmeno dirsi violati il diritto di partecipazione procedimentale e le garanzie di difesa della ricorrente, il cui contributo partecipativo è stato preso in considerazione ma ritenuto inidoneo a determinare un differente esito dell’istanza;
- peraltro, poiché la contestata decisione reiettiva si fonda su un parere negativo ritenuto insuperabile, non vi era spazio – contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente - per la convocazione di una conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-bis, comma 6, della l. n. 241/1990 e dell’art. 11.3.1 delle Direttive regionali in materia di SUAPE.
Le censure, dunque, non meritano accoglimento.
2.2. Non hanno pregio nemmeno le doglianze mosse avverso il parere negativo dell’UTP della Regione Sardegna.
2.2.1. Anzitutto, risulta pretestuosa la censura secondo cui la Regione si sarebbe limitata a trasmettere la “relazione illustrativa predisposta dall’ufficio” aderendovi acriticamente.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la stessa Relazione tecnico-illustrativa in questione, che contiene, tra l’altro, il parere espresso dalla struttura competente ( id est : il Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale), è firmata proprio dal Dirigente del medesimo Servizio ( recte : “ Il sostituto del Direttore del Servizio ”), che ne ha quindi condiviso e fatto proprio il contenuto.
Non trova quindi alcun riscontro la “ mancata qualsivoglia autonoma valutazione da parte dell’autorità competente ” denunciata dalla ricorrente.
2.2.2. In secondo luogo, la mancanza di un secondo parere della Soprintendenza a seguito del riavvio della conferenza di servizi (reso necessario dalla presentazione di osservazioni da parte dell’interessata) non equivale a silenzio assenso della stessa Soprintendenza sull’istanza della ricorrente, ma, al contrario, deve intendersi come silenzio assenso “orizzontale” sulla proposta di parere negativo inviata dall’Amministrazione regionale.
Come affermato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, il parere della Soprintendenza costituisce espressione di cogestione attiva del vincolo paesaggistico, sicché trova applicazione “ l’art. 17- bis l. 241/1990 (cd. silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche), il quale opera in tutti i casi di decisione “pluristrutturata”, cioè in cui la decisione finale da parte della P.A. procedente richiede per legge l’assenso vincolante di altra Amministrazione. Ai sensi di detta norma, il silenzio dell’Amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso non al progetto oggetto di esame ma all’atto valutativo dell’altra autorità preposta alla valutazione della sua compatibilità paesaggistica, e dunque della Regione, consentendo dunque a quest’ultima l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sulla sola base delle determinazioni da essa assunte ” (T.A.R. Sardegna - Cagliari, Sez. I, n. 827/2022).
2.2.3. In terzo luogo, e venendo alle doglianze con cui si contesta il merito del parere negativo dell’UTP regionale, le ragioni poste a base dello stesso resistono alle censure dedotte da parte ricorrente.
Nella relazione istruttoria predisposta dal Servizio regionale e contenente il parere de quo (suddivisa in tre parti: 1. “ Parte descrittiva ”; 2. “ Conformità dell’intervento ”; 3. “ Compatibilità dell’intervento ”) è stata svolta un’analisi approfondita del progetto, che risulta valutato sotto il profilo della conformità con la normativa vigente in tema di paesaggio e della sua compatibilità con il contesto paesaggistico e con i valori paesaggistici tutelati, minuziosamente descritti.
Come visto sopra, il progetto rientra quasi per intero nella fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia dello specchio acqueo tutelato dal PPR denominato “Pauli Grabiolas”. Da ciò discende, in applicazione dell’art. 28 della l.r. n. 1 del 2021, l’inedificabilità e intrasformabilità fino all’adeguamento del PPR e delle relative norme tecniche di attuazione.
Peraltro, nella Relazione si evidenziano ulteriori profili di criticità che ostano alla realizzazione dell’opera ai sensi degli artt. 18, 20, 29 e 39 delle NTA del PPR, tenuto conto delle concrete caratteristiche della stessa e dell’area in cui ricade l’intervento. In particolare, si rileva che:
- “ le opere, essendo ricomprese per intero nel perimetro di zona umida, modificano in modo permanente lo stato dei luoghi e la stabilità/funzionalità ecosistemica delle aree peristagnali. Dalle ortofoto si evince infatti, nell’area di intervento, la presenza di segni di detriti superficiali e di ristagno idrico a dimostrazione dell’appartenenza dell’area oggetto di intervento al sistema umido dal quale è circondata e interclusa. L’installazione dei moduli solari si prefigura come un elemento di disturbo invasivo e totalmente avulso dal contesto, andando a modificare irreversibilmente il delicato equilibrio ecosistemico delle specie faunistiche che popolano l’area ”;
- per l’area in questione, situata in fascia costiera, “ non è presente un PUC adeguato al PPR ”; “ non siamo in un’area individuata nel PPR come insediamento turistico o produttivo ”; “ tale intervento non risulta previsto in piani settoriali ”;
- “ l’installazione dell’impianto costituisce una minaccia per la salvaguardia degli habitat, tutelati anche ” dall’art. 29 delle NTA del PPR relativo alle zone ad utilizzazione agro-forestale come quella in questione.
Insomma, la Regione chiarisce bene le ragioni che escludono la possibilità di realizzare l’impianto nell’area individuata dalla ricorrente.
Nel quadro così delineato, poi, non è sufficiente a confutare il gravato parere regionale la circostanza, evocata da parte ricorrente, che il sito prescelto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sia adiacente al perimetro del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, e ciò sia perché la stessa ricorrente afferma che trattasi non già di area interna a tale perimetro ma ad essa solamente adiacente, sia – e soprattutto – per tutte le ragioni espresse dalla Regione e sopra succintamente richiamate, che rendono evidenti le peculiari caratteristiche del contesto ambientale e paesaggistico che viene in rilievo e la incompatibilità con le stesse dell’impianto fotovoltaico per cui è causa.
2.2.4. Quanto alle censure (concernenti sia il parere dell’UTP della Regione, sia il parere del Servizio tecnico comunale) con cui si deduceva la inapplicabilità al caso di specie della l.r. n. 5/2024 e, in subordine, la sua incostituzionalità, si dà atto che la ricorrente non ha più interesse allo scrutinio delle stesse a seguito della sentenza n. 28/2025 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell’art. 3 della citata legge regionale.
2.3. Infine, è inammissibile per carenza di interesse la censura con cui si contestano il parere dell’ANAS e il parere della Provincia di Oristano – Settore viabilità, in quanto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente – che infatti propone la doglianza “ per tuziorismo difensivo ” - si tratta di pareri “ non espressamente posti a base del diniego impugnato ” ma semplicemente “ richiamati nella Determinazione conclusiva quale fatto storico ”.
2.4. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso è dunque infondato e va respinto.
2.5. La peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo giustifica, nondimeno, l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
CA AR, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | Marco BU |
IL SEGRETARIO