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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8777 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 28611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. Federico Bile all'udienza svolta con le modalità della trattazione scritta in data 2 ottobre 2025 avuto riguardo al deposito delle note di trattazione scritta della parte ricorrente e dell' ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 28611/2024 del Ruolo Generale vertente
T R A
con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 237, codice fiscale e Parte_1 partita iva , in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...] P.IVA_1 CP_2
GI a Cremano il 09.09.1980, (C.F. ), residente a [...]C.F._1
TI al Vesuvio alla Via Casagnolella 11, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio
GI, TR AR e NG CC presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 18 come da mandato in atti
(comunicazioni al fax n. 081.7148830 e/o alle pec:
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) Email_3
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. C.F. - P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2 P.IVA_3
ES IA Ingala, giusta mandato generale alle liti per notar in Persona_1
Roma del 22.3.2024 – repertorio 37875, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli comunicazioni alla PEC: CP_1
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2024002163/DDL del 01/07/2024 notificato in data 01.07.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
“l1) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o la manifesta infondatezza del Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2024002163/DDL del 01/07/2024 per i motivi in precedenza esposti disponendo l'annullamento e/o la revoca del Verbale. 2) Accertare e dichiarare che la ha legittimamente applicato il CCNL Parte_1
e che le contribuzioni rideterminate dall' sia per la 13° mensilità che Parte_2 CP_1 per il superiore livello d'inquadramento, appaiono indebite e non giustificate e, per l'effetto, annullare e/o revocare il Verbale impugnato. 3) In via gradata, accertare che le sanzioni irrogate alla ricorrente sono determinate in modo illegittimo e con applicazione di criteri illogici e incoerenti e, per l'effetto, annullare e/o ridurre la sanzione irrogata nella misura minima di legge per tutti i motivi esposti.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.1)- accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme di cui agli avvisi di addebito n. 371 2020 00013998 21 000, n. 371 2020 00013999 22 000”
CP_ PER
“respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia rigettare il ricorso perché infondato per i motivi tutti di cui sopra e condannare controparte al pagamento dei contributi, sanzioni e somme aggiuntive oggetto di causa o al pagamento delle diverse somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio. Spese di lite vinte”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 e ritualmente notificato, il Parte_1 con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 237, codice fiscale e partita iva
, in persona del legale rappresentante p.t. , ha proposto P.IVA_1 CP_2 opposizione al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2024002163/DDL del 01/07/2024 denunciandone la nullità, l'illegittimità e/o la manifesta infondatezza per i motivi esposti in ricorso e chiedendo l'annullamento e/o la revoca del suddetto Verbale nonché di accertare e dichiarare che il ha legittimamente applicato il Parte_1 CCNL IS-NP e che le contribuzioni rideterminate dall' , sia per la 13° CP_1 mensilità che per il superiore livello d'inquadramento. La società ricorrente, a tal fine, ha rappresentato quanto segue:
- che la società ricorrente opera nel settore della commercializzazione, importazione ed esportazione di articoli in ceramica, piastrelle e materiale per pavimentazione e rivestimenti di pareti, prodotti e attrezzature per l'edilizia;
- che l'attività aziendale consiste nella vendita di detti prodotti all'ingrosso presso le proprie sedi ubicate nella Provincia di Napoli e in particolare presso i Comuni di Casoria, Castellammare di Stabia, Melito, nonché ad Aversa, Frosinone e Catania;
- che la società ha, alle sue dipendenze, 45 unità lavorative dislocate presso le varie sedi della società ai quali applica il CCNL Commercio IS NP;
- che, in data 11.04.2024, i Funzionari di Vigilanza dell' sede Territoriale di Napoli, CP_1 procedevano ad un accertamento ispettivo nei confronti della recandosi presso Parte_1 la sede operativa della società corrente in Casoria alla Via Matteotti n. 19 volto a verificare la corretta applicazione del CCNL di riferimento;
- che, in data 22.04.2024, le predette Funzionarie di Vigilanza dell' effettuavano CP_1 ulteriore accesso presso la sede operativa di Castellammare di Stabia ove, per tale sede operativa, evidenziavano che l'azienda era stata oggetto di accertamento da parte dell' CP_1 di Napoli, che aveva concluso la verifica con verbale n. 2024-NA-0000030 del 16/01/2024 e che tale verifica aveva interessato l'unità locale di Castellammare di Stabia, Strada Napoli 95, e la posizione contributiva della dipendente, sig. (C.F. Parte_3
); C.F._2
- che le stesse funzionarie evidenziavano che tale unità locale e le relative posizioni contributive della dipendente non sarebbero state nuovamente oggetto Parte_3 del presente accertamento;
- che il giorno 23.04.2024 le stesse funzionarie si recavano presso lo studio del Consulente del lavoro Dott. acquisendo la documentazione inerente all'oggetto Persona_2 dell'accertamento; Con
- che, all'esito dei vari accertamenti e acquisita la documentazione richiesta, l' di Napoli, e per esso, le Funzionarie di Vigilanza dell' sede Territoriale di Napoli, CP_1 notificavano in data 01.07.2024 il Verbale Unico di accertamento e notificazione n.
2024002163/DDL del 01/07/2024; - che in tale verbale si dava atto che l'esame ispettivo aveva fatto emergere una irregolarità contributiva in merito al pagamento delle 13^ mensilità corrisposte ai lavoratori nel periodo oggetto di accertamento (dicembre 2019 – marzo 2024);
- che nel Verbale notificato, era emerso (a pagina 14) che la società, sebbene avesse applicato il contratto nel disciplinare i rapporti di lavoro dei propri dipendenti, Parte_2 rispettando ai fini della retribuzione imponibile il contratto leader del settore, ovvero il
CCNL Confcommercio sottoscritto da – CISL e UIL, non aveva proceduto in tal CP_5 senso anche “... con riguardo alla tredicesima mensilità; ed invero dalla consultazione del libro unico è emerso che per quanto attiene alla tredicesima mensilità l'azienda nel mese di dicembre ha corrisposto e conseguentemente assoggettato a contribuzione l'importo previsto dal CCNL IS – NP, senza effettuare alcun adeguamento ai fini contributivi in considerazione del contratto maggiormente rappresentativo”;
- che veniva contestata un'ulteriore irregolarità in relazione ai livelli di inquadramento riconosciuti ad alcuni lavoratori, tutti preposti allo svolgimento di mansioni di addetti vendite e specificamente di , , Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , , e per Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 CP_6
i quali era emerso che erano stati assunti con mansioni di “commessi alla vendita” ed inquadrati fin dall'inizio nel livello C2 - CCNL IS NP, corrispondente al livello V
– CCNL CONFCOMMERCIO e lasciati in tale livello contrattuale “benchè fossero trascorsi i 18 mesi dalla relativa assunzione”;
- che a seguito di quanto accertato, emergevano delle differenze contributive non versate per il periodo oggetto di accertamento dal 12/2019 al 03/2024 e veniva, quindi, chiesto alla società il pagamento della contribuzione non denunciata relativamente alle tredicesime mensilità per la totalità dei dipendenti e per l'omesso adeguamento dei livelli di inquadramento per i lavoratori sopra specificati;
- che, per effetto di tale accertamento, veniva anche disposto il recupero delle agevolazioni contributive di cui aveva beneficiato la nel corso degli anni oggetto di Parte_1 accertamento;
- che con il detto verbale di accertamento veniva, quindi, ordinato il pagamento delle seguenti somme: € 47.959,31 a titolo di contributi;
€ 21.587,60 a titolo di somme aggiuntive il tutto per un complessivo importo di ed € 69.546,91;
- di aver proposto ricorso amministrativo evidenziando le plurime illegittimità delle risultanze emerse a seguito dell'ispezione delle Funzionarie sottolineando in particolare che il CCNL Cisal-NP - come accertato in alcune sentenze del Tribunale di Napoli e di altri Tribunali) - era stata riconosciuta come sigla sindacale maggiormente rappresentativa e, pertanto, alcuna violazione alle norme di legge risultava essere stata compiuta;
- che avverso tale ricorso il Comitato Provinciale dell' non si era pronunciato;
CP_1
- che il Verbale impugnato è illegittimo per duplicazione dell'esame ispettivo, per la rideterminazione delle 13^ mensilità e dei livelli di inquadramento di alcuni dei suoi dipendenti, per la conseguente revoca delle agevolazioni contributive ed anche per la qualificazione e quantificazione delle sanzioni e degli interessi di mora.
Ritenendo illegittimo tale accertamento e le conseguenti sanzioni la società ricorrente/opponente ha concluso nel modo sopra riportato.
Con decreto datato 7.1.2025 lo scrivente fissava la prima udienza di discussione per il
15.05.2025 e, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi, accoglieva – col medesimo decreto di fissazione – la specifica istanza di parte attrice e, per l'effetto, sospendeva “la detta esecuzione dell'atto con sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato”. L' si è tempestivamente costituito in data 29.4.2025 (prima udienza, come detto, CP_1 fissata per il 15 giugno 2025) contestando la domanda e chiedendone il rigetto. L' chiede il rigetto del ricorso in quanto le norme citate nella memoria difensiva CP_1
“pongono un limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, in relazione al quale versare la contribuzione”. L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali – aggiunge l' – “non CP_1 può essere, quindi, inferiore a quella che sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, rilevando il parametro dell'art. 36 Cost. sotto il diverso profilo della retribuzione minima costituzionale. L'art. 1 DL 338/1989 detta una disciplina specifica per l'imponibile contributivo, il cui fine è la realizzazione dell'interesse pubblicistico primario ad un adeguato sistema di finanziamento della gestione previdenziale da parte dei datori di lavoro (art. 38 Cost.), in condizione di parità tra costoro (Corte di Cassazione, sent. n. 801/12). La ratio delle norme di cui all'art 1. DL 338/1989 spiega perché l'imponibile contributivo può, in ipotesi, essere superiore alla retribuzione che venga effettivamente erogata al lavoratore, anche quando detta retribuzione rispetti l'art 36 della Costituzione. In concreto, è necessario che la retribuzione su cui commisurare i contributi non sia inferiore nel suo complesso alla retribuzione determinata dal contratto leader, a prescindere dalla articolazione nelle singole voci che il medesimo contratto può prevedere.
Allorquando il datore di lavoro applichi un C.C.N.L. diverso da quello comparativamente più rappresentativo e per effetto di ciò si determini una compressione della base imponibile su cui calcolare la contribuzione, l' è tenuto ad assoggettare a contribuzione la CP_1 differenza tra l'imponibile contributivo di cui al C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo e l'imponibile contributivo dichiarato dal datore di lavoro”.
All'udienza del 15.5.2025 le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di discussione per il giorno 2.10.2025 con concessione alle parti di un termine per il deposito di note.
Si perveniva, quindi, alla data del 2.10.2025 allorquando, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata ex lege in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Non essendoci questioni preliminari da analizzare può essere direttamente analizzato il merito della questione.
Ritiene lo scrivente di poter decidere la controversia soffermandosi in particolare sul noto principio della "ragione più liquida" e della ragionevole durata del processo enunciato più volte dalla Corte di Cassazione e ribadito di recente anche nella sentenza della seconda sezione Civile del 18/04/2019, n.10839 secondo cui “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
VALORE PROBATORIO DEI VERBALI ISPETTIVI
In primo luogo occorre soffermarsi sul valore probatorio dei verbali ispettivi. In punto di diritto va ricordato che tali atti hanno un valore probatorio certamente
“rinforzato” (ossia valore fidefaciente) ma solo con riferimento ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e alle dichiarazioni raccolte alla loro presenza ma limitatamente al fatto storico di averle raccolte in quei termini e non anche, invece, alla veridicità del contenuto delle stesse. In altre parole, quando un ispettore o del Ministero del Lavoro raccoglie la CP_1 dichiarazione di un lavoratore che afferma di lavorare otto ore al giorno per sei giorni a settimana o al contrario di essere un collaboratore occasionale o anche (come nella fattispecie) un soggetto che collabora nella gestione dell'attività, ciò farà piena prova del fatto storico che il giorno tot il lavoratore ha reso quella dichiarazione mentre il contenuto di ciò che egli ha riferito, non facendo piena prova, deve essere sempre verificato nel corso dell'eventuale giudizio. La Corte di Cassazione attribuisce, infatti, un mero valore indiziario a quelle dichiarazioni che richiedono o la conferma da parte degli autori o, comunque, ulteriori elementi di prova, nel quadro del libero e prudente apprezzamento del giudice, per poter essere provati. Solo in alcune sentenze si ritiene che, in tali casi, si produrrebbe un'inversione dell'onere della prova, per la “particolare attendibilità” (ma non fidefacienza) delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale.
A parere di chi scrive tale opzione ermeneutica non può essere condivisa non solo perché essa è minoritaria in giurisprudenza ma anche e, soprattutto, perché non è giuridicamente e processualmente valida. Lo scrivente condivide totalmente quell'altro orientamento secondo cui: “a norma dell'art. 3, comma primo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali esercitano gli stessi poteri degli ispettori del lavoro in materia di polizia amministrativa, quando vigilano sull'osservanza, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi), oppure quando svolgono funzioni di polizia giudiziaria nel corso delle prime indagini dopo aver ricevuto notizie di reati in materia previdenziale o di lavoro. Ne consegue che i verbali e le attestazioni provenienti dai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali e assistenziali possono fare fede fino a querela di falso soltanto della loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, del contenuto delle dichiarazioni e di altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiara di aver compiuto in riferimento alle attività di polizia amministrativa o giudiziaria al medesimo attribuite” (cfr. Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 14158 del
02/10/2002);
“i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.)
l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto, dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Ne consegue che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 17555 del 10/12/2002, e Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9963 del 09/07/2002 ed ancora
Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 6110 del 18/06/1998, Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9438 del 07/09/1999, Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9583 del 09/09/1999).
Ancora più esplicita è la massima contenuta nella sentenza n. 2275 del 01/03/2000 della Corte di Cassazione ove si è affermato che: “i verbali ispettivi dell' non avendo il CP_1 valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”. Più recentemente in tema di valore probatorio dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo in materia di lavoro e previdenza la giurisprudenza, anche di merito ha dato continuità a tale orientamento avendo precisato:
“nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull' la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva CP_1 fondata su verbali e rapporti ispettivi. A tal proposito va precisato che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non avendo il valore di piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, restando liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr. Tribunale sez. lav. - Bari, 12/09/2022, n. 2223);
“Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull'ente l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa: a tal fine il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, anche se non fa piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando attesta le dichiarazioni rese da terzi all'ispettore, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.” (cfr. Tribunale sez. lav. - Brescia, 05/10/2021,
n. 323);
“I verbali di accertamento ispettivo fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o conosciuti senza alcun apprezzamento, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese e alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi. In ogni caso va però precisato che il verbale ispettivo, da solo, non può costituire una sufficiente prova dei fatti costitutivi del diritto di CP_ credito previdenziale vantato dall' (Tribunale sez. lav. - Castrovillari, 04/06/2021, n. 1019);
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro fanno prova fino a querela di falso "relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (cfr. Tribunale sez. lav. - Parma, 04/02/2020, n. 209)
ONERE DELLA PROVA Va, quindi, sottolineato e ribadito che l' , parte opposta nel presente giudizio è, CP_1 tuttavia, attore in senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' convenuto nella presente controversia. CP_3 Lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell' provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in CP_1 presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell' (che nella fattispecie CP_3 mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
A giudizio di chi scrive, infatti, non è stata fornita una prova di sicuro affidamento in grado di suffragare in modo tranquillizzante l'assunto di parte opposta. Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto della cartella esattoriale impugnata in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. A norma dell'art.2697 c.c., infatti, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte – come sopra si è detto - in una quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge od ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796).
Maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale IS NP
Ritiene lo scrivente di soffermarsi unicamente – tenuto conto delle difese svolte dalle parti
– sul concetto di maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale IS NP, sottoscrittrice del relativo CCNL delle cui norme – in riferimento ai parametri retributivi – si verte in questo giudizio stante il valore assorbente su tutte le altre questioni della decisione su questo specifico punto della controversia. Già si è ricordato che l' nella memoria difensiva ha citato le norme di legge che CP_1
“pongono un limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, in relazione al quale versare la contribuzione” e ha, altresì, sottolineato che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali
“non può essere, quindi, inferiore a quella che sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, rilevando il parametro dell'art. 36 Cost. sotto il diverso profilo della retribuzione minima costituzionale. L'art. 1 DL 338/1989 detta una disciplina specifica per l'imponibile contributivo, il cui fine è la realizzazione dell'interesse pubblicistico primario ad un adeguato sistema di finanziamento della gestione previdenziale da parte dei datori di lavoro (art. 38 Cost.), in condizione di parità tra costoro (Corte di Cassazione, sent. n. 801/12). La ratio delle norme di cui all'art 1. DL 338/1989 spiega perché l'imponibile contributivo può, in ipotesi, essere superiore alla retribuzione che venga effettivamente erogata al lavoratore, anche quando detta retribuzione rispetti l'art 36 della Costituzione. In concreto – ha aggiunto l' – “è CP_1 necessario che la retribuzione su cui commisurare i contributi non sia inferiore nel suo complesso alla retribuzione determinata dal contratto leader, a prescindere dalla articolazione nelle singole voci che il medesimo contratto può prevedere.
Allorquando il datore di lavoro applichi un C.C.N.L. diverso da quello comparativamente più rappresentativo e per effetto di ciò si determini una compressione della base imponibile su cui calcolare la contribuzione, l' è tenuto ad assoggettare a contribuzione la CP_1 differenza tra l'imponibile contributivo di cui al C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo e l'imponibile contributivo dichiarato dal datore di lavoro”. Sul punto parte ricorrente già nell'atto introduttivo del giudizio ha evidenziato come le indagini svolte dai Funzionari avevano fatto emergere “alcune irregolarità addebitate alla società ricorrente conseguenti all'adozione e all'applicazione del CCNL : in Parte_2 particolare veniva contestato un versamento dei contributi per le 13^ mensilità inferiore a quello previsto nel contratto cd. “leader” sottoscritto da e UIL nonché un CP_7 errato inquadramento di alcuni lavoratori” e la stessa parte attrice, opponendosi alle risultanze dei Funzionari e, quindi, al Verbale che ne è derivato, ha evidenziato, poi che da tempo “molti Tribunali nazionali, ivi compreso Codesto Tribunale, hanno accertato e riconosciuto che anche il gode della maggiore rappresentatività a Controparte_8 livello nazionale” A tal fine parte attrice ha richiamato la sentenza n. 596/2020 emessa il 28/5/2020 dal Tribunale di Milano “che ha cristallizzato la maggiore rappresentatività di Cisal e la connessa applicabilità dei Ccnl sottoscritti con Anpit anche negli appalti pubblici”, le sentenze emesse in questo stesso Tribunale di Napoli, nn. 2411/2020 del 10/6/2020 e 1717/2020 del 12/5/2020, con le quali è stato “nuovamente cristallizzato la maggiore rappresentatività e l'applicabilità del richiamato CCNL, oltre alla facoltà di porre in essere contratti di prossimità”, la sentenza del Tribunale di Trani n. 2195 del 18/11/2019 ove era stato affermato un principio assai rilevante da un punto di vista giuridico relativamente alla retribuzione da prendere come parametro per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i rapporti di lavoro subordinato “ritenendo che il CP_9
e Anpit, possa assurgere a CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali
[...] maggiormente rappresentative su base nazionale, ai fini della legge n. 389/1989”, e la sentenza del Tribunale di Pavia, n. 80/2019 del 26/2/2019, ove è stato rilevato “l'errore da parte degli ispettori nella previsione dell'adeguamento agli imponibili di un CCNL ritenuto maggiormente rappresentativo a livello nazionale a differenza di quello applicato da1ll'impresa (IS)”. Nelle sentenze richiamate – ha aggiunto in modo condivisibile parte attrice – “i Giudici hanno chiarito che, nell'interpretare tale nozione di maggiore rappresentatività, deve tenersi conto degli indici normativi e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. Pertanto, assumono rilievo la stipula di un CCNL di categoria o quantomeno la partecipazione alla negoziazione, criteri a cui fa riferimento l'art. 19 St. Lav. in relazione alle r.s.a., ma che in ogni caso assumono rilevanza in quanto tali criteri palesano la capacità dell'organismo sindacale di negoziare in rappresentanza di una categoria di lavoratori”. Unitamente alle note di discussione la società ricorrente ha, poi, depositato la sentenza del
Tribunale di Ascoli Piceno n. 377/2023 pubblicata il 20/12/2023 nella quale viene richiamata una recente sentenza della Corte Costituzionale;
scrive, infatti, il giudice di
Ascoli Piceno nella richiamata sentenza emessa, peraltro, in fattispecie assai similare a quella oggetto del presente giudizio: “nel Verbale impugnato, gli ispettori hanno riscontrato la non corrispondenza tra il settore in cui opera l'impresa (autotrasporto merci conto terzi) e il CCNL applicato e sebbene sia consentito applicare un CCNL diverso dal settore di appartenenza, a ciò deve conseguire la garanzia che il lavoratore abbia un trattamento economico complessivo equivalente o superiore al CCNL di riferimento. Così non è stato, a detta dei verbalizzanti, i quali hanno evidenziato (v. tabella di cui all'allegato C) un trattamento economico inferiore. Gli stessi hanno inoltre contestato che le organizzazioni stipulanti non posseggono il requisito della maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale e che il contratto contenga clausole normative e retributive peggiorative rispetto al CCNL di categoria firmato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. In proposito, l'art. 2 comma 25 della L. 549/95 di interpretazione autentica dell'art. 1 del D.L.338/1989 così dispone: “L'art. 1 del decreto-legge 09.10.1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. E' inoltre principio consolidato quello secondo cui nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull' l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. Grava quindi sull' attore sostanziale nel giudizio, l'onere di provare la CP_1 maggiore rappresentatività su base nazionale di altre organizzazioni sindacali rispetto a quella il cui CCNL è stato applicato dalla Società ricorrente.
Sul punto si rileva che, parte ricorrente ha documentato che la IS, organizzazione sindacale sottoscrittrice del CCNL invocato, è stata inserita nell'elenco di sindacati comparativamente più rappresentativi (D.M. del Ministero del Lavoro del 15/07/2014
n.14280) e che dal 29/08/2017 è entrata a far parte del CNEL, così consacrandosi la sua maggior rappresentatività su base nazionale. L' dal canto suo, ha fatto riferimento alla nota dell'Ispettorato del Lavoro dell'Aprile CP_1
2018 e alla nota prot. 9788 del 24/05/2021, versate in atti, in base alle quali la CP_10 IS, in ordine ai dati su “consistenza associativa”, “diffusione territoriale” e
“contrattazione collettiva”, si colloca dopo CISL, UIL. CP_5
A tal proposito giova richiamare la recente sentenza della Corte Costituzionale n.52 del 28/03/2023, nella quale si affronta il concetto di “associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, evidenziando che si tratta di un presupposto maggiormente selettivo rispetto a quello della maggiore rappresentatività.
La Corte Costituzionale fa espresso riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato 26 settembre 2022 n.8300 secondo cui il legislatore ha elaborato la nozione di sindacati
“comparativamente più rappresentativi”, e tali sarebbero “i sindacati che- all'esito della comparazione con le altre associazioni sindacali che hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro concorrente – risultano più rappresentativi”. Secondo il Consiglio di Stato, il concetto di associazioni “comparativamente più rappresentative” presuppone, diversamente dal concetto di “maggiore rappresentatività”, una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. Inoltre, il concetto di rappresentatività comparata risulta incompatibile con ogni riconoscimento aprioristico ed irreversibile della rappresentatività in capo ad una organizzazione sindacale, ed impone una costante verifica ed aggiornamento del confronto tra le organizzazioni sindacali sulla base degli indici oggettivamente verificabili e contendibili. Nel caso di specie, non si ravvisano elementi sufficienti per stabilire, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse, la prevalenza delle altre Organizzazioni Sindacali rispetto alla IS, il cui CCNL applicato dall'azienda deve quindi ritenersi idoneo. Per quanto sopra, il verbale impugnato deve essere annullato, dichiarando non dovute le somme ivi indicate a titolo di omissione contributiva e sanzioni aggiuntive”
Nella sentenza n,2411/2020 emessa in questo stesso Tribunale si legge, poi, con riferimento specifico alla maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti che “il sindacato IS – SI. rientra la nozione di associazione comparativamente più CP_11 rappresentativa. Nell'interpretare tale nozione deve tenersi conto degli indici normativi e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. Pertanto, assume rilievo la stipula di un CCNL di categoria o quantomeno la partecipazione alla negoziazione, criteri a cui fa riferimento l'art. 19 St. Lav. in relazione alle r.s.a., ma che in ogni caso assumono rilevanza in quanto tali criteri palesano la capacità dell'organismo sindacale di negoziare in rappresentanza di una categoria di lavoratori. Ma la sottoscrizione di un CCNL è solo un indice presuntivo che può essere rafforzato da una serie di ulteriori parametri, a cui la giurisprudenza si è attenuta negli anni, quali la consistenza numerica, l'estensione sul territorio, la partecipazione in svariati settori, la sussistenza di una struttura articolata. Peraltro, l'art. 8 d.lgs. 138/2011 conv. in l. 148/2011 impone una valutazione comparativa, un confronto quindi che non può essere effettuato in astratto, ma che va svolto in concreto, con riferimento al settore ed alla categoria di riferimento. Anzi, allo stato, è provato che non solo l'organismo in questione ha partecipato alla sottoscrizione del CCNL di categoria applicato in azienda, ma fa parte della confederazione IS che, a sua volta, partecipa al Consiglio di indirizzo e vigilanza e al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ed è qualificato come sindacato maggiormente rappresentativo sul territorio nazionale, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente. Tali elementi assumono rilievo anche al fine di affermare la rappresentatività della r.s.a. firmataria dell'accordo in questione. Ciò posto le domanda formulate sono tutte infondate. Non può trovare accoglimento la domanda con cui si chiede la condanna della convenuta al pagamento delle ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto alle 173 ore mensili e ciò in quanto trova applicazione, anche nel caso in esame, l'art. 6 dell'Accordo di Prossimità del 1.2.2016 il quale prevede che l'orario giornaliero è articolato secondo il sistema del 6+1 e che in deroga a quanto previsto dal CCNL aziendale l'orario di lavoro mensile sarà pari a 182 ore. Né vale invocare l'atto di conciliazione giudiziale del 3.12.2014 con cui le parti hanno transatto attraverso una conciliazione novativa le istanze relative al giudizio incardinato davanti al dott. ; infatti l'introduzione degli accordi di prossimità aziendale (anno2016) sono Per_10 successivi alla sottoscrizione del verbale di conciliazione (anno 2014) e vanno a modificare il modus operandi dell'intera azienda e l'organizzazione lavorativa di tutti i lavoratori in forza ivi compreso il ricorrente in quanto hanno efficacia erga omnes. Le parti hanno stipulato un accordo anche sulla sospensione della maturazione degli scatti di anzianità al fine di mantenere inalterato il numero dei dipendenti in forza in azienda in un momento di forte crisi occupazionale (cfr sul punto art. 11 accordo del 1.2.2016 in atti) per cui anche tale capo di domanda va rigettato. Del pari va respinta la richiesta di condanna della resistente al pagamento dell'indennità di pausa”.
Lo scrivente con specifico riferimento al CCNL IS NP ha individuato ulteriori precedenti giurisprudenziali a livello nazionale ed in particolare quello emesso dal giudice del lavoro Tribunale di Chieti in data 20/02/2023 (sentenza n. 71/2023) dove – dopo aver precisato quanto alla distribuzione dell'onere della prova - che “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' CP_1
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su CP_3 rapporto ispettivo” e che le risultanze di cui al rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, “sono liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012) e dopo aver specificato che anche in quel caso “l 'opposizione appaia fondata sotto il profilo della questione del cosiddetto “minimale contributivo”, ovverosia del rispetto del combinato disposto di cui all'art. 1, DL 338/89 conv. con L. 389/89 e dell'art. 2, comma 25, della legge 28.12.1995, n, CP_ 549 invocato dall' Si legge, infatti, nel verbale in questione che “la società, in presenza di una pluralità di contratti collettivi riguardanti il settore metalmeccanica- installazione di impianti, ha applicato al personale dipendente, fino al 31.5.2019, le retribuzioni previste dal CCNL Metalmeccanica-Installazione Impianti - NP, e dall'1.6.2019 quelle previste dal CCNL Metalmeccanica-Installazione Impianti e Odontotecnica - NP, i quali risultano sottoscritti, il primo il 29.4.2013 e il secondo il
14.5.2019, da organizzazioni sindacali Controparte_12
il primo) e datoriali
[...] Controparte_13
, e
[...] Controparte_14
“prive della maggiore Controparte_15 rappresentatività sul piano nazionale” e caratterizzati da un trattamento economico complessivo nettamente inferiore a quello riconosciuto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore, stipulata da organizzazioni datoriali o sindacali comparativamente più rappresentative, nella categoria, a livello nazionale. La società, invece, avrebbe dovuto calcolare la contribuzione dovuta sulla base del CCNL Metalmeccanica-Installazione Impianti - Federmeccanica stipulato il 26.11.2016 ...”, si legge che, tuttavia, sarebbe stato CP_ onere dell' – aggiunge il giudice di Chieti – “dimostrare in giudizio - oppure, quantomeno, offrire di provare in giudizio - la maggior comparativa rappresentatività delle
OOSS stipulanti il CCNL Metalmeccanica- Installazione Impianti - Federmeccanica stipulato il 26.11.2016, cosa che nella specie è mancata, così com'è mancata la contestazione dei fatti allegati da parte opponente in ordine alla effettiva rappresentatività del CCNL Anpit-Cisal concretamente applicato”.
Nel precedente emesso dai giudici della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino in data 01/02/2023 (sentenza n. 661/2023) tali giudici - in accoglimento dell'appello proposto dalla impresa sanzionata sempre con riferimento alla questione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato, hanno dichiarato “che la società appellante nulla deve all' in base ai verbali di accertamento CP_1 per cui è causa”.
Per tutti i motivi che precedono e condividendo integralmente in punto di diritto le valutazioni espresse nei precedenti giurisprudenziali sopra riportati, assorbita ogni altra questione dibattuta dalle parti, l'opposizione deve essere accolta e va, quindi, dichiarata l'illegittimità del Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2024002163/DDL del 01/07/2024 avendo parte attrice legittimamente applicato il CCNL IS-NP sicché le contribuzioni rideterminate dall' , sia per la 13° mensilità che per il superiore livello CP_1 d'inquadramento, appaiono non giustificate con conseguente annullamento del Verbale impugnato.
Sussistono, data la natura prettamente giuridica delle questioni esaminate e le oscillazioni giurisprudenziali intercorse sulle problematiche oggetto di questo giudizio, le gravi ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio fra le parti processuali.
P.Q.M.
1) dichiara l'illegittimità del Verbale Unico di accertamento e notificazione n.
2024002163/DDL del 01/07/2024 avendo parte attrice legittimamente applicato il CCNL
sicché le contribuzioni rideterminate dall' , sia per la 13° mensilità che Parte_2 CP_1 per il superiore livello d'inquadramento, appaiono non giustificate;
2) conseguentemente dispone l'annullamento del Verbale impugnato;
3) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
Napoli 27.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. Federico Bile all'udienza svolta con le modalità della trattazione scritta in data 2 ottobre 2025 avuto riguardo al deposito delle note di trattazione scritta della parte ricorrente e dell' ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 28611/2024 del Ruolo Generale vertente
T R A
con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 237, codice fiscale e Parte_1 partita iva , in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...] P.IVA_1 CP_2
GI a Cremano il 09.09.1980, (C.F. ), residente a [...]C.F._1
TI al Vesuvio alla Via Casagnolella 11, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio
GI, TR AR e NG CC presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 18 come da mandato in atti
(comunicazioni al fax n. 081.7148830 e/o alle pec:
Email_1 Email_2
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RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. C.F. - P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2 P.IVA_3
ES IA Ingala, giusta mandato generale alle liti per notar in Persona_1
Roma del 22.3.2024 – repertorio 37875, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli comunicazioni alla PEC: CP_1
t; ) Email_4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2024002163/DDL del 01/07/2024 notificato in data 01.07.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
“l1) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o la manifesta infondatezza del Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2024002163/DDL del 01/07/2024 per i motivi in precedenza esposti disponendo l'annullamento e/o la revoca del Verbale. 2) Accertare e dichiarare che la ha legittimamente applicato il CCNL Parte_1
e che le contribuzioni rideterminate dall' sia per la 13° mensilità che Parte_2 CP_1 per il superiore livello d'inquadramento, appaiono indebite e non giustificate e, per l'effetto, annullare e/o revocare il Verbale impugnato. 3) In via gradata, accertare che le sanzioni irrogate alla ricorrente sono determinate in modo illegittimo e con applicazione di criteri illogici e incoerenti e, per l'effetto, annullare e/o ridurre la sanzione irrogata nella misura minima di legge per tutti i motivi esposti.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.1)- accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme di cui agli avvisi di addebito n. 371 2020 00013998 21 000, n. 371 2020 00013999 22 000”
CP_ PER
“respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia rigettare il ricorso perché infondato per i motivi tutti di cui sopra e condannare controparte al pagamento dei contributi, sanzioni e somme aggiuntive oggetto di causa o al pagamento delle diverse somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio. Spese di lite vinte”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 e ritualmente notificato, il Parte_1 con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 237, codice fiscale e partita iva
, in persona del legale rappresentante p.t. , ha proposto P.IVA_1 CP_2 opposizione al Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2024002163/DDL del 01/07/2024 denunciandone la nullità, l'illegittimità e/o la manifesta infondatezza per i motivi esposti in ricorso e chiedendo l'annullamento e/o la revoca del suddetto Verbale nonché di accertare e dichiarare che il ha legittimamente applicato il Parte_1 CCNL IS-NP e che le contribuzioni rideterminate dall' , sia per la 13° CP_1 mensilità che per il superiore livello d'inquadramento. La società ricorrente, a tal fine, ha rappresentato quanto segue:
- che la società ricorrente opera nel settore della commercializzazione, importazione ed esportazione di articoli in ceramica, piastrelle e materiale per pavimentazione e rivestimenti di pareti, prodotti e attrezzature per l'edilizia;
- che l'attività aziendale consiste nella vendita di detti prodotti all'ingrosso presso le proprie sedi ubicate nella Provincia di Napoli e in particolare presso i Comuni di Casoria, Castellammare di Stabia, Melito, nonché ad Aversa, Frosinone e Catania;
- che la società ha, alle sue dipendenze, 45 unità lavorative dislocate presso le varie sedi della società ai quali applica il CCNL Commercio IS NP;
- che, in data 11.04.2024, i Funzionari di Vigilanza dell' sede Territoriale di Napoli, CP_1 procedevano ad un accertamento ispettivo nei confronti della recandosi presso Parte_1 la sede operativa della società corrente in Casoria alla Via Matteotti n. 19 volto a verificare la corretta applicazione del CCNL di riferimento;
- che, in data 22.04.2024, le predette Funzionarie di Vigilanza dell' effettuavano CP_1 ulteriore accesso presso la sede operativa di Castellammare di Stabia ove, per tale sede operativa, evidenziavano che l'azienda era stata oggetto di accertamento da parte dell' CP_1 di Napoli, che aveva concluso la verifica con verbale n. 2024-NA-0000030 del 16/01/2024 e che tale verifica aveva interessato l'unità locale di Castellammare di Stabia, Strada Napoli 95, e la posizione contributiva della dipendente, sig. (C.F. Parte_3
); C.F._2
- che le stesse funzionarie evidenziavano che tale unità locale e le relative posizioni contributive della dipendente non sarebbero state nuovamente oggetto Parte_3 del presente accertamento;
- che il giorno 23.04.2024 le stesse funzionarie si recavano presso lo studio del Consulente del lavoro Dott. acquisendo la documentazione inerente all'oggetto Persona_2 dell'accertamento; Con
- che, all'esito dei vari accertamenti e acquisita la documentazione richiesta, l' di Napoli, e per esso, le Funzionarie di Vigilanza dell' sede Territoriale di Napoli, CP_1 notificavano in data 01.07.2024 il Verbale Unico di accertamento e notificazione n.
2024002163/DDL del 01/07/2024; - che in tale verbale si dava atto che l'esame ispettivo aveva fatto emergere una irregolarità contributiva in merito al pagamento delle 13^ mensilità corrisposte ai lavoratori nel periodo oggetto di accertamento (dicembre 2019 – marzo 2024);
- che nel Verbale notificato, era emerso (a pagina 14) che la società, sebbene avesse applicato il contratto nel disciplinare i rapporti di lavoro dei propri dipendenti, Parte_2 rispettando ai fini della retribuzione imponibile il contratto leader del settore, ovvero il
CCNL Confcommercio sottoscritto da – CISL e UIL, non aveva proceduto in tal CP_5 senso anche “... con riguardo alla tredicesima mensilità; ed invero dalla consultazione del libro unico è emerso che per quanto attiene alla tredicesima mensilità l'azienda nel mese di dicembre ha corrisposto e conseguentemente assoggettato a contribuzione l'importo previsto dal CCNL IS – NP, senza effettuare alcun adeguamento ai fini contributivi in considerazione del contratto maggiormente rappresentativo”;
- che veniva contestata un'ulteriore irregolarità in relazione ai livelli di inquadramento riconosciuti ad alcuni lavoratori, tutti preposti allo svolgimento di mansioni di addetti vendite e specificamente di , , Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , , e per Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 CP_6
i quali era emerso che erano stati assunti con mansioni di “commessi alla vendita” ed inquadrati fin dall'inizio nel livello C2 - CCNL IS NP, corrispondente al livello V
– CCNL CONFCOMMERCIO e lasciati in tale livello contrattuale “benchè fossero trascorsi i 18 mesi dalla relativa assunzione”;
- che a seguito di quanto accertato, emergevano delle differenze contributive non versate per il periodo oggetto di accertamento dal 12/2019 al 03/2024 e veniva, quindi, chiesto alla società il pagamento della contribuzione non denunciata relativamente alle tredicesime mensilità per la totalità dei dipendenti e per l'omesso adeguamento dei livelli di inquadramento per i lavoratori sopra specificati;
- che, per effetto di tale accertamento, veniva anche disposto il recupero delle agevolazioni contributive di cui aveva beneficiato la nel corso degli anni oggetto di Parte_1 accertamento;
- che con il detto verbale di accertamento veniva, quindi, ordinato il pagamento delle seguenti somme: € 47.959,31 a titolo di contributi;
€ 21.587,60 a titolo di somme aggiuntive il tutto per un complessivo importo di ed € 69.546,91;
- di aver proposto ricorso amministrativo evidenziando le plurime illegittimità delle risultanze emerse a seguito dell'ispezione delle Funzionarie sottolineando in particolare che il CCNL Cisal-NP - come accertato in alcune sentenze del Tribunale di Napoli e di altri Tribunali) - era stata riconosciuta come sigla sindacale maggiormente rappresentativa e, pertanto, alcuna violazione alle norme di legge risultava essere stata compiuta;
- che avverso tale ricorso il Comitato Provinciale dell' non si era pronunciato;
CP_1
- che il Verbale impugnato è illegittimo per duplicazione dell'esame ispettivo, per la rideterminazione delle 13^ mensilità e dei livelli di inquadramento di alcuni dei suoi dipendenti, per la conseguente revoca delle agevolazioni contributive ed anche per la qualificazione e quantificazione delle sanzioni e degli interessi di mora.
Ritenendo illegittimo tale accertamento e le conseguenti sanzioni la società ricorrente/opponente ha concluso nel modo sopra riportato.
Con decreto datato 7.1.2025 lo scrivente fissava la prima udienza di discussione per il
15.05.2025 e, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi, accoglieva – col medesimo decreto di fissazione – la specifica istanza di parte attrice e, per l'effetto, sospendeva “la detta esecuzione dell'atto con sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato”. L' si è tempestivamente costituito in data 29.4.2025 (prima udienza, come detto, CP_1 fissata per il 15 giugno 2025) contestando la domanda e chiedendone il rigetto. L' chiede il rigetto del ricorso in quanto le norme citate nella memoria difensiva CP_1
“pongono un limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, in relazione al quale versare la contribuzione”. L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali – aggiunge l' – “non CP_1 può essere, quindi, inferiore a quella che sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, rilevando il parametro dell'art. 36 Cost. sotto il diverso profilo della retribuzione minima costituzionale. L'art. 1 DL 338/1989 detta una disciplina specifica per l'imponibile contributivo, il cui fine è la realizzazione dell'interesse pubblicistico primario ad un adeguato sistema di finanziamento della gestione previdenziale da parte dei datori di lavoro (art. 38 Cost.), in condizione di parità tra costoro (Corte di Cassazione, sent. n. 801/12). La ratio delle norme di cui all'art 1. DL 338/1989 spiega perché l'imponibile contributivo può, in ipotesi, essere superiore alla retribuzione che venga effettivamente erogata al lavoratore, anche quando detta retribuzione rispetti l'art 36 della Costituzione. In concreto, è necessario che la retribuzione su cui commisurare i contributi non sia inferiore nel suo complesso alla retribuzione determinata dal contratto leader, a prescindere dalla articolazione nelle singole voci che il medesimo contratto può prevedere.
Allorquando il datore di lavoro applichi un C.C.N.L. diverso da quello comparativamente più rappresentativo e per effetto di ciò si determini una compressione della base imponibile su cui calcolare la contribuzione, l' è tenuto ad assoggettare a contribuzione la CP_1 differenza tra l'imponibile contributivo di cui al C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo e l'imponibile contributivo dichiarato dal datore di lavoro”.
All'udienza del 15.5.2025 le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di discussione per il giorno 2.10.2025 con concessione alle parti di un termine per il deposito di note.
Si perveniva, quindi, alla data del 2.10.2025 allorquando, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata ex lege in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Non essendoci questioni preliminari da analizzare può essere direttamente analizzato il merito della questione.
Ritiene lo scrivente di poter decidere la controversia soffermandosi in particolare sul noto principio della "ragione più liquida" e della ragionevole durata del processo enunciato più volte dalla Corte di Cassazione e ribadito di recente anche nella sentenza della seconda sezione Civile del 18/04/2019, n.10839 secondo cui “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.
VALORE PROBATORIO DEI VERBALI ISPETTIVI
In primo luogo occorre soffermarsi sul valore probatorio dei verbali ispettivi. In punto di diritto va ricordato che tali atti hanno un valore probatorio certamente
“rinforzato” (ossia valore fidefaciente) ma solo con riferimento ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e alle dichiarazioni raccolte alla loro presenza ma limitatamente al fatto storico di averle raccolte in quei termini e non anche, invece, alla veridicità del contenuto delle stesse. In altre parole, quando un ispettore o del Ministero del Lavoro raccoglie la CP_1 dichiarazione di un lavoratore che afferma di lavorare otto ore al giorno per sei giorni a settimana o al contrario di essere un collaboratore occasionale o anche (come nella fattispecie) un soggetto che collabora nella gestione dell'attività, ciò farà piena prova del fatto storico che il giorno tot il lavoratore ha reso quella dichiarazione mentre il contenuto di ciò che egli ha riferito, non facendo piena prova, deve essere sempre verificato nel corso dell'eventuale giudizio. La Corte di Cassazione attribuisce, infatti, un mero valore indiziario a quelle dichiarazioni che richiedono o la conferma da parte degli autori o, comunque, ulteriori elementi di prova, nel quadro del libero e prudente apprezzamento del giudice, per poter essere provati. Solo in alcune sentenze si ritiene che, in tali casi, si produrrebbe un'inversione dell'onere della prova, per la “particolare attendibilità” (ma non fidefacienza) delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale.
A parere di chi scrive tale opzione ermeneutica non può essere condivisa non solo perché essa è minoritaria in giurisprudenza ma anche e, soprattutto, perché non è giuridicamente e processualmente valida. Lo scrivente condivide totalmente quell'altro orientamento secondo cui: “a norma dell'art. 3, comma primo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali esercitano gli stessi poteri degli ispettori del lavoro in materia di polizia amministrativa, quando vigilano sull'osservanza, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi), oppure quando svolgono funzioni di polizia giudiziaria nel corso delle prime indagini dopo aver ricevuto notizie di reati in materia previdenziale o di lavoro. Ne consegue che i verbali e le attestazioni provenienti dai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali e assistenziali possono fare fede fino a querela di falso soltanto della loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha sottoscritti, del contenuto delle dichiarazioni e di altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiara di aver compiuto in riferimento alle attività di polizia amministrativa o giudiziaria al medesimo attribuite” (cfr. Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 14158 del
02/10/2002);
“i verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.)
l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto, dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Ne consegue che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 17555 del 10/12/2002, e Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9963 del 09/07/2002 ed ancora
Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 6110 del 18/06/1998, Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9438 del 07/09/1999, Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9583 del 09/09/1999).
Ancora più esplicita è la massima contenuta nella sentenza n. 2275 del 01/03/2000 della Corte di Cassazione ove si è affermato che: “i verbali ispettivi dell' non avendo il CP_1 valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”. Più recentemente in tema di valore probatorio dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo in materia di lavoro e previdenza la giurisprudenza, anche di merito ha dato continuità a tale orientamento avendo precisato:
“nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull' la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva CP_1 fondata su verbali e rapporti ispettivi. A tal proposito va precisato che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non avendo il valore di piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, restando liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr. Tribunale sez. lav. - Bari, 12/09/2022, n. 2223);
“Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale incombe sull'ente l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa: a tal fine il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, anche se non fa piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando attesta le dichiarazioni rese da terzi all'ispettore, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.” (cfr. Tribunale sez. lav. - Brescia, 05/10/2021,
n. 323);
“I verbali di accertamento ispettivo fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o conosciuti senza alcun apprezzamento, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese e alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi. In ogni caso va però precisato che il verbale ispettivo, da solo, non può costituire una sufficiente prova dei fatti costitutivi del diritto di CP_ credito previdenziale vantato dall' (Tribunale sez. lav. - Castrovillari, 04/06/2021, n. 1019);
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro fanno prova fino a querela di falso "relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (cfr. Tribunale sez. lav. - Parma, 04/02/2020, n. 209)
ONERE DELLA PROVA Va, quindi, sottolineato e ribadito che l' , parte opposta nel presente giudizio è, CP_1 tuttavia, attore in senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' convenuto nella presente controversia. CP_3 Lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell' provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in CP_1 presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell' (che nella fattispecie CP_3 mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
A giudizio di chi scrive, infatti, non è stata fornita una prova di sicuro affidamento in grado di suffragare in modo tranquillizzante l'assunto di parte opposta. Non può esservi dubbio, inoltre, che su questa parte processuale incombeva la prova dell'omissione contributiva oggetto della cartella esattoriale impugnata in base ai principi generali fissati dall'art.2697 c.c. secondo i quali “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. A norma dell'art.2697 c.c., infatti, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei ad impedire la nascita od il perdurare del vantato diritto, tale prova essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto.
Giova precisare che, nel caso in esame, non si verte – come sopra si è detto - in una quelle situazioni che giustificano un'inversione della prova;
l'inversione dell'onere della prova è, difatti, collegabile esclusivamente ad eccezionali previsioni di legge od ad altre norme che pongano praesumpiotiones iuris tantum oppure al caso in cui la parte, cui la prova non spettava, abbia voluto accollarsela e rinunciare in maniera non equivoca ai vantaggi derivanti dall'applicazione dell'art.2697 c.c. (cfr. Cass. 28.6.1984 n.3796).
Maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale IS NP
Ritiene lo scrivente di soffermarsi unicamente – tenuto conto delle difese svolte dalle parti
– sul concetto di maggiore rappresentatività dell'organizzazione sindacale IS NP, sottoscrittrice del relativo CCNL delle cui norme – in riferimento ai parametri retributivi – si verte in questo giudizio stante il valore assorbente su tutte le altre questioni della decisione su questo specifico punto della controversia. Già si è ricordato che l' nella memoria difensiva ha citato le norme di legge che CP_1
“pongono un limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, in relazione al quale versare la contribuzione” e ha, altresì, sottolineato che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali
“non può essere, quindi, inferiore a quella che sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, rilevando il parametro dell'art. 36 Cost. sotto il diverso profilo della retribuzione minima costituzionale. L'art. 1 DL 338/1989 detta una disciplina specifica per l'imponibile contributivo, il cui fine è la realizzazione dell'interesse pubblicistico primario ad un adeguato sistema di finanziamento della gestione previdenziale da parte dei datori di lavoro (art. 38 Cost.), in condizione di parità tra costoro (Corte di Cassazione, sent. n. 801/12). La ratio delle norme di cui all'art 1. DL 338/1989 spiega perché l'imponibile contributivo può, in ipotesi, essere superiore alla retribuzione che venga effettivamente erogata al lavoratore, anche quando detta retribuzione rispetti l'art 36 della Costituzione. In concreto – ha aggiunto l' – “è CP_1 necessario che la retribuzione su cui commisurare i contributi non sia inferiore nel suo complesso alla retribuzione determinata dal contratto leader, a prescindere dalla articolazione nelle singole voci che il medesimo contratto può prevedere.
Allorquando il datore di lavoro applichi un C.C.N.L. diverso da quello comparativamente più rappresentativo e per effetto di ciò si determini una compressione della base imponibile su cui calcolare la contribuzione, l' è tenuto ad assoggettare a contribuzione la CP_1 differenza tra l'imponibile contributivo di cui al C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo e l'imponibile contributivo dichiarato dal datore di lavoro”. Sul punto parte ricorrente già nell'atto introduttivo del giudizio ha evidenziato come le indagini svolte dai Funzionari avevano fatto emergere “alcune irregolarità addebitate alla società ricorrente conseguenti all'adozione e all'applicazione del CCNL : in Parte_2 particolare veniva contestato un versamento dei contributi per le 13^ mensilità inferiore a quello previsto nel contratto cd. “leader” sottoscritto da e UIL nonché un CP_7 errato inquadramento di alcuni lavoratori” e la stessa parte attrice, opponendosi alle risultanze dei Funzionari e, quindi, al Verbale che ne è derivato, ha evidenziato, poi che da tempo “molti Tribunali nazionali, ivi compreso Codesto Tribunale, hanno accertato e riconosciuto che anche il gode della maggiore rappresentatività a Controparte_8 livello nazionale” A tal fine parte attrice ha richiamato la sentenza n. 596/2020 emessa il 28/5/2020 dal Tribunale di Milano “che ha cristallizzato la maggiore rappresentatività di Cisal e la connessa applicabilità dei Ccnl sottoscritti con Anpit anche negli appalti pubblici”, le sentenze emesse in questo stesso Tribunale di Napoli, nn. 2411/2020 del 10/6/2020 e 1717/2020 del 12/5/2020, con le quali è stato “nuovamente cristallizzato la maggiore rappresentatività e l'applicabilità del richiamato CCNL, oltre alla facoltà di porre in essere contratti di prossimità”, la sentenza del Tribunale di Trani n. 2195 del 18/11/2019 ove era stato affermato un principio assai rilevante da un punto di vista giuridico relativamente alla retribuzione da prendere come parametro per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i rapporti di lavoro subordinato “ritenendo che il CP_9
e Anpit, possa assurgere a CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali
[...] maggiormente rappresentative su base nazionale, ai fini della legge n. 389/1989”, e la sentenza del Tribunale di Pavia, n. 80/2019 del 26/2/2019, ove è stato rilevato “l'errore da parte degli ispettori nella previsione dell'adeguamento agli imponibili di un CCNL ritenuto maggiormente rappresentativo a livello nazionale a differenza di quello applicato da1ll'impresa (IS)”. Nelle sentenze richiamate – ha aggiunto in modo condivisibile parte attrice – “i Giudici hanno chiarito che, nell'interpretare tale nozione di maggiore rappresentatività, deve tenersi conto degli indici normativi e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. Pertanto, assumono rilievo la stipula di un CCNL di categoria o quantomeno la partecipazione alla negoziazione, criteri a cui fa riferimento l'art. 19 St. Lav. in relazione alle r.s.a., ma che in ogni caso assumono rilevanza in quanto tali criteri palesano la capacità dell'organismo sindacale di negoziare in rappresentanza di una categoria di lavoratori”. Unitamente alle note di discussione la società ricorrente ha, poi, depositato la sentenza del
Tribunale di Ascoli Piceno n. 377/2023 pubblicata il 20/12/2023 nella quale viene richiamata una recente sentenza della Corte Costituzionale;
scrive, infatti, il giudice di
Ascoli Piceno nella richiamata sentenza emessa, peraltro, in fattispecie assai similare a quella oggetto del presente giudizio: “nel Verbale impugnato, gli ispettori hanno riscontrato la non corrispondenza tra il settore in cui opera l'impresa (autotrasporto merci conto terzi) e il CCNL applicato e sebbene sia consentito applicare un CCNL diverso dal settore di appartenenza, a ciò deve conseguire la garanzia che il lavoratore abbia un trattamento economico complessivo equivalente o superiore al CCNL di riferimento. Così non è stato, a detta dei verbalizzanti, i quali hanno evidenziato (v. tabella di cui all'allegato C) un trattamento economico inferiore. Gli stessi hanno inoltre contestato che le organizzazioni stipulanti non posseggono il requisito della maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale e che il contratto contenga clausole normative e retributive peggiorative rispetto al CCNL di categoria firmato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. In proposito, l'art. 2 comma 25 della L. 549/95 di interpretazione autentica dell'art. 1 del D.L.338/1989 così dispone: “L'art. 1 del decreto-legge 09.10.1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. E' inoltre principio consolidato quello secondo cui nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull' l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. Grava quindi sull' attore sostanziale nel giudizio, l'onere di provare la CP_1 maggiore rappresentatività su base nazionale di altre organizzazioni sindacali rispetto a quella il cui CCNL è stato applicato dalla Società ricorrente.
Sul punto si rileva che, parte ricorrente ha documentato che la IS, organizzazione sindacale sottoscrittrice del CCNL invocato, è stata inserita nell'elenco di sindacati comparativamente più rappresentativi (D.M. del Ministero del Lavoro del 15/07/2014
n.14280) e che dal 29/08/2017 è entrata a far parte del CNEL, così consacrandosi la sua maggior rappresentatività su base nazionale. L' dal canto suo, ha fatto riferimento alla nota dell'Ispettorato del Lavoro dell'Aprile CP_1
2018 e alla nota prot. 9788 del 24/05/2021, versate in atti, in base alle quali la CP_10 IS, in ordine ai dati su “consistenza associativa”, “diffusione territoriale” e
“contrattazione collettiva”, si colloca dopo CISL, UIL. CP_5
A tal proposito giova richiamare la recente sentenza della Corte Costituzionale n.52 del 28/03/2023, nella quale si affronta il concetto di “associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, evidenziando che si tratta di un presupposto maggiormente selettivo rispetto a quello della maggiore rappresentatività.
La Corte Costituzionale fa espresso riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato 26 settembre 2022 n.8300 secondo cui il legislatore ha elaborato la nozione di sindacati
“comparativamente più rappresentativi”, e tali sarebbero “i sindacati che- all'esito della comparazione con le altre associazioni sindacali che hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro concorrente – risultano più rappresentativi”. Secondo il Consiglio di Stato, il concetto di associazioni “comparativamente più rappresentative” presuppone, diversamente dal concetto di “maggiore rappresentatività”, una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. Inoltre, il concetto di rappresentatività comparata risulta incompatibile con ogni riconoscimento aprioristico ed irreversibile della rappresentatività in capo ad una organizzazione sindacale, ed impone una costante verifica ed aggiornamento del confronto tra le organizzazioni sindacali sulla base degli indici oggettivamente verificabili e contendibili. Nel caso di specie, non si ravvisano elementi sufficienti per stabilire, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse, la prevalenza delle altre Organizzazioni Sindacali rispetto alla IS, il cui CCNL applicato dall'azienda deve quindi ritenersi idoneo. Per quanto sopra, il verbale impugnato deve essere annullato, dichiarando non dovute le somme ivi indicate a titolo di omissione contributiva e sanzioni aggiuntive”
Nella sentenza n,2411/2020 emessa in questo stesso Tribunale si legge, poi, con riferimento specifico alla maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti che “il sindacato IS – SI. rientra la nozione di associazione comparativamente più CP_11 rappresentativa. Nell'interpretare tale nozione deve tenersi conto degli indici normativi e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. Pertanto, assume rilievo la stipula di un CCNL di categoria o quantomeno la partecipazione alla negoziazione, criteri a cui fa riferimento l'art. 19 St. Lav. in relazione alle r.s.a., ma che in ogni caso assumono rilevanza in quanto tali criteri palesano la capacità dell'organismo sindacale di negoziare in rappresentanza di una categoria di lavoratori. Ma la sottoscrizione di un CCNL è solo un indice presuntivo che può essere rafforzato da una serie di ulteriori parametri, a cui la giurisprudenza si è attenuta negli anni, quali la consistenza numerica, l'estensione sul territorio, la partecipazione in svariati settori, la sussistenza di una struttura articolata. Peraltro, l'art. 8 d.lgs. 138/2011 conv. in l. 148/2011 impone una valutazione comparativa, un confronto quindi che non può essere effettuato in astratto, ma che va svolto in concreto, con riferimento al settore ed alla categoria di riferimento. Anzi, allo stato, è provato che non solo l'organismo in questione ha partecipato alla sottoscrizione del CCNL di categoria applicato in azienda, ma fa parte della confederazione IS che, a sua volta, partecipa al Consiglio di indirizzo e vigilanza e al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ed è qualificato come sindacato maggiormente rappresentativo sul territorio nazionale, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente. Tali elementi assumono rilievo anche al fine di affermare la rappresentatività della r.s.a. firmataria dell'accordo in questione. Ciò posto le domanda formulate sono tutte infondate. Non può trovare accoglimento la domanda con cui si chiede la condanna della convenuta al pagamento delle ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto alle 173 ore mensili e ciò in quanto trova applicazione, anche nel caso in esame, l'art. 6 dell'Accordo di Prossimità del 1.2.2016 il quale prevede che l'orario giornaliero è articolato secondo il sistema del 6+1 e che in deroga a quanto previsto dal CCNL aziendale l'orario di lavoro mensile sarà pari a 182 ore. Né vale invocare l'atto di conciliazione giudiziale del 3.12.2014 con cui le parti hanno transatto attraverso una conciliazione novativa le istanze relative al giudizio incardinato davanti al dott. ; infatti l'introduzione degli accordi di prossimità aziendale (anno2016) sono Per_10 successivi alla sottoscrizione del verbale di conciliazione (anno 2014) e vanno a modificare il modus operandi dell'intera azienda e l'organizzazione lavorativa di tutti i lavoratori in forza ivi compreso il ricorrente in quanto hanno efficacia erga omnes. Le parti hanno stipulato un accordo anche sulla sospensione della maturazione degli scatti di anzianità al fine di mantenere inalterato il numero dei dipendenti in forza in azienda in un momento di forte crisi occupazionale (cfr sul punto art. 11 accordo del 1.2.2016 in atti) per cui anche tale capo di domanda va rigettato. Del pari va respinta la richiesta di condanna della resistente al pagamento dell'indennità di pausa”.
Lo scrivente con specifico riferimento al CCNL IS NP ha individuato ulteriori precedenti giurisprudenziali a livello nazionale ed in particolare quello emesso dal giudice del lavoro Tribunale di Chieti in data 20/02/2023 (sentenza n. 71/2023) dove – dopo aver precisato quanto alla distribuzione dell'onere della prova - che “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' CP_1
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su CP_3 rapporto ispettivo” e che le risultanze di cui al rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, “sono liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012) e dopo aver specificato che anche in quel caso “l 'opposizione appaia fondata sotto il profilo della questione del cosiddetto “minimale contributivo”, ovverosia del rispetto del combinato disposto di cui all'art. 1, DL 338/89 conv. con L. 389/89 e dell'art. 2, comma 25, della legge 28.12.1995, n, CP_ 549 invocato dall' Si legge, infatti, nel verbale in questione che “la società, in presenza di una pluralità di contratti collettivi riguardanti il settore metalmeccanica- installazione di impianti, ha applicato al personale dipendente, fino al 31.5.2019, le retribuzioni previste dal CCNL Metalmeccanica-Installazione Impianti - NP, e dall'1.6.2019 quelle previste dal CCNL Metalmeccanica-Installazione Impianti e Odontotecnica - NP, i quali risultano sottoscritti, il primo il 29.4.2013 e il secondo il
14.5.2019, da organizzazioni sindacali Controparte_12
il primo) e datoriali
[...] Controparte_13
, e
[...] Controparte_14
“prive della maggiore Controparte_15 rappresentatività sul piano nazionale” e caratterizzati da un trattamento economico complessivo nettamente inferiore a quello riconosciuto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore, stipulata da organizzazioni datoriali o sindacali comparativamente più rappresentative, nella categoria, a livello nazionale. La società, invece, avrebbe dovuto calcolare la contribuzione dovuta sulla base del CCNL Metalmeccanica-Installazione Impianti - Federmeccanica stipulato il 26.11.2016 ...”, si legge che, tuttavia, sarebbe stato CP_ onere dell' – aggiunge il giudice di Chieti – “dimostrare in giudizio - oppure, quantomeno, offrire di provare in giudizio - la maggior comparativa rappresentatività delle
OOSS stipulanti il CCNL Metalmeccanica- Installazione Impianti - Federmeccanica stipulato il 26.11.2016, cosa che nella specie è mancata, così com'è mancata la contestazione dei fatti allegati da parte opponente in ordine alla effettiva rappresentatività del CCNL Anpit-Cisal concretamente applicato”.
Nel precedente emesso dai giudici della sezione lavoro della Corte di Appello di Torino in data 01/02/2023 (sentenza n. 661/2023) tali giudici - in accoglimento dell'appello proposto dalla impresa sanzionata sempre con riferimento alla questione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato, hanno dichiarato “che la società appellante nulla deve all' in base ai verbali di accertamento CP_1 per cui è causa”.
Per tutti i motivi che precedono e condividendo integralmente in punto di diritto le valutazioni espresse nei precedenti giurisprudenziali sopra riportati, assorbita ogni altra questione dibattuta dalle parti, l'opposizione deve essere accolta e va, quindi, dichiarata l'illegittimità del Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2024002163/DDL del 01/07/2024 avendo parte attrice legittimamente applicato il CCNL IS-NP sicché le contribuzioni rideterminate dall' , sia per la 13° mensilità che per il superiore livello CP_1 d'inquadramento, appaiono non giustificate con conseguente annullamento del Verbale impugnato.
Sussistono, data la natura prettamente giuridica delle questioni esaminate e le oscillazioni giurisprudenziali intercorse sulle problematiche oggetto di questo giudizio, le gravi ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio fra le parti processuali.
P.Q.M.
1) dichiara l'illegittimità del Verbale Unico di accertamento e notificazione n.
2024002163/DDL del 01/07/2024 avendo parte attrice legittimamente applicato il CCNL
sicché le contribuzioni rideterminate dall' , sia per la 13° mensilità che Parte_2 CP_1 per il superiore livello d'inquadramento, appaiono non giustificate;
2) conseguentemente dispone l'annullamento del Verbale impugnato;
3) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
Napoli 27.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile