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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/09/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 2795/23
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2795 dell'anno 2023, avente ad oggetto: merito possessorio - risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e vertente
Tra
(c.f. ) quale titolare della ditta individuale “Caffetteria e Parte_1 C.F._1
Pizzeria Bristot” (c.f. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Mandarino presso il cui studio P.IVA_1 elett.te domiciliano in Nocera Inferiore alla Via Roma n. 25 giusta procura in atti;
(ricorrente) contro
in persona dell'amm.re p.t. IG.ra (p. iva ) con sede in Roma CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
– 00127 – Via F. Donatelli n. 7, rappresentate e difese dall'Avv. Gennaro Loffredo (C.F.
), presso il cui studio elett.te domiciliano in Nocera Superiore (SA) alla Via G. C.F._2
Garibaldi n. 139, giusta procura in atti;
(resistente)
, cod. fisc. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Controparte_3
, con sede in Roma, in persona del liquidatore sig.ra P.IVA_3 Controparte_2
(resistente contumace)
Conclusioni delle parti: come in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ancora preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
L'attrice, con il proposto ricorso per la prosecuzione del giudizio di merito, ha chiesto la revoca e/o la modifica del provvedimento del 13 marzo 2023 cron. 1746/2023 del 13.03.2023 che ha definito la domanda di spoglio iscritta al RGN 5273/2022, senza (invero) criticare nel merito il provvedimento impugnato e chiedendo il risarcimento del danno ex art 2043 c.c.
In particolare, l'odierna istante, ha dedotto di aver subito un danno ai sensi dell'art. 2043 cc consistente nel mancato o diminuito godimento del bene nel periodo intercorrente tra lo spoglio e la molestia e la ricostituzione della situazione possessoria con conseguente necessità di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità civile.
Alla luce di quanto sopra ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in accoglimento della cognizione piena ai sensi dell'art. 669/decies del codice di rito, revocare o modificare l'ordinanza di rigetto del 13 marzo 2023, comunicata mediante pec in data 15 marzo 2023, nell'ambito della lite iscritta al n. 5273/2022, rgac, Seconda Sezione
Civile – G.D. dott.ssa Gisella Ciniglio, e nel contempo disporre la detenzione del seguente bene, ossia l'area parcheggio di cui al verbale del 12 settembre 2022 e nello specifico l'uso esclusivo del lato del parcheggio non adiacente all'immobile locato, precisamente quello con accesso al lato sinistro dello stesso, rispetto alla prospettiva frontale. Detta area è individuata con la colorazione gialla sulla allegata planimetria anch'essa sottoscritta da ambo le parti. Pariteticamente il locatore concede al conduttore l'uso esclusivo di un piccolo manufatto posto al centro del parcheggio della consistenza di mq. 3,60 x 3,80 circa e del compendio immobiliare, destinato ad uso commerciale e n. due posti auto verbale di immissione del 29 settembre 2022, il tutto sito in Nocera Inferiore (Sa), alla Via Alfonso De Nicola, n. 12 e 16; condannare parte convenuta-resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi, così come corroborati dalla documentazione che è versata, in sede di iscrizione nel ruolo generale dell'adìta Giustizia, patrimoniali e non, il tutto ai sensi dell'art. 2043 c.c., così come sarà dimostrato e quantificato in corso di lite, mediante le articolazioni in punto istruttorio, in via gradata ai sensi dell'art. 1226, co. 2 c.p.c., in via equitativa, che la Giustizia vorrà riconoscere a parte attrice;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite, ai sensi del D.M. 37/2018 smi, oltre maggiorazione sul compenso, cna ed Iva di legge, se dovuta;
sentenza come per legge”.
Si è costituita in giudizio la in persona dell'amm.re p.t, chiedendo, in estrema sintesi, il rigetto CP_1 della domanda ex adverso proposta. pagina 3 di 7 La causa veniva istruita documentalmente e con provvedimento del 14.11.2024 rinviata per la decisione all'udienza del 18 settembre 2025. Tale ultima udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art
127 ter c.p.c. (cfr. decreto del 02 agosto 2025).
Deve osservarsi che il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, rispettivamente previste dagli artt. 1168 e 1170 C.C., per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia per evitare turbamento della pace sociale e ciò a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela (vedasi in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 22.05.2003, n.
8075).
L'ordinamento, quindi, assicura protezione allo ius possessionis in quanto tale e, cioè, indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale, attribuendogli, dunque, la consistenza del diritto soggettivo, con conseguente necessità che la tutela del medesimo trovi attuazione mediante giudizi di ordinaria cognizione idonei ad assicurare la certezza del giudicato sostanziale in ordine alla situazione possessoria in sé considerata. A tale finalità risponde, nelle azioni di reintegrazione ed in quella di manutenzione, la seconda fase del procedimento (peraltro eventuale stante la natura bifasica dei giudizi de quibus), successiva a quella di emissione o di diniego dei provvedimenti immediati richiesti, che si risolve in un ordinario giudizio di merito, siccome diretta, mediante la decisione definitiva sulla controversia, ad attuare la tutela possessoria nella sua pienezza e con carattere di stabilità.
In particolare, l'azione di reintegrazione, prevista dall'art. 1168 C.C., è concessa a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto. Colui che invoca la tutela possessoria ha l'onere di provare il proprio possesso, ossia l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ed a tal fine non è sufficiente l'esibizione del titolo di acquisto, poiché quest'ultimo è semplicemente idoneo a rafforzare detta prova ad colorandam possessionis e non già a dimostrare il diritto di esercitare tale potere.
Ed invero il soggetto che ne lamenta la lesione o la turbativa deve offrire la prova rigorosa della titolarità in capo a sé di una situazione giuridica soggettiva avente contenuto analogo alla proprietà ovvero ad altro diritto reale su di un bene.
Più nello specifico, colui che invoca la tutela possessoria è tenuto a fornire la prova rigorosa del proprio ius possessionis al momento dello spoglio, restando irrilevante quale delle due parti abbia posseduto il bene in contestazione in un'epoca anteriore, ancorché recente (cfr. Cass. Civ. 02.02.1980 n. 734 e 21.06.1985 n.
3725), nonché la durata del possesso, atteso che per l'esercizio dell'azione di reintegra non è richiesto il pagina 4 di 7 requisito della ultrannualità del possesso tutelato previsto, invece, ai fini del promovimento dell'azione di manutenzione ex art. 1170 C.C..
In tema di azione di reintegrazione, dunque, il compito del giudice è limitato ad accertare, da un lato,
l'esistenza di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio, mentre ogni eventuale questione riguardante la legittimità del possesso – ed in particolare la sua rispondenza ad un valido titolo – resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo, per come già detto, solo ad colorandam possessionem (cfr. Cass. Civ. n. 8075/2003).
I presupposti dell'azione di che trattasi sono sia di carattere oggettivo che soggettivo.
Relativamente ai primi, osserva il Giudicante che secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 1168
C.C., l'azione di reintegrazione è concessa a chi sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso allo scopo di consentirgli una rapida reintegrazione nel possesso medesimo. Nel delineare i caratteri oggettivi dello spoglio la giurisprudenza è concorde nell'affermare che nella nozione di spoglio rientrano soltanto gli atti che in modo violento o clandestino privano con effetto duraturo, anche se non permanente, il possessore o il detentore della cosa o di una sua parte (vedasi per tutte Cass. Civ.,
06.11.1991, n. 11853).
Lo spoglio, inteso quale privazione del possesso o della detenzione contro la volontà espressa o presunta del possessore o detentore, può essere quindi totale o parziale. In tema, la Suprema Corte ha osservato che: <<integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo…>> (Cass. Civ., Sez. II, 22.01.2013, n. 1494).
Da quanto sopra discende che gli elementi oggettivi integranti lo spoglio possono essere alternativamente due: la violenza e la clandestinità.
In ordine agli anzidetti elementi, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità <<la violenza, quale presupposto dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c., implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (cosiddetto animus spoliandi) La clandestinità va riferita, invece, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui viene posto in essere.>> (Cass. Civ., Sez. II, 30.08.2000,
n. 11453).
Ciò posto, in tema di giudizio possessorio, l'elemento che completa i presupposti dell'azione di spoglio è quello soggettivo, vale a dire il cosiddetto “animus spoliandi” che, per consolidata giurisprudenza, risiede nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio e ciò indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto. L'elemento soggettivo dello spoglio, infatti, non richiede necessariamente la specifica finalità, perseguita dall'agente, di voler attentare pagina 5 di 7 all'altrui possesso, essendo a tal riguardo necessaria e sufficiente la consapevolezza di operare ledendo l'altrui signoria di fatto sul bene, seppure escluse dal convincimento di operare nell'esercizio del proprio diritto o, comunque, legittimamente, essendo escluso il ricorso alla materiale autotutela al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 23.09.2011, n. 19483). Tale elemento postula, dunque, la consapevolezza, in capo all'agente, di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore. A tal riguardo la Suprema Corte ha precisato che: <<In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo in tali casi, l'animus spoliandi in re ipsa, e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto in continenti, vale a dire nell'immediatezza di un subito ed illegittimo attacco al proprio possesso.>> (Cass. Civ., 09.06.2009, n. 13270).
La prova dell'anzidetto animus grava sulla parte che agisce in reintegrazione, vale a dire su chi si pretende spogliato, trattandosi di un elemento costitutivo della complessa fattispecie dello spoglio che può desumersi, per via di logica astrazione, dal comportamento dell'agente e deve, comunque, risultare in modo certo e positivo, in guisa da non lasciare dubbi e da elidere il valore di ogni circostanza contraria atta a farne escludere la sussistenza.
Ebbene, con riguardo al merito, per come introdotto dalla odierna istante, esso costituisce una mera ripetizione de dibattito già avuto in sede cautelare.
Parte attorea non ha apportato nuovi elementi tali da indurre un ripensamento verso le motivazioni espresse nella predetta ordinanza del 13 marzo 2023; anzi, in questo procedimento, non ha neanche articolato mezzi istruttori.
Parimenti non merita accoglimento la domanda dell'attrice circa il risarcimento danni: in quanto, in primo luogo, non è noto in cosa siano consistiti i danni ed in secondo luogo non essendo la stessa provata.
Va evidenziato, peraltro che la Corte di cassazione ha statuito nei seguenti termini (ai quali questo Giudice intendere aderire): "Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni" (Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza n. 31642 del 4 novembre 2021).
La domanda va, quindi, rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione compreso tra € 26.000,00 ed €
52.000,00, tenuto ai valori medi ed escludendo la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- conferma l'ordinanza del 13 marzo 2023
- rigetta le domande spiegate da quale titolare della ditta individuale “Caffetteria e Pizzeria Parte_1
Bristot”;
- condanna quale titolare della ditta individuale “Caffetteria e Pizzeria Bristot” al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore della in persona dell'amm.re p.t liquidate in € CP_1
5.810,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 22.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
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