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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/06/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 505 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(GROTTAFERRATA (RM) 01/04/1943, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LORENZO MONACELLI;
e
(CASALVIERI (FR) 02/04/1947, C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ELEONORA GENTILI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/02/2025 e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni specificamente indicate nell'atto.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Grottaferrata il 22/04/1971; dall'unione coniugale è nata una figlia, , maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Comparse personalmente all'udienza del 09/06/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
- 1 - Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, anche considerato che in udienza le parti hanno specificato che Parte_1 assume l'impegno a trasferire gli immobili indicati in ricorso tramite futuro atto
[...] pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni stabilite nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Grottaferrata per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1971, parte 2, serie A volume 1, atto n. 58).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 18/06/2025
Il Presidente est.
CA AS
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 505 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(GROTTAFERRATA (RM) 01/04/1943, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LORENZO MONACELLI;
e
(CASALVIERI (FR) 02/04/1947, C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. ELEONORA GENTILI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/02/2025 e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
l'omologa della separazione consensuale secondo gli accordi e alle condizioni specificamente indicate nell'atto.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Grottaferrata il 22/04/1971; dall'unione coniugale è nata una figlia, , maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Comparse personalmente all'udienza del 09/06/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
- 1 - Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, anche considerato che in udienza le parti hanno specificato che Parte_1 assume l'impegno a trasferire gli immobili indicati in ricorso tramite futuro atto
[...] pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni stabilite nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Grottaferrata per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1971, parte 2, serie A volume 1, atto n. 58).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 18/06/2025
Il Presidente est.
CA AS
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