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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1062/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ilenia Ruizzo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio in Marzano Appio (CE) alla Via Piave n. 58 la quale indica per le notificazioni e comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- Appellante
E
- C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Aquilone Paolo (C.F. ) - indirizzo e-mail: - C.F._3 Email_2 indirizzo PEC: t –, - fax 06 77382333, Email_3 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente, con sede in Roma alla Via Cesare Beccaria, n. 29.
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro in data 05.08.2020, la SI.ra , dipendente Parte_1
a tempo indeterminato della società conveniva in giudizio Controparte_2
l' chiedendo l'accertamento del proprio diritto a fruire del congedo CP_1 straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 per l'assistenza
1 alla sorella convivente, , portatrice di handicap in situazione Parte_2 di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, per il periodo dal 20.11.2017 al 26.10.2018.
La ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 26.10.2017, successivamente rettificata quanto alla decorrenza in ragione di assenza per malattia, e di aver trasmesso all' in data 07.12.2017, la CP_1 documentazione integrativa richiesta per comprovare la mancanza o l'inabilità degli altri familiari aventi diritto prioritario all'assistenza; deduceva, quindi, di aver provveduto, alla trasmissione via PEC dell'autocertificazione attestante la propria condizione di unico familiare convivente in grado di prestare assistenza alla sorella, celibe e senza prole, nonché dell'autocertificazione del padre, , Parte_3 unico genitore superstite convivente, che si dichiarava inidoneo all'assistenza poiché anziano e affetto da gravi patologie cardiache;
alle stesse allegava una certificazione medica attestante la condizione clinica del genitore;
asseriva che nonostante la produzione documentale, l' a distanza di due anni dalla CP_1 domanda, con provvedimento del 09.04.2019, notificato il 24.04.2019, rigettava l'istanza amministrativa motivando il diniego per “mancata produzione della documentazione richiesta”; riferiva, quindi, di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento di rigetto rimasto, tuttavia, privo di esito.
Articolate le istanze istruttorie orali, concludeva quindi chiedendo:
“in via principale, previo accertamento dell'assoluta infondatezza della reiezione della domanda di congedo per assistere il familiare con disabilità grave e della motivazione adotta a sostegno del rigetto dall'istituto nazionale della previdenza sociale, per tutti i motivi di cui in premessa, annullare, dichiarare invalido, inefficace, illegittimo e privo di effetti giuridici il provvedimento n. 561537 del 09.04.2019 CP_1 notificato in data 24.04.2019 e tutti gli eventuali atti vvedimenti consequenziali successivi e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della Pt_4 Parte_1
alla fruizione del Congedo per assistere il familiare in disabilità grave per il
[...] do dal 20.11.2017 al 26.10.2018, con ogni consequenziale statuizione di Legge anche in ordine al diritto della ricorrente alla percezione della relativa indennità”, vinte le spese.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' che eccepiva CP_1 in via preliminare la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, contestava l'insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, sostenendo che la documentazione prodotta non dimostrasse la presenza, in capo al genitore, , di patologie invalidanti rientranti Parte_3 tra quelle previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.M. 21 luglio 2000, n. 278, e che la valutazione medico-legale in sede amministrativa non fosse stata correttamente attivata per insufficienza della documentazione sanitaria trasmessa dalla richiedente.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 2040/2023, pubbl. il 25.10.2023, decideva la causa affermando l'insussistenza del presupposto sanitario necessario al superamento dell'ordine di priorità previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001. In particolare, il giudice di prime cure riteneva che la documentazione medica allegata alla domanda amministrativa fosse insufficiente a dimostrare che, al momento della richiesta, il padre della disabile fosse affetto da patologie
2 qualificabili come “invalidanti” ai sensi del citato decreto interministeriale n. 278/2000, escludendo altresì che l'età avanzata potesse costituire un elemento rilevante ai fini dell'accesso al beneficio. Richiamava in motivazione la circolare n. 32 del 2012, che richiede la trasmissione di idonea documentazione CP_1 specialistica all'Unità medico-legale dell'Istituto per l'accertamento delle patologie invalidanti rilevanti. Rilevava, inoltre, l'irrilevanza dell'avvenuto accoglimento, negli anni 2022 e 2023, di successive domande di congedo straordinario presentate dalla medesima ricorrente, osservando che la parte aveva al riguardo depositato i soli provvedimenti di accoglimento, senza esibire la documentazione sanitaria offerta a supporto delle predette istanze, la quale, anche se prodotta, non avrebbe comunque potuto attestare l'esistenza di patologie invalidanti del genitore in ordine al periodo oggetto del giudizio. Rigettava quindi la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato presso questa Corte in data 23.04.2024, ha proposto tempestivo appello , chiedendo la Parte_1 riforma integrale della sentenza impugnata. L'appellante ha censurato in primo luogo la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, rilevando che l'intero giudizio si era svolto nelle forme dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. e che, nonostante i plurimi rinvii disposti dal giudice “per approfondimenti in sede di discussione”, non era stato mai concesso alle parti il termine richiesto per deposito di note difensive, con conseguente compressione della possibilità di sviluppare compiutamente le proprie argomentazioni.
Ha lamentato la valutazione del materiale probatorio compiuta dal Tribunale, deducendo la violazione del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c., non avendo l' mai specificamente contestato l'accoglimento delle successive CP_1 domande di congedo straordinario presentate negli anni 2022 e 2023, fondate sui medesimi requisiti e presupposti e corredate dalla stessa documentazione già prodotta nel 2017. Ha, poi, contestato che il giudice di prime cure avesse omesso di esercitare i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., non disponendo l'acquisizione presso l' della documentazione sanitaria allegata alle domande CP_1 presentate negli anni 2022-2023 comprovante la continuità delle condizioni cliniche rilevanti ai fini dell'ordine di priorità nella fruizione del beneficio.
Infine, ha impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha valorizzato profili - quali l'idoneità della documentazione medica e le modalità di trasmissione della stessa all' - non contemplati nel provvedimento amministrativo di rigetto, CP_1 il quale si era limitato a contestare esclusivamente la mancata produzione della documentazione richiesta. In particolare, ha dedotto che il Tribunale aveva attribuito indebito rilievo alle indicazioni contenute nella circolare n. CP_1
32/2012, la quale non costituisce fonte normativa vincolante, a discapito delle norme poste a tutela della disabilità ed ha affermato che la certificazione medica prodotta nel 2017 e recante timbro dell'Asl era pienamente idonea a dimostrare la presenza, in capo al genitore convivente e ultraottantenne, di patologie di natura cronica e invalidante tali da impedire l'assistenza alla figlia disabile. Ha concluso, quindi, sostenendo che il provvedimento di rigetto dell' fosse illegittimo, CP_1
3 chiedendo l'accertamento del diritto alla fruizione del congedo straordinario e alla relativa indennità per il periodo richiesto con vittoria di spese del doppio grado.
Costituitosi l'Ente appellato ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
1.Deve in via preliminare disattendersi l'eccezione di decadenza, dal momento che il primo Giudice ha ritenuto assorbita la questione precisando “comunque” che la stessa doveva ritenersi “non applicabile trattandosi di prestazione assistenziale”.
L' , a fronte di tale statuizione, non ha proposto -come dovuto-impugnazione CP_1 incidentale, di modo che sul punto si è formato il giudicato che osta all'eventuale rilievo d'ufficio.
2. Infondata è l'eccezione processuale relativa alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa: il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., e parte appellante si è lamentata del fatto che il Tribunale, nonostante i plurimi rinvii disposti “per approfondimenti in sede di discussione”, non avesse mai concesso alle parti il termine richiesto per deposito di note difensive.
Osserva il collegio che, da un lato, nei decreti di trattazione scritta è sempre stato autorizzato il deposito di note ed è stato assicurato lo svolgimento di istruttoria (nella specie di natura documentale), avuto riguardo alla tipologia di controversia;
dall'altro, è stata prevista la facoltà per le parti di opporsi e chiedere la fissazione di un'udienza in presenza (v. da ultimo il decreto del 6.10.2023). Facoltà questa di opposizione che non è stata esercitata dalla difesa ricorrente che ha sempre depositato note scritte, contenenti ampie argomentazioni e richieste istruttorie, formulando reiteratamente e genericamente istanza di rinvio per discussione con termine per (ulteriori) note.
Non si ravvisa dunque una compromissione del diritto di difesa, produttiva di nullità.
3.Nel merito, oggetto del ricorso è il diritto a fruire del congedo straordinario, cioè di un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo un ordine di priorità; per quanto di interesse nella presente fattispecie, ai sensi dell'art. 42 co. 5 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 15 “….. in caso di decesso, mancanza
o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi”.Infatti l'ipotesi che qui rileva è quella del fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, o il
4 convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
La ricorrente – lavoratrice dipendente di - ha agito per ottenere il CP_2 riconoscimento del diritto al congedo dal 19.11.2017 al 26.10.2018 sul presupposto di dover prestare assistenza alla sorella (pacificamente) invalida e convivente, essendo venuta meno la madre (deceduta) ed essendo impossibilitato a provvedervi il padre superstite (vedovo, anziano e malato). Il punto controverso concerne la prova della condizione di inidoneità di quest'ultimo.
A tale fine l'odierna ricorrente aveva prodotto all' – in riscontro alla richiesta CP_1 di integrazione istruttoria - ed ha depositato nel presente giudizio lo stato di famiglia ed il certificato medico con timbro ASL Caserta D.S. n. 14 datato 6.12.2017 dal quale risulta che nato il [...] – quindi già all'epoca Parte_3 ultraottantenne - è affetto da “cardiopatia ischemica cronica in pregresso IMA trattato con duplice bypass aortocoronarico, cardiopatia ipertensiva, dislipidemia mista, insufficienza renale cronica, IPB, poliartrosi” (v. doc. 5 fascicolo di primo grado).
Rileva il collegio che da un lato, dal certificato di stato di famiglia depositato in atti, non risulta alcun altro familiare convivente;
dall'altro, dalla documentazione sanitaria si evince che il genitore superstite, sia per età che per il quadro clinico, non è in condizioni di prestare assistenza all'invalida , Parte_2 portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, affetta da SCHIZOFRENIA INDIFFERENZIATA, IA IT in trattamento con IPOGLICEMIZZANTE ORALE, IPERTENSIONE ARTERIOSA ED EPATOPATIA CRONICA HCV CORRELATA. Il padre, attualmente in età ormai molto avanzata, all'epoca della domanda amministrativa era già anziano ed affetto da un quadro complesso (caratterizzato da patologie croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali e cure specialistiche) che induce a ritenerne l'inidoneità ad occuparsi di un'altra persona non autosufficiente, sia per il soddisfacimento di esigenze quotidiane di vita della stessa che per la regolarità dell'assunzione del trattamento farmacologico.
La certificazione medica, dunque, oltre a presentare il necessario requisito formale di provenienza dal SSN, delinea un quadro corrispondente al presupposto normativo.
Del resto risulta incontestato che, negli anni successivi, l' abbia riconosciuto CP_1
– nel medesimo assetto familiare– il diritto al congedo in favore di Parte_1
per accudire la sorella . Parte ricorrente ha prodotto le domande
[...] Parte_2 telematiche inviate nel 2022 e 2023, mentre l' di contro non ha dimostrato che CP_1
a tali ultime istanze fosse stata allegata una diversa documentazione sanitaria.
L'appello va quindi accolto, riconoscendo il diritto di alla Parte_1 fruizione del congedo per assistere la sorella di handicap Parte_2 grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, per il periodo dal 20.11.2017 al 26.10.2018 ed alla percezione della relativa indennità, con gli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.
5 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla Parte_1 fruizione del congedo per assistere la sorella di handicap Parte_2 grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, per il periodo dal 20.11.2017 al 26.10.2018; condanna l' alla corresponsione della relativa indennità, oltre accessori di CP_1 legge, dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in euro 3.291,00 per il primo grado, ed in euro 3.473,00 per il secondo grado oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Ilenia Ruizzo. Così deciso in Napoli il 27 Novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Rosa Bernardina Cristofano
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