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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/12/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1315/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1315 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Denise Garau, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. Ludovica Pau, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 06.05.2025, e , coniugatisi Parte_1 Parte_2 in Ghilarza con rito concordatario l'11.09.1999, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione erano nate tre figlie,
(il 26.07.2000), (l'08.08.2002) ed (il 16.11.2005), tutte studentesse Per_1 Per_2 Persona_3 universitarie, non economicamente autosufficienti;
(ii) che lavorava alle dipendenze Parte_2 della come operaio, con contratto a tempo indeterminato e redditi Controparte_1
1 lordi medi, nell'ultimo triennio, di circa euro 12.500,00 annui;
(iii) che i redditi medi lordi annui di
, impiegata presso la Legacoop di Oristano con contratto part-time, ammontavano Parte_1
a poco meno di euro 15.000,00 circa;
(iv) che la casa coniugale era condotta in locazione al canone mensile di euro 450,00, oltre oneri condominiali di euro 25,80 al mese;
(v) che l'unione coniugale, caratterizzata per lungo tempo da reciproca soddisfazione, era stata, di recente, gravemente compromessa da imprevedibili incomprensioni e sempre più gravi attriti, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 29.09.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del 29.09.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti di ricevere sostegno da entrambi i genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione della causa,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ); Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ghilarza di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 6 – Parte 2 – Serie A – anno 1999, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti:
a) la casa coniugale, sita a Oristano in via Dante Alighieri n. 18, distinta al Catasto fabbricati al foglio 13, particella 367, subalterno 1, con tutti gli arredi che la compongono, è assegnata Per_ a , che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie , e;
Parte_1 Per_2 Per_1
Per_ b) contribuirà al mantenimento delle figlie , ed , non Parte_2 Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, mediante la corresponsione di un assegno di complessivo di euro 450,00 mensili (di cui euro 50,00 per , euro 200,00 per ed euro 200,00 Per_1 Per_2
2 Per_ per ), da versarsi a entro il giorno 15 di ciascun mese;
tale somma Parte_1 verrà rivalutata ai fini ISTAT ogni dodici mesi, come per legge;
c) rifonderà a il 50% delle concordate e documentate spese Parte_2 Parte_1 mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e straordinarie sostenute nell'interesse delle medesime (oltre a quelle elencate si rinvia alle linee guida del CNF del 29.11.2017, che si richiamano integralmente anche per gli aspetti non contemplati);
d) l'assegno unico spettante per la figlia sarà chiesto e percepito dalla madre Persona_3
nella misura del 100%, con espressa rinuncia del signor alla Parte_1 Pt_2 propria quota del 50%;
e) I coniugi dichiarano e riconoscono che le somme di denaro depositate nel conto corrente e nella postpay evolution, ai medesimi intestati, costituiscono beni personali di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
f) il canone di locazione della casa coniugale, sita in Oristano, Via Dante Alighieri n. 18, verrà corrisposto dalla signora , assegnataria della casa, unitamente alle spese Pt_1 condominiali;
g) l'autovettura Micro Compact Car Smart, targata BG262AN, cointestata al signor
[...]
e alla figlia resterà nella materiale disponibilità esclusiva di quest'ultimo il Pt_2 Per_2 quale provvederà personalmente a tutte le relative spese;
h) ciascuno dei coniugi si dichiara economicamente indipendente e, pertanto, ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
i) i coniugi non hanno null'altro da pretendere, oltre a quanto sopra indicato;
j) le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1315 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Denise Garau, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. Ludovica Pau, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 06.05.2025, e , coniugatisi Parte_1 Parte_2 in Ghilarza con rito concordatario l'11.09.1999, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: (i) che dalla loro unione erano nate tre figlie,
(il 26.07.2000), (l'08.08.2002) ed (il 16.11.2005), tutte studentesse Per_1 Per_2 Persona_3 universitarie, non economicamente autosufficienti;
(ii) che lavorava alle dipendenze Parte_2 della come operaio, con contratto a tempo indeterminato e redditi Controparte_1
1 lordi medi, nell'ultimo triennio, di circa euro 12.500,00 annui;
(iii) che i redditi medi lordi annui di
, impiegata presso la Legacoop di Oristano con contratto part-time, ammontavano Parte_1
a poco meno di euro 15.000,00 circa;
(iv) che la casa coniugale era condotta in locazione al canone mensile di euro 450,00, oltre oneri condominiali di euro 25,80 al mese;
(v) che l'unione coniugale, caratterizzata per lungo tempo da reciproca soddisfazione, era stata, di recente, gravemente compromessa da imprevedibili incomprensioni e sempre più gravi attriti, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 29.09.2025, i coniugi hanno confermato di non intendere riconciliarsi e hanno insistito affinché fosse pronunciata la separazione, con contestuale omologa dell'accordo sulle relative condizioni.
§§§
3. Emerge dagli atti di causa e dalla manifestazione della volontà di non riconciliarsi, contenuta nel ricorso, personalmente sottoscritto, e ribadita nelle note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del 29.09.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno già interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero. La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
4. Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi che, quanto ai diritti indisponibili, sono idonee a garantire il diritto delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti di ricevere sostegno da entrambi i genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione della causa,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ); Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ghilarza di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 6 – Parte 2 – Serie A – anno 1999, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti:
a) la casa coniugale, sita a Oristano in via Dante Alighieri n. 18, distinta al Catasto fabbricati al foglio 13, particella 367, subalterno 1, con tutti gli arredi che la compongono, è assegnata Per_ a , che continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie , e;
Parte_1 Per_2 Per_1
Per_ b) contribuirà al mantenimento delle figlie , ed , non Parte_2 Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, mediante la corresponsione di un assegno di complessivo di euro 450,00 mensili (di cui euro 50,00 per , euro 200,00 per ed euro 200,00 Per_1 Per_2
2 Per_ per ), da versarsi a entro il giorno 15 di ciascun mese;
tale somma Parte_1 verrà rivalutata ai fini ISTAT ogni dodici mesi, come per legge;
c) rifonderà a il 50% delle concordate e documentate spese Parte_2 Parte_1 mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e straordinarie sostenute nell'interesse delle medesime (oltre a quelle elencate si rinvia alle linee guida del CNF del 29.11.2017, che si richiamano integralmente anche per gli aspetti non contemplati);
d) l'assegno unico spettante per la figlia sarà chiesto e percepito dalla madre Persona_3
nella misura del 100%, con espressa rinuncia del signor alla Parte_1 Pt_2 propria quota del 50%;
e) I coniugi dichiarano e riconoscono che le somme di denaro depositate nel conto corrente e nella postpay evolution, ai medesimi intestati, costituiscono beni personali di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
f) il canone di locazione della casa coniugale, sita in Oristano, Via Dante Alighieri n. 18, verrà corrisposto dalla signora , assegnataria della casa, unitamente alle spese Pt_1 condominiali;
g) l'autovettura Micro Compact Car Smart, targata BG262AN, cointestata al signor
[...]
e alla figlia resterà nella materiale disponibilità esclusiva di quest'ultimo il Pt_2 Per_2 quale provvederà personalmente a tutte le relative spese;
h) ciascuno dei coniugi si dichiara economicamente indipendente e, pertanto, ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
i) i coniugi non hanno null'altro da pretendere, oltre a quanto sopra indicato;
j) le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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