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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2024, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N. 26442/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26442 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
TRA
, nato a [...] l'[...], CF: Parte_1 C.F._1
, ed ivi residente a[...], difensore
[...]
di sé stesso;
-ATTORE -
CONTRO
nato a [...] il [...], ammiraglio isp. Controparte_1
Capo comandante generale del Corpo delle Organizzazione_1
, espletante servizio presso la sede in Roma al viale
[...]
dell'arte 16 cf. , C.F._2 Controparte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]\A, ammiraglio isp. Direttore marittimo della Campania e comandante della di Organizzazione_1 Org_2
CF , , nato a [...] C.F._3 Parte_2
(Na) il 19.3.1968, residente in [...], C.V. Caposervizio polizia marittima e contenzioso della di cf , Organizzazione_1 Org_2 C.F._4
, nato a [...] [...], residente ivi alla via Parte_3 Org_2
Croci Santa Lucia al Monte 15, addetto C np 3cl alla sezione demanio-ambiente polizia marittima difesa marittima e costiera della di cf , Organizzazione_1 Org_2 C.F._5
, nato a [...] [...] e ivi residente alla Parte_4 Org_2
via Montevergine 39 , addetto SC 2cl np alla sezione demanio- ambiente polizia marittima difesa marittima e costiera della di cf Organizzazione_1 Org_2 C.F._6 CP_3
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla via
[...]
Annunziata 34 , addetto 1 Lgt alla sezione demanio-ambiente polizia marittima difesa marittima e costiera della Org_1
di cf tutti rappresentati e
[...] Org_2 C.F._7
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui Org_2
ope legis domiciliano alla via Diaz, 11 giusta procura in atti;
-CONVENUTI –
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2023 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, i convenuti indicati in epigrafe al fine di
- 2 -
vederli condannare, previa pronuncia di responsabilità a loro carico, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
L'attore deduceva, in particolare: - di essere stato socio ordinario dell – dal Organizzazione_3
1976 al gennaio 2017, epoca in cui veniva emesso provvedimento di “espulsione” da parte della suddetta Associazione, su richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- che, Controparte_4
nonostante l'espulsione, si era sempre recato liberamente nel predetto Circolo sino alla data del 17.06.2020, allorquando, recatosi sul posto per accedere agli scogli, gli veniva vietato l'ingresso; - che, pertanto, si rivolgeva alla
[...]
chiedendone l'intervento ai fini della Organizzazione_4
rimozione delle barriere di filo spinato apposte sugli scogli antistanti e contigui;
- che, precedentemente, in data 4.6.2020, perveniva esposto alla Capitaneria di di con Org_1 Org_2
indicazione in sede di firma “AVV. , con il quale si Parte_1
segnalavano, all'interno del di presunte Organizzazione_3 Org_2
violazioni demaniali e utilizzi vietati di banchina in concessione da parte di Unità da diporto appartenenti a soggetti asseritamente non legittimati ad usarne;
- che, dal predetto esposto, scaturiva una delega d'indagine da parte della locale Procura della Repubblica a mezzo della P.G. operante;
- che, tuttavia, l'istante non riconosceva la paternità dell'esposto, ragion per cui richiedeva l'accesso agli atti del procedimento penale, R.G. 304546/2020, conclusosi con provvedimento di archiviazione, al fine di conoscere i nominativi delle persone che avevano riferito
- 3 -
informazioni sulla sua passata appartenenza al sodalizio sportivo;
- che a tali richieste veniva dato riscontro negativo.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità dei convenuti per “l'attività diffamatoria nei confronti dell'istante e quindi per aver leso la sua reputazione, immagine, onore, dignità, prestigio sociale e quant'altro”; di condannarli, per l'effetto, “al risarcimento di tutti i danni, non patrimoniali, patiti e patiendi, passati, presenti e futuri, alla vita di relazione, biologico, reputazionale, dell'onore e della dignità, esistenziale, come in premessa elencati e qui per ripetuti ed inoltre per i cd. danni “punitivi”, e dunque per tutti i danni quali elencati” quantificati in € 4.900,00 o nella diversa somma ritenuta equa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio gli odierni convenuti, i quali eccepivano: - l'improcedibilità della domanda attorea;
- il difetto di legittimazione passiva per essere state, le richieste del Pt_1
rivolte personalmente ad Agenti e ad Ufficiali di PG a fronte di un'attività istituzionale riferibile all'amministrazione di appartenenza e non ai singoli dipendenti;
- la nullità della domanda per incertezza circa i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda stessa, ex art. 163, n. 4, c.p.c.; -
l'infondatezza della pretesa attorea, essendo escluso in radice che l'atto di informativa d'indagine da parte della polizia giudiziaria all'Ufficio del Pubblico Ministero possa integrare i presupposti della diffamazione o della lesione del decoro delle persone menzionate nella documentazione relativa.
- 4 -
Con ordinanza del 23.4.2021, venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., mentre, all'udienza del 12.10.21, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di istanza di ricusazione presentata dal in data Pt_1
24.1.22 nei confronti del giudice onorario dott.ssa Aulicino
Stefania, subentrata nel ruolo del dott. Magistro e assegnataria del procedimento de quo, con ordinanza del 27.1.22 il processo veniva sospeso.
Nondimeno, a seguito di rinuncia all'azione, in sede di reclamo, all'udienza del 9.3.22, l'istanza veniva dichiarata improcedibile e, con ordinanza del 24.5.22, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Purtuttavia, a seguito di nuova istanza di ricusazione presentata dal in data 8.9.2022 nei confronti della scrivente, il Pt_1
procedimento veniva nuovamente sospeso.
Con ordinanza del 27.10.22, l'istanza di ricusazione veniva rigettata per mancanza dei presupposti ex lege richiesti ed il processo veniva riassunto in data 18.11.22.
Alla successiva udienza del 17.10.23, rilevato che il Pt_1
depositava note di trattazione scritta non autorizzate mentre i convenuti non comparivano, il procedimento veniva rinviato ex artt. 181/309 c.p.c.
- 5 -
Infine, all'udienza del 5.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Parte attrice chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione della propria reputazione.
A tal fine, si duole che, in data 4.6.2020, perveniva esposto alla di firmato “AVV. , in Organizzazione_1 Org_2 Parte_1
cui si segnalavano, all'interno del di Organizzazione_3 Org_2
presunte violazioni demaniali e utilizzi vietati di banchina in concessione, da parte di Unità da diporto appartenenti a soggetti asseritamente non legittimati ad usarne.
A seguito dell'esposto, scaturiva una delega d'indagine alla Polizia
Giudiziaria da parte della locale Procura della Repubblica.
Tuttavia, esso attore non riconosceva la paternità dell'esposto, ragion per cui richiedeva l'accesso agli atti del procedimento penale, R.G. 304546/2020 (che poi si concludeva con un provvedimento di archiviazione), al fine di conoscere i nominativi delle persone che avevano riferito informazioni sulla sua passata appartenenza al sodalizio sportivo, ricevendo un diniego.
Individuato il thema decidendi, ne deriva, innanzitutto, un difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
La legittimazione passiva invero si risolve nella titolarità del potere di resistere in giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto controverso. Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam consiste
- 6 -
nell'accertare se, in forza della mera prospettazione del rapporto controverso data dall'istante, il convenuto sia il soggetto nei confronti del quale possa essere emessa pronuncia giudiziale.
Ne deriva che, alla luce di una valutazione in astratto e sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore,
l'eventuale diffamazione sarebbe al limite addebitabile al solo autore della trasmissione dell'atto alla Procura e non ai soggetti citati in giudizio che si sono limitati ad assumere le relative informazioni, nell'ambito dell'attività di indagine delegata dalla competente Procura.
Va poi osservato, nel merito, che non si ritiene, in ogni caso, raggiunta la prova del danno, così come prospettato in citazione, che – secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, ex art. 2697 cc – deve essere provato da colui che agisce in giudizio invocando la responsabilità del convenuto.
Non risultano, nel caso di specie, provati gli estremi dell'asserita diffamazione, incombendo sull'attore la prova di dimostrare l'effettivo danno patito, anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Corte d'Appello di
L'Aquila, 27/01/2020, n. 132). Anche la Suprema Corte ha statuito sul punto che “nella diffamazione, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, ma richiede che ne
- 7 -
sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici”
(Cassazione Civile, sezione III, n. 24474/2014).
Ricorre, in ogni caso, l'esimente dell'adempimento del dovere nell'esercizio di una funzione pubblica, quale quella di svolgimento di attività di indagine disposta dal P.M., ex art 51 c.p.
Va infine evidenziato che le richieste istruttorie articolate dall'attore non sono state ammesse in quanto del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum e all'oggetto della domanda giudiziale.
Invero, le deduzioni e le richieste di prova formulate da parte attrice nel presente procedimento riguardano temi estranei alla materia del contendere, quali le relazioni interpersonali nell'ambito del circolo privato Canottieri di Napoli, l'asserita mancata eliminazione di barriere laterali alla scogliera antistante e contigua allo stesso o, ancora, la mancata applicazione, da parte dell'Autorità Portuale e della , della Org_2 Organizzazione_5
sentenza della Cassazione n. 5500/92, che chiariva la natura giuridica dell'edificio adibito a sede del circolo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
- 8 -
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore dei convenuti, Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli il 21.3.2024 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 9 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26442 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
TRA
, nato a [...] l'[...], CF: Parte_1 C.F._1
, ed ivi residente a[...], difensore
[...]
di sé stesso;
-ATTORE -
CONTRO
nato a [...] il [...], ammiraglio isp. Controparte_1
Capo comandante generale del Corpo delle Organizzazione_1
, espletante servizio presso la sede in Roma al viale
[...]
dell'arte 16 cf. , C.F._2 Controparte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]\A, ammiraglio isp. Direttore marittimo della Campania e comandante della di Organizzazione_1 Org_2
CF , , nato a [...] C.F._3 Parte_2
(Na) il 19.3.1968, residente in [...], C.V. Caposervizio polizia marittima e contenzioso della di cf , Organizzazione_1 Org_2 C.F._4
, nato a [...] [...], residente ivi alla via Parte_3 Org_2
Croci Santa Lucia al Monte 15, addetto C np 3cl alla sezione demanio-ambiente polizia marittima difesa marittima e costiera della di cf , Organizzazione_1 Org_2 C.F._5
, nato a [...] [...] e ivi residente alla Parte_4 Org_2
via Montevergine 39 , addetto SC 2cl np alla sezione demanio- ambiente polizia marittima difesa marittima e costiera della di cf Organizzazione_1 Org_2 C.F._6 CP_3
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla via
[...]
Annunziata 34 , addetto 1 Lgt alla sezione demanio-ambiente polizia marittima difesa marittima e costiera della Org_1
di cf tutti rappresentati e
[...] Org_2 C.F._7
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui Org_2
ope legis domiciliano alla via Diaz, 11 giusta procura in atti;
-CONVENUTI –
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2023 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Napoli, i convenuti indicati in epigrafe al fine di
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vederli condannare, previa pronuncia di responsabilità a loro carico, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
L'attore deduceva, in particolare: - di essere stato socio ordinario dell – dal Organizzazione_3
1976 al gennaio 2017, epoca in cui veniva emesso provvedimento di “espulsione” da parte della suddetta Associazione, su richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- che, Controparte_4
nonostante l'espulsione, si era sempre recato liberamente nel predetto Circolo sino alla data del 17.06.2020, allorquando, recatosi sul posto per accedere agli scogli, gli veniva vietato l'ingresso; - che, pertanto, si rivolgeva alla
[...]
chiedendone l'intervento ai fini della Organizzazione_4
rimozione delle barriere di filo spinato apposte sugli scogli antistanti e contigui;
- che, precedentemente, in data 4.6.2020, perveniva esposto alla Capitaneria di di con Org_1 Org_2
indicazione in sede di firma “AVV. , con il quale si Parte_1
segnalavano, all'interno del di presunte Organizzazione_3 Org_2
violazioni demaniali e utilizzi vietati di banchina in concessione da parte di Unità da diporto appartenenti a soggetti asseritamente non legittimati ad usarne;
- che, dal predetto esposto, scaturiva una delega d'indagine da parte della locale Procura della Repubblica a mezzo della P.G. operante;
- che, tuttavia, l'istante non riconosceva la paternità dell'esposto, ragion per cui richiedeva l'accesso agli atti del procedimento penale, R.G. 304546/2020, conclusosi con provvedimento di archiviazione, al fine di conoscere i nominativi delle persone che avevano riferito
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informazioni sulla sua passata appartenenza al sodalizio sportivo;
- che a tali richieste veniva dato riscontro negativo.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la responsabilità dei convenuti per “l'attività diffamatoria nei confronti dell'istante e quindi per aver leso la sua reputazione, immagine, onore, dignità, prestigio sociale e quant'altro”; di condannarli, per l'effetto, “al risarcimento di tutti i danni, non patrimoniali, patiti e patiendi, passati, presenti e futuri, alla vita di relazione, biologico, reputazionale, dell'onore e della dignità, esistenziale, come in premessa elencati e qui per ripetuti ed inoltre per i cd. danni “punitivi”, e dunque per tutti i danni quali elencati” quantificati in € 4.900,00 o nella diversa somma ritenuta equa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio gli odierni convenuti, i quali eccepivano: - l'improcedibilità della domanda attorea;
- il difetto di legittimazione passiva per essere state, le richieste del Pt_1
rivolte personalmente ad Agenti e ad Ufficiali di PG a fronte di un'attività istituzionale riferibile all'amministrazione di appartenenza e non ai singoli dipendenti;
- la nullità della domanda per incertezza circa i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda stessa, ex art. 163, n. 4, c.p.c.; -
l'infondatezza della pretesa attorea, essendo escluso in radice che l'atto di informativa d'indagine da parte della polizia giudiziaria all'Ufficio del Pubblico Ministero possa integrare i presupposti della diffamazione o della lesione del decoro delle persone menzionate nella documentazione relativa.
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Con ordinanza del 23.4.2021, venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., mentre, all'udienza del 12.10.21, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di istanza di ricusazione presentata dal in data Pt_1
24.1.22 nei confronti del giudice onorario dott.ssa Aulicino
Stefania, subentrata nel ruolo del dott. Magistro e assegnataria del procedimento de quo, con ordinanza del 27.1.22 il processo veniva sospeso.
Nondimeno, a seguito di rinuncia all'azione, in sede di reclamo, all'udienza del 9.3.22, l'istanza veniva dichiarata improcedibile e, con ordinanza del 24.5.22, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Purtuttavia, a seguito di nuova istanza di ricusazione presentata dal in data 8.9.2022 nei confronti della scrivente, il Pt_1
procedimento veniva nuovamente sospeso.
Con ordinanza del 27.10.22, l'istanza di ricusazione veniva rigettata per mancanza dei presupposti ex lege richiesti ed il processo veniva riassunto in data 18.11.22.
Alla successiva udienza del 17.10.23, rilevato che il Pt_1
depositava note di trattazione scritta non autorizzate mentre i convenuti non comparivano, il procedimento veniva rinviato ex artt. 181/309 c.p.c.
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Infine, all'udienza del 5.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Parte attrice chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione della propria reputazione.
A tal fine, si duole che, in data 4.6.2020, perveniva esposto alla di firmato “AVV. , in Organizzazione_1 Org_2 Parte_1
cui si segnalavano, all'interno del di Organizzazione_3 Org_2
presunte violazioni demaniali e utilizzi vietati di banchina in concessione, da parte di Unità da diporto appartenenti a soggetti asseritamente non legittimati ad usarne.
A seguito dell'esposto, scaturiva una delega d'indagine alla Polizia
Giudiziaria da parte della locale Procura della Repubblica.
Tuttavia, esso attore non riconosceva la paternità dell'esposto, ragion per cui richiedeva l'accesso agli atti del procedimento penale, R.G. 304546/2020 (che poi si concludeva con un provvedimento di archiviazione), al fine di conoscere i nominativi delle persone che avevano riferito informazioni sulla sua passata appartenenza al sodalizio sportivo, ricevendo un diniego.
Individuato il thema decidendi, ne deriva, innanzitutto, un difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
La legittimazione passiva invero si risolve nella titolarità del potere di resistere in giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto controverso. Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam consiste
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nell'accertare se, in forza della mera prospettazione del rapporto controverso data dall'istante, il convenuto sia il soggetto nei confronti del quale possa essere emessa pronuncia giudiziale.
Ne deriva che, alla luce di una valutazione in astratto e sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore,
l'eventuale diffamazione sarebbe al limite addebitabile al solo autore della trasmissione dell'atto alla Procura e non ai soggetti citati in giudizio che si sono limitati ad assumere le relative informazioni, nell'ambito dell'attività di indagine delegata dalla competente Procura.
Va poi osservato, nel merito, che non si ritiene, in ogni caso, raggiunta la prova del danno, così come prospettato in citazione, che – secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, ex art. 2697 cc – deve essere provato da colui che agisce in giudizio invocando la responsabilità del convenuto.
Non risultano, nel caso di specie, provati gli estremi dell'asserita diffamazione, incombendo sull'attore la prova di dimostrare l'effettivo danno patito, anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Corte d'Appello di
L'Aquila, 27/01/2020, n. 132). Anche la Suprema Corte ha statuito sul punto che “nella diffamazione, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, ma richiede che ne
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sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici”
(Cassazione Civile, sezione III, n. 24474/2014).
Ricorre, in ogni caso, l'esimente dell'adempimento del dovere nell'esercizio di una funzione pubblica, quale quella di svolgimento di attività di indagine disposta dal P.M., ex art 51 c.p.
Va infine evidenziato che le richieste istruttorie articolate dall'attore non sono state ammesse in quanto del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum e all'oggetto della domanda giudiziale.
Invero, le deduzioni e le richieste di prova formulate da parte attrice nel presente procedimento riguardano temi estranei alla materia del contendere, quali le relazioni interpersonali nell'ambito del circolo privato Canottieri di Napoli, l'asserita mancata eliminazione di barriere laterali alla scogliera antistante e contigua allo stesso o, ancora, la mancata applicazione, da parte dell'Autorità Portuale e della , della Org_2 Organizzazione_5
sentenza della Cassazione n. 5500/92, che chiariva la natura giuridica dell'edificio adibito a sede del circolo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore dei convenuti, Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli il 21.3.2024 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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