Art. 21. ((All'insegnamento delle varie materie nella scuola ufficiali della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze provvedera' affidandone l'incarico, da rinnovarsi anno per anno, ad ufficiali della Regia guardia di finanza e del Regio esercito ovvero a funzionari dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A, in attivita' di servizio e di grado non inferiore al settimo, o a quanti abbiano titolo per l'insegnamento)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il Regio D.L. 1933, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1933, n. 816 , ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni che regolano l'istituzione ed il funzionamento della Scuole allievi ufficiali della Regia guardia di finanza, d'ordinamento degli studi che in essa si svolgono e la nomina a sottotenente, nonehe' le disposizioni di cui agli articoli 14 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, numero 3170 , e 6 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844 , continuano ad avere vigore fino al 30 settembre 1934, con le limitazioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze".
Il Regio D.L. 1933, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1933, n. 816 , ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni che regolano l'istituzione ed il funzionamento della Scuole allievi ufficiali della Regia guardia di finanza, d'ordinamento degli studi che in essa si svolgono e la nomina a sottotenente, nonehe' le disposizioni di cui agli articoli 14 del R. decreto legislativo 31 dicembre 1923, numero 3170 , e 6 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844 , continuano ad avere vigore fino al 30 settembre 1934, con le limitazioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze".