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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1030/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1030 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (3.8.1973 - c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Maria Scambia del
Foro di Reggio Calabria) e il in persona del Controparte_1 CP_2
(c.f. - domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta Elettronica del Docente”, previsto dall'art. 1 co. 121 L.107/2015, dal D.P.C.M. 23 settembre 2015 e dalla successiva nota M.I.U.R. n.
15219 del 15 ottobre 2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici
1 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del . Controparte_1
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del predetto , in forza di più contratti a CP_1
tempo determinato, dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023 e più dettagliatamente, per l'a.s.
2019/2020 dal 7.11.2019 al 10.6.2020; per l'a.s. 2020/2021 dal 23.10.2020 al 30.11.2020 e dal 10.12.2020 al 12.6.2021; per l'a.s. 2021/2022 dal 28.9.2021 al 10.6.2022 e per l'a.s.
2022/2023 dal 3.10.2022 al 10.6.2023;
- che, a fronte di tale attività regolarmente svolta, il non Controparte_1 ha tuttavia istituito in suo favore la già menzionata Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado quale beneficio economico espressamente introdotto dall'art. 1 co.121 L.107/2015.
- di aver inutilmente inoltrato al diffida e costituzione in mora per il mancato CP_1 riconoscimento del benificio economico di € 500,00 annui - c.d. “Carta elettronica del docente”, tramite pec in data 18 novembre 2023, allegando le relative ricevute pec al ricorso.
Ritenendo contra legem l'essere stato tale beneficio riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli – come lei - con contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente si è quindi determinata all'introduzione del presente giudizio.
Il resistente si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della domanda sia perché parte ricorrente non avrebbe documentato, pur essendone onerata, né di essere dipendente a tempo determinato con incarico annuale, né di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus, né di aver effettuato spese per acquisti ammissibili, sia perché la «carta elettronica del docente» non attribuirebbe un incremento stipendiale, non avendo natura retributiva, bensì la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente monetizzando l'onere di autoformazione impostogli ed altresì perché non viene rispettato il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il Tribunale ritiene che la pretesa della ricorrente sia infondata, nei termini di seguito evidenziati.
2 L'art. 1 co. 121 L. 107/2015 dispone che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd.
Carta docente). La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Tale disposizione di massima è stata poi integrata e resa concretamente operativa con
D.P.C.M. (rispettivamente datati 23.9.2015 e 28.11.2016) elaborati ai sensi del successivo comma 122, i quali prevedono in buona sostanza che: a) la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute;
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari (art. 3, co. 1,
D.P.C.M. 28.11.2016); b) essa non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2 D.P.C.M. 28.11.2016); c) le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016).
La normativa suddetta, così ricostruita, impone quindi al un preciso Controparte_1
obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte dello stesso ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad CP_1
applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
3 Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così Trib. Vicenza,
30.11.2022).
3. La limitazione al solo personale docente con contratto a tempo indeterminato dell'erogazione di tale prestazione funzionale all'aggiornamento e alla formazione professionale, per come posta in essere e sostenuta dall'Amministrazione resistente, è però in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE), per come dichiarato dalla Corte di Giustizia europea nei seguenti termini: «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (ordinanza CGUE – VI sezione –
C/450-21 del 18.5.2022).
Considerato che i docenti a tempo determinato sono con ogni evidenza comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo
4 mansioni e funzioni), se ne deve concludere – conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito - che la valorizzazione della mera natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio comporti una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
In questo stesso senso, d'altronde, si è pronunziato – seppure ovviamente in altro ambito e con diverso profilo - il Consiglio di Stato con sentenza 1842/2022, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Da ultimo, e sempre nel segno interpretativo fin qui delineato, è richiamabile ai fini di tale necessaria equiparazione anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di retribuzione professionale docenti, da riconoscersi per l'appunto a tutto il personale docente ed educativo, anche a tempo determinato (Cass., 20015/2018, richiamata da ultimo da Cass.
6293/2020).
Tale ricostruzione ha trovato da ultimo avallo proprio nella giurisprudenza più recente della
Corte (Cass., 29961/2023), che ha riconosciuto la spettanza di tale beneficio anche al personale cd. precario assunto con un contratto a tempo determinato, con scadenza fino al 30 giugno oppure 31 agosto, e quindi per l'intero anno scolastico o quanto meno fino alla fine delle attività didattiche.
Alla luce dei principi di diritto sopra espressi deve ritenersi che il diritto di credito del docente precario postuli la conclusione di contratti di insegnamento per l'intero anno scolastico (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche, ovvero sino al 30 giugno di ogni a.s., atteso che tale beneficio si connota in senso teleologico-temporale costituendo un ausilio economico previsto solo nel caso di attività didattica annuale caratterizzata da una programmazione articolata per l'intero anno scolastico.
5 Il ricorso è pertanto infondato perché i periodi di supplenza della ricorrente, sebbene superiori ai centottanta giorni richiesti dall'art.489 co.1 D.Lgs n, 297/1994 per considerare valido ai fini del servizio l'intero anno scolastico, non integrano tale durata minima con conseguente assenza di una pianificazione della programmazione didattica su base annuale.
In tali termini il ricorso va quindi respinto.
Appare infatti evidente la diversità tra la ratio del termine di centottanta giorni appena citato
(far considerare valido un anno di servizio pur se frammentario e intermittente) e la correlazione necessaria tra Carta del docente e programmazione prolungata e articolata dell'attività d'insegnamento.
4. La presenza di un contrasto giurisprudenziale quanto alla rilevanza del già citato requisito temporale dei centottanta giorni ex art.489 co.1 D.Lgs n, 297/1994, testimoniato dalla presenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi fatta propria dalla ricorrente, giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni altra istanza Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa itegralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 21.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.2.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1030 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (3.8.1973 - c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Maria Scambia del
Foro di Reggio Calabria) e il in persona del Controparte_1 CP_2
(c.f. - domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta Elettronica del Docente”, previsto dall'art. 1 co. 121 L.107/2015, dal D.P.C.M. 23 settembre 2015 e dalla successiva nota M.I.U.R. n.
15219 del 15 ottobre 2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici
1 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con contratto a tempo determinato alle dipendenze del . Controparte_1
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del predetto , in forza di più contratti a CP_1
tempo determinato, dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023 e più dettagliatamente, per l'a.s.
2019/2020 dal 7.11.2019 al 10.6.2020; per l'a.s. 2020/2021 dal 23.10.2020 al 30.11.2020 e dal 10.12.2020 al 12.6.2021; per l'a.s. 2021/2022 dal 28.9.2021 al 10.6.2022 e per l'a.s.
2022/2023 dal 3.10.2022 al 10.6.2023;
- che, a fronte di tale attività regolarmente svolta, il non Controparte_1 ha tuttavia istituito in suo favore la già menzionata Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado quale beneficio economico espressamente introdotto dall'art. 1 co.121 L.107/2015.
- di aver inutilmente inoltrato al diffida e costituzione in mora per il mancato CP_1 riconoscimento del benificio economico di € 500,00 annui - c.d. “Carta elettronica del docente”, tramite pec in data 18 novembre 2023, allegando le relative ricevute pec al ricorso.
Ritenendo contra legem l'essere stato tale beneficio riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli – come lei - con contratto di lavoro a tempo determinato, la ricorrente si è quindi determinata all'introduzione del presente giudizio.
Il resistente si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della domanda sia perché parte ricorrente non avrebbe documentato, pur essendone onerata, né di essere dipendente a tempo determinato con incarico annuale, né di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus, né di aver effettuato spese per acquisti ammissibili, sia perché la «carta elettronica del docente» non attribuirebbe un incremento stipendiale, non avendo natura retributiva, bensì la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente monetizzando l'onere di autoformazione impostogli ed altresì perché non viene rispettato il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il Tribunale ritiene che la pretesa della ricorrente sia infondata, nei termini di seguito evidenziati.
2 L'art. 1 co. 121 L. 107/2015 dispone che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (di qui in avanti: cd.
Carta docente). La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Tale disposizione di massima è stata poi integrata e resa concretamente operativa con
D.P.C.M. (rispettivamente datati 23.9.2015 e 28.11.2016) elaborati ai sensi del successivo comma 122, i quali prevedono in buona sostanza che: a) la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute;
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari (art. 3, co. 1,
D.P.C.M. 28.11.2016); b) essa non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2 D.P.C.M. 28.11.2016); c) le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016).
La normativa suddetta, così ricostruita, impone quindi al un preciso Controparte_1
obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte dello stesso ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad CP_1
applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
3 Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6 D.P.C.M. 28.11.2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così Trib. Vicenza,
30.11.2022).
3. La limitazione al solo personale docente con contratto a tempo indeterminato dell'erogazione di tale prestazione funzionale all'aggiornamento e alla formazione professionale, per come posta in essere e sostenuta dall'Amministrazione resistente, è però in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE), per come dichiarato dalla Corte di Giustizia europea nei seguenti termini: «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (ordinanza CGUE – VI sezione –
C/450-21 del 18.5.2022).
Considerato che i docenti a tempo determinato sono con ogni evidenza comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo
4 mansioni e funzioni), se ne deve concludere – conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito - che la valorizzazione della mera natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio comporti una violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
In questo stesso senso, d'altronde, si è pronunziato – seppure ovviamente in altro ambito e con diverso profilo - il Consiglio di Stato con sentenza 1842/2022, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Da ultimo, e sempre nel segno interpretativo fin qui delineato, è richiamabile ai fini di tale necessaria equiparazione anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di retribuzione professionale docenti, da riconoscersi per l'appunto a tutto il personale docente ed educativo, anche a tempo determinato (Cass., 20015/2018, richiamata da ultimo da Cass.
6293/2020).
Tale ricostruzione ha trovato da ultimo avallo proprio nella giurisprudenza più recente della
Corte (Cass., 29961/2023), che ha riconosciuto la spettanza di tale beneficio anche al personale cd. precario assunto con un contratto a tempo determinato, con scadenza fino al 30 giugno oppure 31 agosto, e quindi per l'intero anno scolastico o quanto meno fino alla fine delle attività didattiche.
Alla luce dei principi di diritto sopra espressi deve ritenersi che il diritto di credito del docente precario postuli la conclusione di contratti di insegnamento per l'intero anno scolastico (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche, ovvero sino al 30 giugno di ogni a.s., atteso che tale beneficio si connota in senso teleologico-temporale costituendo un ausilio economico previsto solo nel caso di attività didattica annuale caratterizzata da una programmazione articolata per l'intero anno scolastico.
5 Il ricorso è pertanto infondato perché i periodi di supplenza della ricorrente, sebbene superiori ai centottanta giorni richiesti dall'art.489 co.1 D.Lgs n, 297/1994 per considerare valido ai fini del servizio l'intero anno scolastico, non integrano tale durata minima con conseguente assenza di una pianificazione della programmazione didattica su base annuale.
In tali termini il ricorso va quindi respinto.
Appare infatti evidente la diversità tra la ratio del termine di centottanta giorni appena citato
(far considerare valido un anno di servizio pur se frammentario e intermittente) e la correlazione necessaria tra Carta del docente e programmazione prolungata e articolata dell'attività d'insegnamento.
4. La presenza di un contrasto giurisprudenziale quanto alla rilevanza del già citato requisito temporale dei centottanta giorni ex art.489 co.1 D.Lgs n, 297/1994, testimoniato dalla presenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi fatta propria dalla ricorrente, giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, ogni altra istanza Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa itegralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 21.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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