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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 239/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. ID DE Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2392024 VG promosso da:
Notaio del distretto di Terni, C.F. , Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo de Bellis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Cacciatori delle Alpi 28;
RECLAMANTE contro
Controparte_1
in persona del Conservatore pro tempore, con sede in Terni, via Aulo
[...]
Pompeo n. 4, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Ancona, sua sede, PEC: vvocaturastato.i; E_1 Email_2
RECLAMATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA pagina 1 di 16 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “In via incidentale e preliminare nel merito:
1.1 Previa valutazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art 157 L.n. n. 3, nella parte in cui non prevede la perentorietà del termine per il deposito della decisione da parte della Commissione, in riferimento all'art 3 Cost. rispetto alle fattispecie assimilabili come indicate in narrativa ed agli art. 24 e 111 Cost. per lesione del diritto alla difesa e ad un equo processo, anche per contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
1.2. accertare e dichiarare, in ogni caso, la violazione del termine di cui all'art.
157 L.n. n.3 e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione disciplinare e/o l'estinzione del procedimento annullando la decisione impugnata.
2.1. Previa valutazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art 146 Ln., come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249 (Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera e, della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in cui fissa la decorrenza della prescrizione ancorando il dies a quo al primo giorno dell'anno successivo per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, in riferimento all'art. 76 della Cost. nonché in riferimento all'art 3
Cost. rispetto alle fattispecie uguali ed assimilabili come indicate in narrativa, ed agli art. 24 e 111 Cost. per lesione del diritto alla difesa e ad un equo processo, anche per contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
2.2. accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione in relazione al
I Fatto Addebitato per tutti gli atti, fatti, ragioni ed eccezioni dedotte in narrativa;
pagina 2 di 16 nel merito in via principale:
3.3. Annullare e/o riformare l'impugnata decisione della Commissione con rifermento ad entrambi i Fatti Addebitati per tutti gli atti, fatti, ragioni ed eccezioni indicate in narrativa, ed in subordine, accertata la ricorrenza delle circostanze attenuanti, disporre la sostituzione delle sanzioni applicate:
- quanto al I fatto Addebitato con sanzione pecuniaria nella misura minima applicabile ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
- quanto al II Fatto Addebitato con la sanzione dell'avvertimento.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: a) Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del procedimento disciplinare n. 2/2022 innanzi alla CO.RE.DI. Marche-Umbria”.
Per il reclamato
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare il ricorso perché infondato in ogni sua parte e conseguentemente confermare la sanzione irrogata per motivi disciplinari dalla Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina di Marche e Umbria. Con vittoria di spese e di onorari di causa.”
Per il P.G.
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia rigettare il reclamo e per l'effetto confermare la decisione impugnata”.
FATTI DI CAUSA
In data 27.07.2022, a seguito dell'ispezione degli atti, repertori e registri del
Notaio Dr. - relativi al biennio 2016/2017 e 2018/2019 - iniziata il Persona_1
24.02.2022 e terminata con verbale “cumulativo” sottoscritto in data 5.02.2022, il Capo dell'Archivio notarile di Terni presentava richiesta di avvio del procedimento disciplinare innanzi alla CO.RE.DI. Marche-Umbria in relazione a due fatti - ritenuti di rilevanza disciplinare, in quanto posti in essere in violazione dell'art. 28 L.N.
Con provvedimento del 7.09.2022, la Presidente della Commissione adita dava avviso dell'inizio del procedimento al capo dell'Archivio Notarile di Terni, al
Presidente del Consiglio Notarile di Terni e all'interessata - Notaio Dr. Per_1
pagina 3 di 16 , in data 19.09.2022, presentava memoria difensiva, sollevando - in Parte_1 rito - rilievi procedurali e contestando - nel merito - entrambi gli addebiti.
In data 27.09.2022, la Commissione - ritenuti gli addebiti non manifestatamente infondati, fissava udienza di discussione per il giorno 8.11.2022.
Svolta la relazione introduttiva, su richiesta del Notaio e con il consenso degli altri interessati, veniva fissata una nuova udienza per la migliore difesa dell'incolpata; il 15.11.2022 il Collegio - ritenute irrilevanti le prove testimoniali richieste dal
Notaio - dava lettura del dispositivo e, in data 29.09.2023, depositava la decisione, che veniva comunicata all'interessata in pari data.
Con il provvedimento gravato, la CO.RE.DI. Marche-Umbria, in applicazione degli artt. 28 e 138, secondo comma, L.N. comminava alla le sanzioni si Per_1 seguito indicate:
- sospensione per mesi sei, in relazione al primo fatto addebitato;
- censura, con riferimento al secondo fatto addebitato, ritenendo applicabile l'art. 136, secondo comma, L. N., non ravvisandosi ipotesi di nullità “inequivoca”.
Quanto ai profili procedimentali, la Commissione, disattendendo le censure sollevate dall'interessata, riteneva pienamente legittimo il verbale ispettivo del
5.07.2022 - che si riferiva, cumulativamente, a due bienni - considerando che il verbale “cumulativo” non fosse vietato da alcuna norma di legge, non pregiudicasse il diritto di difesa del notaio, non incidesse sui termini di prescrizione dell'illecito disciplinare.
Più precisamente, a parere della CO.RE.DI., l'ispezione “cumulativa” sarebbe qualificabile a tutti gli effetti come un'ispezione ordinaria riconducibile all'art 128
L.N.: ed invero, il termine per il compimento dell'ispezione previsto dall'art. 250 del Regolamento notarile (sei mesi) sarebbe un termine meramente ordinatorio -
e non perentorio - per consentire al Conservatore di compiere l'ispezione compatibilmente con le (altre) attività istituzionali dell'Archivio stesso.
Veniva - del pari - disattesa l'eccezione di prescrizione dell'illecito disciplinare sollevata dall'incolpata, in applicazione dell'art. 146 L.N., alla cui stregua “l'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni (…) decorrenti per l'infrazione di
pagina 4 di 16 cui all'art. 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo”.
In particolare, rispetto agli atti contestati nel primo biennio 2016-2017, la
Commissione individuava il dies a quo del termine prescrizionale nel 1° gennaio
2018, con conseguente determinazione del dies ad quem nel 2 gennaio 2023; per gli atti contestati nel biennio 2018-2019, invece, il dies a quo veniva individuato nel 1°gennaio 2020, con conseguente determinazione del dies ad quem nel 2 gennaio 2025.
Di conseguenza, essendo stato il procedimento iniziato nel 2022, non poteva ritenersi decorso il termine di prescrizione, rappresentando l'avvio del procedimento una causa di interruzione della prescrizione.
Nel merito, con riguardo al primo fatto addebitato la Commissione ha accertato la sussistenza dell'illecito disciplinare consistente nella violazione dell'art. 28, comma 1 n. 1, L.N. - alla cui stregua “Il notaro non può ricevere o autenticare atti
(…) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico” - ed ha conseguentemente applicato la sanzione della sospensione per sei mesi, ai sensi dell'art. 138 comma 2 L.N.
L'Organo disciplinare ha ritenuto che la donazione rogata fosse stata posta in essere utilizzando una procura che non conferiva un potere a donare nei limiti dell'art 778 c.c. ed era priva dei requisiti di forma e di contenuto richiesti dall'art. 1392 c.c.
La scelta degli elementi essenziali della liberalità donativa - quali la persona del donatario e il bene donato - era stata effettuata dalle procuratrici e non dalla donante;
di conseguenza, l'atto di donazione doveva considerarsi privo dell'elemento essenziale della causa, ovvero l'animus donandi, volizione esclusiva del donante.
In proposito, la Commissione disattendeva la tesi del Notaio - secondo cui la donazione compiuta dal rappresentante senza poteri (falsus procurator) dovrebbe essere, più correttamente, inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1398 c.c. e, pertanto, andrebbe considerata inefficace e non nulla - ritenendo che la natura di pagina 5 di 16 atto personalissimo della donazione escludesse l'applicabilità dell'istituto della rappresentanza volontaria.
In relazione al secondo addebito, la Commissione non riteneva integrata la violazione dell'art 28 L.N., dovendosi - per un verso - escludere la sussistenza del requisito della inequivocità della nullità dell'atto e dovendosi - e per altro verso - ritenere la buona fede della , considerato che un atto simile - in Per_1 precedenza ricevuto da altro Collega - non era stato sanzionato e che l'operazione era stata proposta da un operatore qualificato (Istituto bancario), assistito da un proprio ufficio legale.
Ciononostante, in considerazione della rilevata illegittimità dell'atto ricevuto (ai sensi dell'art 1418, primo comma, c.c., per violazione del divieto di cessione previsto dall'art. 1 D.P.R. n. 180/1950), la Commissione riteneva che tale condotta integrasse un illecito disciplinare sanzionato con la censura, ai sensi dell'art. 136, comma 2, L.N.
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 158 legge n. 89/1913 e dell'art. 26 D. Lgs.
150/2011, (Notaio in Città della Pieve) ha impugnato davanti a Persona_1 questa Corte la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina per i notai della circoscrizione territoriale Marche-Umbria (CO.RE.DI.) - depositata il 28.09.2023 e comunicata in data 29.09.2023 - con cui le sono state irrogate le sanzioni della sospensione per mesi sei e la sanzione della censura, in relazione ai due illeciti amministrativi accertati.
Si è costituito il che ha Controparte_1 contestato integralmente i motivi di impugnazione, chiedendo la reiezione del reclamo e la conseguente conferma delle sanzioni così come stabilite.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo la reiezione del reclamo.
Indi, disposta la trattazione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti mediante deposito di note in via telematica, il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo, articolato, motivo di impugnazione la reclamante contesta la regolarità del procedimento amministrativo, lamentando la violazione del termine pagina 6 di 16 - di 30 gg.- previsto per la chiusura del procedimento disciplinare ex art. 157, comma 3, L.N.: dalla data dell'udienza e lettura del dispositivo - 15 novembre
2022 - alla data di deposito della motivazione della decisione - 28 settembre 2023
- sono intercorsi oltre dieci mesi, in assenza di elementi utili a sanare le ragioni del ritardo.
Secondo la tesi, la semplicità argomentativa seguita nel caso di specie;
l'assenza di qualsiasi fase istruttoria da valutare;
il numero ridotto (due) delle contestazioni escluderebbero ex se la presenza di ragioni idonee - o di elementi utili - a legittimare il superamento del termine, pur ritenuto ordinatorio, di 30 giorni, protrattosi - nei fatti - per oltre 10 mesi.
Ad avviso della reclamante, il “conclamato e notevolissimo” - ed ingiustificato - ritardo nel deposito della motivazione della decisione dovrebbe comportare ipso iure la decadenza dell'azione disciplinare, l'estinzione e la nullità dell'intero procedimento e della decisione assunta, per violazione del diritto di difesa dell'incolpata.
Secondo la tesi, il fatto che l'art. 157, comma 3, L.N. preveda un termine ordinatorio non implicherebbe che lo stesso possa essere disatteso e che non si debbano valutare le conseguenze del ritardo, alla luce delle finalità proprie di detto termine.
La difesa invoca un precedente della Corte di Cassazione (Cass. civ., n.7051 del
12.03.2021) che, pur riferendosi ai termini dell'apertura del procedimento disciplinare, esprimerebbe, a suo avviso, un principio applicabile anche al caso di specie.
La difesa solleva, in via incidentale, anche la questione di legittimità costituzionale
- dalla stessa ritenuta rilevante e non manifestatamente infondata - dell'art. 157, comma 3, L.N., nella parte in cui non prevede la perentorietà del termine per il deposito della decisione, in riferimento all'art. 3 Cost. (rispetto a fattispecie assimilabili, ovvero al procedimento disciplinare del pubblico dipendente), agli artt. 24 e 111 Cost. (per lesione del diritto alla difesa e all'equo processo) e, infine, all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 della C.E.D.U.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 16 I termini stabiliti per il procedimento disciplinare sono - pacificamente - da intendersi come ordinatori, dato il principio generale secondo cui i termini del procedimento amministrativo che non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge - o che derivino la loro perentorietà da una logica di sistema, come quelli relativi all'impugnazione - sono di natura ordinatoria (Cass. civ. n.
12991/2012 e Cass. civ. n.4530 del 2004).
Di conseguenza, il termine (di trenta giorni) previsto dall'art. 157, comma 3, L.N. per il deposito della decisione non può - in difetto di una specifica previsione di legge - considerarsi perentorio, con la conseguenza che il deposito della decisione oltre tale termine non dà luogo a nessuna invalidità.
Va, pertanto, dichiarata la non rilevanza della questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa, dal momento che il mancato rispetto del termine (ordinatorio) per il deposito della decisione non ha comportato - in concreto - alcuna lesione del diritto della difesa della , la quale - a Per_1 seguito della comunicazione dell'avvenuto deposito della motivazione del provvedimento disciplinare - ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, reclamandolo nei modi e nei termini consentiti dalla legge.
Con il secondo, articolato, motivo di gravame la reclamante eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare oggetto della prima contestazione;
denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 146 L.N. in ordine al dies a quo della decorrenza della prescrizione;
infine, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 L.N. - come modificato dal D.Lgs.
N.249/2006, in attuazione della legge delega n.246/2015 - in riferimento all'art. 76 Cost. (per eccesso di delega); all'art. 3 Cost. (per violazione del principio di ragionevolezza); agli artt. 24 e 111 Cost. (per lesione del diritto alla difesa e ad un equo processo) e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU nella parte in cui - per le infrazioni rilevate in sede ispettiva - si disancora la decorrenza della prescrizione dalla commissione del fatto.
Secondo la tesi, il differimento del dies a quo previsto dall'art 146 L.N. per le infrazioni rilevate in sede ispettiva - di cui all'art. 128, comma 3, L.N. relative alla validità degli atti - al primo giorno dell'anno successivo al biennio, si dovrebbe pagina 8 di 16 riferire ai soli atti già in ispezione e non anche a quelli per i quali l'ispezione stessa non è ancora iniziata.
L'art. 146 L.N., per essere ritenuto costituzionalmente legittimo, andrebbe interpretato nel senso che - qualora le ispezioni non avvengano nell'anno successivo al biennio previsto dal primo comma dell'art. 128 L.N. - la prescrizione maturerebbe dal compimento dell'illecito e non dovrebbe trovare applicazione il differimento del dies a quo di cui al secondo periodo dell'art. 146 L.N., almeno nelle ipotesi in cui la prescrizione quinquennale si cristallizzi prima dell'apertura dell'ispezione.
Nella fattispecie concreta, l'attività ispettiva per il biennio 2016/2017 è iniziata il
24.02.2022, quindi il dies a quo dovrebbe individuarsi nella data del compimento dell'atto, con la conseguenza che - essendo stato l'atto di donazione rogato il
21.09.2016 - l'illecito disciplinare si sarebbe prescritto il 21.09.2021 e la richiesta di avviare il procedimento disciplinare del 27.07.2022 non avrebbe potuto interrompere il termine di prescrizione, ormai decorso.
Tutte le censure - nella loro articolazione - vanno disattese.
Innanzitutto, la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale appare manifestamente infondata.
Com'è noto, l'art. 29 D.Lgs. 249/2006, in attuazione della legge delega n.246/2015, ha sostituito l'art. 146 della L.N., riscrivendo la normativa sulla prescrizione dell'azione disciplinare (rectius: dell'illecito disciplinare).
Per effetto delle intervenute modifiche, il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare è di cinque anni e decorre dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni rilevate durante le ispezioni ex art. 128, comma 3, L.N., commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo.
La nuova normativa ha introdotto anche la disciplina dell'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare: la richiesta di apertura del procedimento disciplinare e le decisioni che applicano una sanzione disciplinare interrompono la prescrizione, che ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se ricorrono più atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi;
in nessun caso può essere superato il termine (complessivo) di dieci anni.
pagina 9 di 16 Le novità introdotte dalla riforma costituiscono delle scelte coerenti con la necessità di evitare la prescrizione degli illeciti disciplinari rilevati durante l'attività ispettiva, contemperando le esigenze di tutela della dignità, onorabilità, rispettabilità della categoria dei Notai - per il ruolo da loro svolto di garanti della sicurezza dei traffici giuridici - con le esigenze del singolo Notaio assoggettato all'azione disciplinare per infrazioni rilevate durante l'attività di ispezione.
In secondo luogo, non vi è alcuna norma che fissi un termine perentorio per l'inizio e il termine dell'attività ispettiva;
l'art. 250 reg. notarile deve ritenersi implicitamente abrogato, in quanto incompatibile con la modifica del primo comma dell'art 128 L.N. che - di per sé - non prevede un termine per l'ispezione: sarebbe contrario ad ogni esigenza di certezza giuridica lasciar dipendere l'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'illecito disciplinare dall'inizio e completamento dell'attività ispettiva.
Del resto, anche dopo la riforma del 2006, il procedimento ispettivo, pur essendo
“funzionale” al procedimento disciplinare, rimane distinto da esso: il verbale di ispezione - quale atto conclusivo dell'attività autoritativa ispettiva - ha natura di atto amministrativo con valore ricognitivo, privo di contenuto volitivo e lesivo e costituisce un mero antecedente prodromico all'avvio del procedimento disciplinare, non avendo valore di contestazione dell'illecito.
Risulta, pertanto, infondata l'eccezione di prescrizione del primo illecito disciplinare contestato.
Con il terzo - articolato - motivo la reclamante prospetta l'insussistenza dei fatti disciplinari contestati.
In particolare, in relazione al primo addebito, denuncia la violazione del principio del contraddittorio sul rilievo che la contestazione disciplinare si fonderebbe sulla nullità della procura/mandato a donare e, per via riflessa, sulla nullità della donazione, mentre la CO.RE.DI ha ritenuto la donazione direttamente nulla per mancanza di un elemento essenziale.
Nell'interposto gravame, inoltre, si evidenzia che - all'epoca del suo rilascio - la procura doveva ritenersi in sé valida, ma semplicemente inidonea a conferire i poteri di rappresentanza per la stipula dell'atto di donazione e, pertanto, la pagina 10 di 16 donazione rogata integrava un atto che, in quanto compiuto da un falsus procurator, non poteva considerarsi nullo, ma meramente inefficace.
Inoltre, anche a voler accogliere la tesi della nullità della donazione, tale invalidità non poteva considerarsi inequivoca (come richiesto dalla L.N. per il riconoscimento della responsabilità disciplinare), per la mancanza di precedenti giurisprudenziali antecedenti l'illecito, simili al fatto contestato in concreto.
Anche tale motivo - nella sua articolazione - risulta infondato.
Rileva questa Corte che, nella fattispecie in esame, non si riscontra alcuna violazione del contraddittorio: la è stata resa edotta delle violazioni di Per_1 legge addebitatele nella redazione degli atti (ovvero: nullità della procura utilizzata per l'atto rogato nel 2016 in violazione degli artt. 778 e 1392 c.c. e nullità della donazione per mancanza di causa ex artt. 1418 e 1325 c.c.).
Ed invero, sia che la procura rilasciata dalla madre alle figlie prevedesse la facoltà di donare, sia che non prevedesse tale facoltà, la donazione rogata nel 2016 è da considerarsi nulla e non semplicemente inefficace, trattandosi di atto personalissimo che non ammette la rappresentanza in ordine alla scelta liberale del beneficiario e dell'oggetto donato e, pertanto, ricevuta in violazione dell'art. 28 della L. N. in quanto atto proibito dalla legge in modo inequivoco.
Secondo l'indirizzo granitico della giurisprudenza di legittimità, infatti, la donazione deve essere compiuta personalmente dal donante o da un terzo sulla base di sue indicazioni specifiche sulla persona del beneficiario e sull'oggetto (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 778 c.c., che sanziona con la nullità il mandato
“con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione”.
In difetto di siffatte specifiche indicazioni, essendo l'atto nullo per mancanza di un elemento essenziale, non può trovare applicazione né la disciplina della rappresentanza senza poteri, né l'istituto della ratifica da parte del donante.
Come afferma la S.C. “L'atto di donazione infatti è un atto cosiddetto personalissimo e pertanto la volontà deve essere espressa direttamente (…) con la conseguenza che l'eventuale intervento di terzo, che si appalesa eccezionale, deve essere delimitato preventivamente in termini ben precisi sia in relazione al
pagina 11 di 16 soggetto donatario che in relazione al bene da donare. Non a caso la violazione dell'art. 778 c.c. è sanzionata con la nullità, a differenza di quella di cui all'art.
1395 c.c., sanzionata con l'annullabilità, né in relazione alla violazione dell'art.
778 c.c., è prevista ratifica”.
La donazione nulla, infatti, è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla - con efficacia ex nunc - mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio.
Si tratta, quindi, di una nullità assoluta ed insanabile, né può trarsi una diversa interpretazione dell'art. 778 c.c. - nel senso della configurabilità di una nullità solo relativa - dalla possibilità di convalida della donazione nulla, eccezionalmente concessa agli eredi o agli aventi causa del donante che possono attuarla mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante, purché siano a conoscenza del motivo della nullità.
Infatti, l'art. 799 c.c. non preclude agli eredi e agli aventi causa del donante di far valere la nullità della donazione;
ciò perché la norma in esame - lungi dal precludere alle categorie di soggetti in essa indicate - la possibilità di sollevare l'eccezione, prevede un'ipotesi di eccezionale convalida della donazione nulla in presenza di determinate circostanze, ossia che gli eredi o aventi causa dal donante, pur conoscendo la causa della nullità, l'abbiano confermata o vi abbiano dato volontaria esecuzione dopo la morte del donante, richiedendo - quindi - la ricorrenza di una condotta successiva che evidenzi la volontà di convalidare l'atto nullo.
Pertanto, la contestazione disciplinare relativa al primo addebito (I FATTO
ADDEBITATO) verte in materia di ricezione di atto affetto da nullità assoluta, che integra senza alcun dubbio la violazione dell'art. 28 L.N.
In ordine al secondo addebito (II FATTO ADDEBITATO, avente ad oggetto l'autenticazione delle firme di una scrittura privata in data 7 giugno 2019), la reclamante sostiene che l'atto oggetto di censura sarebbe pienamente legittimo e conforme alla normativa applicabile, in quanto la scrittura andrebbe qualificata come cessione di credito con finalità solutoria;
in ogni caso, quand'anche tale atto pagina 12 di 16 fosse qualificato come cessione a scopo di garanzia, non sarebbe comunque ravvisabile la violazione dell'art. 5 D.P.R. 180/1950, e la sanzione irrogata non sarebbe proporzionata alla fattispecie concreta.
La censura è fondata.
L'art. 28, comma 1 n. 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 vieta al Notaio, tra l'altro, di ricevere o autenticare “atti espressamente proibiti dalla legge”.
Secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, siffatto divieto sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio “espressamente” come “inequivocamente”.
In proposito, la S.C. ha affermato che il divieto in esame attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto, inclusa la nullità assoluta “parziale”, con esclusione dei vizi che diano luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto, ovvero alla nullità relativa (v., e pluribus, Cass. 24867/2010; Cass. 3526/2008).
Tale divieto, pertanto, si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci.
La ratio della disciplina in esame e le sue stesse origini storiche escludono che al
Notaio possano essere addossati compiti ermeneutici (con connesse responsabilità), in presenza di incertezze interpretative oggettive e di elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare nel Notaio la convinzione della liceità della sua condotta.
Inoltre, anche in tema di responsabilità disciplinare dei Notai, deve ritenersi applicabile il principio - tipico di tutti i sistemi sanzionatori - secondo cui è necessario che l'illecito sia ascrivibile all'autore del fatto quanto meno a titolo di colpa, con la conseguenza che anche per il Notaio l'errore sulla liceità del fatto deve ritenersi irrilevante qualora esso risulti incolpevole, come nel caso di specie.
Alla luce di tali principi - dai quali non vi è ragione di discostarsi, costituendo, come visto, espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato - si ritiene che le doglianze della reclamante siano fondate.
Va, pertanto, annullato il provvedimento della CO.RE.DI., nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del Notaio per aver autenticato la scrittura pagina 13 di 16 privata contenente la cessione dei crediti pro solvendo a scopo di garanzia in favore della Banca mutuataria.
Con l'ultimo motivo, logicamente subordinato al rigetto delle precedenti censure, la reclamante lamenta l'omessa valutazione della possibile ricorrenza di circostanze attenuanti - invocate, per entrambi i fatti addebitati, nel corso del procedimento amministrativo e non concesse per la pendenza di precedenti disciplinari non ancora definitivi - che, ove riconosciute, comporterebbero la sostituzione delle sanzioni a carico del professionista, ai sensi dell'art. 144 L.N.
Pertanto, la difesa chiede, in relazione al primo addebito, la sostituzione della sanzione della sospensione con la sanzione pecuniaria, da determinarsi nella misura minima, o in quella ritenuta di giustizia;
in relazione al secondo addebito, chiede la sostituzione della sanzione della censura con l'avvertimento.
In relazione al primo fatto addebitato, la reclamante sottolinea: che il ritardo con cui è stata iniziata l'ispezione le avrebbe impedito la ripetizione dell'atto: la donante, infatti, è deceduta il 6.01.2022, mentre l'ispezione si è aperta il
24.022022; che, inoltre, la donazione si è inserita in un'operazione complessa e non ha comportato alcun danno per la donante;
che, infine, sussisteva la buona fede e l'eccesso di zelo del Notaio;
che, in ogni caso, i precedenti disciplinari - non definitivi - richiamati dalla CO.RE.DI. sono stati tutti annullati (ad eccezione di un unico illecito).
In relazione al secondo addebito, poi, la difesa sottolinea la piena legittimità dell'atto, sottolineando che la predisposizione del testo da parte dell'Ufficio legale della Banca aveva giustificato l'affidamento del Notaio sulla legittimità dell'atto.
Il motivo è fondato.
Ed invero, avuto riguardo alla particolarità del caso, in relazione al primo addebito disciplinare;
tenuto conto dell'esclusione del secondo illecito disciplinare e del fatto che la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 2033/2023, resa in data
28.09.2022 - ha confermato una sola delle cinque violazioni disciplinari contestate al notaio nel 2018, mentre le altre sono state tutte annullate, deve trovare applicazione l'art. 144, comma primo, L.N.
pagina 14 di 16 Tale norma prevede che “Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione”.
Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 138 bis, comma 1, L.N. nella misura compresa tra il minimo di €.516,00 e il massimo di €.15.493,00.
Considerate le modalità della condotta in precedenza descritte, nonché la gravità della lesione arrecata al prestigio della categoria professionale e tenuto conto che
è stato escluso il secondo addebito disciplinare, si ritiene di determinare la sanzione in complessivi €.6.500,00.
Il parziale accoglimento del reclamo e la conseguente reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Notaio Dr. avverso la Decisione della Commissione Persona_1
Amministrativa Regionale di Disciplina Marche-Umbria in data29.09.2023, così dispone: in parziale accoglimento dell'interposto reclamo, annulla il secondo addebito e, ritenuta la sussistenza del primo addebito, applicate le circostanze attenuanti, sostituisce la sanzione della sospensione di mesi sei, con la sanzione pecuniaria di
€.6.500,00.
Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
pagina 15 di 16 Dr. ID DE
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. ID DE Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2392024 VG promosso da:
Notaio del distretto di Terni, C.F. , Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo de Bellis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Cacciatori delle Alpi 28;
RECLAMANTE contro
Controparte_1
in persona del Conservatore pro tempore, con sede in Terni, via Aulo
[...]
Pompeo n. 4, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Ancona, sua sede, PEC: vvocaturastato.i; E_1 Email_2
RECLAMATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA pagina 1 di 16 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “In via incidentale e preliminare nel merito:
1.1 Previa valutazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art 157 L.n. n. 3, nella parte in cui non prevede la perentorietà del termine per il deposito della decisione da parte della Commissione, in riferimento all'art 3 Cost. rispetto alle fattispecie assimilabili come indicate in narrativa ed agli art. 24 e 111 Cost. per lesione del diritto alla difesa e ad un equo processo, anche per contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
1.2. accertare e dichiarare, in ogni caso, la violazione del termine di cui all'art.
157 L.n. n.3 e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione disciplinare e/o l'estinzione del procedimento annullando la decisione impugnata.
2.1. Previa valutazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art 146 Ln., come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249 (Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera e, della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in cui fissa la decorrenza della prescrizione ancorando il dies a quo al primo giorno dell'anno successivo per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, in riferimento all'art. 76 della Cost. nonché in riferimento all'art 3
Cost. rispetto alle fattispecie uguali ed assimilabili come indicate in narrativa, ed agli art. 24 e 111 Cost. per lesione del diritto alla difesa e ad un equo processo, anche per contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
2.2. accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione in relazione al
I Fatto Addebitato per tutti gli atti, fatti, ragioni ed eccezioni dedotte in narrativa;
pagina 2 di 16 nel merito in via principale:
3.3. Annullare e/o riformare l'impugnata decisione della Commissione con rifermento ad entrambi i Fatti Addebitati per tutti gli atti, fatti, ragioni ed eccezioni indicate in narrativa, ed in subordine, accertata la ricorrenza delle circostanze attenuanti, disporre la sostituzione delle sanzioni applicate:
- quanto al I fatto Addebitato con sanzione pecuniaria nella misura minima applicabile ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
- quanto al II Fatto Addebitato con la sanzione dell'avvertimento.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: a) Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo del procedimento disciplinare n. 2/2022 innanzi alla CO.RE.DI. Marche-Umbria”.
Per il reclamato
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare il ricorso perché infondato in ogni sua parte e conseguentemente confermare la sanzione irrogata per motivi disciplinari dalla Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina di Marche e Umbria. Con vittoria di spese e di onorari di causa.”
Per il P.G.
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia rigettare il reclamo e per l'effetto confermare la decisione impugnata”.
FATTI DI CAUSA
In data 27.07.2022, a seguito dell'ispezione degli atti, repertori e registri del
Notaio Dr. - relativi al biennio 2016/2017 e 2018/2019 - iniziata il Persona_1
24.02.2022 e terminata con verbale “cumulativo” sottoscritto in data 5.02.2022, il Capo dell'Archivio notarile di Terni presentava richiesta di avvio del procedimento disciplinare innanzi alla CO.RE.DI. Marche-Umbria in relazione a due fatti - ritenuti di rilevanza disciplinare, in quanto posti in essere in violazione dell'art. 28 L.N.
Con provvedimento del 7.09.2022, la Presidente della Commissione adita dava avviso dell'inizio del procedimento al capo dell'Archivio Notarile di Terni, al
Presidente del Consiglio Notarile di Terni e all'interessata - Notaio Dr. Per_1
pagina 3 di 16 , in data 19.09.2022, presentava memoria difensiva, sollevando - in Parte_1 rito - rilievi procedurali e contestando - nel merito - entrambi gli addebiti.
In data 27.09.2022, la Commissione - ritenuti gli addebiti non manifestatamente infondati, fissava udienza di discussione per il giorno 8.11.2022.
Svolta la relazione introduttiva, su richiesta del Notaio e con il consenso degli altri interessati, veniva fissata una nuova udienza per la migliore difesa dell'incolpata; il 15.11.2022 il Collegio - ritenute irrilevanti le prove testimoniali richieste dal
Notaio - dava lettura del dispositivo e, in data 29.09.2023, depositava la decisione, che veniva comunicata all'interessata in pari data.
Con il provvedimento gravato, la CO.RE.DI. Marche-Umbria, in applicazione degli artt. 28 e 138, secondo comma, L.N. comminava alla le sanzioni si Per_1 seguito indicate:
- sospensione per mesi sei, in relazione al primo fatto addebitato;
- censura, con riferimento al secondo fatto addebitato, ritenendo applicabile l'art. 136, secondo comma, L. N., non ravvisandosi ipotesi di nullità “inequivoca”.
Quanto ai profili procedimentali, la Commissione, disattendendo le censure sollevate dall'interessata, riteneva pienamente legittimo il verbale ispettivo del
5.07.2022 - che si riferiva, cumulativamente, a due bienni - considerando che il verbale “cumulativo” non fosse vietato da alcuna norma di legge, non pregiudicasse il diritto di difesa del notaio, non incidesse sui termini di prescrizione dell'illecito disciplinare.
Più precisamente, a parere della CO.RE.DI., l'ispezione “cumulativa” sarebbe qualificabile a tutti gli effetti come un'ispezione ordinaria riconducibile all'art 128
L.N.: ed invero, il termine per il compimento dell'ispezione previsto dall'art. 250 del Regolamento notarile (sei mesi) sarebbe un termine meramente ordinatorio -
e non perentorio - per consentire al Conservatore di compiere l'ispezione compatibilmente con le (altre) attività istituzionali dell'Archivio stesso.
Veniva - del pari - disattesa l'eccezione di prescrizione dell'illecito disciplinare sollevata dall'incolpata, in applicazione dell'art. 146 L.N., alla cui stregua “l'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni (…) decorrenti per l'infrazione di
pagina 4 di 16 cui all'art. 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo”.
In particolare, rispetto agli atti contestati nel primo biennio 2016-2017, la
Commissione individuava il dies a quo del termine prescrizionale nel 1° gennaio
2018, con conseguente determinazione del dies ad quem nel 2 gennaio 2023; per gli atti contestati nel biennio 2018-2019, invece, il dies a quo veniva individuato nel 1°gennaio 2020, con conseguente determinazione del dies ad quem nel 2 gennaio 2025.
Di conseguenza, essendo stato il procedimento iniziato nel 2022, non poteva ritenersi decorso il termine di prescrizione, rappresentando l'avvio del procedimento una causa di interruzione della prescrizione.
Nel merito, con riguardo al primo fatto addebitato la Commissione ha accertato la sussistenza dell'illecito disciplinare consistente nella violazione dell'art. 28, comma 1 n. 1, L.N. - alla cui stregua “Il notaro non può ricevere o autenticare atti
(…) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico” - ed ha conseguentemente applicato la sanzione della sospensione per sei mesi, ai sensi dell'art. 138 comma 2 L.N.
L'Organo disciplinare ha ritenuto che la donazione rogata fosse stata posta in essere utilizzando una procura che non conferiva un potere a donare nei limiti dell'art 778 c.c. ed era priva dei requisiti di forma e di contenuto richiesti dall'art. 1392 c.c.
La scelta degli elementi essenziali della liberalità donativa - quali la persona del donatario e il bene donato - era stata effettuata dalle procuratrici e non dalla donante;
di conseguenza, l'atto di donazione doveva considerarsi privo dell'elemento essenziale della causa, ovvero l'animus donandi, volizione esclusiva del donante.
In proposito, la Commissione disattendeva la tesi del Notaio - secondo cui la donazione compiuta dal rappresentante senza poteri (falsus procurator) dovrebbe essere, più correttamente, inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1398 c.c. e, pertanto, andrebbe considerata inefficace e non nulla - ritenendo che la natura di pagina 5 di 16 atto personalissimo della donazione escludesse l'applicabilità dell'istituto della rappresentanza volontaria.
In relazione al secondo addebito, la Commissione non riteneva integrata la violazione dell'art 28 L.N., dovendosi - per un verso - escludere la sussistenza del requisito della inequivocità della nullità dell'atto e dovendosi - e per altro verso - ritenere la buona fede della , considerato che un atto simile - in Per_1 precedenza ricevuto da altro Collega - non era stato sanzionato e che l'operazione era stata proposta da un operatore qualificato (Istituto bancario), assistito da un proprio ufficio legale.
Ciononostante, in considerazione della rilevata illegittimità dell'atto ricevuto (ai sensi dell'art 1418, primo comma, c.c., per violazione del divieto di cessione previsto dall'art. 1 D.P.R. n. 180/1950), la Commissione riteneva che tale condotta integrasse un illecito disciplinare sanzionato con la censura, ai sensi dell'art. 136, comma 2, L.N.
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 158 legge n. 89/1913 e dell'art. 26 D. Lgs.
150/2011, (Notaio in Città della Pieve) ha impugnato davanti a Persona_1 questa Corte la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina per i notai della circoscrizione territoriale Marche-Umbria (CO.RE.DI.) - depositata il 28.09.2023 e comunicata in data 29.09.2023 - con cui le sono state irrogate le sanzioni della sospensione per mesi sei e la sanzione della censura, in relazione ai due illeciti amministrativi accertati.
Si è costituito il che ha Controparte_1 contestato integralmente i motivi di impugnazione, chiedendo la reiezione del reclamo e la conseguente conferma delle sanzioni così come stabilite.
Il Procuratore Generale è intervenuto, chiedendo la reiezione del reclamo.
Indi, disposta la trattazione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti mediante deposito di note in via telematica, il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un primo, articolato, motivo di impugnazione la reclamante contesta la regolarità del procedimento amministrativo, lamentando la violazione del termine pagina 6 di 16 - di 30 gg.- previsto per la chiusura del procedimento disciplinare ex art. 157, comma 3, L.N.: dalla data dell'udienza e lettura del dispositivo - 15 novembre
2022 - alla data di deposito della motivazione della decisione - 28 settembre 2023
- sono intercorsi oltre dieci mesi, in assenza di elementi utili a sanare le ragioni del ritardo.
Secondo la tesi, la semplicità argomentativa seguita nel caso di specie;
l'assenza di qualsiasi fase istruttoria da valutare;
il numero ridotto (due) delle contestazioni escluderebbero ex se la presenza di ragioni idonee - o di elementi utili - a legittimare il superamento del termine, pur ritenuto ordinatorio, di 30 giorni, protrattosi - nei fatti - per oltre 10 mesi.
Ad avviso della reclamante, il “conclamato e notevolissimo” - ed ingiustificato - ritardo nel deposito della motivazione della decisione dovrebbe comportare ipso iure la decadenza dell'azione disciplinare, l'estinzione e la nullità dell'intero procedimento e della decisione assunta, per violazione del diritto di difesa dell'incolpata.
Secondo la tesi, il fatto che l'art. 157, comma 3, L.N. preveda un termine ordinatorio non implicherebbe che lo stesso possa essere disatteso e che non si debbano valutare le conseguenze del ritardo, alla luce delle finalità proprie di detto termine.
La difesa invoca un precedente della Corte di Cassazione (Cass. civ., n.7051 del
12.03.2021) che, pur riferendosi ai termini dell'apertura del procedimento disciplinare, esprimerebbe, a suo avviso, un principio applicabile anche al caso di specie.
La difesa solleva, in via incidentale, anche la questione di legittimità costituzionale
- dalla stessa ritenuta rilevante e non manifestatamente infondata - dell'art. 157, comma 3, L.N., nella parte in cui non prevede la perentorietà del termine per il deposito della decisione, in riferimento all'art. 3 Cost. (rispetto a fattispecie assimilabili, ovvero al procedimento disciplinare del pubblico dipendente), agli artt. 24 e 111 Cost. (per lesione del diritto alla difesa e all'equo processo) e, infine, all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 della C.E.D.U.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 16 I termini stabiliti per il procedimento disciplinare sono - pacificamente - da intendersi come ordinatori, dato il principio generale secondo cui i termini del procedimento amministrativo che non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge - o che derivino la loro perentorietà da una logica di sistema, come quelli relativi all'impugnazione - sono di natura ordinatoria (Cass. civ. n.
12991/2012 e Cass. civ. n.4530 del 2004).
Di conseguenza, il termine (di trenta giorni) previsto dall'art. 157, comma 3, L.N. per il deposito della decisione non può - in difetto di una specifica previsione di legge - considerarsi perentorio, con la conseguenza che il deposito della decisione oltre tale termine non dà luogo a nessuna invalidità.
Va, pertanto, dichiarata la non rilevanza della questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa, dal momento che il mancato rispetto del termine (ordinatorio) per il deposito della decisione non ha comportato - in concreto - alcuna lesione del diritto della difesa della , la quale - a Per_1 seguito della comunicazione dell'avvenuto deposito della motivazione del provvedimento disciplinare - ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, reclamandolo nei modi e nei termini consentiti dalla legge.
Con il secondo, articolato, motivo di gravame la reclamante eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare oggetto della prima contestazione;
denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 146 L.N. in ordine al dies a quo della decorrenza della prescrizione;
infine, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 L.N. - come modificato dal D.Lgs.
N.249/2006, in attuazione della legge delega n.246/2015 - in riferimento all'art. 76 Cost. (per eccesso di delega); all'art. 3 Cost. (per violazione del principio di ragionevolezza); agli artt. 24 e 111 Cost. (per lesione del diritto alla difesa e ad un equo processo) e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU nella parte in cui - per le infrazioni rilevate in sede ispettiva - si disancora la decorrenza della prescrizione dalla commissione del fatto.
Secondo la tesi, il differimento del dies a quo previsto dall'art 146 L.N. per le infrazioni rilevate in sede ispettiva - di cui all'art. 128, comma 3, L.N. relative alla validità degli atti - al primo giorno dell'anno successivo al biennio, si dovrebbe pagina 8 di 16 riferire ai soli atti già in ispezione e non anche a quelli per i quali l'ispezione stessa non è ancora iniziata.
L'art. 146 L.N., per essere ritenuto costituzionalmente legittimo, andrebbe interpretato nel senso che - qualora le ispezioni non avvengano nell'anno successivo al biennio previsto dal primo comma dell'art. 128 L.N. - la prescrizione maturerebbe dal compimento dell'illecito e non dovrebbe trovare applicazione il differimento del dies a quo di cui al secondo periodo dell'art. 146 L.N., almeno nelle ipotesi in cui la prescrizione quinquennale si cristallizzi prima dell'apertura dell'ispezione.
Nella fattispecie concreta, l'attività ispettiva per il biennio 2016/2017 è iniziata il
24.02.2022, quindi il dies a quo dovrebbe individuarsi nella data del compimento dell'atto, con la conseguenza che - essendo stato l'atto di donazione rogato il
21.09.2016 - l'illecito disciplinare si sarebbe prescritto il 21.09.2021 e la richiesta di avviare il procedimento disciplinare del 27.07.2022 non avrebbe potuto interrompere il termine di prescrizione, ormai decorso.
Tutte le censure - nella loro articolazione - vanno disattese.
Innanzitutto, la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale appare manifestamente infondata.
Com'è noto, l'art. 29 D.Lgs. 249/2006, in attuazione della legge delega n.246/2015, ha sostituito l'art. 146 della L.N., riscrivendo la normativa sulla prescrizione dell'azione disciplinare (rectius: dell'illecito disciplinare).
Per effetto delle intervenute modifiche, il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare è di cinque anni e decorre dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni rilevate durante le ispezioni ex art. 128, comma 3, L.N., commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo.
La nuova normativa ha introdotto anche la disciplina dell'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare: la richiesta di apertura del procedimento disciplinare e le decisioni che applicano una sanzione disciplinare interrompono la prescrizione, che ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se ricorrono più atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi;
in nessun caso può essere superato il termine (complessivo) di dieci anni.
pagina 9 di 16 Le novità introdotte dalla riforma costituiscono delle scelte coerenti con la necessità di evitare la prescrizione degli illeciti disciplinari rilevati durante l'attività ispettiva, contemperando le esigenze di tutela della dignità, onorabilità, rispettabilità della categoria dei Notai - per il ruolo da loro svolto di garanti della sicurezza dei traffici giuridici - con le esigenze del singolo Notaio assoggettato all'azione disciplinare per infrazioni rilevate durante l'attività di ispezione.
In secondo luogo, non vi è alcuna norma che fissi un termine perentorio per l'inizio e il termine dell'attività ispettiva;
l'art. 250 reg. notarile deve ritenersi implicitamente abrogato, in quanto incompatibile con la modifica del primo comma dell'art 128 L.N. che - di per sé - non prevede un termine per l'ispezione: sarebbe contrario ad ogni esigenza di certezza giuridica lasciar dipendere l'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'illecito disciplinare dall'inizio e completamento dell'attività ispettiva.
Del resto, anche dopo la riforma del 2006, il procedimento ispettivo, pur essendo
“funzionale” al procedimento disciplinare, rimane distinto da esso: il verbale di ispezione - quale atto conclusivo dell'attività autoritativa ispettiva - ha natura di atto amministrativo con valore ricognitivo, privo di contenuto volitivo e lesivo e costituisce un mero antecedente prodromico all'avvio del procedimento disciplinare, non avendo valore di contestazione dell'illecito.
Risulta, pertanto, infondata l'eccezione di prescrizione del primo illecito disciplinare contestato.
Con il terzo - articolato - motivo la reclamante prospetta l'insussistenza dei fatti disciplinari contestati.
In particolare, in relazione al primo addebito, denuncia la violazione del principio del contraddittorio sul rilievo che la contestazione disciplinare si fonderebbe sulla nullità della procura/mandato a donare e, per via riflessa, sulla nullità della donazione, mentre la CO.RE.DI ha ritenuto la donazione direttamente nulla per mancanza di un elemento essenziale.
Nell'interposto gravame, inoltre, si evidenzia che - all'epoca del suo rilascio - la procura doveva ritenersi in sé valida, ma semplicemente inidonea a conferire i poteri di rappresentanza per la stipula dell'atto di donazione e, pertanto, la pagina 10 di 16 donazione rogata integrava un atto che, in quanto compiuto da un falsus procurator, non poteva considerarsi nullo, ma meramente inefficace.
Inoltre, anche a voler accogliere la tesi della nullità della donazione, tale invalidità non poteva considerarsi inequivoca (come richiesto dalla L.N. per il riconoscimento della responsabilità disciplinare), per la mancanza di precedenti giurisprudenziali antecedenti l'illecito, simili al fatto contestato in concreto.
Anche tale motivo - nella sua articolazione - risulta infondato.
Rileva questa Corte che, nella fattispecie in esame, non si riscontra alcuna violazione del contraddittorio: la è stata resa edotta delle violazioni di Per_1 legge addebitatele nella redazione degli atti (ovvero: nullità della procura utilizzata per l'atto rogato nel 2016 in violazione degli artt. 778 e 1392 c.c. e nullità della donazione per mancanza di causa ex artt. 1418 e 1325 c.c.).
Ed invero, sia che la procura rilasciata dalla madre alle figlie prevedesse la facoltà di donare, sia che non prevedesse tale facoltà, la donazione rogata nel 2016 è da considerarsi nulla e non semplicemente inefficace, trattandosi di atto personalissimo che non ammette la rappresentanza in ordine alla scelta liberale del beneficiario e dell'oggetto donato e, pertanto, ricevuta in violazione dell'art. 28 della L. N. in quanto atto proibito dalla legge in modo inequivoco.
Secondo l'indirizzo granitico della giurisprudenza di legittimità, infatti, la donazione deve essere compiuta personalmente dal donante o da un terzo sulla base di sue indicazioni specifiche sulla persona del beneficiario e sull'oggetto (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 778 c.c., che sanziona con la nullità il mandato
“con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione”.
In difetto di siffatte specifiche indicazioni, essendo l'atto nullo per mancanza di un elemento essenziale, non può trovare applicazione né la disciplina della rappresentanza senza poteri, né l'istituto della ratifica da parte del donante.
Come afferma la S.C. “L'atto di donazione infatti è un atto cosiddetto personalissimo e pertanto la volontà deve essere espressa direttamente (…) con la conseguenza che l'eventuale intervento di terzo, che si appalesa eccezionale, deve essere delimitato preventivamente in termini ben precisi sia in relazione al
pagina 11 di 16 soggetto donatario che in relazione al bene da donare. Non a caso la violazione dell'art. 778 c.c. è sanzionata con la nullità, a differenza di quella di cui all'art.
1395 c.c., sanzionata con l'annullabilità, né in relazione alla violazione dell'art.
778 c.c., è prevista ratifica”.
La donazione nulla, infatti, è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che può soltanto rinnovarla - con efficacia ex nunc - mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio.
Si tratta, quindi, di una nullità assoluta ed insanabile, né può trarsi una diversa interpretazione dell'art. 778 c.c. - nel senso della configurabilità di una nullità solo relativa - dalla possibilità di convalida della donazione nulla, eccezionalmente concessa agli eredi o agli aventi causa del donante che possono attuarla mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante, purché siano a conoscenza del motivo della nullità.
Infatti, l'art. 799 c.c. non preclude agli eredi e agli aventi causa del donante di far valere la nullità della donazione;
ciò perché la norma in esame - lungi dal precludere alle categorie di soggetti in essa indicate - la possibilità di sollevare l'eccezione, prevede un'ipotesi di eccezionale convalida della donazione nulla in presenza di determinate circostanze, ossia che gli eredi o aventi causa dal donante, pur conoscendo la causa della nullità, l'abbiano confermata o vi abbiano dato volontaria esecuzione dopo la morte del donante, richiedendo - quindi - la ricorrenza di una condotta successiva che evidenzi la volontà di convalidare l'atto nullo.
Pertanto, la contestazione disciplinare relativa al primo addebito (I FATTO
ADDEBITATO) verte in materia di ricezione di atto affetto da nullità assoluta, che integra senza alcun dubbio la violazione dell'art. 28 L.N.
In ordine al secondo addebito (II FATTO ADDEBITATO, avente ad oggetto l'autenticazione delle firme di una scrittura privata in data 7 giugno 2019), la reclamante sostiene che l'atto oggetto di censura sarebbe pienamente legittimo e conforme alla normativa applicabile, in quanto la scrittura andrebbe qualificata come cessione di credito con finalità solutoria;
in ogni caso, quand'anche tale atto pagina 12 di 16 fosse qualificato come cessione a scopo di garanzia, non sarebbe comunque ravvisabile la violazione dell'art. 5 D.P.R. 180/1950, e la sanzione irrogata non sarebbe proporzionata alla fattispecie concreta.
La censura è fondata.
L'art. 28, comma 1 n. 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 vieta al Notaio, tra l'altro, di ricevere o autenticare “atti espressamente proibiti dalla legge”.
Secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, siffatto divieto sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio “espressamente” come “inequivocamente”.
In proposito, la S.C. ha affermato che il divieto in esame attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto, inclusa la nullità assoluta “parziale”, con esclusione dei vizi che diano luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto, ovvero alla nullità relativa (v., e pluribus, Cass. 24867/2010; Cass. 3526/2008).
Tale divieto, pertanto, si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci.
La ratio della disciplina in esame e le sue stesse origini storiche escludono che al
Notaio possano essere addossati compiti ermeneutici (con connesse responsabilità), in presenza di incertezze interpretative oggettive e di elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare nel Notaio la convinzione della liceità della sua condotta.
Inoltre, anche in tema di responsabilità disciplinare dei Notai, deve ritenersi applicabile il principio - tipico di tutti i sistemi sanzionatori - secondo cui è necessario che l'illecito sia ascrivibile all'autore del fatto quanto meno a titolo di colpa, con la conseguenza che anche per il Notaio l'errore sulla liceità del fatto deve ritenersi irrilevante qualora esso risulti incolpevole, come nel caso di specie.
Alla luce di tali principi - dai quali non vi è ragione di discostarsi, costituendo, come visto, espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato - si ritiene che le doglianze della reclamante siano fondate.
Va, pertanto, annullato il provvedimento della CO.RE.DI., nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del Notaio per aver autenticato la scrittura pagina 13 di 16 privata contenente la cessione dei crediti pro solvendo a scopo di garanzia in favore della Banca mutuataria.
Con l'ultimo motivo, logicamente subordinato al rigetto delle precedenti censure, la reclamante lamenta l'omessa valutazione della possibile ricorrenza di circostanze attenuanti - invocate, per entrambi i fatti addebitati, nel corso del procedimento amministrativo e non concesse per la pendenza di precedenti disciplinari non ancora definitivi - che, ove riconosciute, comporterebbero la sostituzione delle sanzioni a carico del professionista, ai sensi dell'art. 144 L.N.
Pertanto, la difesa chiede, in relazione al primo addebito, la sostituzione della sanzione della sospensione con la sanzione pecuniaria, da determinarsi nella misura minima, o in quella ritenuta di giustizia;
in relazione al secondo addebito, chiede la sostituzione della sanzione della censura con l'avvertimento.
In relazione al primo fatto addebitato, la reclamante sottolinea: che il ritardo con cui è stata iniziata l'ispezione le avrebbe impedito la ripetizione dell'atto: la donante, infatti, è deceduta il 6.01.2022, mentre l'ispezione si è aperta il
24.022022; che, inoltre, la donazione si è inserita in un'operazione complessa e non ha comportato alcun danno per la donante;
che, infine, sussisteva la buona fede e l'eccesso di zelo del Notaio;
che, in ogni caso, i precedenti disciplinari - non definitivi - richiamati dalla CO.RE.DI. sono stati tutti annullati (ad eccezione di un unico illecito).
In relazione al secondo addebito, poi, la difesa sottolinea la piena legittimità dell'atto, sottolineando che la predisposizione del testo da parte dell'Ufficio legale della Banca aveva giustificato l'affidamento del Notaio sulla legittimità dell'atto.
Il motivo è fondato.
Ed invero, avuto riguardo alla particolarità del caso, in relazione al primo addebito disciplinare;
tenuto conto dell'esclusione del secondo illecito disciplinare e del fatto che la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 2033/2023, resa in data
28.09.2022 - ha confermato una sola delle cinque violazioni disciplinari contestate al notaio nel 2018, mentre le altre sono state tutte annullate, deve trovare applicazione l'art. 144, comma primo, L.N.
pagina 14 di 16 Tale norma prevede che “Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione”.
Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 138 bis, comma 1, L.N. nella misura compresa tra il minimo di €.516,00 e il massimo di €.15.493,00.
Considerate le modalità della condotta in precedenza descritte, nonché la gravità della lesione arrecata al prestigio della categoria professionale e tenuto conto che
è stato escluso il secondo addebito disciplinare, si ritiene di determinare la sanzione in complessivi €.6.500,00.
Il parziale accoglimento del reclamo e la conseguente reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Notaio Dr. avverso la Decisione della Commissione Persona_1
Amministrativa Regionale di Disciplina Marche-Umbria in data29.09.2023, così dispone: in parziale accoglimento dell'interposto reclamo, annulla il secondo addebito e, ritenuta la sussistenza del primo addebito, applicate le circostanze attenuanti, sostituisce la sanzione della sospensione di mesi sei, con la sanzione pecuniaria di
€.6.500,00.
Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
pagina 15 di 16 Dr. ID DE
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