Articolo 3 della Legge 1 marzo 1964, n. 62
Articolo 2Articolo 4
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10 marzo 1964
Art. 3.
Nelle disposizioni legislative intese a regolare la gestione delle entrate e delle spese dello Stato nonche' delle dipendenti aziende autonome e non contemplate nella presente legge e' soppressa la distinzione delle entrate e delle spese in ordinarie e straordinarie.
Alle espressioni "spese ordinarie" o "di parte ordinaria" e "spese straordinarie" o "di parte straordinaria" sono sostituite rispettivamente le espressioni e spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)" "spese in conto capitale (o di investimento)".
Entrata in vigore il 10 marzo 1964
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