Ordinanza cautelare 22 maggio 2015
Ordinanza cautelare 29 settembre 2015
Sentenza 30 dicembre 2015
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2016
Rigetto
Sentenza breve 1 agosto 2017
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/12/2015, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00933/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2015, proposto da:
Società Immobiliare Alberghiera Turistica S.r.l. -S.I.A.T., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Gusella, con domicilio eletto presso Avv. Gabriele Gusella, in Ancona, viale della Vittoria, 2;
contro
- Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Fraticelli, con domicilio eletto presso Ufficio Legale del Comune, in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;
- Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Domizio, con domicilio eletto presso Avv. Claudia Domizio, in Ancona, Via Ruggeri, 5;
nei confronti di
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, non costituiti;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento del 12/2/2015 notificato in data 17/2/2025 (n. 429/2015) emesso dal Dirigente del S.U.I. Edilizia Privata Produttiva e Commercio del Comune di Ancona di diniego di sanatoria ai sensi dell'art. 35/10 DPR 380/2001 relativa alla realizzazione di bar con relativa tettoia ubicata in loc. Portonovo;nonchè di ogni atto consequenziale, presupposto comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ancona e della Provincia di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente espone in punto di fatto quanto segue.
1.1. In data 31 dicembre 1986 S.I.A.T., in qualità di proprietaria, presentava al Comune di Ancona richiesta, integrata successivamente, di condono edilizio di vari manufatti (annesso adibito a cabine elettriche, tre annessi adibiti a bungalow e ad abitazione stagionale) tra cui anche un manufatto adibito a bar - identificato al catasto fabbricati al foglio 150, mappale 61 - con struttura in muratura intonacata e tinteggiata, copertura a falda unica e con adiacente tettoia costituita da lastre ondulate in eternit sorrette da pilastri, avente la superficie lorda di mq 37,66, un volume pari a mc 106,72 ed altezza utile interna al colmo di ml 2,56. Poiché tutti i manufatti erano stati realizzati in località Portonovo (area ricadente nel PRG del Comune di Ancona e nel PPE di Portonovo e gravata anche da vincolo ex L. n. 1497/1939 - ora D.Lgs. n. 42/2004 - nonché da vincoli imposti ex L. n. 431/1985), il Comune inviava la documentazione alla Provincia di Ancona per l’espressione del parere di competenza sulla compatibilità paesaggistica delle opere da condonare.
1.2. Come risulta dagli atti impugnati (ed in particolare dalla determinazione dirigenziale della Provincia di Ancona n. 125/2014), in seguito a sopralluogo svolto congiuntamente in data 8 luglio 2011 dalla Provincia di Ancona e dalla Guardia di Finanza, il responsabile del procedimento dell'Area Urbanistica del Settore IX, con relazione istruttoria rilevava: a) quanto ai tre manufatti adibiti a bungalow identificati al C.F. foglio 150 mappali 263 e 261, incongruenze rispetto alla domanda di condono ed agli elaborati allegati alla stessa; b) quanto al manufatto adibito a bar identificato al C.F. foglio 150 mappale 61, che lo stesso sarebbe stato molto visibile dalla spiaggia costituendo un’alterazione e disarmonia evidente e, inoltre, che lo stesso sarebbe stato oggetto di opere abusive di trasformazione realizzate in pendenza della domanda di condono. Il responsabile del procedimento esprimeva parere favorevole al condono esclusivamente con riguardo all'annesso adibito a cabine elettriche con attiguo ripostiglio, identificato al catasto fabbricati al foglio 150 mappale 62.
1.3. Di diverso avviso era la Soprintendenza BB, a cui la predetta relazione tecnica è stata trasmessa al fine di conseguire il parere di cui all'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004. Infatti, con nota prot. n. 10882 del 16 luglio 2014 la Soprintendenza, contraddicendo la relazione istruttoria del responsabile del procedimento della Provincia di Ancona, esprimeva " parere favorevole al mantenimento di tutte le opere di cui trattasi in quanto le stesse risultano compatibili con le caratteristiche dei luoghi ".
1.4. Trattandosi di parere obbligatorio e vincolante in base al citato art. 146, la Provincia di Ancona, con determinazione dirigenziale n. 71 del 24/7/2014, esprimeva, ai sensi degli artt. 32 della L. n. 47/1985 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004, parere favorevole al condono delle opere edilizie abusivamente realizzate nel Comune di Ancona in località Portonovo da S.I.A.T. secondo l'istanza presentata con nota prot. 22970 del 10 marzo 2011.
1.5. In data 28 agosto 2014 la Provincia di Ancona inviava a S.I.A.T. e a tutte le amministrazioni interessate comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della citata determinazione n. 71/2014, nella parte in cui era stato espresso parere favorevole al condono delle opere abusive costituite da annesso adibito a bar identificato al CF foglio 150 mappale 61 e da costruzione adibita ad abitazione stagionale (bungalow) identificata al CF foglio 150 mappale 263. Nella nota si precisava altresì che la stessa valeva anche quale comunicazione ai sensi dell'art. 10- bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini di conclusione del procedimento di auto-annullamento (30 giorni) sino alla data di ricevimento delle osservazioni da parte della S.I.A.T. o dalla scadenza del termine di 10 giorni. Nel merito, la Provincia rilevava che con la citata nota prot. n. 10882 del 16/7/2014 la Soprintendenza aveva evidenziato che prima del rilascio dell'eventuale condono occorreva a verificare che i lavori eseguiti corrispondessero effettivamente a quanto dichiarato e rappresentato negli elaborati trasmessi. Pertanto, la determinazione dirigenziale n. 71/2014 appariva illegittima per non avere eseguito tale verifica preventiva. Quanto ai presupposti di cui all’art. 21- nonies L. n. 241/1990 la Provincia evidenziava il breve lasso di tempo trascorso dall’adozione dell’atto e la sussistenza dell’interesse pubblico all'annullamento d'ufficio del suddetto provvedimento (visto che “ per prassi di dottrina e giurisprudenza viene espresso parere negativo al condono dell'opera abusiva ove si riscontri che la stessa è stata fatta oggetto di modifiche successivamente alla domanda di condono ed oltre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa, altrimenti si incorrerebbe nell'eccesso di potere per disparità di trattamento ”).
1.6. S.I.A.T. si opponeva all’annullamento d’ufficio della determinazione n. 71/2014, depositando una memoria difensiva e allegando alla stessa documentazione fotografica esplicativa. Con l’impugnata determinazione n. 125/2014 la Provincia accoglieva solo in parte le controdeduzioni di S.I.A.T. (e, precisamente, con riferimento alla costruzione adibita ad abitazione stagionale identificata al CF foglio 150 mappale 263), provvedendo invece all’annullamento parziale del precedente parere favorevole relativo all’annesso adibito a bar, identificato al CF foglio 150, mappale 61, per il quale veniva quindi espresso parere negativo al condono.
1.7. In data 17 febbraio 2015 il dirigente della Direzione S.U.I. Edilizia Privata, Produttiva e Commercio Condono Edilizio del Comune di Ancona, con provvedimento n. 429/2015, disponeva di non accogliere la domanda di sanatoria per opere abusive consistenti nella realizzazione di bar con relativa tettoia nell'area censita al CF foglio 150, mappale 61, e ciò proprio sulla scorta del parere negativo della Provincia.
Infine, con nota inviata il 3 marzo 2015 il medesimo dirigente comunale diffidava la S.I.A.T. a demolire il manufatto adibito a bar atteso che, alla luce del diniego di condono edilizio, il manufatto va qualificato come nuova costruzione realizzata in assenza di titoli abilitativi.
2. Ritenendo illegittimi i predetti atti provinciali e comunali, S.I.A.T. li impugna in questa sede, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge (artt. 2 e 10- bis , 21- nonies , L. n. 241/1990). Eccesso di potere sotto ogni profilo.
L’impugnata determinazione n. 125/2014 è illegittima in primo luogo perché adottata dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento (non potendosi considerare che il termine di 30 giorni fissato nella comunicazione di avvio del procedimento decorresse dalla data in cui la ricorrente ha fatto pervenire le proprie osservazioni. Questo perché l’art. 10- bis L. n. 241/1990 si applica solo ai procedimenti ad istanza di parte).
In via subordinata, l’atto è illegittimo in ragione della contestualità fra il preavviso di diniego e la comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado;
b) violazione di legge (art. 21- nonies L. n. 241/1990; art. 32 L. n. 47/1985; art. 146 D.Lgs. n. 42/2004). Eccesso di potere sotto ogni profilo (per travisamento, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento, violazione dell'art. 97 Cost.).
La determinazione n. 125/2014 è illegittima anche per carenza dei presupposti legittimanti di cui all'art.21- nonies L. n. 241/1990.
In particolare, nella specie non si desume quale sia l’interesse pubblico diverso dalla mera volontà di ripristinare la legalità violata che sorregge il provvedimento di autotutela. Infatti, poiché il parere favorevole al condono espresso nella precedente determinazione n. 71/2014 si fondava sull’adesione al parere vincolante della Soprintendenza BB, ne consegue che la stessa Provincia aveva ritenuto l’opera in questione compatibile con la vincolistica gravante sull’area. L’atto di autotutela è perciò illegittimo, perché in sede di formulazione del parere paesaggistico sul condono l’amministrazione competente non deve occuparsi dei profili urbanistico-edilizi (in tal senso viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1895/2011);
c) violazione di legge (art. 21- nonies L. n. 241/1990; artt. 32 e 35 L. n. 47/1985). Eccesso di potere sotto ogni profilo (errore e travisamento del fatto; erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; contraddittorietà; sviamento; violazione dell'art. 97 Cost.).
In via del tutto subordinata, la ricorrente evidenzia che la lieve discrasia tra il manufatto descritto nella domanda di condono e quello esistente non pare concretare in alcun modo contrasto del parere espresso nella determinazione n. 71/2014 con la normativa edilizia ed urbanistica applicabile e, in ogni caso, sul punto specifico non vi è alcuna motivazione.
Le opere che hanno determinato la lieve modifica del manufatto si sono comunque rese necessarie per l’utilizzazione concreta del locale bar oggetto di condono, essendo state causate dalla necessità di smaltire il preesistente tetto in eternit e di arretrare leggermente due muri perimetrali fortemente lesionati e pericolosi per la pubblica incolumità. Tali opere non hanno però implicato alcun aumento di volume ed hanno garantito il mantenimento della costruzione nell'ambito dello stesso perimetro di quella oggetto della domanda di condono e senza alcuna immutazione nella destinazione d'uso (rimasta bar pertinenza del Fortino Napoleonico).
Si tratta perciò di lavori che si caratterizzano per la loro assoluta necessità ai fini della utilizzabilità concreta del manufatto oggetto di condono e che, per la irrilevanza o comunque marginalità degli stessi, non aggiungono un quid novi alla consistenza ed alla conformazione strutturale dell'edificio così come oggettivamente identificabile al momento della ultimazione, né determinano una soluzione di continuità e di irriconoscibilità col manufatto originario. Si deve pertanto ritenere del tutto erroneo l'assunto della Provincia secondo cui il bar, per effetto delle suddette opere, si presenta oggi del tutto diverso da quello oggetto della domanda di condono.
Viene perciò meno il presupposto fondamentale per l’esercizio dell’autotutela, ossia l’illegittimità della precedente determinazione n. 71/2014;
d) violazione di legge (art. 21- nonies L. n. 241/1990; art. 32 L. n. 47/1985). Eccesso di potere sotto ogni profilo (per travisamento; erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; contraddittorietà; sviamento; violazione dell'art. 97 Cost.).
Nel caso di specie difetta anche il requisito dell'interesse pubblico concreto, attuale e specifico all'annullamento officioso del precedente parere della Provincia favorevole al condono dell'annesso bar. Al riguardo è noto che nell'esternazione dell'interesse pubblico l'Amministrazione deve indicare non solo gli eventuali profili di illegittimità ma anche le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità in ipotesi violata, che inducono a porre nel nulla provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano prodotto i loro effetti.
Ma nel caso di specie la giustificazione indicata dalla Provincia (" per prassi di dottrina e giurisprudenza viene espresso parere negativo al condono dell'opera abusiva ove si riscontri che la stessa è stata fatta oggetto di modifiche successivamente alla domanda di condono ed oltre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di condono, altrimenti si incorrerebbe nell'eccesso di potere per disparità di trattamento ") è palesemente finalizzata a ripristinare la legalità in ipotesi violata, visto che la caducazione retroattiva dell'efficacia del parere favorevole trova giustificazione unicamente nell'espressa esigenza di eliminare l'inosservanza ad una asserita regola di dottrina e giurisprudenza negativa del condono in ipotesi di modifica successiva dell'opera effettuata dopo la presentazione della relativa domanda nonché nell'eliminazione dell'eccesso di potere per disparità di trattamento di situazioni identiche. La Provincia non deduce pertanto alcuna ulteriore ragione d'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del parere favorevole al condono del manufatto adibito a bar diverso da quello del mero ripristino della legalità violata e prevalente rispetto all'affidamento del privato; tanto più che le lievi modifiche dell'opera sono state realizzate da oltre 10 anni (quanto meno nel 2000) e l'opera, anche se lievemente modificata, è stata ritenuta pienamente compatibile paesaggisticamente dalla Soprintendenza BB (v. nota prot. 10882 del 16/7/2014);
e) illegittimità in via derivata; violazione di legge (art. 32, 35 L. n. 47/1985; art. 146 D.Lgs. n. 42/2004). Eccesso di potere sotto ogni profilo (per travisamento; erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; contraddittorietà; sviamento; violazione dell'art. 97 Cost.)
La determinazione provinciale n. 125/2014 è illegittima anche nella parte in cui esprime contestualmente all'annullamento d'ufficio, parere negativo al condono ai sensi dell'art. 32 L. n. 47/1985 e dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 dell'annesso adibito a bar.
In primo luogo per illegittimità derivata e in secondo luogo perché, come già esposto in precedenza, in sede di formulazione del parere paesaggistico sul condono l’autorità competente non deve occuparsi dei profili urbanistico-edilizi.
In via gradata, la ricorrente ribadisce comunque che le lievi discrasie fra il manufatto preesistente e quello attuale non sono tali da implicare una difformità urbanistico-edilizia;
f) violazione di legge (art. 10- bis L. n. 241/1990). Eccesso di potere sotto ogni profilo (per travisamento; erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; contraddittorietà; sviamento; violazione dell'art. 97 Cost.).
Il provvedimento n. 429/2015 del 12 febbraio 2015 emesso dal dirigente del S.U.I. Edilizia Privata Produttiva e Commercio del Comune di Ancona e recante il diniego di sanatoria ai sensi dell'art. 35, comma 10, DPR n. 380/2001 è illegittimo per violazione dell'art. 10- bis L. n. 241/1990 e per difetto di motivazione, in quanto il Comune di Ancona non ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di sanatoria (per giurisprudenza consolidata il preavviso di rigetto si applica anche ai procedimenti di sanatoria edilizia). Né l’onere comunicativo poteva essere ritenuto superfluo ai sensi dell’art. 21- octies L. n. 241/1990, e ciò proprio alla luce delle contestazioni circa la rilevanza edilizia delle modifiche apportate al manufatto originario;
g) illegittimità in via derivata; violazione di legge (art. 35 L. n. 47/1985). Eccesso di potere sotto ogni profilo (per travisamento; erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; contraddittorietà; sviamento; violazione dell'art. 97 Cost.).
Il provvedimento comunale n. 429/2015 è illegittimo anche in via derivata, essendo illegittima la presupposta determinazione provinciale n. 125/2014;
h) illegittimità in via derivata; violazione di legge (art. 7 L. n. 47/1985; DPR n. 380/2001; D.Lgs. n. 42/2004). Eccesso di potere sotto ogni profilo (per travisamento; erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria: difetto di motivazione; illogicità; contraddittorietà; sviamento; violazione dell'art. 97 Cost.).
E' infine illegittima anche la diffida a demolire, adottata dal Comune in data 26 febbraio 2015, e ciò sia alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione si deve astenere dall’irrogazione delle sanzioni edilizie sino a che il procedimento di sanatoria non si è concluso, sia perché sono illegittimi gli atti presupposti, sia, infine, perché il termine concesso per l’ottemperanza è di 60 giorni anziché 90.
3. Si sono costituiti la Provincia di Ancona e il Comune di Ancona, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata a ridosso della camera di consiglio del 21 maggio 2015 la ricorrente ha evidenziato di aver presentato una ulteriore domanda di sanatoria ex art. 36 T.U. n. 380/2001 in data 30 aprile 2015.
Con ordinanza n. 161/2015 è stata accolta la domanda cautelare ed è stata fissata per il 10 dicembre 2015 l’udienza di trattazione del merito.
In data 30 ottobre 2015 la ricorrente ha depositato, fra gli altri, alcuni elaborati grafici a sostegno degli assunti relativi alla non significatività edilizia delle modifiche apportate al manufatto per cui è causa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
DIRITTO
4. Il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Sono in particolare fondate le censure proposte avverso la determinazione provinciale n. 125/2014, il cui annullamento rifluisce ovviamente sugli atti consequenziali adottati dal Comune di Ancona.
Va invece rilevata l’inapplicabilità sostanziale, nella specie, del noto principio giurisprudenziale in base al quale la presentazione di una domanda di sanatoria rende inefficace l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune e obbliga lo stesso a riadottare una nuova ordinanza laddove la procedura di sanatoria si concluda negativamente per il richiedente. Come correttamente eccepito dalla Provincia, infatti, ricadendo le opere de quibus in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed avendo le opere abusive rilievo volumetrico, la sanatoria è preclusa dall’art. 167, comma 4, let. a), del D.Lgs. n. 42/2004 (la ricorrente può pertanto aspirare solo a conseguire il condono edilizio).
5. Come detto, il Tribunale ritiene fondate le censure rivolte avverso la determinazione provinciale n. 125/2014, e ciò sulla base dei seguenti argomenti.
5.1. In primo luogo, è fondata (ed in un certo senso ha valore assorbente di tutte le altre doglianze) la censura relativa al fatto che in sede di formulazione del parere di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 32 L. n. 47/1985 l’autorità preposta alla tutela del vincolo non deve esprimersi sui profili urbanistico-edilizi ( in terminis , Cons. Stato, n. 1895/2011). Ciò per due ordini di ragioni: in primis , perché nulla in proposito stabilisce la normativa di riferimento, in secundis , perché la valutazione di compatibilità paesaggistica di un manufatto abusivo attiene per l’appunto ad un profilo specifico ed in alcun modo legato al rispetto dei parametri edilizi previsti dai vigenti strumenti urbanistici (ciò è tanto vero che ben può verificarsi che il parere di compatibilità paesaggistica negativo implichi la non condonabilità di abusi edilizi rispetto ai quali sussistono tutti gli altri presupposti di legge).
5.2. Si potrebbe però obiettare che nella specie la valutazione operata dalla Provincia attiene ad un pre-requisito essenziale ai fini della concedibilità del condono edilizio, ossia la conformità, per superficie e volume, fra il manufatto descritto nella domanda di condono e quello effettivamente esistente al momento della definizione del procedimento.
Il Tribunale ben conosce, per averne fatto diretta applicazione in più occasioni (vedasi, ex plurimis , la sentenza n. 122/2015) il principio giurisprudenziale secondo cui il condono non può essere concesso se nelle more della conclusione del procedimento l’immobile oggetto di sanatoria viene trasformato in modo tale da renderlo totalmente diverso da quello a suo tempo realizzato (rilevano, in particolare, gli ampliamenti superficiari e/o volumetrici, cosa che si era verificata proprio nella vicenda definita dal TAR con la citata sentenza n. 122/2015).
Premesso che non è nemmeno il caso di spiegare le ragioni di tale (giustamente severo) orientamento giurisprudenziale, il principio di cui di discute va però rettamente inteso. In effetti, tenuto conto che in molti casi il procedimento di condono si protrae per molti anni (nella specie la domanda iniziale risale al 1986), non è pensabile che i manufatti oggetto di sanatoria non possano essere sottoposti nelle more ad alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria o di restauro conservativo. Si tratterebbe di una conclusione del tutto illogica, specie nei casi in cui il manufatto abusivo sia adibito ad attività imprenditoriale oppure in presenza di ammaloramenti che mettano in pericolo la statica dell’edificio e/o la pubblica incolumità o, ancora, nel caso di adeguamento necessitato a normative speciali (ad esempio, la L. n. 257/1992 o la L. n. 13/1989 e relativi decreti attuativi). È necessario inoltre valutare caso per caso l’entità delle modifiche apportate, non potendosi ritenere ugualmente rilevanti ai fini del diniego del condono un ampliamento volumetrico, una diversa distribuzione degli ambienti, l’apertura di luci e vedute, l’inserimento di vani tecnici o di impianti, etc.
Nel caso di specie, quindi, la Provincia, a titolo di contributo istruttorio, poteva al massimo segnalare al Comune di Ancona – competente per l’adozione del provvedimento finale – la difformità del manufatto esistente rispetto a quello descritto nella domanda di condono, ma non anche rilasciare un parere negativo dal punto di vista paesaggistico.
5.3. Quanto poi alla valutazione di compatibilità paesaggistica del manufatto, la Provincia non poteva tornare sui suoi passi in presenza di un parere favorevole della Soprintendenza, tanto più in base alla semplice affermazione per cui il manufatto in parola è ben visibile dalla spiaggia. In effetti, trattandosi di un bar situato a pochi metri dal mare, è ben difficile che lo stesso risulti invisibile. Il problema è invece quello di valutare se il manufatto – dichiaratamente abusivo e visibile – sia compatibile con lo skyline esistente, sia dal punto di vista dell’impatto volumetrico sia architettonicamente.
5.4. Da ultimo va rilevata la fondatezza anche della censure afferente l’assenza di adeguata motivazione circa l’esistenza dei presupposti per l’esercizio del ius poenitendi. Al riguardo va infatti osservato che:
- per un verso, non è sufficiente il richiamo alla dottrina ed alla prassi giurisprudenziale e alla necessità di evitare una disparità di trattamento, trattandosi di motivazioni che attengono al mero ripristino della legalità. Nella specie, poi, non si comprende in cosa consisterebbe la disparità di trattamento, la quale, come è noto, presuppone la sostanziale similitudine delle singole vicende nelle quali l’amministrazione è chiamata ad esercitare il proprio potere;
- per altro verso, seppure è vero che non era decorso un arco temporale significativo dalla data di adozione della precedente determinazione n. 71/2014, è altrettanto vero che nella specie era rilevante anche il lungo periodo di tempo trascorso dalla presentazione della domanda di condono.
5.5. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., il Tribunale non può invece valutare in questa sede la significatività delle modifiche apportate da S.I.A.T. al manufatto originario, trattandosi di profilo sul quale dovrà esprimersi in prima battuta l’amministrazione comunale resistente (visto che ciò non è accaduto nel procedimento da cui origina la presente controversia).
6. L’annullamento della determinazione dirigenziale n. 125/2014 determina la caducazione degli atti comunali impugnati, i quali si fondano esclusivamente sul parere negativo della Provincia.
Ne consegue che il Comune di Ancona, in esecuzione della presente sentenza, concluderà il procedimento tenendo conto esclusivamente della determinazione provinciale n. 71/2014 e degli atti endoprocedimentali nella stessa richiamati, nonché degli atti istruttori predisposti dagli uffici comunali competenti.
7. Il ricorso va dunque accolto, nei termini di cui ai precedenti paragrafi.
Le spese di giudizio vanno però compensate, sia alla luce della complessità anche tecnica della vicenda sottostante, sia (e questo riguarda la posizione del Comune di Ancona) in ragione della natura vincolata di alcuni degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2015
IL SEGRETARIO