TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2321/2023 promossa da:
), rappresentata e difesa dell'avv. ARENA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terranuova Bracciolini (AR), via Dante
n. 26/a
PARTE ATTRICE contro
Ing. ) e Ing. (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. GUETTA JODY, ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo studio in Livorno, via Pieroni n. 26
PARTE CONVENUTA
e contro
Ing. ( ), rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCHI Controparte_3 C.F._4
LINELLA ed elettivamente domiciliato in Montevarchi (AR), via della Ginestra n. 4
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 12 giugno 2025, riportandosi alle note conclusive autorizzate.
pagina 1 di 10 Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'ing. dell'ing. e CP_1 Controparte_2 dell'ing. per i fatti di cui alla narrativa del presente atto, condannare l'ing. Controparte_3 CP_1
l'ing. e l'ing. , in solido tra loro, a pagare alla sig.ra
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
la somma di Euro 134.837,90 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 18\10\2021 fino al saldo. In ipotesi accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'ing. dell'ing. e dell'ing. per CP_1 Controparte_2 Controparte_3
i fatti di cui alla narrativa del presente atto, condannare l'ing. l'ing. CP_1 Controparte_2
e l'ing. , in solido tra loro, a pagare alla sig.ra la somma di Controparte_3 Parte_1
Euro 124.450,90 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 18\10\2021 fino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali di causa,oltre rimborso spese forfettario
15%, oltre iva e cap come per legge, oltre spese di ctu pari ad Euro 1.390,65 e ctp pari ad Euro
3.154,10, oltre spese del procedimento di mediazione n. 140\2023 innanzi all'Organismo di
Mediazione Forense di Arezzo, oltre ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 d.l.vo 28\2010 non inferiore ad Euro 2.000,00”.
Per parte convenuta ing. e ing. “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, per le ragioni di CP_1 CP_2 cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, • respingere in tutto o in parte la domanda promossa dalla sig.ra nei confronti dell'Ing. e dell'Ing. • in via Parte_1 CP_1 CP_2
subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata da parte attrice, limitare l'entità del danno ex adverso richiesto a quanto risulterà di giustizia all'esito della espletata istruttoria. Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
Per parte convenuta ing. “Voglia l'Illmo Sig. Giudice del Tribunale di Arezzo, contrariis CP_3
reiectis, respingere la domanda formulata da parte attrice. Con vittoria di spese ed onorari.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l'ing. Parte_1 CP_1
l'ing. e l'ing. chiedendo il risarcimento di danni
[...] Controparte_2 Controparte_3 patrimoniali imputabili, secondo l'attrice, a responsabilità professionale dei convenuti. L'attrice ha dedotto di essersi rivolta ai professionisti convenuti, con i quali ha stipulato contratti d'opera intellettuale relativi all'esecuzione di lavori presso l'immobile posto in Terranuova Bracciolini (AR), via di Montelungo n. 2021, affinché i professionisti curassero le pratiche necessarie presso le pagina 2 di 10 competenti amministrazioni al fine dell'ottenimento del c.d. sisma bonus 110% e delle relative detrazioni di cui all'art. 119 d.l. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020.
In particolare, stando alle deduzioni attoree, l'ing. in rappresentanza dello CP_1 [...]
di cui fa parte anche l'ing. aveva stipulato il 07.10.2021 Controparte_4 Controparte_2
con la sig.ra un contratto con cui si impegnava a curare la progettazione definitiva e Parte_1
l'esecuzione dei lavori relativi alla “riqualificazione sismica di edificio ai sensi della legge 77/2020
Superbonus 110%”. Lo studio avrebbe dovuto curare la “pratica per titolo edilizio” nonché la CP_4
“stesura delle relazioni tecniche e degli elaborati grafici di progetto” (cfr. doc. 2), compiendo le attività necessarie per l'ottenimento del bonus fiscale al 110%. L'ing. e l'ing. avevano CP_1 CP_2
provveduto a depositare presso il Comune di Terranuova Bracciolini la pratica ma, all'atto del Pt_2
deposito della pratica, non avevano allegato la asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente all'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'intervento progettato (c.d.
“allegato B”), incorrendo in colpa professionale. All'ing. invece, in virtù di Controparte_3
contratto stipulato con la sig.ra il 15.10.2021 (cfr. doc. 1), era stata demandata l'attività di Parte_1
tecnico strutturista, che comprendeva la redazione dell'“Allegato B”. Tale documento veniva redatto soltanto il 21.12.2021, tardivamente ed in epoca successiva al deposito presso il Comune di Terranuova
Bracciolini della CILA-S da parte dello (avvenuto il 18.10.2021). Il tardivo deposito CP_4 dell'allegato B, successivo alla data di deposito della ed a lavori pressoché ultimati, non Pt_2
consentiva alcuna sanatoria ed ha comportato la decadenza dal beneficio fiscale da parte della committente, impossibilitata ad usufruire del beneficio.
L'attrice ha dunque quantificato i danni subiti, di cui ha chiesto il ristoro ai convenuti, in un importo pari al 110% della somma spesa per gli interventi di riqualificazione edilizia (ossia € 126.207,92), allegando di aver sostenuto complessivamente la spesa di € 114.734,47 di cui € 89.768,61 per i c.d. interventi “trainanti” di sisma bonus ed € 24.965,86 per interventi c.d. “trainati” afferenti all'impianto fotovoltaico (cfr. docc. 1-25).
Si sono costituiti in giudizio gli ing. e chiedendo il rigetto della domanda e contestando CP_1 CP_2
che i profili di colpa addotti dalla parte attrice a sostegno della domanda potessero essere forieri di alcun danno, contestando in particolare che il deposito tardivo dell'allegato B comportasse la decadenza dal beneficio fiscale o fosse insuscettibile di sanatoria, nonché che tale decadenza fosse conseguenza dell'operato degli ingegneri convenuti.
Nello specifico, i convenuti hanno allegato che la legge n. 38 dell'11.04.2023, che ha convertito con modificazioni il DL n. 11/2023, ha previsto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1 del DL 02.03.2012, convertito con modificazioni pagina 3 di 10 dalla L n. 44 del 26.04.2012 “rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico”, consentendo dunque, con effetto retroattivo, la sanatoria della mancata/tardiva presentazione dell'asseverazione di cui all'allegato B per gli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico, di cui all'art. 3 comma 3 del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017, per gli interventi ai fini del Sismabonus di cui all'art. 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies del DL n. 63 del 2013 e del Superbonus sugli interventi di cui all'art. 119 comma 4 del DL n. 34 del 2020.
Inoltre, oltre alla remissione in bonis, la parte attrice avrebbe comunque potuto usufruire della detrazione prevista nella misura del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di €
96.000,00, come indicato dall'art. 16 bis, comma 3 del TUIR.
Si è altresì costituito in giudizio l'ing. resistendo alla domanda avversaria e Controparte_3
deducendo, quanto ai profili di colpa contestati da parte attrice, che al momento della presentazione della (18.10.2021), i lavori che venivano eseguiti non necessitavano dell'asseverazione di cui Pt_2 all'allegato B e, solo in corso d'opera, e cioè quando è stato necessario prevedere l'intervento strutturale di demolizione del solaio preesistente, il convenuto aveva provveduto ad elaborare un nuovo progetto strutturale, al conseguente deposito presso il Genio Civile di Arezzo ed a redigere, così,
l'allegato B che doveva essere inoltrato subito al Comune (21/22.12.2021), deposito avvenuto in data
23.02.2022 a cura dello studio Tecnico Associato Aedes. Anche l'ing. ha contestato che la CP_3
condotta ascritta al professionista convenuto potesse aver cagionato i danni lamentati da parte attrice, richiamando la possibilità, per quest'ultima, di avvalersi della remissione in bonis o comunque della ordinaria detrazione nella misura del 50%.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente che a mezzo di prove testimoniali e CTU, redatta dall'ing. ed è passata in decisione Persona_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., del
12.06.2025, previo deposito di note scritte conclusive.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice è risultata fondata e può essere accolta nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che nel caso di specie non sono oggetto di contestazione sia la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (peraltro anche documentato), sia la materialità delle condotte che la parte attrice assume rivestano carattere colposo e significativo di responsabilità professionale
(ossia per la posizione dell'ing. e del'ing. l'aver depositato la pur non essendo CP_1 CP_2 Pt_2 muniti dell' “Allegato B” e, per la posizione dell'ing. il non aver redatto l' “Allegato B” e CP_3
non averlo trasmesso allo in tempo utile per l'allegazione alla del 18.10.2021), CP_4 Pt_2
pagina 4 di 10 essendo, invece, oggetto di contestazione la rilevanza causale delle suddette condotte nella determinazione del danno nonché la quantificazione ed evitabilità, ex art. 1227 c.c., di quest'ultimo facendo ricorso ad altri strumenti.
Come accertato anche dalla CTU (pag. 3), dagli atti emerge che l'immobile posto in via Montelungo n
2021 in Terranuova Bracciolini (AR), di proprietà della sig.ra , posto oggi in zona Parte_1
considerata sismica, è stato oggetto a fine 2021 di un intervento edilizio di miglioramento del comportamento sismico, finalizzato alla fruizione della detrazione fiscale di cui all'art. 119 del DL
34/2020, come convertito in legge n 77 del 2020 e s.m.i.. L'intervento commissionato era mirato all'ottenimento del beneficio fiscale del 110% stabilito dal Decreto Rilancio D.lg. 34/2020, per il miglioramento sismico dell'edificio. Lo studio tecnico (ing. e ing. , su incarico CP_4 CP_1 CP_2
della sig.ra , avendo preventivamente verificato la fattibilità sia dell'intervento di Parte_1
miglioramento del comportamento sismico (oggetto di causa), che quello di miglioramento energetico, ha predisposto il titolo edilizio abilitativo per l'esecuzione dei lavori presentando la CILA-Superbonus.
Tale titolo abilitativo, secondo quanto chiarito dal CTU, è stato specificatamente introdotto dal Decreto
Semplificazioni bis. DL 77/2021 (art. 33 e 33-bis) per semplificare le procedure al fine di facilitare l'esecuzione dei lavori strutturali di miglioramento del comportamento sismico dell'edificio (ad eccezione della demolizione e ricostruzione), che altrimenti avrebbero richiesto il permesso a costruire e/o la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del testo unico dell'edilizia DPR 380/2001. Il
CTU ha riferito (pag. 4) che “tra i documenti necessari alla presentazione della era necessario Pt_2 predisporre una dettagliata relazione tecnica che spiegava i lavori svolti nell'ottica finalizzata (nel nostro caso) agli interventi di miglioramento sismico dell'edificio. Cosa per altro svolta compiutamente dallo studio tecnico incaricato dall'Attrice, che su sollecitazione della CP_4
Committenza presentava in data 18/10/2021 la pratica edilizia 207/2021 con titolo al comune Pt_2
di Terranuova Bracciolini (AR) con inizio dei lavori dichiarato lo stesso giorno (18/10/2021). La pratica edilizia rimane integrata dalla relazione tecnica descrittiva dell'intervento, redatta dallo studio
ADES, necessaria per la presentazione del titolo con il progetto strutturale degli interventi, questo redatto dall'Ing. , tecnico incaricato dell'intervento strutturale da parte della Controparte_3
Committente (l'Attrice)”.
Il CTU ha accertato, con riferimento alla condotta dell'ing. e dell'ing. ( CP_1 CP_2 CP_4
che “(…) lo studio, nella redazione della CILAS n 207 del 18/10/2021, pratica fondamentale per ottenere il titolo edilizio per svolgere i lavori, non ha allegato tra i documenti anche il documento di asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile a seguito dell'intervento di progetto, procedura prevista ai sensi del Art.3 comm. 3 del DM 58 del
pagina 5 di 10 28/02/2017 e successive modifiche(asseverazione esplicitata dalla compilazione dell'Allegato B del decreto stesso). Il documento, ai sensi del comm. 3, sopra richiamato, andava presentato contemporaneamente alla o comunque tempestivamente prima dell'inizio dei lavori, risultando Pt_2 documento fondamentale per l'ottenimento dei benefici fiscali relativi, così come specificato al comm.
5 del medesimo art. 3 sopra citato. Va detto che la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) è uno strumento per raggiungere il titolo abilitativo allo svolgimento dei lavori introdotto dal DL
77/2021 per snellire le procedure burocratiche per i lavori agevolati oggetto di richiesta superbonus.
Quindi lo studio ha presentato per conto della Committente una procedura amministrativa CP_4
(CILA-S) concepita allo scopo del raggiungimento del beneficio fiscale incompleta, sottoscritta da professionisti competenti nello specifico settore, che inevitabilmente dovevano essere a conoscenza del su citato articolo 3 del DM 58 del 28/02/2017 e delle conseguenze derivabili dal fatto di non presentare le asseverazioni necessarie ai fini dello sgravio fiscale sismabonus. Il fatto che la comunicazione di inizio lavori fosse ai fini del beneficio fiscale derivato dal sismabonus è documentato in atti, non solo dagli incarichi professionali assunti (vedi sopra) ma anche dalla dichiarazione del titolo richiesto ( , nonché dal contenuto degli stessi allegati costituenti la richiesta per il titolo Pt_2 edilizio.” Pertanto, il CTU ha evidenziato che la CILA-S trasmessa dall'ing. e dall'ing. CP_1 CP_2 in relazione all'intervento edilizio praticato sull'immobile di proprietà dell'attrice, era incompleta in quanto mancante dell'asseverazione della classe di rischio precedente all'intervento e quella successiva
(il c.d. “Allegato B”), che era necessaria ad accedere al beneficio fiscale e la cui necessità doveva essere nota ai professionisti incaricati, secondo l'ordinaria diligenza.
Con riferimento alla condotta dell'ing. il CTU nominato ha accertato (pag. 10) che “il CP_3
Tecnico ha svolto un'attività di progettazione strutturale delle opere destinate a migliorare la funzionalità statica dell'edificio nell'ambito dell'intervento sin dalla prima fase edilizia, come documentato dalla presentazione della CILAS n° 207 del 18/10/2021 (documenti in atti di Parte ricorrente) senza per altro redigerene le previste attestazioni ai sensi del DM 58 del 28/02/2017. Va anche qui rilevato, che il Tecnico, non poteva non essere a conoscenza dello scopo dell'intervento edilizio ai fini del beneficio fiscale fin dalla presentazione della prima CILAS (del 18/10/2021), avendo sottoscritto con la committenza il contratto di incarico in data 15/10/2021 (per quanto risulta in atti).
Sinteticamente, le asseverazioni mancanti riguardano la definizione della classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile a seguito dell'intervento di progetto, prevista ai sensi del Art.3 comm. 1 e 2 del DM 58 del 28/02/2017 e successive modifiche (redigibile secondo com.6 con
l'allegato B al decreto). Asseverazione che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del medesimo decreto andava presentata contemporaneamente alla e comunque precedentemente all'inizio dei lavori (prima Pt_2
pagina 6 di 10 del 18/10/2021 data dichiarata di inizio lavori). Da quanto emerge in atti l'asseverazione necessaria al fine del completamento della CILAS n° 207 del 18/10/2021 viene redatta solo in data 21/12/2021, in occasione della redazione della CILAS n 305 del 22/12/2021 (per altro l'asseverazione viene integrata alla stessa CILAS n 205 presso il Comune solo con deposito del 23/02/2022) che viene presentata come lavori strutturali in variante della precedente tantè che lo stesso Tecnico in data Pt_2
22/12/2021 (il giorno dopo il dopo la redazione dell'asseverazione in pari data della in Pt_2
variante) attestava lo svolgimenti dei lavori edilizi oggetto di beneficio fiscale per un importo pari a circa 80% del totale.”
Dunque, il CTU ha chiarito che le condotte ascritte dalla parte attrice ai professionisti convenuti non sono conformi a diligenza professionale e hanno determinato l'impossibilità, per l'attrice, di accedere al beneficio fiscale, riferendo che “Di fatto, in sintesi, L'Ing. nella predisposizione Controparte_3
delle documentazioni necessarie ad eseguire gli interventi ai fini del miglioramento del comportamento sismico dell'edificio non ha redatto tempestivamente le asseverazioni previste per legge ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, lo studio Tecnico e quindi l'Ing. e l'Ing. CP_4 Controparte_5
ha presentato una pratica edilizia mirata anche al miglioramento sismico Controparte_2 dell'edificio e all'ottenimento del beneficio fiscale conseguente senza verificare la completezza documentale a tale fine. Completezza documentale che non incide sull'ottenimento del titolo edilizio, ma ha rilevanti effetti ai fini del conseguimento del beneficio fiscale” (cfr. pag. 10 CTU).
Il CTU ha dunque confermato la correttezza della prospettazione attorea, secondo cui le inadempienze allegate dalla parte attrice sarebbero da porsi in relazione causale con i danni lamentati dalla sig.ra
[...]
. Pt_1
Il consulente tecnico nominato ha inoltre escluso che, nel caso di specie, potesse applicarsi la remissione in bonis, come sostenuto dai convenuti, o che gli interventi potessero comunque accedere agli sgravi fiscali per il bonus casa al 50%.
Quanto all'accesso alla detrazione al 50%, il CTU ha precisato che “Relativamente alla possibilità di accedere agli sgravi fiscali relativi al Bonus Casa al 50%, in alternativa al superbonus 110% relativo al sismabonus, il CTU deve evidenziare che il titolo autorizzativo dei lavori, la non Parte_3 era un titolo autorizzativo idoneo all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria che interessavano parti strutturali se posto al di fuori del contesto del Decreto Semplificazioni bis. (DL
77/2021). Infatti, il DPR 6 giugno 2001, n. 380, testo unico dell'edilizia, (e di conseguenza la LR
65/2014 art. 135 com.b), prevede all' art. 22 (com. a), che per interventi di manutenzione straordinaria che interessano parti strutturali, il titolo edilizio sia ottenuto con SCIA (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività), di conseguenza per poter accedere alle detrazioni fiscali Bonus Casa per interventi
pagina 7 di 10 edilizi di natura strutturale, a parere del CTU, il titolo autorizzativo dato dalla non sarebbe Pt_2 risultato idoneo all'autorizzazione dei lavori e di conseguenza a configurare l'opportunità alla parte
Attrice di ottenere i benefici degli sgravi fiscali del 50% dell'importo dei lavori” (cfr. pag. 14-15
CTU).
Quanto alla possibilità di usufruire della remissione in bonis, il CTU ne ha escluso l'applicabilità al caso di specie, riferendo che “Sul punto della remissione in bonis la parte Attrice evidenzia che la norma contenuta all'art. 2 ter comma 1 lett. c) DL n. 11 del 16\2\2023 convertito in l. n. 38\2023, circoscrive la remissione in bonis, ai sensi dell'art.2 del DL 16/2012, ai casi in cui il contribuente non abbia ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi utile nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della prima quota di agevolazione, nello specifico, essendo i lavori svolti in gran parte nel 2021 (come asseverato dal Ing. con lo stato di avanzamento in atti) entro Controparte_3
il termine del 30/11/2022; o nel caso della cessione del credito fruita mediante esercizio della cessione del credito, come nel caso dell'Attrice, (art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1) la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione della relativa opzione all'Agenzia delle entrate.(Vedi anche la Circolare 07/09/2023, n. 27/E, punto 6.1), nello specifico entro il 31/03/2022 o comunque se tardiva entro il 30/11/2022. Tutte date inevitabilmente già scadute all'entrata in vigore del DL 11/2023 e pertanto l'Attrice era già decaduta nel momento dalla possibilità di applicare la remissione in bonis”. (cfr. pag.
4-5 CTU).
Le risultanze della CTU appaiono logiche, congruamente motivate ed argomentate, anche in relazione alle sollecitazioni critiche pervenute dai consulenti di parte, e dunque ben possono essere poste a base della decisione e fatte proprie da questo Tribunale.
Con riferimento alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attrice e alla valutazione oggettiva della loro congruità, il CTU ha preso posizione a pag. 11 e ss. dell'elaborato peritale, esaminando analiticamente la documentazione di spesa prodotta dalla parte attrice. All'esito dell'analisi svolta, il
CTU ha riferito che “Con saldo fatture esposte pari a 90.068,61 € compreso oneri di legge, per gli interventi trainanti del Sismabonus e 27.965,86 € per l'impianto fotovoltaico trainato. Per complessivi oneri pari a 118.034,5€ che incrementati del 10% (bonus 110%) comportano un importo bonus di
129.837,90€ all'epoca detraibile in quattro anni con quote annuali di pari importo, che tenendo conto di un tasso annuo del 3%, equivale ad un valore attuale netto all'epoca dei fatti di 120.655,06€; o in alternativa con cessione del credito (considerato all' 8%) di un importo pari a 119.450,90€. A parere del CTU questo importo di danno è parziale visto che le fatture esposte dall'Attrice relativamente alle opere edili e alle prestazioni professionali sono in acconto delle effettive opere svolte, la ricostruzione della Parte non evidenzia i saldi finali asseverati delle opere e di conseguenza il danno effettivo
pagina 8 di 10 potenzialmente prodotto. Va comunque detto che il beneficio fiscale massimo raggiungibile con il sismabonus per gli oneri diretti nel caso di specie è di 96.000,0€ molto prossimo ai valori indicati dalla Parte Attrice, mentre per quanto riguarda i lavori trainati va precisato che l'importo indicato da parte Attrice è a saldo e quindi non soggetto ad ulteriori potenziali incrementi. A livello di semplice precisazione va evidenziato che nei conteggi della parte Attrice è indicato un importo di danno complessivo di 114.734,47€ che a parere del CTU risulta viziato da meri errori di calcolo matematico” (cfr. pag. 12-17).
Dunque, nel caso di specie, poiché la sig.ra ha manifestato in atti sin dal primo momento Parte_1
l'intenzione di addivenire alla cessione del credito, può essere preso a base della liquidazione l'importo calcolato dal CTU per l'ipotesi di cessione del credito, ossia quello ottenuto dal CTU applicando una riduzione dell'8%, pari al corrispettivo medio percepito dagli istituto di credito che si rendevano cessionari dei crediti per sisma bonus, arrivando al valore finale complessivo di € 119.450,90.
Non può essere riconosciuto, invece, sebbene prospettato in via del tutto ipotetica dal CTU e richiamato dalla parte attrice nelle note conclusive autorizzate quale oggetto della domanda (cfr. pag.
14 note conclusive di parte attrice) l'ulteriore somma di € 5.000 stimata dal CTU come possibile costo che potrebbe dover sostenere la sig.ra nell'ipotesi in cui, in futuro, la presentata in Parte_1 Pt_2
relazione agli interventi eseguiti non dovesse più essere ritenuta titolo autorizzativo idoneo. Si tratta, infatti, di una voce di danno non oggetto di domanda né di preventiva allegazione entro i termini decadenziali previsti dalle norme processuali e non può essere riconosciuta, evidenziandosi altresì che lo stesso CTU prospetta tale eventualità in termini del tutto ipotetici e dubitativi. Si tratta dunque di una posta economica non suscettibile di essere qualificata come danno e non ristorabile.
Può essere riconosciuta, come richiesto, sulla somma complessiva ristorabile quantificata in €
119.450,90, l'applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale dalla data di incompleto deposito della (18.10.2021) al saldo effettivo, poiché si tratta di credito di natura Pt_2
risarcitoria e dunque di valore (cfr. Cass. n. 1627/2022).
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dei convenuti in solido. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022 prendendo come riferimento i valori medi (tranne per la fase decisoria, per cui appare congruo riconoscere i valori minimi in ragione della disposta discussione orale) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000, e si liquidano in complessivi € 11.977, di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670 per la fase istruttoria, € 2.127 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Devono altresì essere definitivamente poste a carico dei pagina 9 di 10 convenuti in solido le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, nonché quelle per il contributo unificato, il bollo ed il procedimento di mediazione esperito prima dell'introduzione del giudizio (€
48,80- doc. 30 di parte attrice). Va inoltre riconosciuto il diritto al ristoro, in favore di parte attrice, degli esborsi sostenuti per il CT di parte geom. pari ad € 1.051,10 (cfr. fattura e bonifico allegati CP_6 alle note scritte per l'udienza del 09.04.2025)
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti dei convenuti e, per l'effetto,
- condanna l'ing. , l'ing. e l'ing. in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 Controparte_3
corrispondere alla parte attrice , a titolo di risarcimento di danni patrimoniali, la Parte_1
somma € 119.450,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal 18.10.2021 al saldo;
- condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 11.977, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, nonché quelle per il contributo unificato, il bollo, il procedimento di mediazione (€ 48,80), il
CTP di parte attrice geom. (€ 1.051,10). CP_6
Arezzo, 13 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2321/2023 promossa da:
), rappresentata e difesa dell'avv. ARENA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terranuova Bracciolini (AR), via Dante
n. 26/a
PARTE ATTRICE contro
Ing. ) e Ing. (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. GUETTA JODY, ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso il suo studio in Livorno, via Pieroni n. 26
PARTE CONVENUTA
e contro
Ing. ( ), rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCHI Controparte_3 C.F._4
LINELLA ed elettivamente domiciliato in Montevarchi (AR), via della Ginestra n. 4
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 12 giugno 2025, riportandosi alle note conclusive autorizzate.
pagina 1 di 10 Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'ing. dell'ing. e CP_1 Controparte_2 dell'ing. per i fatti di cui alla narrativa del presente atto, condannare l'ing. Controparte_3 CP_1
l'ing. e l'ing. , in solido tra loro, a pagare alla sig.ra
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
la somma di Euro 134.837,90 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 18\10\2021 fino al saldo. In ipotesi accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'ing. dell'ing. e dell'ing. per CP_1 Controparte_2 Controparte_3
i fatti di cui alla narrativa del presente atto, condannare l'ing. l'ing. CP_1 Controparte_2
e l'ing. , in solido tra loro, a pagare alla sig.ra la somma di Controparte_3 Parte_1
Euro 124.450,90 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 18\10\2021 fino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali di causa,oltre rimborso spese forfettario
15%, oltre iva e cap come per legge, oltre spese di ctu pari ad Euro 1.390,65 e ctp pari ad Euro
3.154,10, oltre spese del procedimento di mediazione n. 140\2023 innanzi all'Organismo di
Mediazione Forense di Arezzo, oltre ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 d.l.vo 28\2010 non inferiore ad Euro 2.000,00”.
Per parte convenuta ing. e ing. “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, per le ragioni di CP_1 CP_2 cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, • respingere in tutto o in parte la domanda promossa dalla sig.ra nei confronti dell'Ing. e dell'Ing. • in via Parte_1 CP_1 CP_2
subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata da parte attrice, limitare l'entità del danno ex adverso richiesto a quanto risulterà di giustizia all'esito della espletata istruttoria. Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
Per parte convenuta ing. “Voglia l'Illmo Sig. Giudice del Tribunale di Arezzo, contrariis CP_3
reiectis, respingere la domanda formulata da parte attrice. Con vittoria di spese ed onorari.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l'ing. Parte_1 CP_1
l'ing. e l'ing. chiedendo il risarcimento di danni
[...] Controparte_2 Controparte_3 patrimoniali imputabili, secondo l'attrice, a responsabilità professionale dei convenuti. L'attrice ha dedotto di essersi rivolta ai professionisti convenuti, con i quali ha stipulato contratti d'opera intellettuale relativi all'esecuzione di lavori presso l'immobile posto in Terranuova Bracciolini (AR), via di Montelungo n. 2021, affinché i professionisti curassero le pratiche necessarie presso le pagina 2 di 10 competenti amministrazioni al fine dell'ottenimento del c.d. sisma bonus 110% e delle relative detrazioni di cui all'art. 119 d.l. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020.
In particolare, stando alle deduzioni attoree, l'ing. in rappresentanza dello CP_1 [...]
di cui fa parte anche l'ing. aveva stipulato il 07.10.2021 Controparte_4 Controparte_2
con la sig.ra un contratto con cui si impegnava a curare la progettazione definitiva e Parte_1
l'esecuzione dei lavori relativi alla “riqualificazione sismica di edificio ai sensi della legge 77/2020
Superbonus 110%”. Lo studio avrebbe dovuto curare la “pratica per titolo edilizio” nonché la CP_4
“stesura delle relazioni tecniche e degli elaborati grafici di progetto” (cfr. doc. 2), compiendo le attività necessarie per l'ottenimento del bonus fiscale al 110%. L'ing. e l'ing. avevano CP_1 CP_2
provveduto a depositare presso il Comune di Terranuova Bracciolini la pratica ma, all'atto del Pt_2
deposito della pratica, non avevano allegato la asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente all'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'intervento progettato (c.d.
“allegato B”), incorrendo in colpa professionale. All'ing. invece, in virtù di Controparte_3
contratto stipulato con la sig.ra il 15.10.2021 (cfr. doc. 1), era stata demandata l'attività di Parte_1
tecnico strutturista, che comprendeva la redazione dell'“Allegato B”. Tale documento veniva redatto soltanto il 21.12.2021, tardivamente ed in epoca successiva al deposito presso il Comune di Terranuova
Bracciolini della CILA-S da parte dello (avvenuto il 18.10.2021). Il tardivo deposito CP_4 dell'allegato B, successivo alla data di deposito della ed a lavori pressoché ultimati, non Pt_2
consentiva alcuna sanatoria ed ha comportato la decadenza dal beneficio fiscale da parte della committente, impossibilitata ad usufruire del beneficio.
L'attrice ha dunque quantificato i danni subiti, di cui ha chiesto il ristoro ai convenuti, in un importo pari al 110% della somma spesa per gli interventi di riqualificazione edilizia (ossia € 126.207,92), allegando di aver sostenuto complessivamente la spesa di € 114.734,47 di cui € 89.768,61 per i c.d. interventi “trainanti” di sisma bonus ed € 24.965,86 per interventi c.d. “trainati” afferenti all'impianto fotovoltaico (cfr. docc. 1-25).
Si sono costituiti in giudizio gli ing. e chiedendo il rigetto della domanda e contestando CP_1 CP_2
che i profili di colpa addotti dalla parte attrice a sostegno della domanda potessero essere forieri di alcun danno, contestando in particolare che il deposito tardivo dell'allegato B comportasse la decadenza dal beneficio fiscale o fosse insuscettibile di sanatoria, nonché che tale decadenza fosse conseguenza dell'operato degli ingegneri convenuti.
Nello specifico, i convenuti hanno allegato che la legge n. 38 dell'11.04.2023, che ha convertito con modificazioni il DL n. 11/2023, ha previsto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1 del DL 02.03.2012, convertito con modificazioni pagina 3 di 10 dalla L n. 44 del 26.04.2012 “rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico”, consentendo dunque, con effetto retroattivo, la sanatoria della mancata/tardiva presentazione dell'asseverazione di cui all'allegato B per gli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico, di cui all'art. 3 comma 3 del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017, per gli interventi ai fini del Sismabonus di cui all'art. 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies del DL n. 63 del 2013 e del Superbonus sugli interventi di cui all'art. 119 comma 4 del DL n. 34 del 2020.
Inoltre, oltre alla remissione in bonis, la parte attrice avrebbe comunque potuto usufruire della detrazione prevista nella misura del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di €
96.000,00, come indicato dall'art. 16 bis, comma 3 del TUIR.
Si è altresì costituito in giudizio l'ing. resistendo alla domanda avversaria e Controparte_3
deducendo, quanto ai profili di colpa contestati da parte attrice, che al momento della presentazione della (18.10.2021), i lavori che venivano eseguiti non necessitavano dell'asseverazione di cui Pt_2 all'allegato B e, solo in corso d'opera, e cioè quando è stato necessario prevedere l'intervento strutturale di demolizione del solaio preesistente, il convenuto aveva provveduto ad elaborare un nuovo progetto strutturale, al conseguente deposito presso il Genio Civile di Arezzo ed a redigere, così,
l'allegato B che doveva essere inoltrato subito al Comune (21/22.12.2021), deposito avvenuto in data
23.02.2022 a cura dello studio Tecnico Associato Aedes. Anche l'ing. ha contestato che la CP_3
condotta ascritta al professionista convenuto potesse aver cagionato i danni lamentati da parte attrice, richiamando la possibilità, per quest'ultima, di avvalersi della remissione in bonis o comunque della ordinaria detrazione nella misura del 50%.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente che a mezzo di prove testimoniali e CTU, redatta dall'ing. ed è passata in decisione Persona_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., del
12.06.2025, previo deposito di note scritte conclusive.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice è risultata fondata e può essere accolta nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che nel caso di specie non sono oggetto di contestazione sia la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (peraltro anche documentato), sia la materialità delle condotte che la parte attrice assume rivestano carattere colposo e significativo di responsabilità professionale
(ossia per la posizione dell'ing. e del'ing. l'aver depositato la pur non essendo CP_1 CP_2 Pt_2 muniti dell' “Allegato B” e, per la posizione dell'ing. il non aver redatto l' “Allegato B” e CP_3
non averlo trasmesso allo in tempo utile per l'allegazione alla del 18.10.2021), CP_4 Pt_2
pagina 4 di 10 essendo, invece, oggetto di contestazione la rilevanza causale delle suddette condotte nella determinazione del danno nonché la quantificazione ed evitabilità, ex art. 1227 c.c., di quest'ultimo facendo ricorso ad altri strumenti.
Come accertato anche dalla CTU (pag. 3), dagli atti emerge che l'immobile posto in via Montelungo n
2021 in Terranuova Bracciolini (AR), di proprietà della sig.ra , posto oggi in zona Parte_1
considerata sismica, è stato oggetto a fine 2021 di un intervento edilizio di miglioramento del comportamento sismico, finalizzato alla fruizione della detrazione fiscale di cui all'art. 119 del DL
34/2020, come convertito in legge n 77 del 2020 e s.m.i.. L'intervento commissionato era mirato all'ottenimento del beneficio fiscale del 110% stabilito dal Decreto Rilancio D.lg. 34/2020, per il miglioramento sismico dell'edificio. Lo studio tecnico (ing. e ing. , su incarico CP_4 CP_1 CP_2
della sig.ra , avendo preventivamente verificato la fattibilità sia dell'intervento di Parte_1
miglioramento del comportamento sismico (oggetto di causa), che quello di miglioramento energetico, ha predisposto il titolo edilizio abilitativo per l'esecuzione dei lavori presentando la CILA-Superbonus.
Tale titolo abilitativo, secondo quanto chiarito dal CTU, è stato specificatamente introdotto dal Decreto
Semplificazioni bis. DL 77/2021 (art. 33 e 33-bis) per semplificare le procedure al fine di facilitare l'esecuzione dei lavori strutturali di miglioramento del comportamento sismico dell'edificio (ad eccezione della demolizione e ricostruzione), che altrimenti avrebbero richiesto il permesso a costruire e/o la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del testo unico dell'edilizia DPR 380/2001. Il
CTU ha riferito (pag. 4) che “tra i documenti necessari alla presentazione della era necessario Pt_2 predisporre una dettagliata relazione tecnica che spiegava i lavori svolti nell'ottica finalizzata (nel nostro caso) agli interventi di miglioramento sismico dell'edificio. Cosa per altro svolta compiutamente dallo studio tecnico incaricato dall'Attrice, che su sollecitazione della CP_4
Committenza presentava in data 18/10/2021 la pratica edilizia 207/2021 con titolo al comune Pt_2
di Terranuova Bracciolini (AR) con inizio dei lavori dichiarato lo stesso giorno (18/10/2021). La pratica edilizia rimane integrata dalla relazione tecnica descrittiva dell'intervento, redatta dallo studio
ADES, necessaria per la presentazione del titolo con il progetto strutturale degli interventi, questo redatto dall'Ing. , tecnico incaricato dell'intervento strutturale da parte della Controparte_3
Committente (l'Attrice)”.
Il CTU ha accertato, con riferimento alla condotta dell'ing. e dell'ing. ( CP_1 CP_2 CP_4
che “(…) lo studio, nella redazione della CILAS n 207 del 18/10/2021, pratica fondamentale per ottenere il titolo edilizio per svolgere i lavori, non ha allegato tra i documenti anche il documento di asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile a seguito dell'intervento di progetto, procedura prevista ai sensi del Art.3 comm. 3 del DM 58 del
pagina 5 di 10 28/02/2017 e successive modifiche(asseverazione esplicitata dalla compilazione dell'Allegato B del decreto stesso). Il documento, ai sensi del comm. 3, sopra richiamato, andava presentato contemporaneamente alla o comunque tempestivamente prima dell'inizio dei lavori, risultando Pt_2 documento fondamentale per l'ottenimento dei benefici fiscali relativi, così come specificato al comm.
5 del medesimo art. 3 sopra citato. Va detto che la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) è uno strumento per raggiungere il titolo abilitativo allo svolgimento dei lavori introdotto dal DL
77/2021 per snellire le procedure burocratiche per i lavori agevolati oggetto di richiesta superbonus.
Quindi lo studio ha presentato per conto della Committente una procedura amministrativa CP_4
(CILA-S) concepita allo scopo del raggiungimento del beneficio fiscale incompleta, sottoscritta da professionisti competenti nello specifico settore, che inevitabilmente dovevano essere a conoscenza del su citato articolo 3 del DM 58 del 28/02/2017 e delle conseguenze derivabili dal fatto di non presentare le asseverazioni necessarie ai fini dello sgravio fiscale sismabonus. Il fatto che la comunicazione di inizio lavori fosse ai fini del beneficio fiscale derivato dal sismabonus è documentato in atti, non solo dagli incarichi professionali assunti (vedi sopra) ma anche dalla dichiarazione del titolo richiesto ( , nonché dal contenuto degli stessi allegati costituenti la richiesta per il titolo Pt_2 edilizio.” Pertanto, il CTU ha evidenziato che la CILA-S trasmessa dall'ing. e dall'ing. CP_1 CP_2 in relazione all'intervento edilizio praticato sull'immobile di proprietà dell'attrice, era incompleta in quanto mancante dell'asseverazione della classe di rischio precedente all'intervento e quella successiva
(il c.d. “Allegato B”), che era necessaria ad accedere al beneficio fiscale e la cui necessità doveva essere nota ai professionisti incaricati, secondo l'ordinaria diligenza.
Con riferimento alla condotta dell'ing. il CTU nominato ha accertato (pag. 10) che “il CP_3
Tecnico ha svolto un'attività di progettazione strutturale delle opere destinate a migliorare la funzionalità statica dell'edificio nell'ambito dell'intervento sin dalla prima fase edilizia, come documentato dalla presentazione della CILAS n° 207 del 18/10/2021 (documenti in atti di Parte ricorrente) senza per altro redigerene le previste attestazioni ai sensi del DM 58 del 28/02/2017. Va anche qui rilevato, che il Tecnico, non poteva non essere a conoscenza dello scopo dell'intervento edilizio ai fini del beneficio fiscale fin dalla presentazione della prima CILAS (del 18/10/2021), avendo sottoscritto con la committenza il contratto di incarico in data 15/10/2021 (per quanto risulta in atti).
Sinteticamente, le asseverazioni mancanti riguardano la definizione della classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile a seguito dell'intervento di progetto, prevista ai sensi del Art.3 comm. 1 e 2 del DM 58 del 28/02/2017 e successive modifiche (redigibile secondo com.6 con
l'allegato B al decreto). Asseverazione che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del medesimo decreto andava presentata contemporaneamente alla e comunque precedentemente all'inizio dei lavori (prima Pt_2
pagina 6 di 10 del 18/10/2021 data dichiarata di inizio lavori). Da quanto emerge in atti l'asseverazione necessaria al fine del completamento della CILAS n° 207 del 18/10/2021 viene redatta solo in data 21/12/2021, in occasione della redazione della CILAS n 305 del 22/12/2021 (per altro l'asseverazione viene integrata alla stessa CILAS n 205 presso il Comune solo con deposito del 23/02/2022) che viene presentata come lavori strutturali in variante della precedente tantè che lo stesso Tecnico in data Pt_2
22/12/2021 (il giorno dopo il dopo la redazione dell'asseverazione in pari data della in Pt_2
variante) attestava lo svolgimenti dei lavori edilizi oggetto di beneficio fiscale per un importo pari a circa 80% del totale.”
Dunque, il CTU ha chiarito che le condotte ascritte dalla parte attrice ai professionisti convenuti non sono conformi a diligenza professionale e hanno determinato l'impossibilità, per l'attrice, di accedere al beneficio fiscale, riferendo che “Di fatto, in sintesi, L'Ing. nella predisposizione Controparte_3
delle documentazioni necessarie ad eseguire gli interventi ai fini del miglioramento del comportamento sismico dell'edificio non ha redatto tempestivamente le asseverazioni previste per legge ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, lo studio Tecnico e quindi l'Ing. e l'Ing. CP_4 Controparte_5
ha presentato una pratica edilizia mirata anche al miglioramento sismico Controparte_2 dell'edificio e all'ottenimento del beneficio fiscale conseguente senza verificare la completezza documentale a tale fine. Completezza documentale che non incide sull'ottenimento del titolo edilizio, ma ha rilevanti effetti ai fini del conseguimento del beneficio fiscale” (cfr. pag. 10 CTU).
Il CTU ha dunque confermato la correttezza della prospettazione attorea, secondo cui le inadempienze allegate dalla parte attrice sarebbero da porsi in relazione causale con i danni lamentati dalla sig.ra
[...]
. Pt_1
Il consulente tecnico nominato ha inoltre escluso che, nel caso di specie, potesse applicarsi la remissione in bonis, come sostenuto dai convenuti, o che gli interventi potessero comunque accedere agli sgravi fiscali per il bonus casa al 50%.
Quanto all'accesso alla detrazione al 50%, il CTU ha precisato che “Relativamente alla possibilità di accedere agli sgravi fiscali relativi al Bonus Casa al 50%, in alternativa al superbonus 110% relativo al sismabonus, il CTU deve evidenziare che il titolo autorizzativo dei lavori, la non Parte_3 era un titolo autorizzativo idoneo all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria che interessavano parti strutturali se posto al di fuori del contesto del Decreto Semplificazioni bis. (DL
77/2021). Infatti, il DPR 6 giugno 2001, n. 380, testo unico dell'edilizia, (e di conseguenza la LR
65/2014 art. 135 com.b), prevede all' art. 22 (com. a), che per interventi di manutenzione straordinaria che interessano parti strutturali, il titolo edilizio sia ottenuto con SCIA (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività), di conseguenza per poter accedere alle detrazioni fiscali Bonus Casa per interventi
pagina 7 di 10 edilizi di natura strutturale, a parere del CTU, il titolo autorizzativo dato dalla non sarebbe Pt_2 risultato idoneo all'autorizzazione dei lavori e di conseguenza a configurare l'opportunità alla parte
Attrice di ottenere i benefici degli sgravi fiscali del 50% dell'importo dei lavori” (cfr. pag. 14-15
CTU).
Quanto alla possibilità di usufruire della remissione in bonis, il CTU ne ha escluso l'applicabilità al caso di specie, riferendo che “Sul punto della remissione in bonis la parte Attrice evidenzia che la norma contenuta all'art. 2 ter comma 1 lett. c) DL n. 11 del 16\2\2023 convertito in l. n. 38\2023, circoscrive la remissione in bonis, ai sensi dell'art.2 del DL 16/2012, ai casi in cui il contribuente non abbia ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi utile nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della prima quota di agevolazione, nello specifico, essendo i lavori svolti in gran parte nel 2021 (come asseverato dal Ing. con lo stato di avanzamento in atti) entro Controparte_3
il termine del 30/11/2022; o nel caso della cessione del credito fruita mediante esercizio della cessione del credito, come nel caso dell'Attrice, (art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1) la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione della relativa opzione all'Agenzia delle entrate.(Vedi anche la Circolare 07/09/2023, n. 27/E, punto 6.1), nello specifico entro il 31/03/2022 o comunque se tardiva entro il 30/11/2022. Tutte date inevitabilmente già scadute all'entrata in vigore del DL 11/2023 e pertanto l'Attrice era già decaduta nel momento dalla possibilità di applicare la remissione in bonis”. (cfr. pag.
4-5 CTU).
Le risultanze della CTU appaiono logiche, congruamente motivate ed argomentate, anche in relazione alle sollecitazioni critiche pervenute dai consulenti di parte, e dunque ben possono essere poste a base della decisione e fatte proprie da questo Tribunale.
Con riferimento alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attrice e alla valutazione oggettiva della loro congruità, il CTU ha preso posizione a pag. 11 e ss. dell'elaborato peritale, esaminando analiticamente la documentazione di spesa prodotta dalla parte attrice. All'esito dell'analisi svolta, il
CTU ha riferito che “Con saldo fatture esposte pari a 90.068,61 € compreso oneri di legge, per gli interventi trainanti del Sismabonus e 27.965,86 € per l'impianto fotovoltaico trainato. Per complessivi oneri pari a 118.034,5€ che incrementati del 10% (bonus 110%) comportano un importo bonus di
129.837,90€ all'epoca detraibile in quattro anni con quote annuali di pari importo, che tenendo conto di un tasso annuo del 3%, equivale ad un valore attuale netto all'epoca dei fatti di 120.655,06€; o in alternativa con cessione del credito (considerato all' 8%) di un importo pari a 119.450,90€. A parere del CTU questo importo di danno è parziale visto che le fatture esposte dall'Attrice relativamente alle opere edili e alle prestazioni professionali sono in acconto delle effettive opere svolte, la ricostruzione della Parte non evidenzia i saldi finali asseverati delle opere e di conseguenza il danno effettivo
pagina 8 di 10 potenzialmente prodotto. Va comunque detto che il beneficio fiscale massimo raggiungibile con il sismabonus per gli oneri diretti nel caso di specie è di 96.000,0€ molto prossimo ai valori indicati dalla Parte Attrice, mentre per quanto riguarda i lavori trainati va precisato che l'importo indicato da parte Attrice è a saldo e quindi non soggetto ad ulteriori potenziali incrementi. A livello di semplice precisazione va evidenziato che nei conteggi della parte Attrice è indicato un importo di danno complessivo di 114.734,47€ che a parere del CTU risulta viziato da meri errori di calcolo matematico” (cfr. pag. 12-17).
Dunque, nel caso di specie, poiché la sig.ra ha manifestato in atti sin dal primo momento Parte_1
l'intenzione di addivenire alla cessione del credito, può essere preso a base della liquidazione l'importo calcolato dal CTU per l'ipotesi di cessione del credito, ossia quello ottenuto dal CTU applicando una riduzione dell'8%, pari al corrispettivo medio percepito dagli istituto di credito che si rendevano cessionari dei crediti per sisma bonus, arrivando al valore finale complessivo di € 119.450,90.
Non può essere riconosciuto, invece, sebbene prospettato in via del tutto ipotetica dal CTU e richiamato dalla parte attrice nelle note conclusive autorizzate quale oggetto della domanda (cfr. pag.
14 note conclusive di parte attrice) l'ulteriore somma di € 5.000 stimata dal CTU come possibile costo che potrebbe dover sostenere la sig.ra nell'ipotesi in cui, in futuro, la presentata in Parte_1 Pt_2
relazione agli interventi eseguiti non dovesse più essere ritenuta titolo autorizzativo idoneo. Si tratta, infatti, di una voce di danno non oggetto di domanda né di preventiva allegazione entro i termini decadenziali previsti dalle norme processuali e non può essere riconosciuta, evidenziandosi altresì che lo stesso CTU prospetta tale eventualità in termini del tutto ipotetici e dubitativi. Si tratta dunque di una posta economica non suscettibile di essere qualificata come danno e non ristorabile.
Può essere riconosciuta, come richiesto, sulla somma complessiva ristorabile quantificata in €
119.450,90, l'applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale dalla data di incompleto deposito della (18.10.2021) al saldo effettivo, poiché si tratta di credito di natura Pt_2
risarcitoria e dunque di valore (cfr. Cass. n. 1627/2022).
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dei convenuti in solido. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022 prendendo come riferimento i valori medi (tranne per la fase decisoria, per cui appare congruo riconoscere i valori minimi in ragione della disposta discussione orale) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000, e si liquidano in complessivi € 11.977, di cui € 2.552 per la fase di studio della controversia, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670 per la fase istruttoria, € 2.127 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Devono altresì essere definitivamente poste a carico dei pagina 9 di 10 convenuti in solido le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, nonché quelle per il contributo unificato, il bollo ed il procedimento di mediazione esperito prima dell'introduzione del giudizio (€
48,80- doc. 30 di parte attrice). Va inoltre riconosciuto il diritto al ristoro, in favore di parte attrice, degli esborsi sostenuti per il CT di parte geom. pari ad € 1.051,10 (cfr. fattura e bonifico allegati CP_6 alle note scritte per l'udienza del 09.04.2025)
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti dei convenuti e, per l'effetto,
- condanna l'ing. , l'ing. e l'ing. in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 Controparte_3
corrispondere alla parte attrice , a titolo di risarcimento di danni patrimoniali, la Parte_1
somma € 119.450,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal 18.10.2021 al saldo;
- condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 11.977, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, nonché quelle per il contributo unificato, il bollo, il procedimento di mediazione (€ 48,80), il
CTP di parte attrice geom. (€ 1.051,10). CP_6
Arezzo, 13 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 10 di 10