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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/06/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1576/2025, pendente tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giacomo Milana ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Parte_1 CP_1
Tivoli affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 L. 18/80 nonché lo status di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92, negati nella precedente fase amministrativa, allorquando era riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà medio-gravi (67%-99%) e portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 1, della legge 104/92.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal Giudice, Dott. non reputava che l'istante si trovasse nelle Persona_1 condizioni sanitarie per ottenere i benefici in questione;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione nei termini di legge.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, sufficientemente evidenziati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Al contempo, l'art. 3, commi 1-3, l. 104/92, nella sua nuova formulazione prevede che: “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della
Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti.
Nello specifico il Dott. dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed aver Per_1 esaminato la documentazione agli atti, ha ritenuto che la stessa non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né portatrice dello status di cui all'art. 3, terzo comma, l. 104/92.
Ed invero, come risulta dall'esame obiettivo effettuato: “Condizioni generali buone. Visus ed udito utili. Pannicolo adiposo scarsamente rappresentato. Non edemi, non cianosi. Non dispnea a riposo. Passaggi posturali e deambulazione autonomi con precoce rachialgia al carico e riferita facile stancabilità. Soggetto lucido, vigile, orientato, collaborante, funzioni cognitive compatibili con l'età”.
Inoltre, in merito alle risultanze della visita geriatrica depositata, il consulente chiarisce quanto segue: “Nel caso di cui si discute ci troviamo di fronte ad una condizione clinica non invalidante nei termini di legge e che, pur valutata nel suo complesso sotto l'aspetto funzionale, non appare tale da comportare il diritto alla indennità di accompagnamento considerato che è sostanzialmente conservata la cenestesi motoria e, in linea più generale, la capacità di svolgere in autonomia gli atti del vivere quotidiano. Quanto sopra anche tenendo conto della valutazione geriatrica multidimensionale che non trova riscontro alla lettura dei vari accertamenti clinico strumentali specialistici e neanche rispetto a quanto constatato in sede di visita peritale, in soggetto 74enne in discrete condizioni generali di salute con sostanziale integrità delle funzioni cognitive ed anche con autonomia deambulatoria. Non condivisibile, ma soprattutto non comprensibile, la conclusione del dott. che sembra affermare persino una condizione di non Per_2 autosufficienza sulla base di un riscontro MMSE (14/30!) evidentemente condizionato dalla collaborazione della paziente e che smentisce persino il riscontro neurologico di pochi mesi prima con MMSE pari a 19/30. Irrilevante ovviamente la descrizione della cenestesi motoria in palese contrasto con la già citata visita neurologica “andatura nei limiti””.
Tali considerazioni, in quanto esenti da vizi logici e puntualmente motivate, possono essere fatte proprie da questo Giudice;
al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale da parte della ricorrente non colgono nel segno, giacchè la stessa si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottostimate.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Senonché, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni allegate e ad un nuovo certificato ma del medesimo tenore e contenuto, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
In ragione della presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili;
per gli stessi motivi le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 17/06/2025
Il giudice
RT SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1576/2025, pendente tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giacomo Milana ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente depositato e notificato, la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Parte_1 CP_1
Tivoli affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 L. 18/80 nonché lo status di cui all'art. 3, terzo comma, L. 104/92, negati nella precedente fase amministrativa, allorquando era riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà medio-gravi (67%-99%) e portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 1, della legge 104/92.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal Giudice, Dott. non reputava che l'istante si trovasse nelle Persona_1 condizioni sanitarie per ottenere i benefici in questione;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione nei termini di legge.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1 caso il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, sufficientemente evidenziati.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Al contempo, l'art. 3, commi 1-3, l. 104/92, nella sua nuova formulazione prevede che: “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della
Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti.
Nello specifico il Dott. dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed aver Per_1 esaminato la documentazione agli atti, ha ritenuto che la stessa non si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né portatrice dello status di cui all'art. 3, terzo comma, l. 104/92.
Ed invero, come risulta dall'esame obiettivo effettuato: “Condizioni generali buone. Visus ed udito utili. Pannicolo adiposo scarsamente rappresentato. Non edemi, non cianosi. Non dispnea a riposo. Passaggi posturali e deambulazione autonomi con precoce rachialgia al carico e riferita facile stancabilità. Soggetto lucido, vigile, orientato, collaborante, funzioni cognitive compatibili con l'età”.
Inoltre, in merito alle risultanze della visita geriatrica depositata, il consulente chiarisce quanto segue: “Nel caso di cui si discute ci troviamo di fronte ad una condizione clinica non invalidante nei termini di legge e che, pur valutata nel suo complesso sotto l'aspetto funzionale, non appare tale da comportare il diritto alla indennità di accompagnamento considerato che è sostanzialmente conservata la cenestesi motoria e, in linea più generale, la capacità di svolgere in autonomia gli atti del vivere quotidiano. Quanto sopra anche tenendo conto della valutazione geriatrica multidimensionale che non trova riscontro alla lettura dei vari accertamenti clinico strumentali specialistici e neanche rispetto a quanto constatato in sede di visita peritale, in soggetto 74enne in discrete condizioni generali di salute con sostanziale integrità delle funzioni cognitive ed anche con autonomia deambulatoria. Non condivisibile, ma soprattutto non comprensibile, la conclusione del dott. che sembra affermare persino una condizione di non Per_2 autosufficienza sulla base di un riscontro MMSE (14/30!) evidentemente condizionato dalla collaborazione della paziente e che smentisce persino il riscontro neurologico di pochi mesi prima con MMSE pari a 19/30. Irrilevante ovviamente la descrizione della cenestesi motoria in palese contrasto con la già citata visita neurologica “andatura nei limiti””.
Tali considerazioni, in quanto esenti da vizi logici e puntualmente motivate, possono essere fatte proprie da questo Giudice;
al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale da parte della ricorrente non colgono nel segno, giacchè la stessa si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottostimate.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Senonché, parte ricorrente si è riportata alle certificazioni allegate e ad un nuovo certificato ma del medesimo tenore e contenuto, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
In ragione della presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili;
per gli stessi motivi le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 17/06/2025
Il giudice
RT SC