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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 2.4.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1830/2017 R.G. e vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. e , c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, quali eredi legittimi di , c.f. C.F._3 Persona_1
, deceduto il 19.02.2023, ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
Antonella Di Re;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: benefici amianto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.03.2017 esponeva: Parte_4
- di essere in possesso del libretto di navigazione n. 57023, lui rilasciato il 24.01.1974, ed iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento
Marittimo di Messina, quale Dipl. Nautico – sez. macchina;
- di aver svolto, dal 30.10.1974 al 04.08.1992, attività di lavoro subordinato a bordo di natanti iscritti al Registro Navale Italiano ed al Compartimento Marittimo di Messina, alle dipendenze di varie compagnie di navigazione, espletando mansioni di All. Uff. Macch.,
Operaio Motorista, 2° e 1° Uff. Macchina, Capo Motorista e, infine, Direttore di Macchina;
1 - di essere stato esposto, nello svolgimento della detta attività lavorativa, a rischio qualificato di amianto, superiore agli indici di tollerabilità normativamente previsti, poiché i natanti a bordo dei quali aveva disimpegnato le proprie mansioni facevano uso di tale materiale;
- di aver chiesto all' , in data 04.11.2003, il riconoscimento della propria esposizione CP_2 al rischio amianto e l'attribuzione dei benefici di cui alle Leggi n. 257/1992, 271/1991 e
D.L. 269/2003 e s.m.i.;
- di aver presentato all' in data 15.10.2014, domanda di ricostituzione della pensione CP_1 finalizzata al riconoscimento dei benefici da esposizione all'amianto e successivamente, in data 12.10.2015, ricorso amministrativo al comitato provinciale dell' rimasto inevaso. CP_1
Ciò posto, chiedeva che questo Tribunale volesse condannare l' ad attribuirgli i CP_1 benefici previdenziali pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992, a rivalutare, tenendo conto del moltiplicatore di legge -1,50%-, il periodo contributivo maturato e ad attribuirgli i conseguenti benefici ai fini del computo della sua anzianità contributiva pensionistica;
in via gradata, instava per l'avversa condanna a rivalutare l'anzianità contributiva applicando il coefficiente 1,25 per i periodi, il tutto condannando l' al CP_1 pagamento di spese e compensi di lite, distraendoli in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 18.04.2018, eccepiva in via CP_1 preliminare il giudicato formatosi in esito alla sentenza n. 1686/2014 del Tribunale di
Messina con cui il G.L. aveva rigettato le domande del ricorrente in tema di Pt_2 riconoscimento benefici amianto per il periodo dal 30.10.1974 al 10.11.2001.
Ancora in via preliminare, eccepiva come il ricorrente non avesse presentato domanda amministrativa all' di rivalutazione del periodo contributivo ai fini dei CP_1 benefici di cui alla L. 257/1992, osservando come il ricorrente non fosse in possesso della certificazione dell'esposizione all'amianto. CP_2
Deduceva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale/decennale, decorrente dall'assunzione del ricorrente.
Evidenziava, inoltre, la riduzione del coefficiente moltiplicatore ex art. 47 L.
326/2003, originariamente fissato nell'1,50 %, rideterminato nell'1,25%.
Affermava, infine, l'infondatezza nel merito della domanda, per non aver il ricorrente dimostrato gli elementi di fatto costitutivi del diritto alla rivalutazione contributiva. Contestava, difatti, l'esposizione del ricorrente a contatto continuativo, per di più qualificato, con polveri di amianto, anche in forza delle mansioni indicate in ricorso.
2 Concludeva per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 4.4.2024 si costituivano in giudizio Parte_1
e , nella qualità di eredi del defunto ricorrente , Parte_2 Parte_3 Parte_4 insistendo in ricorso.
Veniva autorizzato il deposito di note e disposta ed espletata ctu ambientale.
L'udienza del 2.04.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di giudicato sollevata dall' CP_3 resistente, meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
In particolare risulta dall'esame della sentenza n. 1686/2014 di questo Tribunale, resa inter partes nel giudizio n. 6473/2011 R.G., che è stato rigettato il ricorso allora proposto da atteso che lo stesso aveva “invocato esclusivamente l'art. 13 comma 8 della legge Parte_4
n.257/1992 al fine di ottenere l'applicazione del moltiplicatore ivi previsto nella misura dell1,5 utile al conseguimento anticipato del trattamento pensionistico. Orbene, tale normativa – per le ragioni sopra analiticamente esposte – non può trovare applicazione al caso di specie”.
Deve pertanto ritenersi che la domanda di rivalutazione secondo il coefficiente di
1,50%, riproposta con il presente ricorso non può essere trattata stante l'intervento giudicato tra le parti.
Residua invece l'esame della domanda subordinata, tendente al riconoscimento del coefficiente rivalutativo dell'1,25%, giacché non decisa, con efficacia di giudicato, in quel procedimento, essendovi sul punto soltanto statuito che “va invece dichiarata inammissibile la domanda subordinata di applicazione del beneficio di cui all'art.47 della legge n.326/2003 tardivamente proposta dal ricorrente solo all'udienza del 26.11.2013, configurando una mutatio libelli, e ciò in palese violazione dell'art. 414 c.p.c.”.
3. Sempre in via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di improponibilità e improcedibilità formulate dall' posto che il ricorrente aveva presentato domanda CP_1 all' il 04.11.2003 al fine di ottenere la certificazione dell'esposizione all'amianto, che CP_2 all' il 15.10.2014 per l'accreditamento dei relativi contributi e, successivamente, ricorso CP_1 amministrativo, rimasto inevaso.
4. Va inoltre rigettata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente.
3 In proposito giova ricordare che il diritto alla rivalutazione non è intangibile, a differenza del diritto a pensione, e che la prescrizione ha carattere definitivo e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione (v. Cass. ord. n. 2351/2015 che ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il pensionamento dei ricorrenti, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva).
La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha di recente ribadito (v. sent. n.
2856/2017) che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, e che inoltre essa decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all' per il riconoscimento CP_2 dell'esposizione (v. anche conf. Cass. n. 3586/2019, n. 15803/2018 e n. 13742/2018).
Orbene dalla documentazione in atti si evince che il defunto , de cuius Parte_4 dei ricorrenti, ha inoltrato la domanda all' di riconoscimento dell'esposizione ad CP_2 amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali nel 2003 e ha interrotto il termine dapprima con la domanda amministrativa presentata in data 8.11.2010 e successivamente con la domanda all' del 15.10.2014. CP_1
5. Nel merito va, poi, precisato che la rivalutazione a fini pensionistici prevista dall'art. 13, comma 8, della L. 257/1992 è applicabile a tutti i lavoratori (compresi i marittimi
- v. Cass. n. 1179/2007) che - quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro
- abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto per essere stati addetti per oltre dieci anni a lavorazioni aventi valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991 (v. Cass. n. 2926/2002). La legge citata assume come elemento determinante il c.d. “rischio amianto” e l'esposizione da essa prevista va riferita logicamente a tutto l'ambiente di lavoro, poiché subiscono detto rischio non solo i lavoratori che vi sono esposti direttamente ma anche quelli che vengono in contatto con esso solo indirettamente.
La materia è stata modificata dall'art. 47 della legge n. 326/2003 che, tra l'altro, ha introdotto un termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda all' (termine CP_2 scaduto il 15 giugno 2005), ridotto il coefficiente di rivalutazione a 1,25 e fissato il limite delle cento fibre litro come valore medio su otto ore al giorno (v. DM del 27.10.2004), quale
4 presupposto indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Tuttavia, al comma 6 bis, ha fatti salvi i diritti quesiti per coloro che al 2 ottobre 2003: a) avessero già fatto domanda di trattamento;
b) avessero comunque maturato i requisiti pensionistici ed assicurativi;
c) avessero ottenuto o richiesto all' la certificazione dell'esposizione all'amianto. CP_2
Con riferimento all'ipotesi sub b) la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale norma va interpretata nel senso che la clausola di salvezza - da ritenersi costituzionalmente legittima in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore - concerne gli assicurati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la maturazione del diritto a pensione e, dunque, sia del requisito specifico dell'esposizione all'amianto, per il periodo prescritto, in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria, sia dei requisiti pensionistici generali (v. Cass. n. 32882/2018,
n. 9096/2014).
Nel caso di specie risulta pertanto applicabile il nuovo regime.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accertamento di un'esposizione significativa deve essere personalizzato tenendo conto della singola
“condizione lavorativa” e presuppone che l'interessato - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c. - alleghi e dimostri non solo la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui essa è stata svolta per più di dieci anni, ma anche che ivi era presente una concentrazione di polveri di amianto in misura superiore ai valori limite indicati nel D.lgs. n. 277/1991 (v. di recente Cass. n. 588/2016). Non è, richiesta, tuttavia una prova esatta della frequenza e durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente la semplice verosimiglianza, ossia la rilevante probabilità di esposizione a tale rischio morbigeno (v. Cass. nn. 16118 e 16119 del 2005).
Non rileva in contrario il mancato rilascio ovvero il contenuto delle dichiarazioni, in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione, che l' e il datore di lavoro devono CP_2 rendere nella procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da , CP_1 CP_2
Ministero del lavoro e parti sociali, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito di tale procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati. Questi, dunque, possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio.
Ciò posto parte ricorrente, sulla base della documentazione versata in atti, ha dimostrato che il defunto ha lavorato, dal 1974 al 1992, a bordo di natanti Parte_4 iscritti al Registro Navale Italiano ed al Compartimento Marittimo di Messina, alle
5 dipendenze di varie compagnie di navigazione, espletando mansioni di All. Uff. Macch.,
Operaio Motorista, 2° e 1° Uff. Macchina, Capo Motorista e, infine, Direttore di Macchina.
Ciò posto, è stato conferito mandato al CTU di verificare l'eventuale esposizione qualificata ad amianto del lavoratore ed il perito, tramite un elaborato condivisibile e coerente, ha premesso che “La valutazione dell'esposizione all'amianto è stata eseguita tenendo conto delle effettive mansioni operative svolte, del periodo di lavoro e del layout produttivo. Le attività lavorative svolte dal ricorrente non hanno comportato l'utilizzo di amianto come materia prima, ma presso l'unità produttiva in passato si è avuto un impiego di amianto e/o materiali contenenti amianto, soprattutto sotto forma di coibentazione e rivestimento isolante di tubazioni, macchinari, apparecchiature e pannellature di pareti e soffitti. Il ricorrente, è stato destinato alle funzioni operative sopra elencate, ovvero a lavori di manutenzione, secondo le proprie mansioni e specializzazioni;
fra queste sono state prese in considerazione esclusivamente quelle che, a parere del CTU sono risultate più vicine alle attività svolte dal personale in navigazione, ovvero le seguenti: Smontaggio lastre applicate a pareti e soffitti;
Rimozione a secco di coibentazioni applicate a spruzzo;
Preparazione di una guarnizione;
Demolizione del rivestimento in amianto di paratie del locale caldaie (all'aperto); manipolazioni di tubazioni e linee elettriche. Tali lavorazioni comportavano tutte, la produzione e liberazione di fibre di amianto aerodisperse. Come si evince dall'estratto matricola mercantile di Messina Gente di Mare Prima categoria comparto marittimo di
Messina al n. 57023, il signor dalla data di assunzione del 30/10/1974 al 04/08/1992 Parte_4 ha espletato le proprie funzioni con rischio amianto ad eccezione del periodo dal 04/05/1990 al
13/05/1990 e dal 21/05/1990 al 04/06/1990.
Considerato che
il periodo di non esposizione a rischio amianto, rispetto al totale risulta estremamente esiguo, nella valutazione si omette il relativo intervallo. Sulla base delle superiori assunzioni, la valutazione del livello di esposizione personale alle fibre di amianto è stata eseguita tramite la procedura di calcolo messa a punto dal e opportunamente Controparte_4 generalizzata in modo da poter tener conto dell'esposizione, durante l'arco di un anno lavorativo, a diversi livelli di concentrazione di fibre di amianto aerodisperse, associati alle diverse lavorazioni ed della esposizione di tipo ambientale. La valutazione delle concentrazioni di fibre di amianto associate alle diverse attività lavorative è stata eseguita sulla base di documenti, lavori e banche dati specifici sull'argomento, considerando attività analoghe a quelle svolte dal ricorrente, tenendo conto dell'attenzione che si prestava negli ambienti di lavoro al problema dell'esposizione all'amianto nel periodo antecedente alla più recente legislazione ('92).
Nelle valutazioni effettuate si sono considerati tempi di esposizione ritenuti verosimili alle attività svolte, ovvero conservativi rispetto alle normali attività di questo tipo di attività valori attestati su 10 ore/anno, rispetto al totale 1920 ore /anno. I valori di concentrazione sono stati determinati come valore medio annuo, cioè come valore medio normalizzato su 1920 ore lavorative annue, corrispondenti a 8 ore al giorno per 240
6 giornate lavorative. I risultati della valutazione sono riportati in allegato nelle schede TEA, CFA, EMA, relative rispettivamente ai calcoli: del tempo di esposizione, delle concentrazioni di amianto e all'esposizione media annua” e, infine, ha concluso affermando che “L'esposizione all'amianto del lavoratore sig.
, nei periodi in cui ha ricoperto le rispettive mansioni, è risultata pari a 120 fibre/litro, pertanto Parte_4 superiori ai parametri previsti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs n.277/91 e all'art.47 comma 3 del D.L.
269/03 ovvero alla media annua superiore a 100 fibre/litro (0,1 fibre/cm3), come da valore medio su otto ore di lavoro al giorno (vedi scheda EMA allegata). L'esposizione all'amianto, di entità superiore alle
100 fibre/litre (0,1 fibre/cm3), alle quali il lavoratore ricorrente, è stato sottoposto, si attesta a 17,76 anni, superiore a 10 anni”.
Il perito, fra l'altro, richiamato al fine di riscontrare le controdeduzioni di parte resistente circa la metodologia utilizzata, ha precisato che “…non vi è altra possibilità, nei procedimenti in esame, di esprimere la valutazione richiesta, se non attraverso il richiamato criterio di verosimiglianza analitico. Tale criterio ha comportato la necessità di porre alla base dello studio ipotesi di lavoro, che partendo dall'assunto per cui gli armatori dal 1992 hanno certamente adeguato le imbarcazioni
a quanto prescritto ex Legge 257/92, attraverso l'analisi delle attività svolte dai membri dell'equipaggio, ed applicando valori di esposizione tabellati ed utilizzati da per analisi di esposizione CP_2
(CON.T.A.R.P) alle fibre d'amianto aerodisperse, in termini di fibre/mc, hanno portato il sottoscritto ad asserire la presenza di esposizione qualificata ad amianto del ricorrente”.
Alla luce delle conclusioni del ctu che questo decidente condivide va pertanto riconosciuto il diritto di , alla relativa rivalutazione previdenziale per il Parte_4 coefficiente moltiplicatore di 1,25 per il periodo di accertata esposizione qualificata a rischio amianto dal 30.10.1974 al 04.08.1992 (ad eccezione dei periodo dal 4 al 13 maggio 1990 e dal 21 maggio 1990 al 4 giugno 1990).
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività svolta e applicando i minimi per la serialità delle questioni trattate con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto di , alla rivalutazione contributiva per il periodo di accertata Parte_4 esposizione qualificata a rischio amianto dal 30.10.1974 al 04.08.1992 (ad eccezione dei periodo dal 4 al 13 maggio 1990 e dal 21 maggio 1990 al 4 giugno 1990) e condanna l' CP_1 ad applicare la relativa maggiorazione secondo il coefficiente di 1,25;
7 - condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano CP_3 in 4.636,50 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Antonella Di Re.
Messina, 3.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
8
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 2.4.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1830/2017 R.G. e vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. e , c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, quali eredi legittimi di , c.f. C.F._3 Persona_1
, deceduto il 19.02.2023, ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
Antonella Di Re;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: benefici amianto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.03.2017 esponeva: Parte_4
- di essere in possesso del libretto di navigazione n. 57023, lui rilasciato il 24.01.1974, ed iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento
Marittimo di Messina, quale Dipl. Nautico – sez. macchina;
- di aver svolto, dal 30.10.1974 al 04.08.1992, attività di lavoro subordinato a bordo di natanti iscritti al Registro Navale Italiano ed al Compartimento Marittimo di Messina, alle dipendenze di varie compagnie di navigazione, espletando mansioni di All. Uff. Macch.,
Operaio Motorista, 2° e 1° Uff. Macchina, Capo Motorista e, infine, Direttore di Macchina;
1 - di essere stato esposto, nello svolgimento della detta attività lavorativa, a rischio qualificato di amianto, superiore agli indici di tollerabilità normativamente previsti, poiché i natanti a bordo dei quali aveva disimpegnato le proprie mansioni facevano uso di tale materiale;
- di aver chiesto all' , in data 04.11.2003, il riconoscimento della propria esposizione CP_2 al rischio amianto e l'attribuzione dei benefici di cui alle Leggi n. 257/1992, 271/1991 e
D.L. 269/2003 e s.m.i.;
- di aver presentato all' in data 15.10.2014, domanda di ricostituzione della pensione CP_1 finalizzata al riconoscimento dei benefici da esposizione all'amianto e successivamente, in data 12.10.2015, ricorso amministrativo al comitato provinciale dell' rimasto inevaso. CP_1
Ciò posto, chiedeva che questo Tribunale volesse condannare l' ad attribuirgli i CP_1 benefici previdenziali pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992, a rivalutare, tenendo conto del moltiplicatore di legge -1,50%-, il periodo contributivo maturato e ad attribuirgli i conseguenti benefici ai fini del computo della sua anzianità contributiva pensionistica;
in via gradata, instava per l'avversa condanna a rivalutare l'anzianità contributiva applicando il coefficiente 1,25 per i periodi, il tutto condannando l' al CP_1 pagamento di spese e compensi di lite, distraendoli in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 18.04.2018, eccepiva in via CP_1 preliminare il giudicato formatosi in esito alla sentenza n. 1686/2014 del Tribunale di
Messina con cui il G.L. aveva rigettato le domande del ricorrente in tema di Pt_2 riconoscimento benefici amianto per il periodo dal 30.10.1974 al 10.11.2001.
Ancora in via preliminare, eccepiva come il ricorrente non avesse presentato domanda amministrativa all' di rivalutazione del periodo contributivo ai fini dei CP_1 benefici di cui alla L. 257/1992, osservando come il ricorrente non fosse in possesso della certificazione dell'esposizione all'amianto. CP_2
Deduceva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale/decennale, decorrente dall'assunzione del ricorrente.
Evidenziava, inoltre, la riduzione del coefficiente moltiplicatore ex art. 47 L.
326/2003, originariamente fissato nell'1,50 %, rideterminato nell'1,25%.
Affermava, infine, l'infondatezza nel merito della domanda, per non aver il ricorrente dimostrato gli elementi di fatto costitutivi del diritto alla rivalutazione contributiva. Contestava, difatti, l'esposizione del ricorrente a contatto continuativo, per di più qualificato, con polveri di amianto, anche in forza delle mansioni indicate in ricorso.
2 Concludeva per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 4.4.2024 si costituivano in giudizio Parte_1
e , nella qualità di eredi del defunto ricorrente , Parte_2 Parte_3 Parte_4 insistendo in ricorso.
Veniva autorizzato il deposito di note e disposta ed espletata ctu ambientale.
L'udienza del 2.04.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di giudicato sollevata dall' CP_3 resistente, meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
In particolare risulta dall'esame della sentenza n. 1686/2014 di questo Tribunale, resa inter partes nel giudizio n. 6473/2011 R.G., che è stato rigettato il ricorso allora proposto da atteso che lo stesso aveva “invocato esclusivamente l'art. 13 comma 8 della legge Parte_4
n.257/1992 al fine di ottenere l'applicazione del moltiplicatore ivi previsto nella misura dell1,5 utile al conseguimento anticipato del trattamento pensionistico. Orbene, tale normativa – per le ragioni sopra analiticamente esposte – non può trovare applicazione al caso di specie”.
Deve pertanto ritenersi che la domanda di rivalutazione secondo il coefficiente di
1,50%, riproposta con il presente ricorso non può essere trattata stante l'intervento giudicato tra le parti.
Residua invece l'esame della domanda subordinata, tendente al riconoscimento del coefficiente rivalutativo dell'1,25%, giacché non decisa, con efficacia di giudicato, in quel procedimento, essendovi sul punto soltanto statuito che “va invece dichiarata inammissibile la domanda subordinata di applicazione del beneficio di cui all'art.47 della legge n.326/2003 tardivamente proposta dal ricorrente solo all'udienza del 26.11.2013, configurando una mutatio libelli, e ciò in palese violazione dell'art. 414 c.p.c.”.
3. Sempre in via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di improponibilità e improcedibilità formulate dall' posto che il ricorrente aveva presentato domanda CP_1 all' il 04.11.2003 al fine di ottenere la certificazione dell'esposizione all'amianto, che CP_2 all' il 15.10.2014 per l'accreditamento dei relativi contributi e, successivamente, ricorso CP_1 amministrativo, rimasto inevaso.
4. Va inoltre rigettata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente.
3 In proposito giova ricordare che il diritto alla rivalutazione non è intangibile, a differenza del diritto a pensione, e che la prescrizione ha carattere definitivo e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione (v. Cass. ord. n. 2351/2015 che ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il pensionamento dei ricorrenti, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva).
La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha di recente ribadito (v. sent. n.
2856/2017) che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, e che inoltre essa decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all' per il riconoscimento CP_2 dell'esposizione (v. anche conf. Cass. n. 3586/2019, n. 15803/2018 e n. 13742/2018).
Orbene dalla documentazione in atti si evince che il defunto , de cuius Parte_4 dei ricorrenti, ha inoltrato la domanda all' di riconoscimento dell'esposizione ad CP_2 amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali nel 2003 e ha interrotto il termine dapprima con la domanda amministrativa presentata in data 8.11.2010 e successivamente con la domanda all' del 15.10.2014. CP_1
5. Nel merito va, poi, precisato che la rivalutazione a fini pensionistici prevista dall'art. 13, comma 8, della L. 257/1992 è applicabile a tutti i lavoratori (compresi i marittimi
- v. Cass. n. 1179/2007) che - quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro
- abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto per essere stati addetti per oltre dieci anni a lavorazioni aventi valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991 (v. Cass. n. 2926/2002). La legge citata assume come elemento determinante il c.d. “rischio amianto” e l'esposizione da essa prevista va riferita logicamente a tutto l'ambiente di lavoro, poiché subiscono detto rischio non solo i lavoratori che vi sono esposti direttamente ma anche quelli che vengono in contatto con esso solo indirettamente.
La materia è stata modificata dall'art. 47 della legge n. 326/2003 che, tra l'altro, ha introdotto un termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda all' (termine CP_2 scaduto il 15 giugno 2005), ridotto il coefficiente di rivalutazione a 1,25 e fissato il limite delle cento fibre litro come valore medio su otto ore al giorno (v. DM del 27.10.2004), quale
4 presupposto indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Tuttavia, al comma 6 bis, ha fatti salvi i diritti quesiti per coloro che al 2 ottobre 2003: a) avessero già fatto domanda di trattamento;
b) avessero comunque maturato i requisiti pensionistici ed assicurativi;
c) avessero ottenuto o richiesto all' la certificazione dell'esposizione all'amianto. CP_2
Con riferimento all'ipotesi sub b) la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale norma va interpretata nel senso che la clausola di salvezza - da ritenersi costituzionalmente legittima in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore - concerne gli assicurati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la maturazione del diritto a pensione e, dunque, sia del requisito specifico dell'esposizione all'amianto, per il periodo prescritto, in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria, sia dei requisiti pensionistici generali (v. Cass. n. 32882/2018,
n. 9096/2014).
Nel caso di specie risulta pertanto applicabile il nuovo regime.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accertamento di un'esposizione significativa deve essere personalizzato tenendo conto della singola
“condizione lavorativa” e presuppone che l'interessato - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c. - alleghi e dimostri non solo la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui essa è stata svolta per più di dieci anni, ma anche che ivi era presente una concentrazione di polveri di amianto in misura superiore ai valori limite indicati nel D.lgs. n. 277/1991 (v. di recente Cass. n. 588/2016). Non è, richiesta, tuttavia una prova esatta della frequenza e durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente la semplice verosimiglianza, ossia la rilevante probabilità di esposizione a tale rischio morbigeno (v. Cass. nn. 16118 e 16119 del 2005).
Non rileva in contrario il mancato rilascio ovvero il contenuto delle dichiarazioni, in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione, che l' e il datore di lavoro devono CP_2 rendere nella procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da , CP_1 CP_2
Ministero del lavoro e parti sociali, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito di tale procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati. Questi, dunque, possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio.
Ciò posto parte ricorrente, sulla base della documentazione versata in atti, ha dimostrato che il defunto ha lavorato, dal 1974 al 1992, a bordo di natanti Parte_4 iscritti al Registro Navale Italiano ed al Compartimento Marittimo di Messina, alle
5 dipendenze di varie compagnie di navigazione, espletando mansioni di All. Uff. Macch.,
Operaio Motorista, 2° e 1° Uff. Macchina, Capo Motorista e, infine, Direttore di Macchina.
Ciò posto, è stato conferito mandato al CTU di verificare l'eventuale esposizione qualificata ad amianto del lavoratore ed il perito, tramite un elaborato condivisibile e coerente, ha premesso che “La valutazione dell'esposizione all'amianto è stata eseguita tenendo conto delle effettive mansioni operative svolte, del periodo di lavoro e del layout produttivo. Le attività lavorative svolte dal ricorrente non hanno comportato l'utilizzo di amianto come materia prima, ma presso l'unità produttiva in passato si è avuto un impiego di amianto e/o materiali contenenti amianto, soprattutto sotto forma di coibentazione e rivestimento isolante di tubazioni, macchinari, apparecchiature e pannellature di pareti e soffitti. Il ricorrente, è stato destinato alle funzioni operative sopra elencate, ovvero a lavori di manutenzione, secondo le proprie mansioni e specializzazioni;
fra queste sono state prese in considerazione esclusivamente quelle che, a parere del CTU sono risultate più vicine alle attività svolte dal personale in navigazione, ovvero le seguenti: Smontaggio lastre applicate a pareti e soffitti;
Rimozione a secco di coibentazioni applicate a spruzzo;
Preparazione di una guarnizione;
Demolizione del rivestimento in amianto di paratie del locale caldaie (all'aperto); manipolazioni di tubazioni e linee elettriche. Tali lavorazioni comportavano tutte, la produzione e liberazione di fibre di amianto aerodisperse. Come si evince dall'estratto matricola mercantile di Messina Gente di Mare Prima categoria comparto marittimo di
Messina al n. 57023, il signor dalla data di assunzione del 30/10/1974 al 04/08/1992 Parte_4 ha espletato le proprie funzioni con rischio amianto ad eccezione del periodo dal 04/05/1990 al
13/05/1990 e dal 21/05/1990 al 04/06/1990.
Considerato che
il periodo di non esposizione a rischio amianto, rispetto al totale risulta estremamente esiguo, nella valutazione si omette il relativo intervallo. Sulla base delle superiori assunzioni, la valutazione del livello di esposizione personale alle fibre di amianto è stata eseguita tramite la procedura di calcolo messa a punto dal e opportunamente Controparte_4 generalizzata in modo da poter tener conto dell'esposizione, durante l'arco di un anno lavorativo, a diversi livelli di concentrazione di fibre di amianto aerodisperse, associati alle diverse lavorazioni ed della esposizione di tipo ambientale. La valutazione delle concentrazioni di fibre di amianto associate alle diverse attività lavorative è stata eseguita sulla base di documenti, lavori e banche dati specifici sull'argomento, considerando attività analoghe a quelle svolte dal ricorrente, tenendo conto dell'attenzione che si prestava negli ambienti di lavoro al problema dell'esposizione all'amianto nel periodo antecedente alla più recente legislazione ('92).
Nelle valutazioni effettuate si sono considerati tempi di esposizione ritenuti verosimili alle attività svolte, ovvero conservativi rispetto alle normali attività di questo tipo di attività valori attestati su 10 ore/anno, rispetto al totale 1920 ore /anno. I valori di concentrazione sono stati determinati come valore medio annuo, cioè come valore medio normalizzato su 1920 ore lavorative annue, corrispondenti a 8 ore al giorno per 240
6 giornate lavorative. I risultati della valutazione sono riportati in allegato nelle schede TEA, CFA, EMA, relative rispettivamente ai calcoli: del tempo di esposizione, delle concentrazioni di amianto e all'esposizione media annua” e, infine, ha concluso affermando che “L'esposizione all'amianto del lavoratore sig.
, nei periodi in cui ha ricoperto le rispettive mansioni, è risultata pari a 120 fibre/litro, pertanto Parte_4 superiori ai parametri previsti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs n.277/91 e all'art.47 comma 3 del D.L.
269/03 ovvero alla media annua superiore a 100 fibre/litro (0,1 fibre/cm3), come da valore medio su otto ore di lavoro al giorno (vedi scheda EMA allegata). L'esposizione all'amianto, di entità superiore alle
100 fibre/litre (0,1 fibre/cm3), alle quali il lavoratore ricorrente, è stato sottoposto, si attesta a 17,76 anni, superiore a 10 anni”.
Il perito, fra l'altro, richiamato al fine di riscontrare le controdeduzioni di parte resistente circa la metodologia utilizzata, ha precisato che “…non vi è altra possibilità, nei procedimenti in esame, di esprimere la valutazione richiesta, se non attraverso il richiamato criterio di verosimiglianza analitico. Tale criterio ha comportato la necessità di porre alla base dello studio ipotesi di lavoro, che partendo dall'assunto per cui gli armatori dal 1992 hanno certamente adeguato le imbarcazioni
a quanto prescritto ex Legge 257/92, attraverso l'analisi delle attività svolte dai membri dell'equipaggio, ed applicando valori di esposizione tabellati ed utilizzati da per analisi di esposizione CP_2
(CON.T.A.R.P) alle fibre d'amianto aerodisperse, in termini di fibre/mc, hanno portato il sottoscritto ad asserire la presenza di esposizione qualificata ad amianto del ricorrente”.
Alla luce delle conclusioni del ctu che questo decidente condivide va pertanto riconosciuto il diritto di , alla relativa rivalutazione previdenziale per il Parte_4 coefficiente moltiplicatore di 1,25 per il periodo di accertata esposizione qualificata a rischio amianto dal 30.10.1974 al 04.08.1992 (ad eccezione dei periodo dal 4 al 13 maggio 1990 e dal 21 maggio 1990 al 4 giugno 1990).
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività svolta e applicando i minimi per la serialità delle questioni trattate con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara il diritto di , alla rivalutazione contributiva per il periodo di accertata Parte_4 esposizione qualificata a rischio amianto dal 30.10.1974 al 04.08.1992 (ad eccezione dei periodo dal 4 al 13 maggio 1990 e dal 21 maggio 1990 al 4 giugno 1990) e condanna l' CP_1 ad applicare la relativa maggiorazione secondo il coefficiente di 1,25;
7 - condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano CP_3 in 4.636,50 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Antonella Di Re.
Messina, 3.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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