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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/11/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 422/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Il Presidente dott. NA CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02,
iscritta al n° 422 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE -
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
Causa iscritta a ruolo il 09/09/2025 e trattenuta in decisione all'udienza del
12/11/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
“Vorrà l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello di Trieste, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di Euro 945,00
(novecentoquarantacinque/00), oltre a spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
come per Legge, a titolo di compensi per l'assistenza prestata dallo scrivente difensore nel processo penale indicato in epigrafe, nonché condannare il resistente alla rifusione delle spese anche del Controparte_1
presente ricorso, da quantificare in complessivi € 673,00 (per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria/trattazione e decisionale), oltre ad accessori di Legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/09/2025 l'avv. esponeva che Parte_1
aveva presentato, avanti la Corte d'Appello di Trieste, istanza di liquidazione dei compensi in relazione alla difesa svolta, nel procedimento penale n. 1236/23 R.G. App. nei confronti di ammesso al Parte_2
patrocinio a spese dello Stato;
che il provvedimento di liquidazione, datato
11/08/2025, depositato il 13/08/2025 e notificatogli via pec il 25/08/2025, gli aveva riconosciuto, a titolo di compenso, l'importo di € 315,00 relativo alla sola fase di studio della controversia con espressa esclusione della fase introduttiva in considerazione della anteriorità della data di presentazione dei motivi nuovi di appello rispetto al deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che, in realtà, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata depositata il 27/03/2025 (e non già il
1 31/03/2025 come erroneamente riportato dal decreto di ammissione
20/05/2025); che, pertanto, esso ricorrente aveva diritto all'intero importo richiesto pari ad € 945,00.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
costituiva.
All'udienza del 12/11/2025 questo Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione.
Ciò premesso in fatto, l'opposizione svolta dall'avv. è fondata e va Pt_1
accolta per quanto di ragione.
Invero, quanto al mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva, va ritenuto che l'attività sia stata effettivamente svolta, come emerge dall'atto denominato “motivi nuovi di impugnazione” depositato
(cfr. doc. 4 ricorrente), e che il compenso per tale attività sia dovuto, in quanto, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. doc. 3 ricorrente) e nel provvedimento impugnato, l'istanza di ammissione è stata depositata il 27/03/2025 e, quindi, in data antecedente all'atto di cui al doc. 4.
Da ciò discende che l'adeguata liquidazione appare essere pari ad € 945,00 come richiesto dal ricorrente (€ 473+945 =€ 1.418-1/3=€ 945,33).
Dato atto che l'Amministrazione non si è costituita le spese del presente giudizio vanno liquidate nei valori minimi delle cause ricomprese nello scaglione fino ad € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria che non si
è tenuta essendo la causa immediatamente trattenuta in decisione.
P. Q. M.
2 Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. Parte_1
con il ricorso depositato il 09/09/2025, avverso il decreto di liquidazione 11-25/08/2025 emesso dalla Corte d'Appello di Trieste, sezione seconda penale, aumenta da € 315,00 ad € 945,00 il compenso liquidato nel sopra citato provvedimento, fermo il resto;
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 302,00, di cui € 70,00 per esborsi ed
€ 232,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste, il 12/11/2025.
Il Presidente est
NA PA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Il Presidente dott. NA CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02,
iscritta al n° 422 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F.: ), in proprio Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE -
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
Causa iscritta a ruolo il 09/09/2025 e trattenuta in decisione all'udienza del
12/11/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
“Vorrà l'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello di Trieste, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di Euro 945,00
(novecentoquarantacinque/00), oltre a spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
come per Legge, a titolo di compensi per l'assistenza prestata dallo scrivente difensore nel processo penale indicato in epigrafe, nonché condannare il resistente alla rifusione delle spese anche del Controparte_1
presente ricorso, da quantificare in complessivi € 673,00 (per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria/trattazione e decisionale), oltre ad accessori di Legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/09/2025 l'avv. esponeva che Parte_1
aveva presentato, avanti la Corte d'Appello di Trieste, istanza di liquidazione dei compensi in relazione alla difesa svolta, nel procedimento penale n. 1236/23 R.G. App. nei confronti di ammesso al Parte_2
patrocinio a spese dello Stato;
che il provvedimento di liquidazione, datato
11/08/2025, depositato il 13/08/2025 e notificatogli via pec il 25/08/2025, gli aveva riconosciuto, a titolo di compenso, l'importo di € 315,00 relativo alla sola fase di studio della controversia con espressa esclusione della fase introduttiva in considerazione della anteriorità della data di presentazione dei motivi nuovi di appello rispetto al deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
che, in realtà, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata depositata il 27/03/2025 (e non già il
1 31/03/2025 come erroneamente riportato dal decreto di ammissione
20/05/2025); che, pertanto, esso ricorrente aveva diritto all'intero importo richiesto pari ad € 945,00.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1
costituiva.
All'udienza del 12/11/2025 questo Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione.
Ciò premesso in fatto, l'opposizione svolta dall'avv. è fondata e va Pt_1
accolta per quanto di ragione.
Invero, quanto al mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva, va ritenuto che l'attività sia stata effettivamente svolta, come emerge dall'atto denominato “motivi nuovi di impugnazione” depositato
(cfr. doc. 4 ricorrente), e che il compenso per tale attività sia dovuto, in quanto, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. doc. 3 ricorrente) e nel provvedimento impugnato, l'istanza di ammissione è stata depositata il 27/03/2025 e, quindi, in data antecedente all'atto di cui al doc. 4.
Da ciò discende che l'adeguata liquidazione appare essere pari ad € 945,00 come richiesto dal ricorrente (€ 473+945 =€ 1.418-1/3=€ 945,33).
Dato atto che l'Amministrazione non si è costituita le spese del presente giudizio vanno liquidate nei valori minimi delle cause ricomprese nello scaglione fino ad € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria che non si
è tenuta essendo la causa immediatamente trattenuta in decisione.
P. Q. M.
2 Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. Parte_1
con il ricorso depositato il 09/09/2025, avverso il decreto di liquidazione 11-25/08/2025 emesso dalla Corte d'Appello di Trieste, sezione seconda penale, aumenta da € 315,00 ad € 945,00 il compenso liquidato nel sopra citato provvedimento, fermo il resto;
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 302,00, di cui € 70,00 per esborsi ed
€ 232,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste, il 12/11/2025.
Il Presidente est
NA PA
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