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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ANTONIO RIZZUTI PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
DOTT.SSA ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1512/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 22 gennaio 2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in alla Via F. Acri n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Pt_1
Vetere, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, anche nella qualità di eredi della IG.ra
[...]
dagli Avv.ti Francesco Iacovino e Marco Iacovino del Foro di Roma, ed elettivamente Persona_1
domiciliati presso e nello studio dei difensori in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 54b, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliata in alla Via Monte Santo n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Pt_1
Cosimo Damiano Libonati, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
1 APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
E
, elettivamente domiciliato in alla Via Sandro Pertini n. 45, presso e CP_5 Pt_1 nello studio dell'Avv. Carlo Lindo del Gaudio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, in sostituzione dell'Avv. Rossella Gallo difensore originariamente designato;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
E
; ; CP_6 Controparte_7 [...]
; Controparte_8
APPELLATI - CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis Parte_1 reiectis, accogliere il proposto appello e per l'effetto, riformata ed annullata la sentenza gravata nei capi impugnati col presente atto:
- in via preliminare in accoglimento dell'istanza di inibitoria che si propone col presente atto e ricorrendone i giusti motivi previsti ex lege disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede;
- in via preliminare ed istruttoria disporre la rinnovazione della C.T.U., per tutte le ragioni suesposte essendo il predetto mezzo di prova sicuramente utile e pertinente ai fini della decisione;
- nel merito in accoglimento del proposto appello, riformare ed annullare la sentenza gravata nei capi impugnati col presente atto e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto sia in ordine all'an sia in ordine al quantum debeatur.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell' Parte_1 appellante nella verificazione dell'evento letale per cui è causa, in riforma del capo relativo alla liquidazione del danno se e nella misura in cui esso dovesse essere ritenuto provato, in accoglimento dell'ultimo motivo di appello, rideterminare l'entità delle somme liquidate in quanto palesemente sproporzionate ed esagerate tenuto conto delle emergenze istruttorie in atti acquisite e della specificità del caso concreto evidenziate nella narrativa che precede, nonché rideterminare, in ogni caso, l'entità delle spese di lite liquidate in sentenza riducendo la percentuale di aumento dei valori medi nella misura minima.
2 All'accoglimento del proposto appello deve seguire quale logica e giuridica conseguenza la condanna degli attori appellati in solido al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio in applicazione del principio della soccombenza.
Tali spese e competenze devono distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore concludente per avere lo stesso anticipato le spese e non riscosso le competenze professionali”.
Per gli appellati e come da comparsa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di costituzione e risposta presentata, telematicamente, il 12 novembre 2021:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
In via preliminare: rigettare l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa;
In rito: dichiarare inammissibile l'appello secondo i profili evidenziati nella parte motiva del presente atto;
Nel merito:
i) previo rigetto della richiesta di rinnovazione CTU, altresì, inammissibile ed infondata per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'appello proposto in quanto radicalmente infondato per tutte le argomentazioni espresse e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
ii) dichiarare ed accertare che l'appellante ha agito con mala fede e/o colpa grave nella proposizione del presente gravame e, per l'effetto, condannarlo ex art. 96, 1 comma, c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione al doppio grado di giudizio”.
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025:
“Sulla base di quanto precede, nel rispetto del provvedimento di Codesta Ecc.ma Corte del 4 ottobre
2024, gli appellati precisano le conclusioni così come segue:
In rito: dichiarare inammissibile l'appello principale secondo i profili evidenziati in atti;
Sempre in rito: dichiararsi l'inammissibilità delle impugnazioni incidentali di e Dr. in CP_9 CP_5
quanto tardivamente proposte, a fortiori funzionali a colmare le gravi lacune rappresentative riscontrabili nell'appello principale;
Nel merito: previo rigetto della richiesta di rinnovazione CTU, altresì, inammissibile ed infondata per le ragioni esposte in atti, rigettare l'appello proposto in quanto radicalmente infondato per tutte le argomentazioni espresse e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, aggiornando gli importi indicati a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale alla luce del varo delle nuove Tabelle di Milano – che si allegano –, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, I e IV comma
c.c.
3 Sempre nel merito: dichiarare ed accertare che l'appellante ha agito con mala fede e/o colpa grave nella proposizione del gravame e, per l'effetto, condannarlo ex art. 96, 1 comma, c.p.c.”.
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
Per l'appellato – appellante incidentale “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accogliere il proposto appello
e per l'effetto, riformata ed annullata la sentenza gravata nei capi impugnati col presente atto:
I. In via preliminare: in accoglimento dell'istanza di inibitoria disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per tutte le ragioni addotte nella parte motiva;
II. In via istruttoria
Disporre la rinnovazione della CTU medico legale, per tutte le motivazioni addotte in atti;
III. In via principale:
In accoglimento del proposto appello, riformare ed annullare la sentenza gravata nei capi impugnati col presente atto, e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto sia in ordine all'an e sia in ordine al quantum debeatur.
IV. In via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità anche del Dott. nella verificazione dell'evento CP_5
letale per cui è causa, in riforma del capo relativo alla liquidazione del danno se e nella misura in cui esso dovesse essere ritenuto provato, in accoglimento di questo motivo d'appello, rideterminare
l'entità delle somme liquidate in quanto palesemente sproporzionate ed esagerate tenuto conto delle emergenze istruttorie acquisite in atti e della specificità del caso concreto evidenziate nella narrativa che precede, nonché rideterminare, in ogni caso l'entità delle spese di lite liquidate in sentenza riducendo la percentuale in aumento dei valori medi nella misura minimo.
V. In via incidentale principale:
In accoglimento del proposto appello incidentale, riformare ed annullare la sentenza gravata nei capi impugnati col presente atto, e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti del Dott. e per l'effetto della manlevante perché infondata in fatto ed in diritto CP_5 Controparte_10 sia in ordine all'an e sia in ordine al quantum debeatur.
VI. In via incidentale subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. , attribuire a quest'ultimo la giusta CP_5
incidenza percentuale in relazione al rapporto agli altri sanitari che hanno avuto in cura la sig.ra
e di conseguenza con l' . CP_2 Parte_1
4 In ogni caso condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
Per l'appellato-appellante incidentale : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, CP_5 contrariis reiectis, accogliere l'appello principale ed incidentale e, in totale riforma della sentenza n.
1711/21 emessa dal Tribunale di Cosenza rigettare la spiegata domanda risarcitoria.
Con condanna degli appellati alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di lite con distrazione”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 9 ottobre 2012, Persona_1 CP_1 Controparte_1 [...]
e rispettivamente madre, figlio e fratelli di CP_2 Controparte_3 Persona_2 deceduta in data 1 aprile 2010 presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale
“L'Annunziata” di hanno convenuto al giudizio del Tribunale di Cosenza l' Pt_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché , Parte_1 CP_6
e , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo CP_5 Controparte_7
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - accertare e dichiarare la responsabilità medica degli odierni convenuti, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli odierni attori che si quantificano in complessivi € 1.120.811,46 di cui € 885.480,00 a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del danno catastrofale da liquidarsi in via equitativa, ed € 235.331,46 a titolo di danno patrimoniale o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche previa espletanda
CTU; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo saldo;
- accertare e dichiarare il danno da perdita di chance in ordine alla probabilità di salvezza della
IG.ra e, per l'effetto, condannare gli odierni convenuti in solido al risarcimento Persona_2
del ridetto danno da valutarsi in via equitativa o previa espletanda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo. – Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della domanda, ha dedotto che:
- il giorno 29 marzo 2010, la sig.ra che all'epoca viveva con il figlio Persona_2
, si trovava presso la sua abitazione, intenta, come ogni mattina, a fare le pulizie di casa, CP_1 quando, all'improvviso, è stata raggiunta da un tremendo dolore alla teste associato a nausea e ad episodi di vomito;
5 - dopo aver contattato la propria amica e vicina di casa, la Controparte_11 CP_2
intorno alle ore 12:00, è stata condotta dalla presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale CP_11
“L'Annunziata” di Pt_1
- una volta giunte presso il ridetto Pronto Soccorso e dopo un'attesa di circa 45 minuti, la
è stata ricevuta da un medico del 118, al quale ha riportato i propri sintomi di CP_2
malessere, in particolare un fortissimo mal di testa associato a nausea e vomito, aggiungendo, altresì, di essere stata colta da un forte bruciore all'apparato digerente nonché da un notevole calo della vista;
- sulla base del delineato scenario, i medici hanno richiesto una consulenza otorinolaringoiatrica che ha evidenziato una “sinusopatia chiusa”, dimettendo dopo un'ora la paziente con prescrizione di farmaci cortisonici ed antinfiammatori;
- rientrata a casa, nonostante l'assunzione dei farmaci prescritti, i dolori, la nausea ed il vomito peggiorarono fino al punto di divenire insopportabili, così che il figlio ha contattato, CP_1
intorno alle ore 23:30, il 118 che ha trasportato di nuovo la paziente presso il Nosocomio di ove le è stato riscontrato un persistente stato ipertensivo con successiva comparsa di Pt_1
anisocoria ed episodio comiziale;
- alle ore 23:56, ovvero dopo 13 ore dal primo contatto tra i medici e la paziente, è stata disposta una consulenza neurologica in esito alla quale si è constatato, oltra alla sintomatologia già descritta, un eloquio confuso e rallentato;
- sulla base di tali risultanze che avrebbero imposto l'immediata effettuazione di una T.C.
Cranio, unitamente ad un'osservazione e consulenza psichiatrica, i sanitari hanno proceduto ad effettuare tali accertamenti solo quattro ore dopo il secondo accesso della sig.ra in CP_2
ospedale;
- i ridetti esami, ben lungi dal mostrare i segni di una sinusite, hanno evidenziato una “vasta ipodensità temporo-occipito-parietale sinistra con quota ematica nel contesto. Cospicuo effetto compressivo sulle strutture della linea mediana con dislocazione contro laterale del tronco cerebrale. Segni di erniazione cerebrale”; mentre dalla successiva Angiotac è emersa Cont una “scarsa visualizzazione del ACP e dei tratti superficiali dell' di sinistra” (cfr. referto del 19 marzo 2010, ore 3:56);
- alle ore 5:00 del mattino, è stata disposta una consulenza neurochirurgica che ha sentenziato:
“paziente in stato di coma. sn>dx. Allo stimolo algico risposta con flessione CP_13
bilaterale. Vasta lesione ischemicaparieto-occipitale sn”;
6 - alle 5:30 del 30 marzo 2010 è stato deciso il ricovero presso l'Unità Operativa di Anestesia e
Rianimazione con diagnosi di “infarto emorragico”;
- dopo tre giorni di degenza, all'esito di un aggravamento delle sue condizioni di salute, la sig.ra
è deceduta. Persona_2
- l'assistenza fornita in sede di Pronto Soccorso non è stata adeguata rispetto alle esigenze cliniche della paziente, ove si consideri che nella fase temporale a cui ci si riferisce, non vi erano elementi anamnestici ed obbiettivi, tali da poter giustificare la richiesta di consulenza otorino e, quand'anche vi fossero (ancorché non riportati adeguatamente sulla velina di P.S.) era assolutamente necessario fare prima una diagnosi differenziale con un dolore di pertinenza cerebrale;
- analoghe considerazioni – con riferimento alla non conformità dell'operato rispetto alle leges artis – possono svolgersi con riguardo al consulente otorino, il quale non deve limitarsi ad eseguire la visita del paziente secondo la propria competenza ma deve assolutamente valutare anche la completezza dei dati fino a quel momento acquisiti;
anche in questo caso, non c'è prova che fu eseguita una preliminare e doverosa raccolta anamnestica che poteva, nell'ipotesi della eventuale ricorrenza di episodi cefalgici attribuibili a sinusopatie, giustificare tale consulenza specialistica. In ogni caso, considerata la gravità degli eventuali substrati anatomici sottesi ad un dolore acuto in regione temporo-frontale, anche il consulente otorino avrebbe dovuto richiedere, oltre ad un eventuale accertamento strumentale, una consulenza neurologica, al fine di escludere una possibile genesi cerebrale del summenzionato dolore;
- che la condotta dei medici che hanno avuto in cura la paziente durante il primo accesso e il secondo accesso in P.S. è, quindi, censurabile sotto il profilo medico-terapeutico.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e resistendo alla domanda, chiedendo CP_5
di essere manlevati rispettivamente da e da che hanno chiamato in causa. Controparte_8 CP_9
A seguito del decesso in data 14 gennaio 2014 di il giudizio è stato Persona_1
proseguito dagli attori anche in qualità di eredi della stessa.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_14
tempore, la quale contestava la domanda proposta da parte attrice perché infondata in fatto e diritto in quanto insussistente qualsivoglia elemento di responsabilità del proprio assicurato dott. CP_5
e di conseguenza della compagnia stessa chiamata in garanzia.
7 La causa – istruita mediante prova testimoniale e la disposizione di due consulenze d'ufficio medico-legali - è stata decisa con sentenza n. 1711/2021, resa e pubblicata il 12 agosto 2021, con cui il Tribunale di Cosenza ha così deciso:
“-accertata la responsabilità, condanna l' al Controparte_15
pagamento, in solido, delle seguenti somme, oltre interessi legali e rivalutazione da calcolarsi secondo
i criteri indicati in parte motiva: € 348.445,50 in favore di;
€ 24.350,00 per Controparte_1 ciascuno in favore di e € 170.000,00 in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
, da ripartire in proporzione alle rispettive quote ereditaria;
[...]
- rigetta la domanda in confronto degli altri convenuti;
- condanna l' , in solido, al rimborso delle spese processuali Controparte_15 sostenute dagli attori, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco
Iacovino che ne ha fatto richiesta, in € 2.274,00 per spese vive ed € 35.051,64 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico dell' e di , in solido, le spese di ctu;
Parte_1 CP_5
- dichiara improponibile la domanda in confronto di Controparte_16
- condanna a manlevare da quanto questi dovrà pagare in Controparte_14 CP_5
esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese processuali;
- compensa le spese tra e . Parte_2 CP_9
Il Giudice di prime cure:
innanzitutto, ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione (sostanziale) di CP_2
e formulata dall' considerato che la qualità di fratelli
[...] CP_3 Parte_1
della vittima primaria, non è stata specificamente contestata, Persona_2
“dovendosi rilevare che, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.
115 c.p.c. (cfr. Cass. 17889/20)” (cfr. sentenza, pag. 4);
indi, ha richiamato le risultanze della consulenza tecnica medico-legale da ultimo espletata, avente carattere “percipiente”, che hanno consentito di riscontrare la condotta omissiva colposa dei sanitari dell' e la sua rilevanza eziologica rispetto al decesso Parte_1
della sig.ra conformemente al criterio, ispirato alla regola della normalità causale, CP_2 del “più probabile che non”, che governa l'accertamento del nesso di causalità in ambito civilistico;
“e ciò, anche considerando, in via esclusiva la ricostruzione della sequenza del processo patologico ipotizzata dall' (secondo cui, in sintesi, il primum Parte_1
8 movens sarebbe identificabile in un evento ischemico al quale ha fatto seguito un infarcimento emorragico), inizialmente non condivisa dal ctu, ma comunque compiutamente valutata, in un'ottica di indagine alternativa, nella relazione datata 6.10.20, conformemente al quesito posto con ordinanza del 3.7.20” (cfr. sentenza, pag. 4);
ha ritenuto che, di fronte al quadro sintomatologico accusato dalla sig.ra (vomito CP_2
e cefalea, nonché calo della vista e bruciore all'apparato digerente), è mancato un adeguato approccio diagnostico differenziale, essendosi i sanitari del Pronto Soccorso limitati a richiedere una consulenza otorinolaringoiatrica, senza, peraltro, una preliminare raccolta anamnestica che ne potesse suggerire l'utilità;
con specifico riguardo alla posizione del dott. , al quale l'esecuzione di detta consulenza CP_5
è stata affidata, ha richiamato le considerazioni del c.t.u., dott. , secondo Persona_3
cui il dott. ha avuto un ruolo preponderante e causalmente efficiente nella vicenda in CP_5
esame, dacché il detto sanitario, il quale ha avuto un contatto diretto con la sig.ra CP_2 con conseguente, concreta, possibilità di raccogliere un'accurata anamnesi prossima e remota e di effettuare un circostanziato esame obiettivo, ha “omesso di raccogliere e descrivere il quadro sintomatologico lamentato dalla paziente al momento della visita e … di indicare in cartella la necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici nonché di ulteriori consulenze”, ed ha, perciò, “con criterio di elevata probabilità, inciso sul percorso assistenziale e diagnostico-terapeutico generando l'imprudente decisione di dimettere una paziente che, per le evidenze cliniche emerse nel presente accertamento, necessitava quantomeno di essere ricoverata per una stretta osservazione” (cfr. sentenza, pag. 9). Ha richiamato quanto evidenziato dal c.t.u. in ordine alla “sinusopatia chiusa” che “pur compatibile con i sintomi avvertiti dalla paziente, poteva essere solo sospettata, ma per conferire certezza alla diagnosi lo specialista avrebbe dovuto avvalersi di esami strumentali (rx ovvero Tc cranio), in assenza dei quali era necessario porsi il dubbio di una diagnosi differenziale eventualmente ricorrendo ad una consulenza neurologica o, quanto meno, consigliare alla paziente un approfondimento diagnostico finalizzato ad escludere altre patologie” (cfr. sentenza, pag. 9). Ha inoltre rilevato che il dott. , pur avendo riscontrato, come da lui stesso affermato nella relazione del 27 CP_5 aprile 2010 indirizzata alla Direzione generale dell' (all. n. 3 fascicolo di Parte_1 quest'ultima), che il dolore al capo avvertito dalla paziente era “in sede non tipicamente otorinolaringoiatrica” e pur avendo reputato “non sufficiente una sola consulenza specialistica”, “con ciò riconoscendo che la situazione clinica rilevata necessitava di un ampliamento dell'orizzonte diagnostico, ha omesso di fornire indicazioni in tal senso al
9 medico che aveva preso in carico la paziente in Pronto Soccorso, ma si è limitato a suggerire alla sig.ra una visita oculistica (circostanza riferita da nelle sopra CP_2 CP_17
richiamate sommarie informazioni testimoniali, ma peraltro non dedotta dal convenuto), in tal modo incidendo sulla decisione del medico di P.S. in ordine alle immediate dimissioni”
(cfr. sentenza, pagg. 9-10);
ha ritenuto parimenti colposa la condotta dei sanitari intervenuti in occasione del secondo accesso della sig.ra in Pronto Soccorso nella serata del 29 marzo 2010, posto che CP_2
“al riguardo ha osservato il ctu che in tale fase vi è stata una “incompleta assistenza rispetto
a quelle che erano le 'evidenze' rilevate” risultando in particolare “poco comprensibile, decisamente non in linea con quanto previsto dalle buone pratiche cliniche e linee guida
d'epoca” la condotta dei sanitari, i quali, pur in presenza di un quadro clinico generale che deponeva decisamente nel senso di una patologia cerebrale, non si sono attivati per
l'esecuzione in via d'urgenza dell'esame TC, che è stato solo consigliato dal neurologo” (cfr. sentenza, pag. 10);
così acclarati i profili di colpa nell'operato dei sanitari del nosocomio cosentino, ha ravvisato
– sulla scorta delle risultanze della seconda c.t.u. – il nesso di causalità tra condotta colposa ed evento di danno, dacché, in caso di tempestivo intervento, le probabilità di sopravvivenza della sig.ra sia pure, verosimilmente, in condizioni di menomazione fisica, si CP_2
aggiravano intorno al 60/65%;
ha, invece, rigettato la domanda in confronto dei dottori e , “non avendo gli CP_7 CP_6 istanti dedotto, nell'atto di citazione, così come nei successivi scritti difensivi, i profili di responsabilità agli stessi ascrivibili, né indicato i ruoli assunti dai due convenuti nella gestione del caso clinico e il segmento temporale (primo o secondo accesso) nel quale si è collocato il loro operato” (cfr. sentenza, pag. 13);
ha disatteso la richiesta di risarcimento, iure hereditatis, del danno da perdita di chances di sopravvivenza;
ha invece accolto la domanda di risarcimento del danno c.d. terminale subito dalla sig.ra per un importo complessivo di € 445,50 all'attualità, da liquidare in favore del CP_2
figlio, da ritenersi unico erede secondo le regole della successione legittima (art. 565 e ss. c.c.);
ha accolto le richieste di risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dagli attori per la morte della loro congiunta e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare;
10 ha ritenuto fondata, altresì, la richiesta di ristoro del danno patrimoniale formulata da
[...]
Controparte_1
ha dichiarato improponibile la domanda di garanzia proposta dall' nei Parte_1
confronti della liquidazione coatta amministrativa;
CP_8
ha, infine, disciplinato le spese inerenti ai rapporti processuali.
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, notificata il 24 agosto 2021, è insorta l' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che, con atto di citazione notificato il 21
[...]
settembre 2021, ha interposto appello, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 [...]
anche nella qualità di eredi della sig.ra eccependo la CP_3 Persona_1
inammissibilità del gravame per carenza del requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. e violazione del principio di simmetria secondo gli insegnamenti delle SS.UU. n. 27199/2917; nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, col favore delle spese di lite e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante pro Controparte_18
tempore, presentando, telematicamente, comparsa di costituzione con appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe integralmente riprodotte e trascritte.
Il dott. , costituitosi in giudizio con comparsa di risposta con appello incidentale CP_5
presentata, telematicamente, il 26 gennaio 2022, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe integralmente riprodotte e trascritte.
Dichiarata la contumacia di , e della Controparte_7 CP_6 [...]
disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Controparte_8
impugnata e rimessa al merito la decisione in ordine alla richiesta di rinnovazione della c.t.u., la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 febbraio 2024.
Indi, disposta una serie di rinvii dovendo il collegio dare priorità alle cause di più remota iscrizione secondo il vigente piano di gestione dei procedimenti civili, è stata fissata, infine, l'udienza del 22 gennaio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – con ordinanza del 27 gennaio ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della citata ordinanza, avvenuta il 29 gennaio 2025
Tutte le parti in causa hanno depositato le comparse conclusionali.
11 L' e le parti appellate hanno depositato Parte_1 Parte_3
anche le memorie di replica.
§ 3. L' eccezione di inammissibilità del gravame per carenza del requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. e violazione del principio di simmetria secondo gli insegnamenti delle
SS.UU. n. 27199/2917.
L'eccezione non è fondata.
Invero, nel caso in ispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite con il noto arresto n. 27199 del 16 settembre 2017:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
§ 4. L'appello incidentale proposto da CP_5
In via pregiudiziale di rito, va dichiarata la inammissibilità per tardività dell'appello incidentale proposto dal dott. , con la comparsa di costituzione presentata, telematicamente, il 26 CP_5
gennaio 2022.
L'art. 343, comma 1, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis dispone che “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166”.
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale – a ritroso, e dunque con esclusione del giorno iniziale e computo di quello finale – decorre dalla data dell'udienza indicata nell'atto di citazione, ovvero dalla data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c.
Non incide invece sulla tempestività del gravame incidentale il differimento della udienza eletta in citazione disposto ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c. ove il giudice in quel giorno non tenga
12 udienza: in tal caso, per la tempestività dell'appello incidentale occorre assumere a parametro la data indicata nell'atto di appello, non quella di rinvio (cfr., ex multis, Cass. civ., 23 maggio 2025, n. 13838;
Cass. civ., 7 maggio 2020, n. 8638; Cass. civ., 6 febbraio 2017, n. 3081; Cass. civ., 24 aprile 2015,
8400).
Nella specie, rispetto alla data della udienza di prima comparizione stabilita nell'atto di appello (31 gennaio 2022) è dunque irrimediabilmente tardiva la proposizione dell'appello incidentale avvenuta con la comparsa di risposta nell'interesse di depositata soltanto il 26 gennaio 2022. CP_5
Conseguentemente, va dichiarata la inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dal dott. CP_5
, nei cui confronti la sentenza di primo grado è dunque passata in giudicato.
[...]
§ 5. L'appello principale dell' Parte_1
Con un primo motivo di gravame, l' censura la sentenza di Parte_1
primo grado esattamente nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che alla luce della c.t.u. e delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice potessero ritenersi acclarati profili di Controparte_11
colpa nell'operato dei sanitari e, segnatamente, una colpevole inerzia diagnostica e conseguentemente terapeutica anche avendo riguardo alla sola condotta tenuta dagli stessi in occasione del secondo accesso in Pronto Soccorso della sig.ra Rappresenta che il primo Giudice è addivenuto a CP_2 tale conclusione nonostante il quadro probatorio fosse “del tutto incerto e contrastante e necessitasse, perciò, di un ulteriore approfondimento tecnico non apparendo la seconda consulenza tecnica
d'ufficio idonea a superare le discrepanze emerse in corso di causa in ordine alla sussistenza stessa di profili di colpa nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la sig.ra (cfr. Persona_2
citazione in appello, pag. 12). Emblematico di tale stato di incertezza, per il cui superamento sarebbe stata assolutamente necessaria la rinnovazione della c.t.u. – “che si chiede di disporre nella presente sede” – appare la circostanza, erroneamente trascurata dal Tribunale, che il c.t.u. dott. Persona_3
, nel corso dell'udienza del 23 febbraio 2021 fissata per il confronto tra il predetto e i
[...] consulenti delle parti in causa abbia espressamente dichiarato: “Non sono in grado di dire se in caso di tempestivo intervento diagnostico e chirurgico in occasione del secondo accesso al Pronto Soccorso sarebbe stato evitato l'evento morte. Anzi dopo aver preso nuovamente visione delle Linee Guida
Spread del 2010 citate nella relazione, posso dire che in caso di intervento tempestivo a seguito del secondo accesso le probabilità di sopravvivenza sarebbero state pari al 60/65%. Qualora la diagnosi fosse stata tempestiva al primo accesso le probabilità sarebbero state maggiori. Quando parlo di intervento mi riferisco ad intervento di decompressione neurochirurgica consistente in craniotomia
…”. Questo assunto del c.t.u. – peraltro recepito nella sentenza impugnata, laddove si afferma che l'intervento di chirurgia decompressiva avrebbe certamente rappresentato un rimedio particolarmente
13 efficace tenuto conto che la IG.ra non aveva altre malattie associate ed era di Persona_2 giovane età – questo assunto “trova smentita, tuttavia, negli esiti dell'esame autoptico che ha identificato la causa del decesso in “perdita irreversibile delle funzioni dell'encefalo da correlarsi a massiva emorragia subaracnoidea ed intraparenchimale conseguente alla rottura dell'arteria cerebrale media di sinistra costituzionalmente displastica e malformata. Inoltre, il primo Giudice omette di considerare che dalla documentazione medica redatta durante il primo accesso al Pronto
Soccorso non risulta indicazione che la cefalea della IG.ra fosse di origine secondaria” CP_2
(cfr. citazione in appello, pag. 14). Altro punto debole del “sillogismo giudiziale” è rappresentato dal fatto che il Tribunale, recependo le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. dott. in punto Per_3 di incidenza salvifica dell'intervento di craniectomia decompressiva nella misura del 60/65%, la cui omissione concretizzerebbe la negligenza nell'operato del dott. e dei sanitari operanti presso il CP_19
Pronto Soccorso del nosocomio cosentino de “L'Annunziata”, non ha tenuto in debita considerazione
“che una craniectomia decompressiva non può effettuarsi sic et simpliciter come a suo tempo rilevato dal Dr. nella prima CTU in atti (pag. 3 in fine) ma solo tenendo in dovuto conto il quadro Per_4 clinico sussistente” (cfr. citazione in appello, pag. 14). In realtà, nella fattispecie, ci si trova “di fronte ad un caso definito a “sintomatologia sfuggente, impalpabile ma subdolamente progressiva” di cui è consentita la diagnosi solo nelle fasi più tardive dovuta all'evoluzione fulminea ed imprevedibile determinata da un evento emorragico: la IG.ra era affetta ab initio da un esteso infarto CP_2
maligno dell'arteria cerebrale media, peraltro asintomatico” (cfr. citazione in appello, pag. 16). Va, altresì, rilevato che, invero, la craniectomia decompressiva, è considerato un rimedio estremo che può dare risultati utili solo qualora effettuato in un contesto clinico – strumentale favorevole valutato nel singolo caso, altrimenti “si risolve in uno sterile e gravoso esercizio chirurgico che potrebbe aggiungere un immotivato danno iatrogeno” (cfr. citazione in appello, pag. 16). Ed ancora, per quanto concerne il primo accesso in Pronto Soccorso che, peraltro, venne effettuato dalla IG.ra CP_2
in maniera del tutto autonoma e senza il minimo segno di difficoltà nella deambulazione e/o nell'eloquio, non è emersa la presenza di indici di deficit neurologici diversi da quelli raccontati dalla testimone de relato che erano indicativi meramente di una fortissima cefalea con i classici CP_11 sintomi di malessere diffuso. Ebbene, “anche in base alla semplice considerazione che tali deficit erano scarsamente visibili anche al secondo accesso, ragion per cui non vi era ragione medico scientifica per disporre un consulto neurologico e una TAC che, comunque, anche ove fossero stati richiesti, come si legge nella consulenza del C.T.U. sulla quale il primo Giudice si è basato, “quasi certamente non avrebbero portato a una definizione diagnostica poiché la paziente non presentava segni clinici dovuti ad una emorragia cerebrale e subaracnoidea bensì a un'incipiente ischemia
14 cerebrale non diagnosticabile a un esame TAC basale” come rilevato dal Dr. nominato Persona_5 dall' odierna appellante, con la conseguenza che la IG.ra con Parte_1 CP_2
elevata probabilità sarebbe ritornata comunque a casa” (cfr. citazione in appello, pag. 17). Nessuna responsabilità è dunque imputabile ai medici sia in occasione del primo accesso che in occasione del secondo accesso. Relativamente al secondo accesso “la patologia in itinere della IG.ra CP_2
sfuggiva ad una diagnosi chiara e fu necessario effettuare diversi controlli prima di eseguire la TC e, ciò, proprio perché la predetta fu colta da un infarto maligno dell'arteria cerebrale media (poi rivelatasi displastica, quindi geneticamente debole) e non certo dall'emorragia indicata da sempre dal C.T.U.” (cfr. citazione in appello, pag. 21), le cui conclusioni il primo Giudice ha erroneamente fatto proprie.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante principale evidenzia che il primo Giudice addivenendo alla conclusione che il nesso causale fosse sussistente avendo il c.t.u., da ultimo nominato, sostenuto che, in caso di tempestivo intervento chirurgico le probabilità di sopravvivenza della IG.ra sia pure verosimilmente in condizioni di menomazione fisica, si aggiravano CP_2 intorno al 60/65%, “mostra di non avere fatto corretta applicazione del meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta del medico e, quindi, segnatamente, l'effetto salvifico delle cure omesse, che come noto deve basarsi su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto, secondo un criterio di ragionevole certezza (“più probabile che non”). Tale ragionevole certezza mancava e manca del tutto nel caso di specie come fatto palese dalla affermazione fatta dallo stesso secondo consulente tecnico – sul cui elaborato e sulle cui conclusioni ha fatto leva il primo Giudice per affermare la responsabilità dei sanitari in ordine alla causazione dell'evento morte che ha colpito la povera IG.ra
e la sua famiglia – all'udienza del 23.02.2021: “… Non sono in grado di dire se in caso CP_2
di tempestivo intervento diagnostico e chirurgico in occasione del secondo accesso sarebbe stato evitato l'evento morte…” Tanto avrebbe dovuto condurre il primo Giudice al rigetto della domanda attorea o quanto meno alla rinnovazione della C.T.U. come richiesto con fermezza dalla difesa dell'odierna appellante che ancora qui insiste nell'invocato supplemento istruttorio in quanto assolutamente necessario ai fini del decidere” (cfr. citazione in appello, pag. 29 e ss.).
Con un terzo motivo di appello, l' censura la liquidazione del Parte_1
danno non patrimoniale in favore dei fratelli della vittima in via presuntiva in ragione dello “stretto vincolo di parentela” che li legava alla vittima.
Rappresenta che, al contrario di quanto infondatamente affermato dal Tribunale, “la giurisprudenza formatasi in materia ritiene che rispetto ai familiari non conviventi, quali erano gli odierni attori fatta
15 eccezione per il figlio della vittima primaria , le presunzioni non siano sufficienti per CP_1 accogliere la relativa domanda risarcitoria” (cfr. citazione in appello, pag. 31). Nel caso di specie nessuna prova è stata raccolta nel giudizio di primo grado ragion per cui il capo della sentenza in esame appare palesemente erroneo in quanto la condanna risarcitoria in favore dei parenti e finanche degli eredi della IG.ra madre della vittima primaria, deceduta in corso di causa, è del tutto sfornito Per_1
di prova. Quanto, poi, alla posizione di figlio della IG.ra Controparte_1 Per_2
si fa rilevare come il disturbo comportamentale e di relazione riferito dal teste “non può
[...] che ritenersi ricompreso in uno “stato psicologico” connaturale al decesso del proprio genitore per qualunque causa, e non può esser dimostrato a mezzo testi che possono solo riferire in ordine a circostanze di fatto ma nulla possono addurre in punto di nesso eziologico tra i mutati comportamenti della persona e la causa del mutamento;
di conseguenza la eventuale sussistenza del nesso di causalità deve necessariamente formare oggetto di specifica indagine medico – legale che, nella fattispecie non
è stata mai chiesta e men che meno espletata, ragion per cui la liquidazione del danno nella misura di euro 170.000,00 in favore degli eredi della IG.ra madre della vittima primaria e di euro Per_1
300.000,00 in favore del figlio nonché di euro 24.350 pro capite in favore dei fratelli non CP_1
conviventi della vittima primaria, appare immotivata e, comunque, sproporzionata tenuto conto del fatto che non è stata fornita la prova delle modifiche peggiorative della personalità degli attori in tutti gli aspetti della loro vita di relazione non potendosi ritenere il danno da perdita del rapporto parentale un danno in re ipsa” (cfr. citazione in appello, pag. 33 e ss.).
Erroneamente il Tribunale ha riconosciuto e liquidato il danno patrimoniale in favore del figlio della vittima primaria, omettendo di considerare il fatto che il figlio già maggiorenne all'epoca del decesso della madre, oltre ad essere a carico del padre separato dalla madre, svolgeva anche autonoma attività lavorativa seppur part-time.
Infine, la quantificazione delle spese di lite appare in contrasto con la ratio sottesa alla normativa richiamata dallo stesso primo Giudice nell'impugnata sentenza. Il primo Giudice, infatti, ha affermato di aver proceduto alla liquidazione applicando i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore fino ad € 520.000,00 aumentandoli, ai sensi dell'art. 6, del 15% per le fasi di studio e introduttiva e del 30% per le fasi istruttoria e decisoria oltre che, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del 10% per ogni assistito oltre al primo. Ebbene, nel caso di specie “il valore della causa in concreto, ossia come liquidato in sentenza, era pari ad euro 567.145,5 e, quindi, di poco superiore alla soglia dei 520.000,00 con la conseguenza che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione
l'incremento del 15% e addirittura quello massimo fino al 30% previsto dalla citata norma, allorquando la controversia è compresa nello scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00,
16 così addivenendo alla liquidazione di un importo di gran lunga più elevato rispetto al valore effettivo della controversia” (cfr. citazione in appello, pag. 36).
Il primo e il secondo motivo, che, per l'intima connessione da cui sono avvinti, possono essere esaminati congiuntamente, sono complessivamente infondati.
Non è superfluo rammentare – in ordine alle regolae iuris applicabili nelle vicende in cui venga in rilievo la responsabilità delle strutture sanitarie – che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte del pagamento del corrispettivo – che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente – insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. civ., 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass., Sez.
Un., 1 luglio 2002, n. 9556).
A tanto occorre aggiungere che, ferma la responsabilità dell'ente o della casa di cura a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente, anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
“contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.
Sul piano del riparto degli oneri probatori, secondo costante insegnamento della Suprema Corte, al quale si intende dare continuità, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica, si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere,
a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa
17 imprevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto: così, in motivazione, Cass. civ., 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. civ., 11 novembre 2019, nn. 28991 e 28992).
Con specifico riferimento al nesso di causalità, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, sussiste nesso causale tra l'azione o l'omissione della struttura sanitaria e/o del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico – c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio
2008, n. 584, 582, 581 e 576) – si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi
(Cass. civ., 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. civ., 4 marzo 2004, n. 4400).
In punto di regola probatoria che governa la ricostruzione del nesso causale nel processo civile, il
Supremo Collegio a Sezioni Unite ha infatti affermato che “… Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n.
30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e
l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità degli standard delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedimi: la recentissima Cass.
16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n. 4400;
Cass. 21.1.2000, n. 632). Anche la Corte di Giustizia CE è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (CGCE, 13/07/2006, n. 295, ha ritenuto la violazione delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore se “appaia sufficientemente probabile” che l'intesa tra compagnie assicurative possa avere un'influenza sulla vendita delle polizze della detta assicurazione;
Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12, sempre in tema di tutela della concorrenza, ha ritenuto che “occorre postulare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine di accogliere quelle maggiormente probabili”). Detto standard di “certezza probabilistica” in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare
o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli
18 elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma
(cd. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)”.
Allorquando, poi, venga in rilievo, segnatamente, una condotta omissiva, l'accertamento del nesso causale si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
L'onere di provare il nesso causale grava sul danneggiato1 che può assolverlo dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del medico e/o della struttura sanitaria è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno;
“ciò vale, ovviamente, sia in riferimento al nesso causale materiale (attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita o inadempiente) che in relazione al nesso causale giuridico (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo)” (cfr. Cass. civ., 7 dicembre 2017, n. 29315), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dall'attore, paziente o danneggiato, rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (ex multis Cass. civ., n. 18392 del 2017; Cass. civ., n. 4792 del 2013;
Cass. civ., n. 17143 del 2012; Cass. civ., n. 975 del 2009). Solo ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, “spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. civ., 21 marzo 2018, n. 7044).
Poste tali premesse, e rimesso al prosieguo l'ulteriore specificazione delle singole sfaccettature problematiche delle quaestiones iuris con riguardo alla concreta vicenda in rilievo, osserva la Corte che, contrariamente a quanto opinato dall' la sentenza è corretta Parte_1
laddove ha ritenuto motivatamente di poter ravvisare nesso di causalità tra le condotte dei sanitari del
Nosocomio cosentino e la morte del paziente (cd. danno-evento), valorizzando gli esiti della seconda consulenza tecnica d'ufficio.
Invero, la relazione peritale redatta dal dott. , Specialista in Medicina Legale, Persona_3
costituisce apprezzamento tecnico-scientifico che questa Corte intende recepire ai fini della decisione e che, in effetti, è stato confezionato attingendo alla documentazione medica in atti e seguendo una rigorosa metodologia obiettiva e razionale. Giova rilevare, in particolare, che il consulente ha adottato un metodo di indagine serio e scrupoloso, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal Tribunale di Cosenza. Trattasi, pertanto, di indagine tecnica che questa Corte reputa di dover condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento sulle questioni da decidere. Il motivo che conduce all'adesione alla risposta tecnica del consulente è da individuare nei diversi snodi che sono stati seguiti dall'ausiliario, così come il contenuto delle operazioni di consulenza, nonché, ancora, la pertinenza e la logicità delle argomentazioni svolte. Infine, non può non osservarsi come la documentazione medica in atti conforti le conclusioni del c.t.u.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel riconoscere la c.d. “consulenza percipiente”. Quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenza tecniche, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (fra le tante, Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6155).
Di tale tipo è la consulenza nel caso di specie, “come è naturale, che sia sempre di tale tipo, in casi di accertamento della responsabilità medica, per la innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo alla comprensione dei fatti, ma alla rilevabilità stessa di fatti che, per essere individuati, abbisognano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche. E, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale […]
è ormai pacifico, che la certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa/statistica delle frequenze di classi di eventi
(cosiddetta probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe mancare o essere inconferente. Così come è pacifico che la certezza probabilistica, rispetto all'ipotesi di nesso causale da accertare, risulta dall'applicazione della regola della probabilità, come relazione logica, rispetto a tutti gli elementi che confermano il nesso causale e all'esclusione di altri elementi alternativi che lo escludano (cosiddetta probabilità logica o baconiana). Allora, la consulenza svolge un ruolo centrale, e nell'individuare i fattori causali, positivi e negativi, in gioco, e nel dare spessore e contenuto alla probabilità sulla base delle conoscenze scientifiche. Mentre, al giudice spetta di esaminare i contenuti della consulenza e pervenire alla riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se il primo sia il più probabile (che non) che sia attribuibile al secondo, per la presenza di fattori che probabilisticamente
20 ad esso lo riconducono e per l'assenza di fattori che lo riconducano ad altra causa” (Cass. civ., 24 gennaio 2013, n. 4792).
La completezza, l'esaustività e il rigore scientifico della relazione peritale a firma del dott.
[...]
, specialista in Medicina Legale, rendono manifestamente superflua la rinnovazione della Per_3 consulenza, così che la relativa istanza avanzata dalle parti appellanti, va senz'altro rigettata.
Fatta questa necessaria premessa, si osserva, nel merito, che dalla documentazione in atti, da quanto dichiarato da e dall'elaborato peritale depositato dal c.t.u. dott. Controparte_11 Persona_3
, si evince che:
[...]
- nella mattinata del 29 marzo 2010, la IG.ra accusava forte dolore alla Persona_2
testa, associato a nausea e ad episodi di vomito oltre che calo della vista;
- quindi contattava la sua vicina di casa ( e si faceva accompagnare presso Controparte_11 il Pronto Soccorso dell'ospedale “L'Annunziata” di In effetti, dal verbale di Pt_1
sommarie informazioni rese da ai Carabinieri di Cosenza Nord il 16 aprile Controparte_11
2010 (quindi nell'immediatezza dei fatti), si evince che la provvide ad accompagnare CP_11 la IG.ra all'Ospedale di Cosenza, laddove un medico del P.S., “… dopo essersi CP_2
fatto spiegare dalla mia amica i sintomi che la affliggevano e cioè un forte mal di testa e sintomi di vomito con l'aggiunta di un forte bruciore all'apparato digerente oltre che ad un notevole calo della vista, veniva munita di documentazione medica di accettazione ed inviata al reparto di otorinolaringoiatria. In questo reparto io però per disposizione dei medici non ho avuto accesso. Mi diceva al termine della visita che le avevano prescritto alcune pillole che lei aveva già a casa con le quali curavano la sinusite. La invitavano ad effettuare una visita oculistica
…”;
- giunti in P.S. la sig.ra in presenza anche dell'accompagnatrice sig.ra CP_2 CP_11
riferiva i sintomi al medico di turno, il quale richiedeva una consulenza otorinolaringoiatrica che evidenziava: “Sinusopatia chiusa” con prescrizione di cortisonici ed antinfiammatori
(Deltacortene 25 mg, 1 cpr dopo colazione, 1 cpr dopo pranzo per 3-4 gg;
Localyn rinologico con vasocostrittore, 1 puff per narice 3 volte al dì per 10 gg.); indi era dimessa, senza precisazione di orario, nello stesso giorno, con diagnosi di “dolore T.F. sx”;
- nonostante, nell'immediato, la IG.ra iniziasse la terapia prescritta, la CP_2
sintomatologia peggiorava sempre di più fino a quando, verso le ore 23:00 dello stesso giorno, ella entrava in uno stato confusionale e di alterazione della coscienza sicché il figlio, si vedeva costretto a chiamare il 118 che trasportava la donna all'ospedale di Pt_1
21 - qui, dopo visita in P.S., che evidenziava un persistente stato ipertensivo con rilievo di anisocoria (sx > dx) alle ore 3:00 ed episodio comiziale alle ore 3:20, era disposta consulenza neurologica e successiva TC cranio che mostrava: “Vasta ipodensità temporo occipitale parietale sinistra con quota ematica nel contesto. Cospicuo effetto compressivo sulle strutture della linea mediana con dislocazione contro laterale del tronco cerebrale. Segni di erniazione cerebrale”, nonché un esame angiotac (ore 4:49) che mostrava: “scarsa visualizzazione dell'ACP e dei tratti superficiali dell'ACM di sinistra”. In relazione al predetto esame strumentale era eseguita una consulenza neurochirurgica che trascriveva di “pz in stato di coma. per sx>dx. Allo stimolo algico risposta con flessione bilaterale. Vasta lesione CP_13
ischemica parieto-occipitale sx. Si consiglia … controllo TC e rivalutazione fra 2-3 ore”;
- alle 5:30 la paziente era ricoverata presso l'U.O. Anestesia e Rianimazione con diagnosi di
“Infarto emorragico”;
- dopo tre giorni (1° aprile 2010) la sig.ra decedeva, a causa di una sopravvenuta CP_2
insufficienza respiratoria e neurologica.
- in data 6 aprile 2010 aveva luogo accertamento autoptico, disposto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, che concludeva per: “La causa della morte della sig.ra può identificarsi in perdita irreversibile delle funzioni Persona_2 dell'encefalo da correlarsi a massiva emorragia subaracnoidea ed intraparenchimale conseguente a rottura dell'arteria cerebrale media di sinistra costituzionalmente displastica e malformata”.
Così ricostruito l'iter sanitario della paziente ritiene la Corte di poter affermare che CP_2
l'approccio diagnostico e terapeutico effettuato dai sanitari dell'Ospedale di non fu congruo Pt_1
né corretto.
In primo luogo deve certamente escludersi che lo fu in occasione del primo accesso in Pronto Soccorso,
i.e. quello delle ore 13:00 del 29 marzo 2010.
Come esaustivamente chiarito dal c.t.u. dott. , secondo la bibliografia di settore (La cefalea Per_3
in Pronto Soccorso, P. Cortelli, M. Aguggia, in emergency care journal – organizzazione clinica, anno
III numero IV, Agosto 2007), la cefalea rappresenta riscontro estremamente frequente in Pronto
Soccorso, riguardando circa l'1-3% di tutte le visite. Dal momento che la cefalea può essere sintomo di gravi malattie, è importante un approccio ordinato nella diagnosi differenziale. In P.S., quando si valuta un paziente con cefalea, il primo passo consiste nell'identificare o escludere una forma secondaria sulla base della storia clinica e dell'esame obiettivo generale e neurologico. Quando sono presenti segnali diagnostici di allarme (cefalea che insorge dopo i 50 anni, insorgenza improvvisa,
22 aumento della frequenza e gravità, cefalea di nuova insorgenza, cefalea associata a malattie sistemiche, con sintomi o segni neurologici focali, cefalea post-traumatica) possono essere necessari accertamenti diagnostici strumentali. Una volta escluse le forme secondarie, è opportuno diagnosticare il tipo di cefalea primaria per intraprendere un trattamento adeguato. È “quindi necessario, nella valutazione iniziale, che il medico raccolga informazioni anamnestiche comprendenti gli eventi che hanno preceduto l'insorgere del sintomo (storia di traumi, uso di farmaci) e che osservi gli eventuali segni di allarme che suggeriscano una cefalea secondaria e la necessità di eseguire TC o RM. La possibilità di una forma secondaria deve essere tenuta in considerazione, specie se non rientra nei criteri diagnostici dell'International Headache Society (IHS) o se la risposta al trattamento è atipica. Dei pazienti che afferiscono al PS per cefalea il 25/55% risulta essere poi affetto da emicrania e da cefalea di tipo tensivo. Le forme associate a malattie sistemiche riguardano il 33/39% dei pazienti, mentre quelle secondarie a gravi condizioni neurologiche (emorragia sub-aracnoidea, neoplasie, meningiti o emorragie intracraniche) sono presenti nell'1-9% dei pazienti (cfr. Newman IC, Lipton RB.
Emergency department evalutation of headache. 1998; 16 (2) 285-303). Gli Controparte_20 strumenti fondamentali per distinguere tra le forme primarie e secondarie in PS sono l'anamnesi e
l'esame obiettivo. Poiché molti pazienti che si rivolgono al P.S. per cefalea presentano un esame obiettivo generale e neurologico normale, un'accurata anamnesi è spesso il passo più importante per giungere ad una corretta diagnosi e, nonostante in questa sede (PS) il tempo a disposizione sia limitato, bisogna analizzare il contesto in cui è insorta al fine di giungere ad un corretto inquadramento diagnostico … Dopo aver completato l'anamnesi, è indicata innanzitutto la rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura,
GCS. Successivamente il paziente dovrebbe essere attentamente valutato mediante un esame obiettivo generale e neurologico;
da non dimenticare l'attenta auscultazione delle carotidi. In particolare per
l'esame obiettivo neurologico dovrà essere posta particolare attenzione alla valutazione dello stato di coscienza, alla ricerca della rigidità nucale, di eventuali segni focali (motori, sensitivi), di deficit del campo visivo e di alterazione alla palpazione dell'arteria temporale con la ricerca dei trigger points
… Dopo aver eseguito l'anamnesi e l'esame obiettivo neurologico, il medico d'urgenza deve identificare o escludere cause secondarie di cefalea … Studi recenti hanno dimostrato che la TC e la
RMN dell'encefalo hanno scarsa rilevanza nel paziente cefalalgico, in assenza di segni di allarme …
Tuttavia la possibilità di una cefalea secondaria deve essere tenuta in considerazione, specie se non rientra nei criteri diagnostici dell'IHS e se la risposta al trattamento è atipica. In accordo con la letteratura, appare consigliato uno studio di neuroimaging nei seguenti casi (cfr. Guide lines from
AAN and US Headache Consortium, neurology 2000): * quando i criteri IHS non sono soddisfatti;
*
23 in presenza di un cambiamento di pattern del dolore cefalico;
* a seguito di peggioramento per intensità o per frequenza di attacchi di cefalea;
* in presenza di fattori di rischio per cefalea secondaria;
* in caso di esame neurologico obiettivo anormale o in presenza di persistenza di segni o sintomi di focalità neurologica”. Da tale riporto bibliografico si rileva che appare imprescindibile, in caso di soggetto con cefalea in sede di P.S., l'esecuzione di una adeguata raccolta anamnestica oltre che un esame obiettivo specialistico (neurologico), rilievo dei parametri vitali, in specie quello pressorio e l'eventuale sussistenza di uno stato di febbre” (cfr. relazione di c.t.u., enfasi qui aggiunta).
Ebbene, nel caso di specie, in occasione del primo accesso in P.S. della sig.ra Persona_2
nel relativo referto:
nulla è segnalato riguardo “note amnestiche” ove viene riportato unicamente di “riferito dolore temporo-frontale di sx” che, verosimilmente, altro non rappresenta che il motivo di accesso di pronto soccorso;
il referto di P.S. non rileva il controllo dei parametri vitali.
Orbene, la carente effettuazione di indagine amnestica e, comunque, la mancanza di qualsiasi annotazione in merito alla raccolta dei dati amnestici e alla rilevazione dei parametri vitali è certamente imputabile a grave negligenza del personale sanitario che prese in carico la sfortunata IG.ra
Secondo insegnamento della Suprema Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi “la CP_2
raccolta di precisi dati anamnestici del paziente rappresenta il primo dei compiti ai quali deve attendere il medico che si appresti a diagnosticare la malattia di cui è affetto l'ammalato che a lui si sia affidato” (Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 21790 dep. l'8 giugno 2010). Ed ancora, “Il medico ha
l'obbligo di assumere (dal paziente o, se ciò non è possibile, da altre fonti informative affidabili) tutte le informazioni necessarie al fine di garantire la correttezza del trattamento medico chirurgico praticato al paziente (v. da ultimo, Sezione IV, 14 novembre 2007)” (Cass. pen., Sez. IV, Sent. 19527, dep. 15 maggio 2008).
Inoltre, l'approccio diagnostico terapeutico al paziente, relativamente a quello che era il quadro clinico riferito, non appare idoneo tanto meno esaustivo di quanto da farsi. Posto che il sanitario era edotto circa la presenza di segni clinici congiunti quali episodi di nausea e vomito, elementi espressivi di un malessere generale che avrebbero necessitato, necessariamente, una diagnosi differenziale circostanziata eventualmente ricorrendo ad una consulenza neurologica o, quanto meno, consigliare la paziente ad un approfondimento diagnostico finalizzato ad escludere altre patologie.
In altri termini, di fronte ad una sintomatologia dolorosa persistente che necessitava di un approfondimento clinico-strumentale al fine di pervenire all'accertamento della natura del dolore, il sanitario avrebbe dovuto prendere in considerazione la necessità di dover effettuare una compiuta
24 analisi differenziale circa la natura del dolore cerebrale e quindi sottoporre la paziente ad un adeguato approfondimento diagnostico anziché disporne, incautamente, le dimissioni.
L'aver omesso di raccogliere e descrivere il quadro sintomatologico lamentato dalla paziente, l'aver omesso di indicare in cartella la necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici nonché di ulteriori consulenze, ha, con criterio di elevata probabilità, inciso sul percorso assistenziale e diagnostico – terapeutico generando l'imprudente decisione di dimettere una paziente che, per le evidenze cliniche emerse, necessitava quantomeno di essere ricoverata per una stretta osservazione.
Deve pertanto necessariamente condividersi la conclusione a cui è pervenuto dapprima il c.t.u. e dipoi il Tribunale, in ordine all'efficienza causale della condotta tenuta dai medici intervenuti durante il primo accesso, vale a dire che “la condotta dei medici intervenuti durante il primo accesso di pronto soccorso appare correlata, con criterio di levata probabilità prossimo alla certezza, da errata condotta professionale estrinsecantesi con inadeguata e non esaustiva assistenza diagnostica- terapeutica relativamente a quanto rilevato sul piano clinico (cfr. dolore fronto temporale di sx. congiunto a segni clinici quali episodi di nausea e vomito)” (cfr. relazione di c.t.u.).
A conclusioni non dissimili deve pervenirsi in ordine al secondo accesso in Pronto Soccorso.
Si è già detto che, a seguito dell'accentuarsi del quadro sintomatologico della sig.ra CP_2
interveniva alle ore 23:30 del 29 marzo 2010 il servizio del 118, e riscontrava alla paziente uno stato confusionale associato a cefalea, nausea e vomito, P.A. 200/100 mmHg, SpO2 98%, frequenza cardiaca 93 bpm, CGS 15 e vie aeree pervie;
eseguiva un accesso venoso tramite il quale infondeva
100 ml di cristalloidi e disponeva il trasporto della paziente in ambiente nosocomiale. Giunto al Pronto
Soccorso dell'Annunziata di alle ore 23:45 la paziente veniva obiettivata quale vigile e Pt_1
confusa, attività cardiaca ritmica, toni validi, P.A. 200/100 mmHg, glicemia 200 mg/dl; si procedeva ad infondere 2 fl di Lasix endovena che riducevano i valori pressori arteriosi a 140/90 mmHg alle ore
1:30. Nell'immediatezza del ricovero in P.S. erano richiesti esami di laboratorio e consulenza neurologica che trascriveva di: “paziente vigile, se sollecitata risponde alle domande poste. Pupille isocoriche, normoreagenti. Non disturbo della parola. Non segni meningei. Non grossolani deficit di tipo motorio ai quattro arti. Paziente con eloquio confuso e rallentato. Si consiglia TC cranio ed osservazione e consulenza psichiatrica”. In atti richiesta di TC cranio delle ore 00:38 con quesito di
“eloquio confuso”. Il primo controllo TC fu eseguito alle ore 3:54.
Orbene, relativamente al secondo ricovero di P.S. della sig.ra il c.t.u. ha rilevato – con CP_2 valutazione certamente condivisa da questo Collegio – “una incompleta assistenza rispetto a quelle che erano le evidenze rilevate”. In particolare, evidenzia il consulente del Tribunale, “appare poco comprensibile, decisamente non in linea con quanto previsto dalle buone pratiche cliniche e linee
25 guida dell'epoca, precedentemente citate, non far eseguire a carattere d'urgenza un esame Tc encefalo alla paziente;
ciò in considerazione che il quadro clinico rilevato, algia cranica con associati episodi di nausea e vomito ed obiettivabile eloquio confuso e rallentato, si presentava con indubbio orientamento, con criterio di elevata probabilità, per una patologia cerebrale. All'uopo appare poco comprensibile, non rientrante nelle buone pratiche cliniche e linee guida d'epoca, stante le evidenze cliniche amnestiche rilevate, non attivarsi per un esame Tc d'urgenza bensì 'solo consigliarlo' ovvero eseguirlo in elezione ovvero differito. Vale la pena evidenziare che sia la sopracitata buona pratica clinica (cfr. Cefalea in Pronto Soccorso … già citata) e sia le linee guida d'epoca (cfr. Guidelines from AAN and US Headache Consortium Neurology 2000) ed anche le Linee Guida SPREAD del gennaio 2010, danno indicazioni all'esecuzione, per quanto di 'evidence' nel caso di specie, all'esecuzione urgente di esame di una Tc o di una RM al fine di dare certezza all'eventuale patologia cerebrale sospetta. Sempre nelle medesime linee guide SPREAD si rileva come “Nella maggior parte dei casi un esame TC eseguito in condizioni basali, senza somministrazioni del contrasto, fornirà le indicazioni necessarie per prendere decisioni circa la gestione dell'emergenza” (cfr. relazione di c.t.u).
Relativamente al secondo accesso in P.S., la condotta negligente dei sanitari dell'Ospedale è consistita, in buona sostanza, nell'avere il medico che visitò la IG.ra omesso di dare carattere di CP_2
urgenza alla richiesta di accertamento strumentale della TC, urgenza invece imposta alla luce di
'evidenze' suggestive per patologia cerebrale: dolore cranico reiterante, iperglicemia elevata (200 mg/dl), pressione arteriosa elevata (P.A. 200/100 mmHg,; valori pressori poi ridottisi a 140/90 ma solo in seguito alla infusione di 2 fl di Lasix endovena), eloquio rallentato e stato confusionale.
L'esecuzione immediata da parte dei sanitari di un'immediata TAC encefalica sulla paziente avrebbe fornito un riscontro positivo rispetto alla patologia in atto con conseguente obbligo di ricovero della medesima. La TAC encefalica, da effettuare immediatamente in fase acuta, consente di evidenziare la lesione emorragica e individuarne la sede. Le Linee Guida SPREAD (raccomandazione n.
5.2.b.) rassicurano testualmente che: “Nella maggior parte dei casi un esame TC eseguito in condizioni basali, senza somministrazione del contrasto, fornirà le indicazioni necessarie per prendere decisioni circa la gestione dell'emergenza”.
In ogni caso, alle ore 3:56 del 30 marzo 2010 si perviene all'esecuzione dell'esame Tc, che mostra gravissima condizione di emorragia cerebrale con segni prognostici quoad vitam alquanto infausti, rilevante tra l'altro “cospicuo effetto compressivo sulle strutture della linea mediana con dislocazione controlaterale del tronco cerebrale. Segni di erniazione cerebrale”.
26 L'indagine Tc rileva: “… modesta quota emorragica a livello del quarto ventricolo, ed in modo più evidente in corrispondenza del corno frontale della cellula media e del trigono ventricolare di sinistra
… regione temporale media e posteriore, paraippocampale, occipito polare e parietale inferiore di sinistra appaiono interessate da marcato edema citotossico e vasogenico su base ischemica e da multipli ed irregolari focolai emorragici frammisti alle aree ischemiche”. Il dott. ne Per_3 evince che “Trattasi, pertanto, di emorragia subaracnoidea ed intraparenchimale”. Dopo aver citato ampia bibliografia d'epoca sulla patologia cerebrovascolare, il c.t.u. conclude nei seguenti termini:
la tempestività della diagnosi e il ricovero in ambiente adeguato sono fondamentali per una prognosi migliore del paziente, nel caso in cui la scelta terapeutica sia medica o chirurgica;
l'intervento neurochirurgico rappresentava anche all'epoca un punto fermo nella gestione del paziente con emorragia cerebrale spontanea e soprattutto in caso di emorragia subaracnoidea,
dopo il primo accesso al pronto Soccorso e la diagnosi, il paziente deve essere immediatamente ricoverato in ambiente neurochirurgico nel caso in cui vi sia un'indicazione al trattamento chirurgico;
nel caso in cui la IG.ra fosse stata diagnosticata e trattata in tempi rapidi, Persona_2 ella avrebbe avuto “una ragionevole percentuale del 60-65% di salvare la propria vita;
non da meno v'è da aggiungere che relativamente alla lesione cerebrale patita la paziente avrebbe avuto, in ogni caso, verosimilmente delle sequele menomative la cui entità non è dato modo di poterla accertare”.
Il dott. ha quindi concluso affermando che “la paziente, causa un'errata o meglio Per_3 un'omessa procedura assistenziale, secondo linee guide e buone pratiche cliniche d'epoca, ha visto ridursi le possibilità che aveva di poter emendare la patologia, per cui accedeva in sede di Pronto
Soccorso dell'Ospedale “L'Annunziata” di , in misura del 60/65% espressione Pt_1 epidemiologica ragionata di tutti i parametri considerati e di quanto bibliograficamente dettagliato”.
Nel rendere i chiarimenti disposti dal Giudice di prime cure con ordinanza del 3 luglio 2020, il dott.
ha precisato che “il primo movens della sintomatologia riportata dalla pz è stato il trombo Per_3
(occlusione) sul ramo dell'arteria cerebrale media di sinistra displastica, che ha causato, a catena, lo spasmo (chiusura) dell'arteria cerebrale media di sinistra. Tale evenienza ha determinato un iper- afflusso di sangue dai vasi viciniori … Pertanto, l'afflusso di sangue che poi si è tradotto nella descritta emorragia che ha invaso lo spazio subaracnoideo è stato portato dalle arterie limitrofe tramite i loro rami terminali e capillari e dalla rottura delle vene della stessa zona che travasando sangue hanno riempito detto spazio. Siffatto accadimento è validato dall'esame istologico dell'encefalo e dell'arteria cerebrale media di sinistra che hanno, appunto, mostrato: “emorragia
27 subaracnoidea massiva e focolai emorragici intraparenchimali (ossia entrambi l'effetto della rottura del sistema venoso trombizzato e dal sangue proveniente dai vasi limitrofi) e un segmento di arteria cerebrale trombizzata con pareti a tratti sottili con struttura fibrosa ed emorragia periavventiziale da correlarsi a displasia dell'arteria cerebrale media di sinistra”. Ha poi ribadito che la genesi dell'emorragia non può essere ascritta alla rottura di un aneurisma, bensì alla rottura dell'arteria cerebrale media di sinistra costituzionalmente displastica e malformata (coerentemente all'esito dell'accertamento autoptico disposto dalla Procura di Cosenza, che concludeva per: “La causa della morte della sig.ra può identificarsi in perdita irreversibile delle funzioni Persona_2 dell'encefalo da correlarsi a massiva emorragia subaracnoidea ed intraparenchimale conseguente alla rottura dell'arteria cerebrale media di sinistra costituzionalmente displastica e malformata”).
La causa della patologia è da ascriversi alla trombizzazione dell'arteria cerebrale media di sinistra che ha determinato l'emorragia periavventiziale di cui si è già detto.
È altresì corretto ritenere che la corretta e tempestiva diagnosi della patologia cui la paziente era affetta avrebbe consentito di intervenire chirurgicamente in modo tale da evitare l'evento mortis. Come già si
è precisato, secondo il consulente tecnico d'ufficio, se, coerentemente con le buone pratiche cliniche e linee guida dell'epoca, la paziente fosse stata sottoposta con urgenza ad un esame Tc encefalo – in considerazione che il quadro generale clinico rilevato, algia cranica con associati episodi di nausea e vomito ed obiettivabile eloquio confuso e rallentato, si presentava con criterio di elevata probabilità, per una patologia cerebrale - l'accertamento diagnostico avrebbe consentito di fare diagnosi differenziale o valutare la presenza di emorragia intraparenchimale, il che avrebbe consentito alla paziente di avere salva la vita.
Come opportunamente evidenziato dal Giudice di prime cure, l'ausiliare del Tribunale ha innanzitutto osservato, citando gli appositi studi di settore, che vi era nella specie la possibilità di una terapia efficace consistente nella somministrazione di antiaggreganti piastrinici in vena o di farmaci trombolitici che servono a lisare il trombo e liberare il flusso sanguigno ostruito e prevenire il verificarsi di ulteriori spasmi ed ischemie.
Ha inoltre evidenziato il c.t.u. che anche in presenza di ischemia dell'arteria cerebrale media la chirurgia entro le 48 ore riduce significativamente la probabilità di disabilità severe o morte, specialmente in pazienti giovani (età < 51 anni), come la signora citando al riguardo le CP_2 linee guida SPREAD: “Nei casi di infarto esteso con grave effetto massa e mancata efficacia dei trattamenti antiedema, può essere considerata la chirurgia decompressiva, specialmente in pazienti giovani senza patologie associate e con lesione situata nell'emisfero non dominante” (o maggiormente dominante).
28 Nel caso di specie la sig.ra non aveva altre malattie associate ed era di giovane Persona_2
età e, pertanto, la chirurgia decompressiva avrebbe certamente rappresentato un rimedio maggiormente efficace rispetto ad altri casi;
e ciò, in coerenza con i dati ricavabili dalla letteratura scientifica di settore.
Nell'articolo scientifico “Hemicraniectomy in Malignat Middle cerebral Artery Infarction Dimitre
Staycov, MD Rischi Gupta MD”, la craniotomia decompressiva è definita una terapia “capace di ridurre significativamente la mortalità dopo l'infarto maligno dell'arteria cerebrale media”. Nello stesso articolo si evidenzia (pag. 514) la statistica di mortalità dei pazienti trattati con tale intervento chirurgico, confrontata con i pazienti trattati con terapie conservative. Ebbene i pazienti trattati con terapie del secondo gruppo hanno riportato una mortalità del 77,8% a fronte di una mortalità del 25% riportata da coloro che sono stati trattati con intervento chirurgico. Ciò detto va, altresì, evidenziato come secondo quanto sostenuto nella plurimenzionata pubblicazione: “Da un punto di vista fisiopatologico, la tempestiva decompressione può prevenire danni ai tessuti cerebrali, evitando o riducendo l'esposizione ad un aumentata pressione intracranica nel corso dello sviluppo dell'edema ischemico” pertanto, secondo il c.t.u. “le chances di salvezza della paziente, al momento del primo accesso in P.S. erano ancora maggiori”.
Conclusivamente, a parere della Corte è francamente indiscutibile il nesso causale tra l'omissione colposa da parte dei sanitari del nosocomio cosentino di una adeguata diagnosi e, di conseguenza, della mancata adozione di una opportuna scelta terapeutica, e la morte della paziente, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non: ove, infatti, i sanitari avessero opportunamente diagnosticato la patologia da cui era affetta la povera sig.ra e la avessero, CP_2
di conseguenza, sottoposta ad adeguata scelta terapeutica e chirurgica, la vittima avrebbe avuto il
60/65% di probabilità di sopravvivere, sia pure, verosimilmente, in condizioni di menomazione fisica.
Il primo e il secondo motivo sono dunque rigettati.
Il terzo motivo è parimenti infondato in tutti i profili in cui si articola.
Infondata è la doglianza circa la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Come la Corte Suprema di Cassazione ha avuto modo di porre in rilievo, la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v. Cass. civ., 30 agosto
2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c.; per il genitore dall'art. 147 c.c.,
29 e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale
(Corte Cost., 13 maggio 1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz.; per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura (v. Cass. civ., 12 giugno 2006, n.
13546).
Come il Supremo Collegio ha avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. Cass. civ., 9 maggio 2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30 Cost.
In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussista il profilo del danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legale parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (ex multis, Cass. civ., 5 novembre 2020,
n. 24689).
Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva)
e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il mondo esterno.
Escludendo che sia possibile limitare la <>, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (ex multis, Cass. civ., 30 agosto 2019, n. 21837; Cass. civ., 19 novembre 2018, n.
29784; Cass. civ., 15 febbraio 2018, n. 3767).
30 In altri termini, “Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un rapporto di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo” (Cass. civ., 8 aprile 2020, n. 7748).
Facendo corretta applicazione di tali principi va, dunque, riconosciuta la ricorrenza del danno parentale subito dai fratelli della vittima primaria, sig.ra dacché l'esistenza del rapporto Persona_2 di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano.
Trattandosi, purtuttavia, d'una presumptio hominis, il convenuto avrà la possibilità di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima e il superstite.
Ne consegue che, nel presente giudizio, non spettava ai fratelli della vittima provare di avere sofferto per la morte della sorella, ma sarebbe stato onere dei convenuti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte di lasciò indifferente i prossimi congiunti della vittima. Era Persona_2 onere dei convenuti dunque provare che “vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che di conseguenza la morte della prima non abbia cagionato pregiudizi non patrimoniali al secondo”
(cfr. Cass. civ., 15 febbraio 2018, n. 3767).
In conclusione, il diritto al risarcimento del danno è stato correttamente riconosciuto anche ai fratelli della vittima primaria.
Passando alla liquidazione del danno da rottura del rapporto parentale in favore del figlio della vittima primaria e della madre IG.ra osserva la Corte come la Controparte_1 Per_1 doglianza dell'appellante principale, a cui dire le conseguenze peggiorative della qualità della vita del figlio così come anche quelle della madre della vittima primaria non possono ritenersi provate alla stregua della deposizione del teste di parte attrice, è destituita di qualsivoglia fondamento, per la semplice ragione che, nel liquidare il danno non patrimoniale in favore del figlio e della madre della
IG.ra il Tribunale non ha tenuto in conto alcuno la deposizione del teste ex latere actoris. CP_2
Più in dettaglio, il Giudice di prime cure ha liquidato il danno non patrimoniale in favore della madre di tenendo conto del decesso intervenuto in corso di causa, che ha posto fine Persona_2
anche al patimento conseguente alla grave perdita parentale, pur considerando, sulla base della comune esperienza, che la sofferenza si manifesta con maggiore intensità nel periodo immediatamente successivo all'evento traumatico;
dell'età della sig.ra (48 anni non ancora computi) al Per_2 momento del decesso, della presumibile scarsa capacità di reazione al trauma in ragione dell'età avanzata (76 anni al momento dell'evento) e delle patologie da cui era affetta, come desumibili dalla documentazione in atti, delle esistenza di altri due figli.
31 Allo stesso modo, la liquidazione in favore di ha tenuto conto della giovanissima età CP_1 dello stesso (18 anni appena compiuti) al momento dell'evento infausto, della giovane età della sig.ra della convivenza con quest'ultima, della composizione del nucleo familiare superstite CP_2 formato unicamente dal padre, con il quale l'istante all'epoca non conviveva (essendo i genitori separati), nonché della certificazione medica del 20 luglio 2012 (descrittiva di una “grave sindrome da stress, accompagnata da profondi stati d'angoscia …”) che “forniscono riscontro della particolare intensità dello sconvolgimento emotivo provocato dalla perdita parentale, a prescindere da eventuali degenerazioni patologiche, non suscettibili di considerazione in questa sede per le ragioni anzidette”
(cfr. sentenza, pag. 16).
È dunque lampante che nessun “disturbo comportamentale e di relazione” è stato desunto dalla prova testimoniale, avendo, il Tribunale, piuttosto ritenuto di dover tenere in debita considerazione il particolare sconvolgimento emotivo provocato dalla perdita della madre, come documentato dalla certificazione medica del 20 luglio 2012.
Va infine esaminata la doglianza dell' circa la quantificazione del danno Parte_1
patrimoniale liquidato in favore di Controparte_1
Assume l'appellante che, invero, il primo Giudice, facendo malgoverno delle risultanze istruttorie, non ha tenuto in considerazione il fatto che il figlio già maggiorenne all'epoca del decesso della madre, oltre ad essere a carico del padre separato dalla madre, svolgeva anche autonoma attività lavorativa part-time, mentre invece il primo Giudice ha liquidato l'importo di € 48.000,00 in suo favore presumendo che il figlio avrebbe beneficiato dell'impegno domestico della madre fino a non oltre il compimento dei trenta anni, “età alla quale può ritenersi ordinariamente connessa l'acquisizione di condizioni di vita autonoma rispetto ai genitori, e dunque per ulteriori dodici anni rispetto al momento del decesso della sig.ra (avvenuto a distanza di pochi giorni dal compimento dei 18 anni CP_2 da parte del figlio […]” (cfr. sentenza, pag. 18).
La doglianza è infondata. ha ottenuto il ristoro del danno patrimoniale da perdita dell'aiuto economico Controparte_1
ricevuto dalla madre che, naturalmente, ben può coesistere con il contributo al suo mantenimento corrisposto dall'altro genitore separato.
Quanto poi al lavoro part-time è evidente, fin dalla formulazione del relativo capitolo di prova testimoniale (n. 19) che il ragazzo si era procacciato un lavoro part-time proprio a causa della morte della madre e, quindi, se vogliamo, a causa della perdita dell'aiuto economico che, fino a quel momento, aveva ricevuto dalla madre. In altri termini, la circostanza in parola è piuttosto la conferma
32 del danno patrimoniale patito dal figlio a causa della perdita della mamma, anziché, come invece preteso dall'appellante, una ragione per negare la voce di danno.
Il quarto motivo non è fondato.
Il Tribunale di Cosenza ha disciplinato le spese processuali inerenti ai rapporti processuali con i convenuti costituiti, secondo il principio della soccombenza. La liquidazione delle spese ha avuto luogo applicando i valori medi previsti dal D.M. 55/14 per le controversie di valore fino a €520.000,00,
“aumentati, ai sensi dell'art. 6, del 15% per le fasi di studio e introduttiva, e del 30% per le fasi istruttoria (articolatasi nell'espletamento di prove orali e di due consulenze tecniche d'ufficio) e decisoria (duplicata per la rimessione della causa sul ruolo), nonché, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 10% (misura motivata dalla prevalente identità delle questioni affrontate relativamente ai soggetti difesi) per ogni assistito oltre al primo” (cfr. sentenza, pag. 19).
Obietta l'appellante che, di vero, nel caso di specie “il valore della causa in concreto, ossia come liquidato in sentenza, era pari ad euro 567.145,5 e, quindi, di poco superiore alla soglia dei
520.000,00 con la conseguenza che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione l'incremento del 15% e addirittura quello massimo fino al 30% previsto dalla citata norma, allorquando la controversia è compresa nello scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, così addivenendo alla liquidazione di un importo di gran lunga più elevato rispetto al valore effettivo della controversia”
(cfr. citazione in appello, pag. 36).
L'obiezione è complessivamente infondata.
È indubbiamente vero che l'aumento previsto dall'art. 6 del D.M. n. 55/14, non è applicabile alle controversi di valore fino a € 520.000,00. In effetti la disposizione in parola, così rubricata: “Cause di valore superiore ad euro 520.000,00”, dispone che “Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000 a euro 1.000.000 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 520.000,00 […]”.
In base al chiaro dettato dell'art. 6, dunque, l'incremento percentuale del 30% può avere luogo unicamente per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00
Purtuttavia, nel caso di specie, il valore della causa non è di € 520.000,00, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, bensì, per come del resto ammesso dallo stesso appellante, di € 567.145,50 (€
348.445,50 + € 24.350,00 + € 24.350,00 + € 170.000,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così che ben poteva trovare applicazione l'incremento percentuale fino al 30% di cui all'art. 6 del D.M. cit.
L'appello principale è, dunque, rigettato.
33 § 6. L'appello incidentale di Controparte_21
Il primo motivo di appello incidentale è così rubricato: “Impugnazione del capo della sentenza afferente la sussistenza dei profili di colpa nell'operato dei sanitari e, segnatamente, una colpevole inerzia diagnostica e conseguentemente terapeutica anche avendo riguardo alla sola condotta tenuta in occasione del secondo accesso in Pronto Soccorso della IG.ra . CP_2
La sul punto, dichiara di fare “proprie le difese poste dall'appellante nel Controparte_21
proprio atto costitutivo, rilevando l'assenza di elementi probandi la sussistenza di nesso causale tra
l'infausto evento occorso alla sig.ra e la condotta dei sanitari del presidio ospedaliero di CP_2
” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 5). Pt_1
Adduce che, nella specie, “nessuna prova è stata fornita dagli attori circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente e l'exitus, infatti all'esito del giudizio contro fattuale, non è emersa alcuna evidenza della circostanza che un'eventuale condotta alternativa assunta come diligente, perita e prudente avrebbe portato a diagnosticare tempestivamente l'ischemia e la successiva emorragia, con l'adozione di terapie differenti” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 7).
Rappresenta che “risulta macroscopicamente erroneo” il ragionamento adottato dal dott. Per_3
“secondo cui, in considerazione della massiccia emorragia cerebrale palesata dalla TAC eseguita alle ore 3:54, l'effettuazione di una visita neurologica e di una TAC sin dal primo accesso al P.S. avrebbero ridotto il rischio di exitus e, quindi in considerazione di ciò il dott. risulterebbe maggiormente CP_5
responsabile nella causazione del danno evento, avendo egli omesso di disporre detti approfondimenti diagnostici” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 8). In effetti, prosegue l'appellante, “in presenza di cefalea non accompagnata da “segni diagnostici di allarme” le linee guida non prevedevano l'effettuazione di visita neurologica e Tc encefalo” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 8).
Vero è, piuttosto, che “da tutti gli assunti evidenziati, non può che concludersi che vi è stato un corretto adempimento della prestazione professionale da parte del dott. in termini di diligenza, perizia CP_5
e prudenza medica con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria spiegata ai suoi danni dagli eredi della sig.ra poiché in detta fattispecie non era possibile diagnosticare la CP_2 patologia che l'affliggeva poiché priva di evidenze cliniche” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 10).
Dichiara la di impugnare il “seguente capo della sentenza (pag. 9 di 20): “che il Controparte_21
dott. abbia avuto un ruolo preponderante e causalmente efficiente nella vicenda di che trattasi, CP_5
osservando che il detto sanitario , il quale ha avuto un contatto diretto con la sig.ra con CP_2
34 conseguente, concreta possibilità di raccogliere un'accurata anamnesi prossima e remota e di effettuare un circostanziato esame obiettivo, ha “omesso di raccogliere e descrivere il quadro sintomatologico lamentato dalla paziente al momento della visita …e di indicare in cartella la necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici nonché ulteriori consulenze” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 11).
Evidenzia che, ancora una volta, va posta l'attenzione sul fatto ineludibile che l'ischemia (infarto) maligno delle arterie celebrali media e posteriore di sinistra con (successiva) evoluzione emorragica, per dove era localizzata alla sig.ra ne impediva la compiuta diagnosi anche in caso di CP_2
approfondimenti specialistici e strumentali.
Infatti, nel caso di specie si sarebbero dovuti manifestare dei sintomi eloquenti, oltre che alla cefalea, segni o sintomi neurologici, anche non critici, come formicolii degli arti, disturbi del linguaggio, sonnolenza, vertigini, vomito, papilledema, tutti assenti al momento della visita effettuata dal dott.
, il quale nel momento in cui ha proceduto ad effettuare la visita la sig.ra non vi CP_5 CP_2
erano alterazioni vascolari permanenti, cioè vasocostrizione serrata o spandimento emorragico nel cervello. Quindi, “ai fini del presente appello incidentale va ribadito che qualora nel corso del primo accesso al PS, se per la sig.ra fosse stata richiesta e disposta – dai medici del PS e poi CP_2 dal dott. l'esame diagnostico- TAC, quest'ultimo non avrebbe evidenziato né l'incipiente CP_5 ischemia né, a maggior ragione, alcuna emorragia in atto” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale, pag.11).
Impugna, altresì, il capo della sentenza nella parte in cui viene riconosciuta una responsabilità solidale tra l' e il dott. . Adduce che, premesso che al dott. non può essere Parte_1 CP_5 CP_5 attribuita alcuna responsabilità per l'evento morte, in ogni caso la condotta posta in essere dall'odierno appellato non può essere uguale a quella dei medici del P.S. intervenuti nel primo e nel secondo accesso.
Il motivo è infondato in tutti i profili in cui si articola.
Premesso che il motivo ricalca in parte l'appello dell' ed è pertanto infondato per Parte_1
le medesime ragioni, si aggiunge quanto segue.
Per inquadrare correttamente la vicenda, è opportuno rammentare che il dott. è lo specialista al CP_5
quale venne affidata la consulenza otorinolaringoiatrica da parte dei sanitari del Pronto Soccorso cui si era rivolta la sig.ra CP_2
In linea generale, va ricordato che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità il medico che all'interno di una struttura sanitaria ospedaliera, venga chiamato per un consulto specialistico, ha gli stessi doveri professionali del medico che ha in carico il paziente presso un determinato reparto, non
35 potendo esimersi da responsabilità adducendo di essere stato chiamato solo per valutare una specifica situazione (cfr. Cass. pen., Sez. 4, Sent. n. 3365 del 18 ottobre 2009, ed altro, Rv 246500, in Per_6
relazione ad un caso di omicidio colposo, in cui due anestesisti chiamati ad intervenire per la presenza di una epiglottide, dopo aver visitato la paziente, richiedevano l'intervento dell'otorino e si allontanavano dal reparto, omettendo di intubare la paziente per prevenire il rischio di completa ostruzione delle vie respiratorie).
Va ricordato, peraltro, in linea generale che in tema di colpa professionale, una volta che un paziente si presenti presso una struttura medica chiedendo la erogazione di una prestazione professionale, il medico, in virtù del "contatto sociale", assume una posizione di garanzia della tutela della sua salute ed anche se non può erogare la prestazione richiesta deve fare tutto ciò che è nelle sue capacità per la salvaguardia dell'integrità del paziente (cfr. Cass. pen., Sez. 4, Sent. n. 13547 del 2 dicembre 2011 dep.
2012, ed altri, Rv. 253293 che, in applicazione del principio ha ritenuto immune da censure la CP_22
decisione con cui il giudice di appello ha, in riforma della sentenza di primo grado, condannato agli effetti civili, il medico in servizio presso una clinica odontostomatologica, il quale si era limitato ad invitare il paziente a recarsi in ospedale senza assicurarsi che i medici di destinazione fossero informati in modo preciso della gravità della situazione con il supporto di adeguata documentazione medica relativa alla diagnosi della patologia).
La puntualizzazione da parte della Compagnia assicurativa circa il fatto che, in vero, in presenza di cefalea non accompagnata da “segni diagnostici di allarme”, le linee guida dell'epoca non prevedevano l'effettuazione di visita neurologica e Tc encefalo, se pur potrebbe essere astrattamente corretta, non lo è, evidentemente, nel caso di specie, in cui come detto esaminando l'appello principale, i “segni diagnostici di allarme”, c'erano già al momento del primo accesso in P.S. (il 29 marzo 2010 alle ore
13:00) della sfortunata IG.ra la quale – secondo quanto riferito dalla – lamentava CP_2 CP_11
un fortissimo mal di testa congiunto a segni clinici quali episodi di nausea e vomito e forte calo della vista, espressivi di un malessere generale che avrebbe reso necessaria una diagnosi differenziale circostanziata.
In ogni caso, come pure chiarito dal c.t.u., se pure si fosse trattato di cefalea isolata, proprio perché grave (cioè di entità e natura mai avvertita prima dalla paziente), era preciso obbligo del sanitario sottoporre la paziente ad una Tc encefalo. La cefalea, infatti, è sempre e comunque il primo sintomo di una qualsivoglia patologia cerebrale e, considerata la gravità della stessa nel caso di specie, poteva e doveva dirsi fortemente suggestiva di una patologia di tal fatta.
In altri termini, secondo le linee guida la sintomatologia lamentata dalla paziente avrebbe imposto l'esecuzione di una Tc encefalo, poiché, sempre secondo le linee guida SPREAD “Nella maggior parte
36 dei casi un esame TC eseguito in condizioni basali, senza somministrazione del contrasto, fornirà le indicazioni necessarie per prendere decisioni circa la gestione dell'emergenza”.
Non può poi seriamente mettersi in dubbio il ruolo preponderante e causalmente efficiente del dott.
nella vicenda in esame. Si tratta infatti del sanitario che ha avuto un contatto diretto con la sig.ra CP_5
con conseguente, concreta, possibilità di raccogliere un'accurata anamnesi prossima e CP_2
remota e di effettuare un circostanziato esame obiettivo. Come convincentemente evidenziato dal dott.
, “l'aver omesso di raccogliere e descrivere il quadro sintomatologico lamentato dalla Per_3 paziente al momento della visita e l'aver omesso di indicare in cartella la necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici nonché di ulteriori consulenze, ha, con criterio di elevata probabilità, inciso sul percorso assistenziale e diagnostico-terapeutico generando l'imprudente decisione di dimettere una paziente che, per le evidenze cliniche emerse nel presente accertamento, necessitava quantomeno di essere ricoverata per una stretta osservazione”.
Ha poi trovato ampia smentita l'assunto della Compagnia assicurativa secondo cui l'ischemia (infarto) maligno delle arterie celebrali media e posteriore di sinistra con (successiva) evoluzione emorragica, per dove era localizzata alla sig.ra ne impediva la compiuta diagnosi anche in caso di CP_2
approfondimenti specialistici e strumentali.
In merito, si è già ripetutamente detto che, al contrario, sarebbe stato necessario (e sufficiente) sottoporre tempestivamente la paziente ad una TC cerebrale, anche senza mezzo di contrasto, per acquisire le indicazioni necessarie per prendere decisioni circa la gestione dell'emergenza.
Peraltro, il c.t.u. ha opportunamente esaminato anche il caso che le immagini fornite dalla TC non diano immediata evidenza di una malattia cerebrale in atto perché ad es. il sanguinamento si trova si trova nella fase iniziale e può essere minimo e difficilmente distinguibile o l'ipodensità determinata dall'ischemia lievissima e perciò non facilmente percepibile. Proprio per questo motivo un iniziale esito negativo, in presenza di un dolore “nuovo” perché di notevole gravità riportato dal paziente, non deve indurre il sanitario ad escludere aprioristicamente la possibilità che il paziente stesso possa essere colpito da una patologia cerebrale.
Residua da esaminare la doglianza della Compagnia assicurativa in ordine alla riconosciuta responsabilità solidale tra l' e il dott. . Parte_1 CP_5
In merito la adduce che, premesso che al dott. non può essere attribuita alcuna Controparte_21 CP_5 responsabilità per l'evento morte, in ogni caso la condotta posta in essere dall'odierno appellato non può essere uguale a quella dei medici del P.S. intervenuti nel primo e nel secondo accesso. Chiede, pertanto, che, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del dott. , sia attribuita a CP_5
37 quest'ultimo “la giusta incidenza percentuale in relazione al rapporto agli altri sanitari che hanno avuto in cura la sig.ra e di conseguenza con l' ”. CP_2 Parte_1
Si tratta però di domanda nuova e, come tale, chiaramente inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Accertata l'imputabilità del fatto dannoso al concorso dei sanitari del P.S. e del medico otorinolaringoiatra, tutti costoro correttamente sono stati condannati in solido al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli. Invero, trova applicazione anche nelle obbligazioni ex delicto, il canone di solidarietà che normalmente caratterizza le obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris, secondo il quale, nel lato esterno dell'obbligazione (ovvero sia, nei confronti del comune creditore che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno), tutti i condebitori o corresponsabili sono obbligati in solido ad eseguire la prestazione per l'intero e il pagamento da parte di uno libera gli altri (artt. 2055, primo comma, e 1292 c.c.). Inoltre, la divisione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i soggetti responsabili (nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze derivatene: art. 2055, secondo comma, cod. civ.) postulava una domanda di regresso non proponibile per la prima volta in appello (cfr. Cass. civ., 19 marzo 2025, n. 7332: “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravitò delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice di merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello”).
Il secondo motivo di appello è così rubricato: “Impugnazione del capo della sentenza afferente il danno riconosciuto in favore dei parenti e la quantificazione delle spese legali”.
In merito a tale motivo la si è limitata a fare propria “la censura argomentata Controparte_21 dall'appellante” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 10).
Il motivo è infondato per le ragioni ampliamente illustrate esaminando l'identico motivo di appello dell' al paragrafo 5, al quale per brevità si rinvia. Parte_4
Anche l'appello incidentale proposta da è rigettato. Controparte_21
§ 7. La domanda di aggiornamento degli importi indicati a titolo di danno non patrimoniale.
Precisando le conclusioni, le parti appellate e hanno reiteratamente chiesto CP_1 CP_2
l'aggiornamento degli importi indicati a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale “alla luce del varo delle nuove Tabelle di Milano – che si allegano – oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, I e IV comma c.c.”.
38 A fondamento della domanda hanno addotto che, di vero, la liquidazione del danno deve avvenire alla luce dei criteri vigenti al momento della decisione, secondo principio di diritto affermato da Cass. n.
7272/2012 e n. 11152/2015.
La domanda è infondata per l'ovvia ragione che, i signori Controparte_1 Controparte_2
e non hanno impugnato, con appello incidentale, la liquidazione del danno da Controparte_3
rottura del rapporto parentale operata dal Tribunale cosentino, né, d'altro canto, gli importi determinati a tale titolo sono stati riliquidati da questa Corte per effetto degli appelli delle controparti, sicché sugli importi liquidati dal Giudice di prime cure è ormai sceso il velo del giudicato, così che essi non possono essere aggiornati alla luce del varo delle nuove Tabelle di Milano, pena la violazione del giudicato
(c.d. giudicato interno).
§ 8 La lite temeraria
La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti appellate, è infondata.
L'art. 96 c.p.c., nel prevedere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, fissa una sanzione non solo per l'abuso dell'agire o del resistere in giudizio, ma, in generale, per l'uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli cui esso è preordinato. Trattasi in sostanza, di una reazione al comportamento illecito della parte attinente al rapporto di diritto sostanziale in quanto proiettato nell'ambito processuale e, in definitiva, di una tutela di tipo aquiliano, avente carattere di specialità rispetto a quella prevista, in via generale, dall'art. 2043 c.c. Più in particolare il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o l'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento cognitorio.
La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta in fase di gravame, ma in questo caso solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado.
È onere della parte istante di fornire elementi probatori idonei a dimostrare sia l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole della infondatezza delle proprie tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Poiché, nel caso di specie, le parti istanti non hanno assolto all'onere probatorio, la domanda va rigettata.
§ 9 Le spese processuali
39 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, (scaglione da €
1.000.000,00 a € 2.000.000,00), e con l'aumento ex art. 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, e per tutte le fasi.
Stante il tenore della decisione, deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dall' e sugli appelli incidentali Parte_1
proposti da E avverso la sentenza del CP_5 Controparte_4
Tribunale di Cosenza n. 1711/2021 resa e pubblicata il 12 agosto 2021, notificata in data 24 agosto
2021, così provvede:
a. Rigetta l'appello dell' ; Parte_1
b. Dichiara inammissibile l'appello di;
CP_5
c. Rigetta l'appello proposto da Controparte_21
d. Rigetta la domanda di aggiornamento degli importi indicati a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
e. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
f. Condanna l' , e la in Parte_1 CP_5 Controparte_21
solido, al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Controparte_2
e , anche nella qualità di eredi della IG.ra liquidate Controparte_3 Persona_1
in € 54.401,60 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
g. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott. Antonio Rizzuti
40 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., 12 settembre 2013, n. 20904: “dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per inadempimento del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”.
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