Sentenza 23 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01791/2025REG.PROV.COLL.
N. 01940/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2023, proposto dalla società Iren Acqua Tigullio s.p.a. (già Idro-Tigullio s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniela Anselmi in Roma, via Amednola, 46/6;
contro
il Comune di Chiavari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Sindaco del Comune di Chiavari nella qualità di Ufficiale di Governo, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 994 del 23 novembre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiavari;
Viste le memorie della società Iren Acqua Tigullio s.p.a. del 30 dicembre 2024 e del 9 gennaio 2025;
Viste le memorie del Comune di Chiavari del 30 dicembre 2024 e del 9 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio chiamato innanzi al Consiglio di Stato ha ad oggetto la sentenza indicata del T.a.r. indicata in epigrafe che ha respinto la domanda di annullamento dell’ordinanza n. 89/2017 del 15 settembre 2017, comunicata il 2 ottobre 2017, recante ad oggetto: “ interventi urgenti di pulizia delle canalizzazioni, delle caditoie, e dei braccetti delle acque bianche cittadine. Ordinanza ex artt. 50 e 54, comma 4, D.lgs. 267/2000 ”.
2. Tale ordinanza è stata emanata dal Sindaco del Comune di Chiavari a seguito delle “ violenti piogge registratesi nel corso dell’allerta metereologica del 9 settembre u.s .” che hanno comportato “ numerose segnalazioni di allagamenti in diverse parti della città ” ed è stata giustificata in ragione della circostanza che tali allagamenti si sarebbero verificati “ al fatto che molte canalizzazioni principali – e relative caditoie (“griglie”) e “braccetti” di collegamento con le medesime – risultano essere parzialmente intasati da detriti e materiali vari ”.
2.1. In considerazione di queste premesse si è ordinato alla società odierna appellante di “ provvedere immediatamente e senza indugio […] all’intervento di pulizia delle canalizzazioni delle acque bianche ” nelle vie indicate nel provvedimento.
3. La società ha impugnato il provvedimento innanzi al T.a.r. per la Liguria, ritenendolo illegittimo.
3.1. Il Comune non si è costituito nel giudizio di primo grado.
4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha dichiarato le spese irripetibili.
5. La società ha pertanto impugnato la sentenza di primo grado, articolando un unico motivo di appello.
5.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Chiavari, resistendo all’appello.
5.2. Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie e repliche per meglio illustrare le rispettive posizioni.
6. All’udienza del 30 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con un unico motivo di appello, la società si duole della pronuncia di primo grado, che avrebbe violato l’art. 141 d.lgs. n. 152/2006, omettendo di farne applicazione ai fini dell’individuazione dell’effettivo ambito di competenza della società rispetto ai lavori di manutenzione delle infrastrutture del servizio idrico integrato (SII).
Secondo la prospettazione dell’appellante, in base a questa norma non potrebbe ricomprendersi nell’ambito del SII e, in particolare, nell’ambito dei compiti del gestore e nell’insieme delle opere strumentali alla gestione di questo servizio le attività di pulizia e manutenzione che hanno ad oggetto i “ tratti a monte delle canalizzazioni e cioè le caditoie stradali (griglie) ed i braccetti di collegamento alle canalizzazioni stesse, che pertanto, non essendo contemplati nelle definizioni normative in questione, non possono essere ritenute attività “dovute” da parte del gestore del S.I.I. ” (appello pag. 6).
7.1. L’appello è infondato.
7.2. Va premesso che il provvedimento impugnato nel presente giudizio è costituito dall’ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco dell’ente ai sensi degli articoli 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000.
7.2.1. Tale provvedimento costituisce uno strumento di amministrazione extra ordinem e consente di derogare alle norme dell’ordinamento giuridico per approntare una celere ed efficacia risposta a situazioni che non potrebbero gestirsi altrimenti, proprio in quanto “contingibili” e “urgenti”.
7.2.2. Questo Consiglio, in proposito, ha avuto modo di puntualizzare che: “… il potere di ordinanza costituisce lo strumento o la “valvola di sicurezza”, attribuito dal legislatore a talune autorità amministrative, per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili, altrimenti, con i poteri tipici e nominati di cui dispone l’amministrazione e secondo l’ordine delle competenze e delle modalità procedimentali positivamente stabilite.
Il potere in questione è icasticamente definito “derogatorio”, proprio per il peculiare tratto distintivo di “esorbitare” dalle regole che scandiscono l’attività amministrativa (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344; sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474 sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533). ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2021 n. 4802).
La pertinente disciplina individua, oltre all’autorità competente e agli interessi pubblici tutelabili, i presupposti di emanazione del provvedimento, costituiti dalla “ contingibilità ” e dall’“ urgenza ”.
La “ contingibilità ”, intesa nell’accezione di “necessità”, implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di pericolo o di danno insorta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344; e, specialmente, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951).
L’“ urgenza ” consiste nella “ materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo ” (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. V, 14 ottobre 2019, n.6951).
7.2.3. L’ordinanza contingibile e urgente può essere sindacata per l’insussistenza di taluno dei suoi presupposti e, dunque, per l’insussistenza della contingibilità e/o dell’urgenza, nonché quando, pur sussistendone i presupposti per l’emanazione, il provvedimento violi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità.
7.3. Alla luce di tali principi, non risultano fondate le doglianze articolate nell’atto di appello, finalizzate a contestare la legittimità dell’ordine di pulizia di taluni tratti e elementi della rete idrica, perché, secondo la tesi dell’appellante, non riconducibili nel novero dei compiti a carico del gestore del “ servizio idrico integrato ” ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 152/2006 e, perciò, nell’ambito delle prestazioni esigibili dalla società appellante.
Proprio perché il potere di ordinanza contingibile ed urgente funge da “ valvola di sicurezza ” dell’ordinamento, costituendo una sensibile attenuazione del principio di legalità sostanziale, non può dubitarsi che questo provvedimento consente, in tesi (cioè a prescindere dall’esatta perimetrazione, nel caso di specie, dell’ambito delle competenze in base all’art. 141 d.lgs. n. 152/2006), di derogare alle ordinarie competenze attribuite dal legislatore in attuazione del suddetto principio, purché ciò avvenga “ in via provvisoria e non definitiva, per corrispondere ad una necessità temporanea e non permanente dell’ordinamento.
Diversamente il potere e l’organizzazione di cui sopra non troverebbe fondamento nella legge e sarebbero in contrasto con il sistema giuridico-amministrativo, oltre che con l’assetto costituzionale delle competenze pubbliche ” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 19 febbraio 1982 n. 731/81, inerente ad una questione che lambisce i profili di competenza e concerne, segnatamente, la nomina, in deroga alle ordinarie norme di legge, di taluni funzionari presso le strutture commissariali straordinarie).
7.4. L’ordinanza contingibile ed urgente, così come rilevato dalla difesa comunale, nella memoria del 30 dicembre 2024, andava dunque censurata per i profili relativi alla sussistenza dei presupposti di emanazione oppure per profili di manifesta irragionevolezza, difetto di proporzionalità, illogicità e non, invece, per la dedotta violazione o falsa applicazione di una norma – l’art. 141 d.lgs. n. 152/2006 – di cui il provvedimento non fa applicazione e che, infatti, neppure menziona e che ben può derogare.
Tale censura è inidonea, infatti, a scalfire la legittimità del provvedimento emanato.
7.5. Giova precisare, inoltre, che nel ricorso introduttivo del giudizio la società odierna appellante non ha neppure allegato, come invece fatto in appello, di non essere nella disponibilità materiale di quei manufatti di cui assume di non essere tenuta a curare la pulizia.
In particolare, la società assume che “ le griglie e le caditoie, non costituiscono beni strumentali nella esclusiva disponibilità della Società che gestisce il S.I.I., quanto piuttosto beni afferenti alla sede stradale e dunque in primis nella immediata disponibilità del Comune …” sicché “ non si comprende per quale ragione la Società debba ritenersi obbligato a operare gli interventi di pulizia sugli stessi (tenendo anche conto che a quanto consta gli interventi di pulizia delle caditoie e griglie stradali sono ordinariamente posti in essere dal Comune) ”.
Questa deduzione, tuttavia, non è stata compiutamente formulata in primo grado e dunque risulta inammissibilmente introdotta per la prima volta in grado di appello, in violazione dell’art. 104 c.p.a..
L’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. richiede l’enucleazione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso e, in quello introduttivo del presente giudizio, non sono contenute deduzioni che assurgono a censure di eccesso di potere del provvedimento impugnato fondate sulla suindicata circostanza (sul dovere di chiarezza e specificità nella formulazione delle censure, Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4009 e ivi ulteriori precedenti).
8. In definitiva, dunque, l’appello va respinto per i suesposti motivi.
9. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO