Art. 6. 1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193 , e' sostituito dal seguente:
"La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonche' dagli uffici della motorizzazione civile".
2. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193 , e' sostituito dal seguente:
"La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti".
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 8 della legge n. 50/1971 , gia' modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8. - Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:
a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;
b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.
Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonche' dagli uffici della motorizzazione civile.
Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti.
La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto e' rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi".
"La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonche' dagli uffici della motorizzazione civile".
2. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193 , e' sostituito dal seguente:
"La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti".
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 8 della legge n. 50/1971 , gia' modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8. - Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:
a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;
b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.
Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera a), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti nonche' dagli uffici della motorizzazione civile.
Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione, di cui alla lettera b), primo comma, e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri delle navi minori e galleggianti.
La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto e' rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi".