Ordinanza collegiale 3 febbraio 2023
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00836/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IE IN, NA IN, SA IN, AR IN e VI IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Dalfino e Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Digravina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento definitivo di diniego del 28 marzo 2022 in relazione all’istanza SUE/PdiC/107-2020 e, ove occorra, della nota prot. n. 94700 del 22 novembre 2021 recante preavviso di diniego e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, in quanto lesivi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori gli avvocati Giuseppe Delle Foglie e Giuseppe Dalfino, per la parte ricorrente, l'avv. Nicola Digravina, per il comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 27.5.2022 e depositato il 21.6.2022, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire, ricevuto in data 28.03.2022 ed adottato dal Comune di Altamura in relazione ad istanza SUE/PdiC/107-2020.
Hanno allegato di essere comproprietari, nella qualità di eredi, dei suoli ubicati in Altamura e censiti in catasto al NCEU foglio 158, particella 4173, sub 1, e in NCT foglio 158, particelle 4171,4172,4174, 4175, 4176, 4177, tutti ricadenti originariamente nel Piano di “Zona 167” e poi esclusi a seguito dello stralcio, giusta delibera di Consiglio comunale n. 401/1982.
In data 7.08.2001 i propri danti-causa hanno presentato un progetto di lottizzazione, approvato dalla Giunta con delibera n. 49/2003; in data 23.10.2003 è stata stipulata la convenzione con cui i lottizzanti si sono impegnati a cedere le aree riconosciute di immediato interesse pubblico e quelle relative agli standard urbanistici. La lottizzazione non è stata realizzata entro il termine di prescrizione decennale.
In data 29.12.2020 i ricorrenti hanno formalizzato istanza ex art. 28- bis D.P.R. n. 380/2001 ss.mm., al fine di realizzare un complesso immobiliare con destinazione abitativa, uffici e garage, a cui è seguito un preavviso di rigetto in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 17- bis delle N.T.A., la documentazione allegata al progetto non avesse fatto cenno ad alcuna lottizzazione approvata e convenzionata prima dell’adeguamento del P.R.G..
Nonostante i chiarimenti forniti e trasmessi in data 3.03.2022, il Comune ha rigettato l’istanza, sulla base delle motivazioni già riportate nella nota di preavviso e prendendo atto dell’assenza di memorie procedimentali fornite dalle parti istanti.
I ricorrenti hanno dedotto plurime violazioni di legge, evidenziando in primo luogo l’omissione della P.A. in ordine ai rilievi formulati nella propria memoria e, nel merito, che con la convenzione di lottizzazione del 23.10.2003 fossero stati già determinati gli indici volumetrici da sviluppare sull’area oggetto di causa; pertanto, le prescrizioni ivi contenute sarebbero dovute rimanere ferme, pur a fronte della mancata realizzazione delle opere entro il termine prescrizionale decennale.
Con i motivi aggiunti del 24.11.2022 i ricorrenti hanno allegato che, a seguito di accesso agli atti, in particolare alle pratiche edilizie n.150PdC/2017 e n.108SUE/2007, dopo l’ordine di ostensione formulato dal TAR con ordinanza del 3.2.2023, sarebbero venuti a conoscenza della circostanza per cui tali interventi edilizi erano stati autorizzati in un’area caratterizzata da medesimi connotati urbanistici generali dell’area oggetto del provvedimento di diniego impugnato, deducendo disparità di trattamento e la violazione del principio di uguaglianza.
Il Comune di Altamura si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e deducendone l’infondatezza, stante la scadenza della convenzione di lottizzazione rispetto alla data della richiesta del titolo edilizio.
All’udienza del 6.5.2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, vanno respinti.
Nonostante la sintesi del provvedimento impugnato, la P.A. ha motivato il rigetto sulla base del fatto che, avendo i ricorrenti formalizzato l’istanza sulla base di una precedente convenzione di lottizzazione, questa dovesse essere ancora in vigore ovvero, se scaduta, dovesse essere antecedente al P.R.G..
Ciò alla luce di quanto previsto dall’art. 17- bis delle norme tecniche, secondo cui: “ le lottizzazioni approvate e convenzionate alla data di adozione del PRG adeguato alla L.R. n. 56/80, ricadenti nelle zone di Espansione C, contraddistinte con la lettera “R” nella tav. n. 7 – Zonizzazione – del PRG, conservano gli indici e parametri previsti dai relativi P.d.L. ”.
Nel caso di specie, dunque, poiché la convenzione è successiva all’adeguamento del Piano regolatore, avvenuto con delibera n. 1194/1998, la lottizzazione non può più ritenersi valida ed efficace né porsi a fondamento del permesso di costruire avanzato nel 2020.
In sostanza, ai fini della conservazione degli indici e dei parametri urbanistici previsti dai Piani di Lottizzazione, anche oltre la scadenza del termine decennale previsto per la loro attuazione, la norma richiamata richiede che le lottizzazioni risultino già approvate e convenzionate alla data di attuazione del P.R.G. adeguato.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è univoca nel ritenere che, decorso il termine prescrizionale decennale, le previsioni del piano di lottizzazione perdono efficacia, divenendo inattuabili (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2405/2025).
È infondato l’ulteriore motivo di doglianza con cui le parti ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 10- bis L. 241/1990 ss.mm., sostenendo che il Comune resistente avrebbe omesso di valutare le osservazioni contenute nella memoria procedimentale presentata a seguito di comunicazione di preavviso di diniego.
Il provvedimento adottato dal Comune resistente non può ritenersi illegittimo, atteso che, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, lo stesso non è annullabile quando, per la sua natura vincolata, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Con riguardo, poi, alla lamentata disparità di trattamento, va considerato che la situazione della ricorrente non è sovrapponibile a quella dei casi riportati in atti.
Come affermato dallo stesso tecnico della ricorrente nella relazione del 14.3.2025: “ presupposto delle concessioni SUE/PdC/108-2007, SUE /PdC/150-2017 e SUE /PdC/11-2017 è la correttezza formale nella approvazione sia del Piano di Zona 167, che dei PdL successivi ”.
È decisivo però, nel differenziare i singoli casi, il fatto che i titoli edilizi portati in comparazione siano stati rilasciati a seguito di domande formulate prima della cessazione di efficacia delle relative convenzioni: quello n. 108/2007 è stato richiesto in data 28.5.2007 (convenzione urbanistica del 22.3.2007); quello n. 150/2017 è stato domandato il 12.9.2017 (delibera di giunta 29 del giorno 8.3.2012); infine, quello n. 11/2017 è stato domandato in il 7.2.2017 (convenzione 22.3.2007).
Lo stesso tecnico, peraltro, ha individuato una differenza tra le pratiche edilizie, evidenziando che: “ le procedure di approvazione dei titoli abilitativi sono del tutto analoghe a quanto oggetto di PdC dai Sigg.ri IN, con l’unica differenza che con il titolo PdC Convenzionato si intendeva rinnovare gli accordi pattuiti in sede di Convenzione urbanistica del 2003 ”.
La ricostruzione in fatto operata dalla parte è corretta, ma non le conseguenze giuridiche che se ne devono trarre, non potendo il titolo edilizio richiesto nel 2020 rinnovare autonomamente gli accordi del 2003.
Al contrario, essi ne costituiscono il legittimo presupposto.
Da ultimo, con riferimento al motivo di ricorso con cui è stata evidenziata una sostanziale illogicità dell’Amministrazione nel rigettare la richiesta di permesso di costruire e, contestualmente, riconoscere alla zona in questione una destinazione sulla base di quella convenzione scaduta, la tesi non può essere condivisa.
L’istanza presentata al Comune di Altamura, da cui è derivato l’impugnato diniego, aveva ad oggetto il rilascio di un titolo edilizio specifico: l’errata tipizzazione dell’area – ancora individuata quale zona residenziale C/1 di espansione - è dunque inconferente rispetto al bene della vita azionato in questa sede e potrà essere aggiornata seguendo un diverso procedimento, riportando eventualmente coerenza nel Piano regolatore del Comune.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono compensarsi alla luce della soccombenza del Comune sulla domanda di accesso, già delibata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO