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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/12/2024, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1264/2021 del R.G.A.C.
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] difesa dall'Avv. Simona Lacolla ed elettivamente domiciliata nel suo studio in San Benedetto del Tronto, Via Bezzecca n. 31
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2 il 07/03/1979 residente a [...].
RESISTENTE -CONTUMACE
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale adito:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato il 24/07/2004 nel quale atti i coniugi avevano scelto il regime di separazione dei beni, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel di Lama, Atto numero 79, Parte 2, Serie A, per l'anno 2004;
2. La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la casa materna, in Centobuchi di Monteprandone (AP), Via De Gasperi n. 107. Il padre avrà diritto di incontrare la figlia, osservando che la madre nulla oppone agli incontri tra gli stessi, previo accordo telefonico con la stessa minore e compatibilmente con gli impegni di studio e di vita di quest'ultima;
3. Considerate le attuali condizioni economiche dei coniugi, Il SI. si CP_1 obbliga a versare alla SI.ra a titolo di mantenimento della figlia la somma di Pt_1
€ 200,00 (Euro duecento/00) mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile all'inizio di ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
A tale proposito, per quanto attiene la disciplina e la definizione delle “spese straordinarie”, i coniugi stabiliscono la seguente elencazione da intendersi come avente valenza esaustiva e non meramente indicativa:
-Spese scolastiche che non richiedono un accordo preventivo (tasse e assicurazioni imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico riferito al corso di studi seguito, anche in caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasposto pubblica);
-spese scolastiche che richiedono un accordo preventivo (tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria);
-spese extrascolastiche che non prevedono il preventivo accordo: (un corso per attività extrascolastica - sportiva e di istruzione - all'anno e relativi accessori);
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: (corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione);
-spese medico-sanitarie che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: (spese per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, spese per i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche per medicinali non da banco in quanto prescritte). Le spese per le quali non è previsto l'accordo preventivo tra i genitori dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia sostenute entro il 27 del mese successivo a quello in cui sia stato effettuato l'esborso, nella misura del 50%
4. La SI.ra avrà diritto di richiedere gli assegni per la figlia a carico erogati Pt_1 dall'INPS e il SI. si impegna, ed acconsente con la sottoscrizione della CP_1 presente, affinché la SI.ra presenti la domanda presso l'INPS non essendo Pt_1 contrario alla riscossione degli emolumenti spettanti al coniuge collocatario della minore;
6. Con condanna alle spese del giudizio oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/7/2021, , premesso che Parte_1
- In data 24/07/2004 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con CP_1
[...]
- l'atto era stato trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel di Lama Atto numero 79, Parte 2, Serie A, per l'anno 2004;
- dal matrimonio era nata, in data 24/11/2004 in Ascoli Piceno, la figlia;
Per_1
- in data 29.01.2019, i coniugi avevano proposto concordemente ricorso per separazione personale (R.G. n. 1448/10) dinanzi al Tribunale civile di Ascoli Piceno;
- confermata in udienza dai coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno la volontà di non conciliarsi, in data 01.03.19 la separazione consensuale veniva omologata con decreto n. 2599/19 alle condizioni come riportate all'udienza di separazione del 27.02.2019;
- la separazione si era protratta ininterrottamente e non era stata ricostituita la comunione materiale o spirituale tra i coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio come sopra contratto, alle condizioni di cui alla separazione consensuale sopra riportate.
All'udienza presidenziale del 27/10/2021, il tentativo di conciliazione non poteva aver luogo per mancata presentazione del , pur regolarmente citato;
il Presidente CP_1 del Tribunale, considerato che non erano emersi fatti nuovi successivi alla pronuncia della separazione, ne confermava le condizioni.
Nella fase davanti al GI, veniva pronunciata la contumacia del;
all'udienza CP_1 del 23/11/2024, tenutasi in forma cartolare, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e che merita accoglimento, in quanto, dalla data di omologa della separazione, non vi è stata riconciliazione e in quanto il comportamento giudiziale ed extragiudiziale delle parti dimostra che è venuta meno la comunione materiale e spirituale e che essa non può essere ricostituita;
peraltro, la ricorrente ha dichiarato che non ha avuto più notizie del se non da comuni CP_1 conoscenti, che le hanno riferito che egli si è trasferito all'estero per motivi di lavoro e che, precisamente, lavora presso un ristorante in Messico;
egli, comunque, non risulta iscritto all'AIRE e pertanto la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc. Secondo la ricorrente, il non ha mai contribuito al mantenimento alla figlia, CP_1 che, in data 24.11.2022, è ormai diventata maggiorenne e che attualmente frequenta l'università. Dall'epoca della separazione le condizioni economiche della ricorrente erano peggiorate e, considerato anche l'aumento delle spese per il mantenimento della figlia all'università, la ricorrente si riservava di chiedere un aumento del mantenimento da porsi a carico del padre all'esito del giudizio penale instauratosi a seguito della denuncia querela sporta per violazione degli obblighi di assistenza familiare. In base a quanto sopra, ritiene il Collegio che le domande spiegate dalla ricorrente debbano essere accolte, ad esclusione delle domande relative all'affido della figlia ormai maggiorenne e alla sua frequentazione con il padre. In considerazione del fatto che il non si è costituito in giudizio, che non ha CP_1 contrastato le domande di controparte e considerata, altresì, la natura necessitata della controversia, si ritiene che ricorrano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 così provvede: CP_1
- accoglie la domanda e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 24/07/2004 nel Comune di Castel di Lama (AP) trascritto al registro degli atti di matrimonio, con il n. 79, Parte 2, Serie A, per l'anno 2004;
- dispone che questa sentenza quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa dalla Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune per le prescritte trascrizioni ed annotazioni;
- dispone che l'INPS corrisponda alla il 100% dell'assegno unico familiare Pt_1 finché la ricorrente ne avrà diritto;
- pone a carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
, l'assegno di € 200,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli Persona_2 indici ISTAT-VITA con decorrenza dal gennaio 2019, colta al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse della figlia, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello delle Marche e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 18/12/2024 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1264/2021 del R.G.A.C.
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] difesa dall'Avv. Simona Lacolla ed elettivamente domiciliata nel suo studio in San Benedetto del Tronto, Via Bezzecca n. 31
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2 il 07/03/1979 residente a [...].
RESISTENTE -CONTUMACE
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale adito:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato il 24/07/2004 nel quale atti i coniugi avevano scelto il regime di separazione dei beni, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel di Lama, Atto numero 79, Parte 2, Serie A, per l'anno 2004;
2. La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la casa materna, in Centobuchi di Monteprandone (AP), Via De Gasperi n. 107. Il padre avrà diritto di incontrare la figlia, osservando che la madre nulla oppone agli incontri tra gli stessi, previo accordo telefonico con la stessa minore e compatibilmente con gli impegni di studio e di vita di quest'ultima;
3. Considerate le attuali condizioni economiche dei coniugi, Il SI. si CP_1 obbliga a versare alla SI.ra a titolo di mantenimento della figlia la somma di Pt_1
€ 200,00 (Euro duecento/00) mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile all'inizio di ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
A tale proposito, per quanto attiene la disciplina e la definizione delle “spese straordinarie”, i coniugi stabiliscono la seguente elencazione da intendersi come avente valenza esaustiva e non meramente indicativa:
-Spese scolastiche che non richiedono un accordo preventivo (tasse e assicurazioni imposte da istituti ed università pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico riferito al corso di studi seguito, anche in caso di scuola privata, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasposto pubblica);
-spese scolastiche che richiedono un accordo preventivo (tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria);
-spese extrascolastiche che non prevedono il preventivo accordo: (un corso per attività extrascolastica - sportiva e di istruzione - all'anno e relativi accessori);
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: (corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione);
-spese medico-sanitarie che non richiedono il preventivo accordo tra i due genitori: (spese per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, spese per i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche per medicinali non da banco in quanto prescritte). Le spese per le quali non è previsto l'accordo preventivo tra i genitori dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia sostenute entro il 27 del mese successivo a quello in cui sia stato effettuato l'esborso, nella misura del 50%
4. La SI.ra avrà diritto di richiedere gli assegni per la figlia a carico erogati Pt_1 dall'INPS e il SI. si impegna, ed acconsente con la sottoscrizione della CP_1 presente, affinché la SI.ra presenti la domanda presso l'INPS non essendo Pt_1 contrario alla riscossione degli emolumenti spettanti al coniuge collocatario della minore;
6. Con condanna alle spese del giudizio oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/7/2021, , premesso che Parte_1
- In data 24/07/2004 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con CP_1
[...]
- l'atto era stato trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel di Lama Atto numero 79, Parte 2, Serie A, per l'anno 2004;
- dal matrimonio era nata, in data 24/11/2004 in Ascoli Piceno, la figlia;
Per_1
- in data 29.01.2019, i coniugi avevano proposto concordemente ricorso per separazione personale (R.G. n. 1448/10) dinanzi al Tribunale civile di Ascoli Piceno;
- confermata in udienza dai coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno la volontà di non conciliarsi, in data 01.03.19 la separazione consensuale veniva omologata con decreto n. 2599/19 alle condizioni come riportate all'udienza di separazione del 27.02.2019;
- la separazione si era protratta ininterrottamente e non era stata ricostituita la comunione materiale o spirituale tra i coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio come sopra contratto, alle condizioni di cui alla separazione consensuale sopra riportate.
All'udienza presidenziale del 27/10/2021, il tentativo di conciliazione non poteva aver luogo per mancata presentazione del , pur regolarmente citato;
il Presidente CP_1 del Tribunale, considerato che non erano emersi fatti nuovi successivi alla pronuncia della separazione, ne confermava le condizioni.
Nella fase davanti al GI, veniva pronunciata la contumacia del;
all'udienza CP_1 del 23/11/2024, tenutasi in forma cartolare, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e che merita accoglimento, in quanto, dalla data di omologa della separazione, non vi è stata riconciliazione e in quanto il comportamento giudiziale ed extragiudiziale delle parti dimostra che è venuta meno la comunione materiale e spirituale e che essa non può essere ricostituita;
peraltro, la ricorrente ha dichiarato che non ha avuto più notizie del se non da comuni CP_1 conoscenti, che le hanno riferito che egli si è trasferito all'estero per motivi di lavoro e che, precisamente, lavora presso un ristorante in Messico;
egli, comunque, non risulta iscritto all'AIRE e pertanto la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc. Secondo la ricorrente, il non ha mai contribuito al mantenimento alla figlia, CP_1 che, in data 24.11.2022, è ormai diventata maggiorenne e che attualmente frequenta l'università. Dall'epoca della separazione le condizioni economiche della ricorrente erano peggiorate e, considerato anche l'aumento delle spese per il mantenimento della figlia all'università, la ricorrente si riservava di chiedere un aumento del mantenimento da porsi a carico del padre all'esito del giudizio penale instauratosi a seguito della denuncia querela sporta per violazione degli obblighi di assistenza familiare. In base a quanto sopra, ritiene il Collegio che le domande spiegate dalla ricorrente debbano essere accolte, ad esclusione delle domande relative all'affido della figlia ormai maggiorenne e alla sua frequentazione con il padre. In considerazione del fatto che il non si è costituito in giudizio, che non ha CP_1 contrastato le domande di controparte e considerata, altresì, la natura necessitata della controversia, si ritiene che ricorrano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 così provvede: CP_1
- accoglie la domanda e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 24/07/2004 nel Comune di Castel di Lama (AP) trascritto al registro degli atti di matrimonio, con il n. 79, Parte 2, Serie A, per l'anno 2004;
- dispone che questa sentenza quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa dalla Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune per le prescritte trascrizioni ed annotazioni;
- dispone che l'INPS corrisponda alla il 100% dell'assegno unico familiare Pt_1 finché la ricorrente ne avrà diritto;
- pone a carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
, l'assegno di € 200,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli Persona_2 indici ISTAT-VITA con decorrenza dal gennaio 2019, colta al 50% delle spese straordinarie che rendessero necessarie nell'interesse della figlia, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello delle Marche e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 18/12/2024 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Cirillo