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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ER DI Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 23/10/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1969, con il proc. dom. avv. GROSSI OV, giusta procura in atti, e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/01/1972, con il proc. dom. avv. SQUINZI Pierluigi, procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 concordatario in data 24/04/2006 a Nembro, che dalla cui unione sono nati i figli
(n. il 03/12/2008) e (n. il 05/06/2012) e che la separazione Per_1 Per_2 personale veniva dichiarata con sentenza parziale di questo Tribunale n. 323/2025, pubblicata in data 12/03/2025, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
12/11/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 28-30/11/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che si trascrivono in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Infine, l'importo convenuto dalle parti ai sensi art. 5, comma 8 Legge 1.12.1970 n.
898 e successive modifiche, a titolo di assegno divorzile in una unica soluzione (cd. una tantum), appare equo in relazione alla qualità ed alle capacità economiche delle parti, come emerse dal ricorso, oltre che alla durata del matrimonio.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in NEMBRO il 24/04/2006 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2006, atto n.
6, parte II, serie A) alle condizioni di seguito riportate:
2. i genitori concordano l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre li terrà con sé a Week-end alterni dalle ore 20 del venerdì sera alle ore 20 della domenica con relativi pernotti, una sera infrasettimanale (preferibilmente il martedì) dalle 19 alle 21, fatto salvo, in caso di impegno di , comunicato tempestivamente, per il quale dovesse rientrare Pt_2 tardi la sera, di far pernottare nell'occasione il figlio o entrambi i figli a Per_2 casa sua, in caso di pernottamento della madre fuori casa;
il padre inoltre terrà con sé i figli due settimane durante le vacanze estive, da comunicarsi alla madre con congruo anticipo ed un'altra settimana in altro periodo dell'anno, a Pasqua e a capodanno alternativamente, mentre il Natale salvo eccezioni i figli staranno con la madre. Si precisa che entrambi i genitori avranno rispettivamente cura di comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il periodo in cui intendono tenere con sé i figli durante le vacanze;
3. la casa coniugale viene assegnata alla madre, in quanto collocataria dei figli conviventi con la stessa, fino al raggiungimento della loro autonomia economica e con il limite del compimento dell'età dei 30 anni;
4. il padre avrà cura entro i termini occorrenti a predisporre nella sua unità immobiliare una cameretta esclusiva per il figlio oltre ad un posto letto Per_1 singolo per il figlio ed inoltre nel bilocale di Carona provvederà a collocare Per_2 un divano/letto o un letto singolo per il figlio entro tre mesi dalla sentenza Per_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. il padre erogherà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, dal mese successivo al deposito del presente ricorso ed entro il 10 di ogni mese, un assegno mensile di €. 500,00 per ogni figlio (totale €. 1.000,00), finchè i figli, in quanto ancora conviventi con la madre (cui resta inteso spetterà anche l'assegno
3 unico universale) non avranno raggiunto la propria autonomia economica, con la precisazione che se il figlio o i figli, non ancora economicamente indipendenti, non fossero più conviventi con la madre, il padre verserà loro direttamente detto assegno di mantenimento, che in ogni caso verrà annualmente rivalutato secondo la variazione degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
6. il padre si farà carico di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie e dei costi delle utenze domestiche (esclusi cellulari e fissi) relativi alla casa assegnata alla madre;
7. le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo saranno a carico di al 75% mentre il residuo 25% lo sarà a carico di Parte_1
, spese che di seguito vengono così riportate: spese mediche (da Parte_2 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
8. i genitori si rilasciano il reciproco benestare per sé e per i figli minori del passaporto e/o altro documento per l'espatrio;
4 9. provvederà a versare mensilmente a , a far tempo Parte_1 Parte_2 dal giorno 10 del mese successivo all'omologa della separazione, a titolo di utili societari relativi alla LD ES e NI OV s.a.s.” di cui la stessa è socia accomandante, e per la durata di anni 10 l'importo mensile di €. 500,00, al netto delle imposte che verranno pagate da con il diritto alla liquidazione Pt_1 della sua quota societaria al momento della liquidazione della società, restando fermo che rinuncia fin da ora a richiedere i maggiori utili societari Parte_2 che dovessero maturare nel corso dei dieci anni su citati, nonché tutti gli utili societari maturati precedentemente all'omologa della separazione, restando inteso che nel caso in cui la società venisse liquidata prima dei dieci anni dovrà Pt_1 comunque versare a l'importo residuo per arrivare al completamento del Pt_2 complessivo importo dovuto per i dieci anni, pari ad €.60.000,00, con il versamento rateizzato mensilmente come sopra;
scaduti detti 10 anni , finchè sarà socia Pt_2 della LD ES e NI OV s.a.s.” e finchè la società sarà in essere e produrrà ancora utili, avrà diritto di percepire utili per l'importo mensile di €.
500,00 netti;
10. dato atto dell'accordo delle parti, ritenersi equo l'impegno di corrispondere da parte di a titolo di assegno divorzile in un'unica soluzione (Una Parte_1
Tantum) ai sensi ed agli effetti dell'art. 5 comma 8 L. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche in favore di della somma di €. 80.000,00 Parte_2
(euro ottantamila/00) alla pubblicazione della sentenza di divorzio;
Parte_2
a seguito della ricezione di detta somma dà atto fin d'ora che da parte sua non potrà proporre alcuna successiva domanda personale di contenuto economico, ad eccezione di quanto stabilito al punto 9) del ricorso per separazione, relativamente ai concordati utili societari;
11. darsi altresì atto che ancor prima della pubblicazione della Parte_1 predetta sentenza provvederà a volturare a favore di la proprietà Parte_2 dell'autovettura ancora a lui intestata targata DZ 403 ST con il mantenimento della precedente classe di merito;
12. le spese del cumulativo giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NEMBRO, perché provveda
5 alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
ER DI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ER DI Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 23/10/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1969, con il proc. dom. avv. GROSSI OV, giusta procura in atti, e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/01/1972, con il proc. dom. avv. SQUINZI Pierluigi, procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 concordatario in data 24/04/2006 a Nembro, che dalla cui unione sono nati i figli
(n. il 03/12/2008) e (n. il 05/06/2012) e che la separazione Per_1 Per_2 personale veniva dichiarata con sentenza parziale di questo Tribunale n. 323/2025, pubblicata in data 12/03/2025, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
12/11/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 28-30/11/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che si trascrivono in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Infine, l'importo convenuto dalle parti ai sensi art. 5, comma 8 Legge 1.12.1970 n.
898 e successive modifiche, a titolo di assegno divorzile in una unica soluzione (cd. una tantum), appare equo in relazione alla qualità ed alle capacità economiche delle parti, come emerse dal ricorso, oltre che alla durata del matrimonio.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in NEMBRO il 24/04/2006 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2006, atto n.
6, parte II, serie A) alle condizioni di seguito riportate:
2. i genitori concordano l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre li terrà con sé a Week-end alterni dalle ore 20 del venerdì sera alle ore 20 della domenica con relativi pernotti, una sera infrasettimanale (preferibilmente il martedì) dalle 19 alle 21, fatto salvo, in caso di impegno di , comunicato tempestivamente, per il quale dovesse rientrare Pt_2 tardi la sera, di far pernottare nell'occasione il figlio o entrambi i figli a Per_2 casa sua, in caso di pernottamento della madre fuori casa;
il padre inoltre terrà con sé i figli due settimane durante le vacanze estive, da comunicarsi alla madre con congruo anticipo ed un'altra settimana in altro periodo dell'anno, a Pasqua e a capodanno alternativamente, mentre il Natale salvo eccezioni i figli staranno con la madre. Si precisa che entrambi i genitori avranno rispettivamente cura di comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il periodo in cui intendono tenere con sé i figli durante le vacanze;
3. la casa coniugale viene assegnata alla madre, in quanto collocataria dei figli conviventi con la stessa, fino al raggiungimento della loro autonomia economica e con il limite del compimento dell'età dei 30 anni;
4. il padre avrà cura entro i termini occorrenti a predisporre nella sua unità immobiliare una cameretta esclusiva per il figlio oltre ad un posto letto Per_1 singolo per il figlio ed inoltre nel bilocale di Carona provvederà a collocare Per_2 un divano/letto o un letto singolo per il figlio entro tre mesi dalla sentenza Per_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. il padre erogherà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, dal mese successivo al deposito del presente ricorso ed entro il 10 di ogni mese, un assegno mensile di €. 500,00 per ogni figlio (totale €. 1.000,00), finchè i figli, in quanto ancora conviventi con la madre (cui resta inteso spetterà anche l'assegno
3 unico universale) non avranno raggiunto la propria autonomia economica, con la precisazione che se il figlio o i figli, non ancora economicamente indipendenti, non fossero più conviventi con la madre, il padre verserà loro direttamente detto assegno di mantenimento, che in ogni caso verrà annualmente rivalutato secondo la variazione degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
6. il padre si farà carico di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie e dei costi delle utenze domestiche (esclusi cellulari e fissi) relativi alla casa assegnata alla madre;
7. le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo saranno a carico di al 75% mentre il residuo 25% lo sarà a carico di Parte_1
, spese che di seguito vengono così riportate: spese mediche (da Parte_2 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
8. i genitori si rilasciano il reciproco benestare per sé e per i figli minori del passaporto e/o altro documento per l'espatrio;
4 9. provvederà a versare mensilmente a , a far tempo Parte_1 Parte_2 dal giorno 10 del mese successivo all'omologa della separazione, a titolo di utili societari relativi alla LD ES e NI OV s.a.s.” di cui la stessa è socia accomandante, e per la durata di anni 10 l'importo mensile di €. 500,00, al netto delle imposte che verranno pagate da con il diritto alla liquidazione Pt_1 della sua quota societaria al momento della liquidazione della società, restando fermo che rinuncia fin da ora a richiedere i maggiori utili societari Parte_2 che dovessero maturare nel corso dei dieci anni su citati, nonché tutti gli utili societari maturati precedentemente all'omologa della separazione, restando inteso che nel caso in cui la società venisse liquidata prima dei dieci anni dovrà Pt_1 comunque versare a l'importo residuo per arrivare al completamento del Pt_2 complessivo importo dovuto per i dieci anni, pari ad €.60.000,00, con il versamento rateizzato mensilmente come sopra;
scaduti detti 10 anni , finchè sarà socia Pt_2 della LD ES e NI OV s.a.s.” e finchè la società sarà in essere e produrrà ancora utili, avrà diritto di percepire utili per l'importo mensile di €.
500,00 netti;
10. dato atto dell'accordo delle parti, ritenersi equo l'impegno di corrispondere da parte di a titolo di assegno divorzile in un'unica soluzione (Una Parte_1
Tantum) ai sensi ed agli effetti dell'art. 5 comma 8 L. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche in favore di della somma di €. 80.000,00 Parte_2
(euro ottantamila/00) alla pubblicazione della sentenza di divorzio;
Parte_2
a seguito della ricezione di detta somma dà atto fin d'ora che da parte sua non potrà proporre alcuna successiva domanda personale di contenuto economico, ad eccezione di quanto stabilito al punto 9) del ricorso per separazione, relativamente ai concordati utili societari;
11. darsi altresì atto che ancor prima della pubblicazione della Parte_1 predetta sentenza provvederà a volturare a favore di la proprietà Parte_2 dell'autovettura ancora a lui intestata targata DZ 403 ST con il mantenimento della precedente classe di merito;
12. le spese del cumulativo giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NEMBRO, perché provveda
5 alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
ER DI
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