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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4037/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4037/2021 promossa da:
(già , (C.F.: ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CARLO S. OCCHIPINTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Ragusa, via A. Majorana n. 48;
APPELLANTE contro
(P.IVA: , con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. NUNZIO PELIGRA (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio del medesimo sito in Comiso, Via Pace n.21;
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.168/2021 resa inter partes dal Giudice di pace di Vittoria il 22.04.2021 e pubblicata il 23.04.2021, nell'ambito del giudizio civile n. 906/2020 RG con la quale l'appellante è stata condannata al risarcimento del danno in favore dell'appellata pari ad euro 4.636,00 per la protratta interruzione di energia elettrica, di giorni 41, verificatasi tra il novembre 2019 ed il gennaio 2020.
Citazione in appello notificata il 23.11.2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“previa espunzione dagli atti dei verbali della contestata testimonianza, nel merito ritenere e dichiarare che il furto dei conduttori narrato è provato e integra l'esimente del caso fortuito consistente nel fatto del terzo, e ritenendo che nessuna responsabilità è imputabile ad Controparte_1
a nessun titolo, né contrattuale né extracontrattuale per la mancanza di consegna energia
[...] dedotta in atti, rigettare tutte le domande svolte contro la stessa;
nonché in ogni ipotesi rigettarle per inesistenza dei danni e/o per omessa prova della esistenza e/o quantificazione degli stessi e per difetto di titolarità attiva per quelli subiti da e/o ridurli di conseguenza anche in relazione all'errata CP_4 condanna al pagamento dell'IVA.
pagina 1 di 3 Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte appellata:
“1) rigettare l'appello proposto dall'ente perché inammissibile ed infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto;
2) confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
È pacifico che parte appellata lamenti danni conseguenti all'interruzione dell'energia elettrica o, più correttamente, al mancato ripristino della stessa entro tempi ragionevoli a seguito del furto delle condutture di rame;
furto che costituisce, altrettanto pacificamente, la causa dell'interruzione.
Nel caso di specie, i danni lamentati da si assumono essere tutti derivati causalmente Controparte_3 da un'anomalia nel funzionamento della rete di distribuzione della energia elettrica, consistente nella mancata consegna dell'energia per un determinato periodo a causa del furto dei conduttori. Si tratta, dunque, di una questione relativa esclusivamente alla rete di distribuzione di energia elettrica sicché è corretta la vocatio in ius della società di distribuzione.
Ciò premesso, in ordine all'an del risarcimento, il giudice di prime cure ha fondato il ritenuto obbligo risarcitorio non già sulla interruzione dell'energia, causata dal fatto delittuoso del terzo, bensì sul mancato ripristino della linea per un tempo ritenuto “alquanto lungo”, protrattosi per circa 41 giorni.
Sul punto era certamente onere probatorio del distributore dimostrare che la prestazione di ripristino degli impianti di distribuzione era impossibile da assicurare prima di quei 41 giorni, allegando e provando di avere svolto i lavori di riparazione continuativamente durante quell'arco temporale compreso fra il 25.11.2019 e l'8.01.2020.
Tale prova, in effetti, è stata fornita da la quale, attraverso i propri testi e per via Controparte_1 documentale ha allegato e provato di aver tempestivamente inviato personale per mettere in sicurezza gli impianti e per porre in essere le operazioni preliminari di ripristino, affidando i lavori alla ditta fiduciaria con lettera consegna lavori (L.C.L.) del 3.12.2019, lavori obiettivamente complessi ed onerosi in quanto consistenti nella totale sostituzione della linea elettrica con la connessa necessità di una apposita progettazione e di una serie di verifiche tecniche preliminari con conseguente installazione di nuovi sostegni con formazione di blindi in calcestruzzo così per come riferito dagli escussi testi, i quali hanno tra l'altro altresì riferito di aver cominciato ad operare il giorno stesso della segnalazione di interruzione.
Posto ciò, si deve rilevare come non sia configurabile un ritardo colpevole di Controparte_1 nell'adempimento dell'obbligo di ripristino della linea elettrica. Risulta infatti provato che quest'ultima si è tempestivamente attivata per l'affidamento dei necessari lavori di ripristino.
Nel caso di specie, inoltre, nonostante fosse stato fissato il termine del 17.01.2020, quale termine ultimo previsto per il ripristino della fornitura di cui alla lettera di consegna lavori, il ripristino completo della linea è avvenuto in anticipo già alla data del 8.01.2020.
I lavori sono stati eseguiti in 41 giorni solari, dal 25.11.2019 all'8.01.2020, in un lasso di tempo comunque inferiore ai 60 giorni stabiliti dall per i cd. lavori complessi. La disciplina CP_5 dell'AEEG (oggi ARERA) relativa alla esecuzione dei cd. “lavori complessi” (ossia dei particolari lavori propri sulle linee - Cfr. delib. 333/07 AEEG), ovvero che concretizzano “la realizzazione,
pagina 2 di 3 modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici”), ritiene congruo un tempo di 60 gg. lavorativi (cfr. delib. 333/07 Aeeg, artt.65 e ss., delib. 198/11 art. 87 e ss., all.5 e delib. 201/99 art.7).
Né era possibile ricorrere tecnicamente all'utilizzo di gruppi elettrogeni o all'allocazione di ulteriore cabina elettrica, perché mancava la linea, in quanto trafugata. In sostanza risulta dimostrata un'impossibilità temporanea della prestazione di somministrazione per una causa non imputabile alla società di distribuzione, non evitabile neppure con l'uso della diligenza c.d. “qualificata” esigibile ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.
Conseguentemente, la somma riconosciuta in primo grado in favore dell'odierna appellata, a titolo di risarcimento del danno conseguente al noleggio del gruppo elettrogeno, di cui alla fattura n. 372 del 4.02.2020 (fattura della ditta “Gruppo Minardo”) per complessivi euro 4.636,00, non risulta dovuta. Peraltro, si consideri che nella citata fattura c'è un generico riferimento a “rivalsa spese noleggio gruppo elettrogeno e carburante giusta scrittura privata del 23 gennaio 2020”, dunque, oltre a farsi riferimento ad un accordo successivo al verificarsi dell'evento interruttivo non vi è nessun riferimento alla causa per la quale si è provveduto a noleggiare il gruppo.
Per tutto quanto sopra, le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in riforma della sentenza n. 168/2021 resa dal giudice di pace di Vittoria il 22.04.2021 e pubblicata il
23.04.2021, rigetta la domanda proposta in primo grado da e la condanna a restituire Controparte_3 all'appellante la somma di € 4.636,00, oltre accessori;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite per i due gradi di giudizio, che Controparte_1 liquida come compensi per il primo grado in € 700,00 e per il secondo grado in € 1100,00, comprensivi di esborsi sostenuti nel secondo grado, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 12/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4037/2021 promossa da:
(già , (C.F.: ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CARLO S. OCCHIPINTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Ragusa, via A. Majorana n. 48;
APPELLANTE contro
(P.IVA: , con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. NUNZIO PELIGRA (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio del medesimo sito in Comiso, Via Pace n.21;
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.168/2021 resa inter partes dal Giudice di pace di Vittoria il 22.04.2021 e pubblicata il 23.04.2021, nell'ambito del giudizio civile n. 906/2020 RG con la quale l'appellante è stata condannata al risarcimento del danno in favore dell'appellata pari ad euro 4.636,00 per la protratta interruzione di energia elettrica, di giorni 41, verificatasi tra il novembre 2019 ed il gennaio 2020.
Citazione in appello notificata il 23.11.2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“previa espunzione dagli atti dei verbali della contestata testimonianza, nel merito ritenere e dichiarare che il furto dei conduttori narrato è provato e integra l'esimente del caso fortuito consistente nel fatto del terzo, e ritenendo che nessuna responsabilità è imputabile ad Controparte_1
a nessun titolo, né contrattuale né extracontrattuale per la mancanza di consegna energia
[...] dedotta in atti, rigettare tutte le domande svolte contro la stessa;
nonché in ogni ipotesi rigettarle per inesistenza dei danni e/o per omessa prova della esistenza e/o quantificazione degli stessi e per difetto di titolarità attiva per quelli subiti da e/o ridurli di conseguenza anche in relazione all'errata CP_4 condanna al pagamento dell'IVA.
pagina 1 di 3 Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte appellata:
“1) rigettare l'appello proposto dall'ente perché inammissibile ed infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto;
2) confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
È pacifico che parte appellata lamenti danni conseguenti all'interruzione dell'energia elettrica o, più correttamente, al mancato ripristino della stessa entro tempi ragionevoli a seguito del furto delle condutture di rame;
furto che costituisce, altrettanto pacificamente, la causa dell'interruzione.
Nel caso di specie, i danni lamentati da si assumono essere tutti derivati causalmente Controparte_3 da un'anomalia nel funzionamento della rete di distribuzione della energia elettrica, consistente nella mancata consegna dell'energia per un determinato periodo a causa del furto dei conduttori. Si tratta, dunque, di una questione relativa esclusivamente alla rete di distribuzione di energia elettrica sicché è corretta la vocatio in ius della società di distribuzione.
Ciò premesso, in ordine all'an del risarcimento, il giudice di prime cure ha fondato il ritenuto obbligo risarcitorio non già sulla interruzione dell'energia, causata dal fatto delittuoso del terzo, bensì sul mancato ripristino della linea per un tempo ritenuto “alquanto lungo”, protrattosi per circa 41 giorni.
Sul punto era certamente onere probatorio del distributore dimostrare che la prestazione di ripristino degli impianti di distribuzione era impossibile da assicurare prima di quei 41 giorni, allegando e provando di avere svolto i lavori di riparazione continuativamente durante quell'arco temporale compreso fra il 25.11.2019 e l'8.01.2020.
Tale prova, in effetti, è stata fornita da la quale, attraverso i propri testi e per via Controparte_1 documentale ha allegato e provato di aver tempestivamente inviato personale per mettere in sicurezza gli impianti e per porre in essere le operazioni preliminari di ripristino, affidando i lavori alla ditta fiduciaria con lettera consegna lavori (L.C.L.) del 3.12.2019, lavori obiettivamente complessi ed onerosi in quanto consistenti nella totale sostituzione della linea elettrica con la connessa necessità di una apposita progettazione e di una serie di verifiche tecniche preliminari con conseguente installazione di nuovi sostegni con formazione di blindi in calcestruzzo così per come riferito dagli escussi testi, i quali hanno tra l'altro altresì riferito di aver cominciato ad operare il giorno stesso della segnalazione di interruzione.
Posto ciò, si deve rilevare come non sia configurabile un ritardo colpevole di Controparte_1 nell'adempimento dell'obbligo di ripristino della linea elettrica. Risulta infatti provato che quest'ultima si è tempestivamente attivata per l'affidamento dei necessari lavori di ripristino.
Nel caso di specie, inoltre, nonostante fosse stato fissato il termine del 17.01.2020, quale termine ultimo previsto per il ripristino della fornitura di cui alla lettera di consegna lavori, il ripristino completo della linea è avvenuto in anticipo già alla data del 8.01.2020.
I lavori sono stati eseguiti in 41 giorni solari, dal 25.11.2019 all'8.01.2020, in un lasso di tempo comunque inferiore ai 60 giorni stabiliti dall per i cd. lavori complessi. La disciplina CP_5 dell'AEEG (oggi ARERA) relativa alla esecuzione dei cd. “lavori complessi” (ossia dei particolari lavori propri sulle linee - Cfr. delib. 333/07 AEEG), ovvero che concretizzano “la realizzazione,
pagina 2 di 3 modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici”), ritiene congruo un tempo di 60 gg. lavorativi (cfr. delib. 333/07 Aeeg, artt.65 e ss., delib. 198/11 art. 87 e ss., all.5 e delib. 201/99 art.7).
Né era possibile ricorrere tecnicamente all'utilizzo di gruppi elettrogeni o all'allocazione di ulteriore cabina elettrica, perché mancava la linea, in quanto trafugata. In sostanza risulta dimostrata un'impossibilità temporanea della prestazione di somministrazione per una causa non imputabile alla società di distribuzione, non evitabile neppure con l'uso della diligenza c.d. “qualificata” esigibile ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.
Conseguentemente, la somma riconosciuta in primo grado in favore dell'odierna appellata, a titolo di risarcimento del danno conseguente al noleggio del gruppo elettrogeno, di cui alla fattura n. 372 del 4.02.2020 (fattura della ditta “Gruppo Minardo”) per complessivi euro 4.636,00, non risulta dovuta. Peraltro, si consideri che nella citata fattura c'è un generico riferimento a “rivalsa spese noleggio gruppo elettrogeno e carburante giusta scrittura privata del 23 gennaio 2020”, dunque, oltre a farsi riferimento ad un accordo successivo al verificarsi dell'evento interruttivo non vi è nessun riferimento alla causa per la quale si è provveduto a noleggiare il gruppo.
Per tutto quanto sopra, le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in riforma della sentenza n. 168/2021 resa dal giudice di pace di Vittoria il 22.04.2021 e pubblicata il
23.04.2021, rigetta la domanda proposta in primo grado da e la condanna a restituire Controparte_3 all'appellante la somma di € 4.636,00, oltre accessori;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite per i due gradi di giudizio, che Controparte_1 liquida come compensi per il primo grado in € 700,00 e per il secondo grado in € 1100,00, comprensivi di esborsi sostenuti nel secondo grado, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 12/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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