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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/08/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 150/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
dott. Luca FUZIO Presidente
dott. Luca VERZENI Giudice rel.
dott.ssa Maria MAGRI' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da iscritta al registro delle imprese di Parte_1
Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , REA BG-245529, con sede in Pianico, via Broli n. 27/29, P.IVA_1
assistita e rappresentata dagli avv.ti Paola Minonzio e Laura Elia
-RICORRENTE IN PROPRIO-
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
IL TRIBUNALE
letto il ricorso proposto in proprio dalla ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice,
manifestamente evincibile dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria allegata al ricorso;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo C.C.I.I.,
poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di
Bergamo;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121
C.C.I.I., e non è emerso che in capo al medesimo sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I.;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto C.C.I.I.;
ritenuto di indicare come curatore il dr. iscritto all'Albo dei soggetti incaricati Persona_1
dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
visto l'art. 49 C.C.I.I.;
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di iscritta al registro delle Parte_1
imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , REA BG-245529, con sede in Pianico, via P.IVA_1
Broli n. 27/29;
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina Curatore il dr. cf. ; Persona_1 C.F._1
ordina al debitore di depositare – ove non già prodotti - entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 C.C.I.I.;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25.11.2025, ore 11.00; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo C.C.I.I. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208
C.C.I.I.;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero e al Curatore, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro
delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, lì 13.08.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luca Verzeni Dott. Luca FUZIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
dott. Luca FUZIO Presidente
dott. Luca VERZENI Giudice rel.
dott.ssa Maria MAGRI' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da iscritta al registro delle imprese di Parte_1
Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , REA BG-245529, con sede in Pianico, via Broli n. 27/29, P.IVA_1
assistita e rappresentata dagli avv.ti Paola Minonzio e Laura Elia
-RICORRENTE IN PROPRIO-
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
IL TRIBUNALE
letto il ricorso proposto in proprio dalla ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice,
manifestamente evincibile dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria allegata al ricorso;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo C.C.I.I.,
poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di
Bergamo;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121
C.C.I.I., e non è emerso che in capo al medesimo sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I.;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto C.C.I.I.;
ritenuto di indicare come curatore il dr. iscritto all'Albo dei soggetti incaricati Persona_1
dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
visto l'art. 49 C.C.I.I.;
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di iscritta al registro delle Parte_1
imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , REA BG-245529, con sede in Pianico, via P.IVA_1
Broli n. 27/29;
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina Curatore il dr. cf. ; Persona_1 C.F._1
ordina al debitore di depositare – ove non già prodotti - entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 C.C.I.I.;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25.11.2025, ore 11.00; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo C.C.I.I. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208
C.C.I.I.;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero e al Curatore, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro
delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, lì 13.08.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luca Verzeni Dott. Luca FUZIO