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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/06/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 1 di RACL dell'anno 2022, proposta da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...] (assistenza C.F._1
amministrativa Patronato Inas), elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Vittorio
Bottego n°38/40 presso lo Studio degli Avvocati Elvirella Pacini (codice fiscale
) e Luciano Lobina (codice fiscale ) dai C.F._2 C.F._3
quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al presente atto Fax:
1782204748 Pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
– (c.fisc. ) in persona del
[...] P.IVA_1
della in carica pro-tempore rappresentato e difeso, Controparte_2 CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio
1 del 5/4/16 rep. 12.428, dall'Avv. Paolo Spiga ( e- Per_1 C.F._4 mail: e dall'Avv. Roberto Di Tucci (c.fisc. Email_2
- e-mail: , ed elettivamente C.F._5 Email_3
domiciliato presso gli stessi in Cagliari, Via Sonnino 96
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, ha esposto di essere un Parte_1
marittimo e di avere presentato come tale domanda all' ex Ipsema, in data 25 CP_1
marzo 2014 con il fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della discopatia da cui è affetto, a suo dire contratta nell'ambito dell'attività lavorativa svolta e a causa di lavorazioni esposte al rischio specifico e conseguentemente il previsto indennizzo in capitale.
Egli aveva, infatti, lavorato fin dal 1989 quale marinaio su navi rimorchiatori alle dipendenze della società Moby S.p.A., come addetto alla manutenzione ordinaria da eseguire in coperta e cioè a levare la ruggine, dare l'antiruggine e riverniciare, provvedendo anche in sala macchine alla manutenzione dei radiatori e alla loro pulizia.
Nelle operazioni di rimorchio, inoltre, aveva fatto uso di cavi di acciaio da 52 millimetri del peso di circa 60/70 kg., movimentando inoltre fusti contenenti olio lubrificante del peso di 100 kg. e facendo uso nelle manovre di rimorchio di cavi lunghi trecento metri lineari, del diametro di 80 millimetri, con l'aiuto soltanto di un altro addetto.
Poiché il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo si era trovato costretto a formulare domanda giudiziale al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia da cui era affetto e il conseguente indennizzo di legge.
L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa deducendo che CP_1
la semplice indicazione di una discopatia non consentiva all'istituto di determinare l'esatta porzione della colonna vertebrale interessata dalla malattia e in ogni caso l'infondatezza della domanda nel merito a fronte di malattia non tabellata e di una
2 patologia certamente non riconducibile all'attività lavorativa espletata, in assenza di referti e di esami strumentali idonei a mettere in evidenza sofferenze discali, non forniti nella sede amministrativa e tantomeno con il ricorso in giudizio.
La discopatia, inoltre, in generale è un quadro di tipo degenerativo, del tutto in linea con i normali processi fisiologici di invecchiamento delle strutture osteo-articolari, presente in tutta la popolazione di identica età e sesso.
A ciò doveva aggiungersi l'assenza in atti di qualsivoglia riscontro che fosse stato adibito in modo non occasionale a lavorazioni che avessero comportato movimenti ripetuti e prolungati del busto o a movimentazione di carichi implicante una sollecitazione abnorme di tutti distretti vertebrali, così come era del tutto assente documentazione sulla pretesa esposizione al rischio specifico e sulla durata giornaliera dello stesso, con conseguente insussistenza del nesso causale necessario tra attività lavorativa svolta e malattia denunciata.
La causa è stata istruita con l'audizione di testimoni. Il Tribunale, con sentenza n. 842 del 8-7-2021, ha rigettata la domanda, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Propone appello il ricorrente, cui resiste l' . La controversia è stata istruita CP_1
con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
IN VIA PRINCIPALE 1.
Dichiarare l' ex Ipsema tenuto a corrispondere all'esponente l'indennizzo in CP_1
capitale per invalidità parziale permanente conseguente a discopatia secondo il grado percentuale del 10% o di quello che, nei limiti indennizzabili, risulterà accertato in causa, e nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Condanare l' a corrispondere l'indennizzo in capitale nella misura di CP_1
legge. IN VIA SUBORDINATA
Per il caso che dovesse risultare confermata nel merito la statuizione impugnata in parziale riforma mandare assolto l'odierno appellante dal pagamento delle spese di lite del primo grado del giudizio.
IN OGNI CASO.
3 Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari, oltre rimborso spese generali, CIPA ed IVA .
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 comma 11 D.L. 269/03 il ricorrente dichiara che il reddito relativo all'anno 2021 è pari ad €5.000,00 come da autocertificazione che si allega al presente atto per farne parte integrante, impegnandosi a comunicare , fino a che il processo non sia definito, le variazioni di reddito che dovessero verificarsi (doc.
1).
Per l'appellato:
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello verranno esaminati unitariamente, tranne l'ultimo, in quanto involgenti la medesima questione, ovvero sia la critica all'affermazione del Tribunale che l'esposizione al rischio sarebbe stata insufficiente sulla base delle risultanze delle prove assunte nel processo.
Si afferma infatti che dall'istruttoria sarebbe risultato confermato il quadro delle mansioni allegato in ricorso, e che, in ogni caso, sarebbe stato necessario procedere alla nomina di un CTU, omessa dal Tribunale.
In realtà, ha analiticamente valutato i risultati dell'istruttoria e delle deposizioni testimoniali, ma prima di passare all'esame del punto, è necessario chiarire che, a fronte del complesso delle mansioni allegato e della patologia denunciata (discopatia), occorre procedere ad isolare, tra le varie mansioni, quelle in grado di influire causalmente sulla funzionalità dell'organo interessato, e questo sulla base delle regole di comune esperienza, effettuando perciò questa doverosa selezione, prima di eventualmente sottoporre al vaglio tecnico di un CTU il risultato degli accertamenti. Quasi tutte le affermazioni dell'appello sono infatti relative allo svolgimento di mansioni non rilevanti, al fine dell'origine della patologia.
Non tutte le attività descritte, infatti, a giudizio di questa Corte sono in grado di provocare un rischio specifico alla colonna vertebrale, ma sono quelle che provochino abnormi sollecitazioni in misura quantitativamente rilevante, e così ad esempio non si
4 deve tener conto delle attività di manutenzione ordinaria, così come dei turni espletati in cucina, per preparare i pasti alle quattro persone imbarcate.
Si è detto che il Tribunale ha già analiticamente verificato le diverse deposizioni testimoniali, mettendo in evidenza quando le stesse fossero generiche, o limitate a brevi periodi di lavoro a contatto del teste col ricorrente, nell'arco di tutta la carriera lavorativa, oppure riferite su situazioni presuntive, i base alle normali mansioni e senza conoscenza diretta dell'attività lavorativa svolta. Tutte queste valutazioni vanno confermate in questa sede, in quanto corrette e condivisibili.
Per quanto riguarda quelle che paiono effettivamente gravose, sempre in base alla comune esperienza, non è stato chiarito con che frequenza il ricorrente maneggiasse fusti di vernice o diluente del peso di 18 o 5 o 3 kg. (vedi teste gli altri due nulla Tes_1
hanno potuto riferire sul punto). Quanto al movimentare fusti di lubrificante del peso di circa 180 kg., che veniva effettuato in due e facendoli rotolare per portarli ove necessario, il teste ne ha riferito solo in maniera generica, mentre i testi hanno Tes_1
riferito che la manovra veniva effettuata in squadra e si potevano movimentare circa sei o sette fusti ogni tre mesi (teste ), oppure che poteva capitare che non se ne Tes_2
movimentasse nessuno in un anno (teste . Tes_3
Nessuno dei testi ha confermato che il ricorrente manovrasse cavi d'acciaio da
52 mm., del peso di 70 Kg. al metro, presenti sui rimorchiatori per il traino delle navi.
Nessuno ha confermato che egli effettuasse la manutenzione dei radiatori.
Hanno invece riferito che la squadra di coperta era di due marinai, uno dei quali si dedicava alla manutenzione, se necessaria, e l'altro alla cucina, precisando che quello addetto alla cucina poteva essere chiamato in ausilio alla manutenzione in caso di necessità. Riguardo al ricorrente, hanno riferito che era frequentemente destinato ai turni di cucina e che era il comandante a dare queste disposizioni. Il teste precisa Tes_3
che il ricorrente operava prevalentemente in cucina.
Sulla base di queste genericissime risultanze, non è possibile individuare un'attività lavorativa qualitativamente e quantitativamente sufficiente dal punto di vista del rischio lavorativo. Il deficit probatorio è totale, tale da non fornire margini di dubbio e richiedere una valutazione tecnica da parte di un CTU.
Un ulteriore ordine di ragioni, però, conclude definitivamente la questione, ad opinione di questa Corte: risulta, infatti, che il ricorrente sia stato condannato, con
5 sentenza del Tribunale Penale di Cagliari n. 167 del 22-1-2019, per i reati di truffa aggravata ai danni dell' e falsificazione in certificazione (480 c.p.) in Cagliari tra CP_1
il 7-10-2011 ed il 4-10-2012.
E' stato accertato in sede penale che il ricorrente, in tre periodi di malattia nell'arco di tempo indicato, per i quali aveva percepito le relative prestazioni dall' , era invece impegnato nell'effettuazione di lavori edili per conto di diversi CP_1 committenti e che era in pratica a capo di un'azienda personale, con organizzazione di uomini e mezzi. Per quanto risultato dall'istruttoria, oltre all'effettuazione di lavori nei periodi oggetto dell'accusa, si deve ritenere che il ricorrente operasse già da diversi anni nell'esercizio d quest'attività parallela al proprio rapporto di lavoro come marittimo: un teste ha riferito di avergli commissionato dei lavori già nel 2008, mentre esiste una corrispondenza tra il legale del ricorrente ed un cliente, in cui si chiede il pagamento per i lavori eseguiti ed il legale del cliente risponde alla “ditta . Nel Parte_1
corso degli accertamenti, inoltre, la guardia di finanza ha parlato della titolarità da parte del ricorrente di una impresa edile sconosciuta al fisco ed al registro delle imprese.
Queste risultanze, che questa Corte ritiene attendibili, portano a concludere che l'appellante già da tempo svolgesse un'attività di lavoro occulta e parallela, che, per le sue caratteristiche intrinseche, sempre sulla base della comune esperienza giudiziaria, era in grado di causare la lamentata patologia alla colonna. La mancanza di qualsiasi indizio sulla dannosità in concreto dell'attività lavorativa quale marittimo, si associa perciò alla certezza dell'esistenza di una causa efficiente extra lavorativa e porta al rigetto dei primi motivi d'appello, collegati all'esistenza e professionalità della patologia.
Con un ultimo motivo di appello ci si lamenta che sia stata pronunciata condanna alle spese, affermando che era stata prodotta un'altra dichiarazione reddituale di cui non si era tenuto conto. Anche tale motivo è infondato: dalla dichiarazione reddituale prodotta a fine controversia risultano comunque superati i limiti di reddito per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese legali, ed allo stesso tempo nessun effetto può essere attribuito ad una “dichiarazione presuntiva” per il 2021, che non può tener conto dei redditi effettivamente percepiti, ancora non maturati. Anche questo motivo di appello, pertanto, è infondato.
6 In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato. La sentenza appellata deve essere confermata.
Le spese non seguono la soccombenza, vista la dichiarazione reddituale prodotta in questo grado, pur dovendo segnalare che la dichiarazione è relativa al 2020 e dichiara un reddito di €. 5.000,00, mentre quella prodotta in primo grado, sempre relativa all'anno 2020, dichiara un reddito di €. 26.867,30.
Si dà atto che per errore materiale, dovuto all'uso dei sistemi informatici, nel dispositivo sono state poste a carico dell' delle spese di consulenza tecnica in CP_1
realtà mai effettuate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Cagliari, 3-5-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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