TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 984/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PREVIATO MONICA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BRAGGION CHIARA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti,
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
CONCLUSIONI
Per le parti: “affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione dei figli minori presso il padre con mutamento della residenza anagrafica dei minori a San Martino di Venezze (RO), via Carducci n. 7 presso l'abitazione di
; CP_1
Salvi migliori accordi tra le parti, previo preavviso al padre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei minori, la madre avrà facoltà di vedere i figli ogniqualvolta lo desideri,
1 e di tenere con sé i bambini un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera e più specificamente:
-Durante il periodo scolastico la madre potrà tenere i figli con sé nel corso del mese:
a) un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì, quando la madre li preleverà all'uscita della scuola, fino alle ore 20:00 della domenica quando il padre li andrà a prendere a Passarella di San
Donà di Piave;
b) il giovedì di ogni settimana i bambini potranno stare con la madre a Rovigo con pernotto. La madre (o persona dalla stessa incaricata) avranno cura di andare a prendere i bambini al termine dell'orario scolastico e di riaccompagnarli a scuola la mattina successiva;
c) durante le vacanze natalizie, la madre potrà tenere con sé i figli dieci giorni consecutivi dall'inizio delle vacanze scolastiche, comprensivi del Natale, mentre i restanti giorni di vacanza i bambini staranno con il padre;
l'anno successivo il padre trascorrerà con i figli cinque giorni consecutivi dall'inizio delle vacanze scolastiche, comprensivi del Natale, mentre i restanti giorni di vacanza i bambini staranno con la madre. E così via.
-Durante le vacanze pasquali i bambini staranno con la madre 3 giorni consecutivi dall'inizio delle vacanze scolastiche e con l'altro genitore i giorni di Pasqua e Pasquetta, mentre l'anno successivo il padre starà con i bambini 2 giorni consecutivi dall'inizio delle vacanze scolastiche e la madre starà con i figli i giorni successivi comprensivi di Pasqua e Pasquetta, e così via;
-Durante le vacanze di carnevale i bambini staranno con la madre salvo il mercoledì delle ceneri che trascorreranno con il padre. Quest'anno (2025) i bambini prolungheranno il fine settimana con la madre fino al martedì4 marzo e il padre li andrà a prendere a Passerella alle ore 20,30. I bambini trascorreranno quindi con il padre il mercoledì delle ceneri;
- Quest'anno(2025), considerato il ponte del 25 aprile, la madre potrà tenere i bambini fin da giovedì24 aprile, dall'uscita della scuola fino alla domenica 27 aprile 2025 alle ore 20,00 e i giorni del 1° e 2 maggio, mentre negli anni nei quali non c'è “ponte” i bambini trascorreranno le festività del 25 aprile o del 1° maggio con la madre o il padre ad anni alterni, sempre con la precisazione che in caso di “ponte” i bambini staranno con la madre;
-La festività del 2 giugno i bambini staranno con il padre o con la madre ad anni alterni, salvo non vi sia un ponte (come per esempio sarà nel 2026) nel qual caso staranno con la madre. Quest'anno
(2025) i bambini staranno con il padre e l'anno prossimo con la madre.
-I figli trascorreranno la giornata del 26 novembre, festa di San Bellino Patrono di Rovigo, con il padre o con la madre ad anni alterni;
in caso di ponte staranno con la madre.
-Per quanto riguarda il giorno del loro compleanno, i bambini lo trascorreranno con la madre o con il padre, ad anni alterni, iniziando quest'anno (2025) quanto a con la madre e Per_1 Per_
2 con il padre (sempre nell'auspicio che, dal prossimo anno, i genitori riescano ad Per_2
organizzare insieme la festa di compleanno).
-Per quanto riguarda i festeggiamenti che verranno organizzati in occasione dei Sacramenti della
SS. Confessione, Comunione e Cresima i genitori si accordano come segue: la Cresima di e Per_1
la Comunione di saranno organizzati dalla madre, la dal Persona_2 Controparte_3
padre e la Confessione di da entrambi i genitori. Persona_2
-Il periodo estivo di circa tre mesi, coincidente con la sospensione delle lezioni scolastiche, sarà suddiviso in parti uguali tra i due genitori, ovvero i minori trascorreranno il primo mese e mezzo delle vacanze scolastiche quest'anno presso la casa della madre e l'altro mese e mezzo presso la casa del padre, ad anni alterni. Durante questa permanenza, per garantire la continuità del rapporto con entrambi i genitori, i fine settimana continueranno ad essere sempre alternati tra loro e quindi sarà il genitore che non li ha con sé ad andare a prenderli il venerdì sera o il sabato mattina presso l'abitazione dell'altro che invece andrà a riprenderli la domenica sera non oltre le ore 20,00.
4) si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e la somma mensile complessiva di € 300,00 (€150,00 per ciascun figlio) da Per_1 Persona_2
versarsi in favore del padre, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente
L'assegno unico sarà percepito come per legge, ovvero il 50% da ciascun genitore.
Quanto alle spese straordinarie rimane invariato il regime stabilito con il decreto n. 4712/2023 reso dal Tribunale di Rovigo in data 10.07.2023 nel proc. civ. n.507/2023 R.G., di seguito riportate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
3 pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
Ciascun genitore dovrà rimborsare la propria quota all'altro il mese successivo previa presentazione di documentazione giustificativa, con la precisazione che le spese che saranno eventualmente sostenute per l'animazione estiva o altre attività ludico/sportive durante il periodo estivo saranno interamente a carico del genitore che ha con sé i figli.
Spese del giudizio compensate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 parte ricorrente ha introdotto il Parte_1
presente procedimento contenzioso nei confronti di . CP_1
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione sono nati , Per_1
l'1.2.2014, e , il 21.08.2018. Persona_2
Cessata la convivenza tra le parti, l'odierna ricorrente ha introdotto dinanzi all'intestato Tribunale il procedimento volto alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori, che ha avuto esito con il decreto n. 4712/23 del 10.7.2023, il quale ha recepito le condizioni oggetto della proposta conciliativa del giudice cui le parti hanno aderito.
La ha dedotto che in data 1.3.2024 ha ricevuto una nuova proposta di lavoro dalla società Pt_1
Blutekna S.r.l., ritenuta vantaggiosa dalla stessa;
tuttavia, l'accettazione di tale proposta determinerebbe la necessità di trasferimento nel Comune di Musile di Piave.
Dunque, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a trasferire la residenza propria e dei minori nel Comune di Musile di Piave, nonché ad iscrivere i figli minori presso l'Istituto Enrico TI sito a
Musile di Piave (VE), anche in assenza del consenso del padre.
Si è costituita parte resistente ed ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità del presente giudizio, in assenza di fatti nuovi e sopravvenuti, atteso che la questione relativa al possibile trasferimento dei minori era stata già affrontata nel precedente processo, conclusosi con il decreto del 10.7.2023.
4 Nel merito, il resistente ha contestato la sussistenza dell'interesse dei minori al trasferimento, evidenziando che la non ha una rete familiare che possa sostenerla nella gestione dei bambini Pt_1
a Musile di Piave e che, in ogni caso, i nonni paterni verrebbero estromessi dalla vita dei nipoti.
Con ordinanza del 12.9.2024 il Collegio ha disposto C.t.u. volta a verificare la condizione dei minori e a verificare la sussistenza di elementi di conformità all'interesse degli stessi rispetto al prospettato trasferimento.
All'udienza del 20.12.2024, esaminato l'elaborato peritale, le parti hanno sostanzialmente raggiunto un accordo in adesione alla proposta conciliativa del Collegio, chiedendo tuttavia assegnarsi breve termine per la formalizzazione dello stesso.
All'udienza del 14.1.2024, le parti hanno confermato di avere raggiunto un accordo alle condizioni riportate in epigrafe;
dunque, il giudice delegato ha invitato i difensori alla discussione, i quali hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini.
2. Nel merito
Gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori;
pertanto, il
Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 14.1.2025, vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, a parziale modifica del decreto n. 4712/23 del 10.7.2023 pronunciato dall'intestato Tribunale, fermo quanto non espressamente modificato, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DISPONE in conformità degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
PONE le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 14.1.2025, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 14.1.2025
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
5